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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico IGfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2705/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. E. Pontesilli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. D. M. G. Adimari giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4583/2024, pubblicata in data 17 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ex art. 442 cpc chiedeva: Parte_1
“In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità diretta (Cat. SO) relativa alla pensione di vecchiaia VO n. 50410621, percepita dal coniuge IG.ra , deceduta il data 10.11.2020, con decorrenza dal Persona_1 primo giorno del mese successivo al decesso (01.12.2020);
- per l'effetto condannare l' in persona del suo Controparte_2 legale rappresentate p.t., (ex art 130 D.L. del 31/03/98 n. 112) a corrispondere: 1) i ratei mensili maturati e maturandi di cui sopra dalla data del decesso, (10.11.2020) con diritto al pagamento dal primo giorno del mese successivo al decesso;
2) gli interessi legali su ciascun rateo scaduto con decorrenza successiva a 120 giorni dalla data della domanda amministrativa;
3) la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. 4 comma 3.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
2. Nella contumacia dell' , con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva le domande, ma nulla CP_1 disponeva sulle spese del giudizio, ritenendole irripetibili stante la contumacia dell' . CP_2
3. In data 2 ottobre 2024 depositava tempestivo ricorso di appello e lamentava con Parte_1 articolate censure la violazione degli artt. 91 e 92 cpc. Concludeva chiedendo:
“Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificabili secondo i parametri di cui al
D.M. 55/14 tenuto conto del valore indeterminabile della causa;
- di confermare nel resto la sentenza.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello CP_1
3. La causa è stata decisa come in dispositivo all'udienza del 25 giugno 2025.
4. L'appello è fondato.
5. In specie, osserva la Corte che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 92 cpc -nel testo novellato dalla L. n. 132/2014-, le spese del giudizio sono poste di regola a carico della parte soccombente, ma è consentito al Giudice di disporne la compensazione, anche parziale, nelle ipotesi di soccombenza reciproca delle parti, o di assoluta novità della questione trattata, ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In esito alla sentenza n. 77/2018
2 della Corte Costituzionale, la compensazione è altresì ammessa in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
6. Ebbene, nel primo grado la domanda azionata dall'appellante è stata accolta, sicché effettivamente la pronuncia sulle spese di lite va eseguita ex art. 91 cpc a carico dell' . CP_1
7. Né d'altronde si apprezza, rispetto al giudizio di primo grado, una delle ipotesi che, per legge, consentono la compensazione, anche parziale, degli oneri processuali.
Infatti: -non vi è soccombenza reciproca;
-non vi è assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza in tema (l'oggetto della controversia involge il pagamento di un credito da accertare come dovuto giusta fonti normative la cui interpretazione è ormai tralatizia ed esente da spunti critici);
-l'esame degli atti non mette in risalto elementi che, anche nella loro convergenza, potrebbero indurre a ritenere soddisfatte le “eccezionali ragioni” positivamente previste, tanto più che l , sebbene CP_1 avesse interesse a tanto, non ha evidenziato nel tema impugnatorio fatti rilevanti in tal senso (non essendo tale, di certo, la semplicità della controversia, invocata al fine, trattandosi di fatto che, a ben vedere, finisce piuttosto per rilevare in danno dall' sotto il profilo della causalità della lite, CP_2 giacché l' , ciò nonostante, ha costretto il creditore a instaurare il giudizio per ottenere la CP_1 soddisfazione del suo diritto).
9. Dunque, a ragione l'appellante chiede l'applicazione alla fattispecie dell'art. 91 cpc, con regolamentazione degli oneri di lite integralmente in suo favore.
10. Con riguardo, poi, alla liquidazione dei detti oneri di lite, osserva la Corte che il D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -applicabile ratione temporis- all'art. 4 disciplina i
“Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”.
12. Con l'ordinanza n. 15443/2021 la Suprema Corte ha ribadito in tema i seguenti principi di diritto:
- il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il Giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo e il massimo risultanti
3 dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto;
- anche nel regime dettato dal D.M. n. 55/2014 deve riconoscersi al Giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1;
- proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;
- ne deriva che il Giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.
13. Secondo i parametri dell'art. 5 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M n. 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio nel caso di specie è quello previsto per le cause previdenziali con valore “fra € 5.200,01 ed € 26.000,00”. Infatti:
- la causa ha natura previdenziale;
- il valore della causa va determinato ex art. 13 cpc (Cass. n. 15920/2021);
- risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento perché, pur dovendo tenere a mente che il compenso liquidato dal Giudice deve essere tale da non mortificare l'attività svolta dai patrocinatori, è comunque indiscutibile che la decisione sulla controversia non abbia richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione “da € 5.201,01 a 26.000,00” sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso tabellare complessivo ammonta a € 1.865,00.
14. Va peraltro precisato che non spetta all'appellante il compenso per la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023).
15. Spetta invece all'appellante il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di
4 comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass.
n. 5289/2023), incombenti svolti -quanto meno in parte- nel caso di specie.
16. Pertanto, le spese del giudizio di primo grado vanno liquidate in complessivi € 1.865,00, da maggiorare del 15% spese generali, IVA e CPA e da distrarre in favore del procuratore del dichiaratosi Pt_1 antistatario.
17. Alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, l' va quindi condannato a rifondere integralmente all'appellante le spese del giudizio di CP_1 primo grado, che sono liquidate in € 1.865,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
18. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte CP_1 ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (ossia € 1865,00, quali spese di lite attribuite nel grado);
- per le sole fasi da compensare (va esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta, e la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario);
- secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis, e tenuto conto che si tratta di mero appello sulle spese di lite, di lineare definizione per numero ed entità delle questioni trattate).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € CP_1
1.865,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € CP_1
962,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico IGfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2705/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. E. Pontesilli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. D. M. G. Adimari giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4583/2024, pubblicata in data 17 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ex art. 442 cpc chiedeva: Parte_1
“In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità diretta (Cat. SO) relativa alla pensione di vecchiaia VO n. 50410621, percepita dal coniuge IG.ra , deceduta il data 10.11.2020, con decorrenza dal Persona_1 primo giorno del mese successivo al decesso (01.12.2020);
- per l'effetto condannare l' in persona del suo Controparte_2 legale rappresentate p.t., (ex art 130 D.L. del 31/03/98 n. 112) a corrispondere: 1) i ratei mensili maturati e maturandi di cui sopra dalla data del decesso, (10.11.2020) con diritto al pagamento dal primo giorno del mese successivo al decesso;
2) gli interessi legali su ciascun rateo scaduto con decorrenza successiva a 120 giorni dalla data della domanda amministrativa;
3) la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. 4 comma 3.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
2. Nella contumacia dell' , con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva le domande, ma nulla CP_1 disponeva sulle spese del giudizio, ritenendole irripetibili stante la contumacia dell' . CP_2
3. In data 2 ottobre 2024 depositava tempestivo ricorso di appello e lamentava con Parte_1 articolate censure la violazione degli artt. 91 e 92 cpc. Concludeva chiedendo:
“Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificabili secondo i parametri di cui al
D.M. 55/14 tenuto conto del valore indeterminabile della causa;
- di confermare nel resto la sentenza.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello CP_1
3. La causa è stata decisa come in dispositivo all'udienza del 25 giugno 2025.
4. L'appello è fondato.
5. In specie, osserva la Corte che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 92 cpc -nel testo novellato dalla L. n. 132/2014-, le spese del giudizio sono poste di regola a carico della parte soccombente, ma è consentito al Giudice di disporne la compensazione, anche parziale, nelle ipotesi di soccombenza reciproca delle parti, o di assoluta novità della questione trattata, ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In esito alla sentenza n. 77/2018
2 della Corte Costituzionale, la compensazione è altresì ammessa in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
6. Ebbene, nel primo grado la domanda azionata dall'appellante è stata accolta, sicché effettivamente la pronuncia sulle spese di lite va eseguita ex art. 91 cpc a carico dell' . CP_1
7. Né d'altronde si apprezza, rispetto al giudizio di primo grado, una delle ipotesi che, per legge, consentono la compensazione, anche parziale, degli oneri processuali.
Infatti: -non vi è soccombenza reciproca;
-non vi è assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza in tema (l'oggetto della controversia involge il pagamento di un credito da accertare come dovuto giusta fonti normative la cui interpretazione è ormai tralatizia ed esente da spunti critici);
-l'esame degli atti non mette in risalto elementi che, anche nella loro convergenza, potrebbero indurre a ritenere soddisfatte le “eccezionali ragioni” positivamente previste, tanto più che l , sebbene CP_1 avesse interesse a tanto, non ha evidenziato nel tema impugnatorio fatti rilevanti in tal senso (non essendo tale, di certo, la semplicità della controversia, invocata al fine, trattandosi di fatto che, a ben vedere, finisce piuttosto per rilevare in danno dall' sotto il profilo della causalità della lite, CP_2 giacché l' , ciò nonostante, ha costretto il creditore a instaurare il giudizio per ottenere la CP_1 soddisfazione del suo diritto).
9. Dunque, a ragione l'appellante chiede l'applicazione alla fattispecie dell'art. 91 cpc, con regolamentazione degli oneri di lite integralmente in suo favore.
10. Con riguardo, poi, alla liquidazione dei detti oneri di lite, osserva la Corte che il D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -applicabile ratione temporis- all'art. 4 disciplina i
“Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”.
12. Con l'ordinanza n. 15443/2021 la Suprema Corte ha ribadito in tema i seguenti principi di diritto:
- il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il Giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo e il massimo risultanti
3 dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto;
- anche nel regime dettato dal D.M. n. 55/2014 deve riconoscersi al Giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1;
- proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;
- ne deriva che il Giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.
13. Secondo i parametri dell'art. 5 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M n. 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio nel caso di specie è quello previsto per le cause previdenziali con valore “fra € 5.200,01 ed € 26.000,00”. Infatti:
- la causa ha natura previdenziale;
- il valore della causa va determinato ex art. 13 cpc (Cass. n. 15920/2021);
- risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento perché, pur dovendo tenere a mente che il compenso liquidato dal Giudice deve essere tale da non mortificare l'attività svolta dai patrocinatori, è comunque indiscutibile che la decisione sulla controversia non abbia richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione “da € 5.201,01 a 26.000,00” sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso tabellare complessivo ammonta a € 1.865,00.
14. Va peraltro precisato che non spetta all'appellante il compenso per la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023).
15. Spetta invece all'appellante il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di
4 comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass.
n. 5289/2023), incombenti svolti -quanto meno in parte- nel caso di specie.
16. Pertanto, le spese del giudizio di primo grado vanno liquidate in complessivi € 1.865,00, da maggiorare del 15% spese generali, IVA e CPA e da distrarre in favore del procuratore del dichiaratosi Pt_1 antistatario.
17. Alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, l' va quindi condannato a rifondere integralmente all'appellante le spese del giudizio di CP_1 primo grado, che sono liquidate in € 1.865,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
18. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte CP_1 ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (ossia € 1865,00, quali spese di lite attribuite nel grado);
- per le sole fasi da compensare (va esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta, e la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario);
- secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis, e tenuto conto che si tratta di mero appello sulle spese di lite, di lineare definizione per numero ed entità delle questioni trattate).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € CP_1
1.865,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € CP_1
962,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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