TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6620/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
11/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MUGGIOLI STEFANIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FACCHETTI ELEONORA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a TREVISO il Parte_1
20/08/1974) e (n. ad ZA RD (BG) il 07/02/1969), Parte_2
matrimonio contratto il 12/06/1999 e iscritto al n. 114, Parte II, Serie C, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
2. affidamento della figlia minore Per_1
la figlia minore viene affidata in modo condiviso ai genitori, con tempi paritari di permanenza, secondo la Per_1
regolamentazione di cui infra, sul presupposto della vicinanza delle rispettive abitazioni dei Sigg.ri e Pt_1 Parte_2
entrambi residenti nel Comune di EG. Pertanto prenderà residenza anagrafica presso la madre in EG Per_1
– via Gabriele D'Annunzio 35 e nell'ipotesi in cui la stessa avesse a trasferire altrove la propria residenza, rendendo di fatto gravoso o impedendo l'attuazione del previsto calendario 'paritario', detto accordo dovrà essere rivisto nell'esclusivo
2 interesse della figlia;
3. tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore:
i tempi di permanenza con ciascun genitore sono così determinati in conformità all'accordo di mediazione familiare sottoscritto in data 30.06.2025, che prevede l'alternanza delle settimane secondo il seguente calendario:
- prima settimana: lunedì e martedì con la mamma, mercoledì e giovedì col papà, venerdì, sabato e domenica con la mamma.
- seconda settimana: lunedì e martedì col papà, martedì e mercoledì con la mamma, venerdì, sabato e domenica col papà.
Se un genitore è impegnato per l'intero pomeriggio con notte o fino a tarda sera (le 22- 23), la priorità a tenere la bambina sarà dell'altro genitore. Tale opzione avverrà per assenze oltre le 6 ore. Per poche ore ognuno si gestirà con le proprie risorse.
Eventuali richieste di cambiamento verranno concordate con l'altro genitore, in caso di disaccordo verrà mantenuto il calendario. In ogni caso non verrà mai coinvolta nella scelta, sono i genitori che decidono. Per_1
Vacanze estive: trascorrerà due settimane consecutive di vacanza con ciascun genitore, da concordare entro il mese di Per_1
aprile di ogni anno.
Vacanze di Natale: nel 2025, e tutti gli anni dispari, starà con la madre i giorni del 23 e 24 dicembre e 25 Per_1
dicembre fino alle ore 10; starà con il padre dal 25 dicembre ore 10 al 31 dicembre ore 16. Tornerà dalla madre il 31 dicembre ore 16 fino al 6 gennaio ore 16. Negli anni pari la turnazione si invertirà.
Vacanze di Pasqua: nel 2026, e tutti gli anni pari, starà con il padre dal sabato alla domenica ore 16 e con la Per_1
madre dalla domenica ore 16 al rientro a scuola. Negli anni dispari la turnazione si invertirà.
Festività infrasettimanali: si seguirà il calendario ordinario, ma il turno di competenza inizierà alle 10 del mattino.
In caso di spostamento: il genitore deve comunicare sempre quando pernotta fuori casa con la figlia, anche se si tratta dei week end. Il genitore deve sempre comunicare dove si reca, con quale mezzo di trasporto, in quali date, ed avvisare all'arrivo a destinazione in caso di viaggi lunghi.
Il genitore deve avvisare anche nel caso in cui la minore resti a dormire a casa di amici o parenti.
Documenti: verranno consegnati all'altro genitore nei periodi di vacanza.
A tutte le occasioni pubbliche della figlia, feste/recite di classe, sportive, ricreative parteciperanno entrambi i genitori.
Eventi particolari: in caso di eventi particolari ciascun genitore avrà a disposizione massimo 3 giornate all'anno, con pernotto,
3 in cui potrà tenere la figlia con sé per farla presenziare a tali eventi. Le giornate perse andranno a compensazione con gli eventi dell'altro.
Compleanni dei genitori, festa mamma e papà: Il festeggiato terrà con sè dall'uscita di scuola (o dalle ore 16) fino Per_1
al rientro a scuola il giorno dopo.
Salute: nessuno dei due genitori potrà far fare visite senza aver consultato l'altro e, in caso di disaccordo, sarà dirimente il parere del pediatra. Se non vi fosse accordo sul nominativo di uno specialista presso cui far fare un'eventuale visita che il medico riterrà necessaria o opportuna, si chiederà consiglio allo stesso pediatra. L'altro genitore va avvisato sempre anche in caso di visite dal pediatra, siano queste già previste, sia estemporanee. Il genitore deve avvisare l'altro dell'intenzione di prendere un appuntamento e del motivo, successivamente deve comunicare tempestivamente il giorno e l'ora stabilita per la visita. Se uno dei due fosse assente alla visita, il genitore dovrà inviarne l'esito.
Scuola: ciascuno deve tenere i contatti con la scuola e possibilmente svolgere i colloqui assieme all'altro.
Comunicazione: i genitori si impegnano a riferirsi esiti di riunioni scolastiche, referti o visite mediche o ogni altra informazione nel caso in cui uno non potesse presenziare direttamente. Il messaggio verrà mandato in un lasso di tempo molto ravvicinato, tramite messaggio vocale, al fine di non dimenticare informazioni utili.
Ai messaggi inviati da un genitore, l'altro dovrà rispondere sempre: entro la giornata se sono questioni semplici o, in caso di questioni che richiedono un tempo di riflessione, si risponde di aver ricevuto il messaggio. In caso di questioni che richiedono tempo di riflessione, la risposta dovrebbe arrivare comunque entro la settimana, salvo urgenze.
I messaggi devono essere limitati come quantità, relativi solo a fatti inerenti rilevanti o contenenti una scadenza o Per_1
una decisione da prendere. Non dovranno contenere giudizi, commenti o simili. Dovranno essere messaggi brevi e puliti.
Condivisione: i genitori dovranno condividere tutte le scelte importanti relative alla figlia: scuola, sport, salute, attività extrascolastiche, ricreative, ludiche. Ciascun genitore, invece, non condividerà gli aspetti di gestione quotidiana nei giorni di propria competenza.
Presenza di nuovi partner: la coppia genitoriale si accorda di non presentare alla figlia minore nuovi partner per un periodo di un anno. Alla scadenza di detto periodo, quindi a giugno 2026, verrà fissato un unico incontro di mediazione per rivalutare gli accordi.
4 4. contributo al mantenimento della figlia:
* mantenimento ordinario il signor contribuirà al mantenimento della figlia col versamento della somma di € 300,00 mensili, Parte_2 Per_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
* spese straordinarie i genitori provvederanno a ripartirsi, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso, conosciuto dalle parti;
5. assegno unico universale e detrazioni fiscali:
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali verranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
6. casa familiare: nell'abitazione familiare di EG (TV), via Bassa n. 64 int. 2 rimarrà ad abitare il signor Parte_2
7. definizione delle questioni economiche:
7.a) in relazione alla casa familiare di cui in premesse, e al punto che precede, nel contesto di una definizione transattiva dei rapporti economici conseguenti alla separazione ed al solo fine di regolamentare le questioni patrimoniali da essa scaturenti, la signora si impegna a trasferire al signor il quale sin da ora si impegna ad Parte_1 Parte_2
accettare, la proprietà piena ed esclusiva della quota indivisa pari al 50% dell'unità immobiliare ad uso abitativo così identificata al NC.E.U.
- Comune di EG - sezione A foglio 1:
- MN. 2117 sub 9 - via Bassa, piano T, categoria A2, classe 2^, vano 6.5, sup. cat. mq 129,
- MN. 211 sub 26 – via Bassa, piano S.1, categoria C6, classe 4^, mq. 31 sup. cat. Mq 34.
Per la completa ed esatta descrizione le parti fanno riferimento all'atto di compravendita del 9.2.2009 rep. n. 1233 racc.
n. 690 del notaio dott. (cfr. doc. 3 cit.); Persona_2
7.b) relativamente al predetto immobile vige la convenzione edilizia ricevuta da Albano Dalla Valle, notaio in Mestre, in data 10 luglio 2003 rep. 25807, registrato a Venezia 2 (Mestre) il 18 luglio 2003 al n. 3105 atti pubblici e trascritta
5 nei RR.II. di Treviso il 18 luglio 2003 ai nn. RG 29869 RP19885. Con riferimento a detta convenzione le parti richiamano espressamente i contenuti di cui agli art. 3,4,5,6 e 7 (prezzi imposti, canoni di locazione) e art. 10 (diritto di prelazione), che dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte, e si impegnano a presentare la richiesta di autorizzazione alla vendita ed esercizio del diritto di prelazione entro il mese di ottobre 2025;
7.c) la signora farà redigere l'A.P.E. da professionista abilitato;
l'originale dell'A.P.E. sarà allegato all'atto Pt_1
definitivo di cessione dei diritti immobiliari da stipularsi all'esito della presente procedura;
7.d) il trasferimento della quota di proprietà avverrà dietro versamento da parte del Sig. della somma di € Parte_2
60.000,00 (sessantamila) da corrispondersi in occasione del rogito notarile in favore della Sig.ra ciò al fine di Pt_1
definire i rapporti economici tutti nascenti dal matrimonio, a tacitazione di ogni diritto e pretesa da parte di entrambi;
7.e) l'importo del mutuo residuo viene accollato dal signor fino all'estinzione, obbligandosi quest'ultimo Parte_2
ad estinguerlo entro la data del rogito notarile, al fine di liberare la signora da ogni obbligazione nei confronti Pt_1
dell'istituto di credito. Il signor si obbliga comunque a tenere indenne la signora da ogni e qualsivoglia Parte_2 Pt_1
obbligazione nei confronti dell'istituto di credito mutuante;
7.f) ai fini fiscali le parti chiedono l'esenzione del presente atto e del successivo rogito dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, dalla tassa ipotecaria e a ogni altra tassa ex art. 19 L. 74/1987 anche a seguito delle sentenze della Corte
Costituzionale nn. 154 del 10 maggio 1999 e 202 dell'11 giugno 2003, trattandosi di atto che trova unica causa e giustificazione nella volontà di comporre i reciproci rapporti di dare ed avere tra coniugi nell'ambito del procedimento di definizione della crisi familiare;
7.g) il trasferimento sarà attuato con pubblico atto notarile da effettuarsi entro il mese di gennaio 2026, avanti il Notaio che sarà scelto dal Sig. che ne sosterrà le spese, a condizione sia già stata pronunciata sentenza di separazione, Parte_2
ovvero dopo la pronuncia della stessa se successiva al 31 gennaio 2026;
7.h) i coniugi si danno atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nelle condizioni della separazione, non vi sono ulteriori beni, rapporti o sostanze da dividere, che non vi sono rimborsi e restituzioni ed ulteriori conguagli da effettuare, neanche con riferimento al mutuo ed all'acquisto dell'autovettura intestata alla Sig.ra Pt_1
7.i) le parti concordano che gli arredi e i mobili tutti che si trovano nella casa familiare rimangono in piena proprietà del
6 Sig. nel mentre la Sig.ra provvederà ad asportare i soli effetti personali;
Parte_2 Pt_1
8) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente o conseguente al rapporto di matrimonio e in ogni caso dei rapporti patrimoniali e personali fra gli stessi intercorsi, rinunciando fin d'ora anche ad azioni di risarcimento dei danni per qualsivoglia titolo, inclusa l'eventuale violazione dei doveri derivanti dal matrimonio;
inoltre i ricorrenti si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente ricorso, in particolare nei confronti delle figlie;
9) spese del giudizio di separazione compensate.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7