TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17965/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17965/2019 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] c.f. , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Palermo, p.zza Principe di Camporeale n. 25, presso lo studio dell'avv. Maria
Chiara Carruba che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione nel nome del nuovo procuratore;
Attrice
Contro
con sede in Catania, Via Usodimare ang. Via Galermo n° 109, Controparte_2
C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr.ssa P.IVA_1 CP_3
, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
[...] dall'avv. Giuseppe Rossitto e dall'avv. Salvatore Calendoli, anche disgiuntamente tra loro;
Convenuta
e contro nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_4 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Giovanni Pannuzzo e Francesco Pannuzzo, nello studio dei quali sito in Ragusa, Via
Archimede n. 155, è elettivamente domiciliato;
Convenuto
pagina 1 di 11 e con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n°45, Controparte_5
C.F. E P. IVA , in persona del procuratore ad negotia, dott. P.IVA_2 Controparte_6
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla
[...] comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Salvatore Barresi, presso il cui studio in
Catania, Via Renato Imbriani n° 222, Catania, è elettivamente domiciliata;
Chiamata in garanzia
------------
Conclusioni
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
---------------
Svolgimento del processo
A seguito del procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc, con il ricorso dell'11 dicembre
2019 ha adito il Tribunale di Catania ed ha chiesto la condanna di Controparte_1 [...]
in solido con medico chirurgo, al risarcimento dei danni Controparte_2 Controparte_4 non patrimoniali, sì come rivenienti dall'intervento chirurgico di osteotomia e medializzazione dell'apofisi tibiale del ginocchio destro del 31 agosto 2011 e di quello successivo di condroplastica del 16 gennaio 2013.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, avevasi innanzitutto la costituzione in giudizio di che opponeva, in via pregiudiziale, l'eccezione di Controparte_2 improcedibilità del ricorso perché depositato, in violazione dell'art. 8 comma 3° Legge Bianco, oltre gg. 90 dal termine di deposito della relazione di ATP. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, specificatamente contestando tanto la allegata responsabilità quanto i denunciati profili di danno. Esercitava, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea,
pagina 2 di 11 domanda di rivalsa nei confronti di per le somme al cui pagamento sarebbe Controparte_4
mai stata condannata.
Si costituiva pure il quale respingeva per suo conto la addotta Controparte_4 responsabilità professionale, all'uopo specificatamente contestando le evidenze della relazione di ATP, e chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio, per fini di manleva, di
, compagnia di assicurazioni presso cui aveva stipulato la polizza Controparte_5
di responsabilità professionale. Chiedeva in ogni caso la condanna di al Controparte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Con l'ordinanza emessa in esito all'udienza del 27 gennaio 2021 l'adito Giudice autorizzava l'integrazione del contraddittorio.
Si costituiva ND , la quale sosteneva, nel merito dell'articolata Controparte_5
domanda risarcitoria, la posizione difensiva assunta da e Controparte_2 CP_4
e deduceva, a riguardo della domanda di garanzia, l'inoperatività della polizza: a) ai
[...] sensi e per gli effetti di cui all'art. 1892 cc, per avere l'assicurato, all'atto della stipula dell'8 luglio 2015, dichiarato il falso quanto alla conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo alla richiesta risarcitoria formulata;
b) ai sensi dell'art.
3.1. delle CGC, per vero escludente dalla copertura i comportamenti colposi tenuti oltre due anni prima della data di decorrenza della polizza. Opponeva in ogni caso i limiti del massimale e dello scoperto.
Con l'ordinanza del 15 novembre 2021 l'adito Giudice disponeva procedersi nelle forme del rito ordinario.
Con la successiva ordinanza del 31 maggio 2023 ammetteva l'interrogatorio formale dell'attrice.
Indi, con quella del 6 ottobre 2023, invitava la difesa di a versare in atti Controparte_1
la documentazione medico-legale afferente al sinistro stradale occorso il 24 novembre 2009, cui le difese dei convenuti riconducevano la causa dei postumi invalidanti denunciati.
si costituiva nel frattempo nel nome del nuovo procuratore. Controparte_1
Espletata la prova orale, ed acquisiti i documenti richiesti, all'udienza del 22 gennaio
2025, la causa è stata posta in decisione, previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
------
Motivi della decisione pagina 3 di 11 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, sì come proposta dalla difesa di sul rilievo, corretto in punto di fatto, che il Controparte_2 ricorso è stato depositato, in violazione dell'art. 8 comma 3° Legge Bianco, oltre gg. 90 dal termine di deposito della relazione di ATP.
Secondo l'interpretazione dominante, il ricorso proposto ex art. 696 bis c.p.c. e quello, poi, promosso ai sensi dell'art. 702 bis cpc non danno vita a due procedimenti autonomi, ma sono due distinte fasi di un medesimo procedimento, così come avviene, ad es., per i procedimenti possessori che presentano anch'essi una struttura bifasica.
La sanzionata decadenza, pertanto, afferisce unicamente alla possibilità di ancorare il ricorso di merito al giudizio ad istruzione preventiva e così di usufruire della specialità del procedimento sommario di cognizione.
Resta tuttavia salva la potestà del ricorrente di introdurre il giudizio di merito nelle forme ordinarie, approfittando comunque dell'avverarsi della condizione di procedibilità, ovviamente utilizzando l'apporto probatorio dell'accertamento medico legale, sì come peraltro espletato nel contraddittorio delle parti.
E' quanto accaduto nel caso di specie, per vero connotato dalla trasformazione del rito e dall'acquisizione agli atti di causa dell'ATP reso in esito al giudizio ex art. 696 cpc.
Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che l'attrice ascrive a
[...]
e medico chirurgo, per le complicanze rivenienti Controparte_2 Controparte_4 dall'intervento chirurgico di osteotomia e medializzazione dell'apofisi tibiale del 31 agosto
2011 e di quello successivo di condroplastica del 16 gennaio 2013.
Come subito si vedrà il fatto costitutivo della dedotta malpractice sanitaria risiede nell'intervento chirurgico del mese di gennaio 2013: dunque, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi, anteriormente all'entrata in vigore della legge AN (L. n° 24/2017), con la legge ZZ (art. 3 comma 1, D.L. n°
158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
E' ben noto che, al riguardo, deve oramai ritenersi prevalente, anche nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2014 n. 8940) a tenore del quale l'NDcato art. 3, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate
pagina 4 di 11 dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non ha espresso alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma ha inteso solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.
La cd. Legge ZZ, dunque, non ha modificato la natura giuridica della responsabilità sanitaria che dunque va qualificata, a petto della nota teoria del contatto sociale, d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 22.12.1999 n.
589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un.
11.1.2008 n. 577).
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quND non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
pagina 5 di 11 - il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
pagina 6 di 11 Sulla scorta dei summenzionati principi, occorre domandarsi se, nella vicenda a mano, il sanitario che ha sottoposto ad intervento chirurgico sia incorso negli errori Controparte_1
di esecuzione e nelle omissioni allegati da parte attrice.
A tale proposito, le evidenze della CTU, sì come espletata nel giudizio ex art. 696 bis cpc, hanno acclarato che:
• , nel mese di agosto 2011, si è sottoposta ad un intervento di Controparte_1
osteocondrite del compartimento femororotuleo del ginocchio destro di
“trasposizione apofisi tibiale con due viti”;
• nel mese di gennaio 2013, a fronte del permanere di sintomatologia algo disfunsionale a carico del ginocchio destro, è stata sottoposta ad intervento di inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla rotula che avrebbe dovuto comportare la rimozione del dispositivo impiantato precedentemente;
• a distanza di quattro anni, segnatamente nel mese di febbraio 2017, dopo l'esecuzione di accertamenti strumentali, è stata riscontrata la presenza di mezzi di sintesi al ginocchio destro, segnatamente quei mezzi che avrebbero dovuto essere rimossi in occasione dell'intervento del 2013.
Le conclusioni, peraltro confermate con l'elaborato peritale reso a chiarimento, sono state, a tal punto, tratte nel senso di ricondurre gli acclarati postumi stabilizzati invalidanti stimati nella misura del 3%, sì come rappresentati da esiti algo-disfunzionali a carico del ginocchio destro, alla acclarata permanenza dei suddetti mezzi di sintesi.
Il vero è che, alla stregua delle risultanze medico-legali non è lecito mettere in dubbio la responsabilità professionale del sanitario operante l'intervento per avere mancato la rimozione del materiale di osteosintesi.
Si tratta di un errore di disattenzione, in assenza di qualsivoglia difficoltà, verosimilmente causato dalla inadeguata verifica dei radiogrammi eseguiti in preparazione dell'intervento.
Senonchè, siffatta negligenza non basta a ricondurre gli esiti invalidanti alla acclarata negligenza e così accogliere la spiegata domanda risarcitoria.
Come è noto, in materia di malpractice sanitaria, trova applicazione il principio di diritto a tenore del quale in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa pagina 7 di 11 del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio (Cass. 2018 n. 23197) deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).
Ciò significa che, a petto del criterio del più probabile che non, può affermarsi la responsabilità sanitaria soltanto quando la condotta doverosa mancata avrebbe evitato alla paziente quelle complicanze di poi, in effetti, riscontrate con gli accertamenti medico-legali.
Il che non è nel caso in esame.
Se pur è vero, infatti, che i nominati CCTTUU ascrivono l'acclarata condizione algo- disfunzionale a carico del ginocchio destro alla responsabilità professionale di CP_4
la documentazione medico-legale acquisita nel corso del presente giudizio, e
[...]
sconosciuta in sede di ATP ai periti di ufficio che solo sapevano genericamente di un incidente ma non anche delle lesioni conseguenti, acclara che venne Controparte_1
coinvolta in data 24 novembre 2009 in un sinistro stradale, in esito al quale ha riportato, oltre che inabilità temporanea assoluta e relativa, postumi invalidanti a carattere permanente pari al 5%.
Ebbene, quali siano stati i postumi a carico del ginocchio destro ben si ricava dalle evidenze della relazione di CTU espletata nel giudizio che si è svolto avanti al GdP di
Palermo, conclusosi con la sentenza 4802/2012 RG del 23 novembre 2012 che ha condannato la compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA, in solido con il conducente ed il proprietario del motociclo investitore, al risarcimento dei danni.
Si legge a pag. 10 dell'elaborato peritale che , in conseguenza Controparte_1 dell'occorso, ebbe a soffrire di una “….. discreta limitazione delÌa massima flessione della gamba Dx sulla coscia (possibile fino a circa 65°) rispetto alla controlaterale (possibile fino a circa 35°); estensione completa (…) Andatura modicamente claudicate (…) Accosciamento
pagina 8 di 11 difficoltoso con stop antalgico a circa 2/3 a Dx”: in una parola, algie e limitazioni funzionali del ginocchio destro stimate in postumi invalidanti del 5%.
Si tratta, a ben vedere, dei medesimi sintomi lamentati in occasione della visita avanti ai consulenti nominati nel presente procedimento, i quali, in effetti, hanno acclarato la stessa condizione dolorosa e le medesime limitazioni funzionali al ginocchio destro, una volta di più ritenuti già stabilizzati.
Nessun danno biologico differenziale è stato diagnosticato e dunque, se pur ricorre la denunciata negligenza di nell'avere lasciato i mezzi di sintesi che Controparte_4
avrebbero dovuto essere rimossi, i postumi acclarati vanno tutti ricondotti, in quanto identici a quelli già refertati, al sinistro stradale, i medesimi reputati sin da allora stabilizzati (pag. 19 dell'elaborato) e già risarciti con la statuizione di condanna del GdP.
D'altra parte, è la stessa ricostruzione della vicenda offerta da ad Controparte_1
accreditare le superiori conclusioni.
L'attrice ha riferito che, a seguito del sinistro stradale, ha riportato dolenzia al ginocchio destro per la quale si è rivolta al dott. che l'ha sottoposta nel mese di agosto 2011 al CP_4
primo intervento chirurgico, quello di osteocondrite in esito al quale sono stati applicati i mezzi di sintesi, e, di poi, permanendo le algie, a quello del mese di gennaio 2013 nel quale è stato inserito uno stimolatore di crescita ossea sulla rotula, nel quale è mancata la diligenza del professionista.
Per stessa ammissione, dunque, le algie disfunzionali preesistevano al primo intervento, quando ancora non erano state applicate le viti ed erano certamente imputabili al sinistro stradale, e sono continuate anche dopo il secondo: non è vero, pertanto, che, per dirla con le medesime parole della difesa dell'attrice, le rondelle lasciate “hanno assunto il ruolo di antagonista alla risoluzione della patologia a contrasto della quale avevano giustificato
l'originaria applicazione”, piuttosto è corretto affermare che non hanno causato qualsivoglia lesione ulteriore rispetto a quella già diagnosticata in esito al sinistro stradale.
Detto che non risulta dedotto dalla difesa di l'interesse alla rimozione Controparte_1 dei mezzi di sintesi a tutt'oggi presenti, non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che rigettare la spiegata domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali.
pagina 9 di 11 Sono ovviamente superate tanto la domanda di rivalsa spiegata da Controparte_2
[... nei confronti di quanto, in uno all'assorbimento delle eccezioni di Controparte_4
inoperatività della polizza, quella di garanzia da questi proposta nei confronti di
[...]
, compagnia di assicurazioni presso cui il sanitario aveva stipulato la polizza Controparte_5
di responsabilità professionale.
Atteso l'esito del giudizio, la parte attrice va condannata alla refusione delle spese processuali nei confronti di ed anche di : esse sono CP_2 Controparte_5 liquidate a petto del DM 147/2022 in considerazione dei valori medi, secondo lo scaglione €.
5.200,00/€. 26.000,00 (fasi di studio della controversia, introduttiva, trattazione ed istruttoria).
L'acclarata negligenza professionale, per contro, induce il Tribunale, oltre che a rigettare la pur spiegata domanda ex art. 96 cpc, anche a compensare le spese processuali tra l'attrice e Controparte_4
Le spese di ATP restano a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 17965/2019 RG, così statuisce: rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[... e E' assorbita la domanda di rivalsa spiegata da Controparte_4 Controparte_2
[... nei confronti di ed anche la domanda di garanzia proposta da Controparte_4 CP_4
nei confronti di .
[...] Controparte_7
Condanna alla refusione, in favore di e Controparte_1 Controparte_2
, delle spese processuali che si liquidano, per ciascuno, in Controparte_5 complessivi €. 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Compensa le spese processuali tra l'attrice e Controparte_4
Così deciso in Catania, il 28 maggio 2025
pagina 10 di 11 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17965/2019 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] c.f. , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Palermo, p.zza Principe di Camporeale n. 25, presso lo studio dell'avv. Maria
Chiara Carruba che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione nel nome del nuovo procuratore;
Attrice
Contro
con sede in Catania, Via Usodimare ang. Via Galermo n° 109, Controparte_2
C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr.ssa P.IVA_1 CP_3
, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
[...] dall'avv. Giuseppe Rossitto e dall'avv. Salvatore Calendoli, anche disgiuntamente tra loro;
Convenuta
e contro nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_4 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Giovanni Pannuzzo e Francesco Pannuzzo, nello studio dei quali sito in Ragusa, Via
Archimede n. 155, è elettivamente domiciliato;
Convenuto
pagina 1 di 11 e con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n°45, Controparte_5
C.F. E P. IVA , in persona del procuratore ad negotia, dott. P.IVA_2 Controparte_6
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla
[...] comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Salvatore Barresi, presso il cui studio in
Catania, Via Renato Imbriani n° 222, Catania, è elettivamente domiciliata;
Chiamata in garanzia
------------
Conclusioni
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
---------------
Svolgimento del processo
A seguito del procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc, con il ricorso dell'11 dicembre
2019 ha adito il Tribunale di Catania ed ha chiesto la condanna di Controparte_1 [...]
in solido con medico chirurgo, al risarcimento dei danni Controparte_2 Controparte_4 non patrimoniali, sì come rivenienti dall'intervento chirurgico di osteotomia e medializzazione dell'apofisi tibiale del ginocchio destro del 31 agosto 2011 e di quello successivo di condroplastica del 16 gennaio 2013.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, avevasi innanzitutto la costituzione in giudizio di che opponeva, in via pregiudiziale, l'eccezione di Controparte_2 improcedibilità del ricorso perché depositato, in violazione dell'art. 8 comma 3° Legge Bianco, oltre gg. 90 dal termine di deposito della relazione di ATP. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, specificatamente contestando tanto la allegata responsabilità quanto i denunciati profili di danno. Esercitava, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea,
pagina 2 di 11 domanda di rivalsa nei confronti di per le somme al cui pagamento sarebbe Controparte_4
mai stata condannata.
Si costituiva pure il quale respingeva per suo conto la addotta Controparte_4 responsabilità professionale, all'uopo specificatamente contestando le evidenze della relazione di ATP, e chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio, per fini di manleva, di
, compagnia di assicurazioni presso cui aveva stipulato la polizza Controparte_5
di responsabilità professionale. Chiedeva in ogni caso la condanna di al Controparte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Con l'ordinanza emessa in esito all'udienza del 27 gennaio 2021 l'adito Giudice autorizzava l'integrazione del contraddittorio.
Si costituiva ND , la quale sosteneva, nel merito dell'articolata Controparte_5
domanda risarcitoria, la posizione difensiva assunta da e Controparte_2 CP_4
e deduceva, a riguardo della domanda di garanzia, l'inoperatività della polizza: a) ai
[...] sensi e per gli effetti di cui all'art. 1892 cc, per avere l'assicurato, all'atto della stipula dell'8 luglio 2015, dichiarato il falso quanto alla conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo alla richiesta risarcitoria formulata;
b) ai sensi dell'art.
3.1. delle CGC, per vero escludente dalla copertura i comportamenti colposi tenuti oltre due anni prima della data di decorrenza della polizza. Opponeva in ogni caso i limiti del massimale e dello scoperto.
Con l'ordinanza del 15 novembre 2021 l'adito Giudice disponeva procedersi nelle forme del rito ordinario.
Con la successiva ordinanza del 31 maggio 2023 ammetteva l'interrogatorio formale dell'attrice.
Indi, con quella del 6 ottobre 2023, invitava la difesa di a versare in atti Controparte_1
la documentazione medico-legale afferente al sinistro stradale occorso il 24 novembre 2009, cui le difese dei convenuti riconducevano la causa dei postumi invalidanti denunciati.
si costituiva nel frattempo nel nome del nuovo procuratore. Controparte_1
Espletata la prova orale, ed acquisiti i documenti richiesti, all'udienza del 22 gennaio
2025, la causa è stata posta in decisione, previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
------
Motivi della decisione pagina 3 di 11 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, sì come proposta dalla difesa di sul rilievo, corretto in punto di fatto, che il Controparte_2 ricorso è stato depositato, in violazione dell'art. 8 comma 3° Legge Bianco, oltre gg. 90 dal termine di deposito della relazione di ATP.
Secondo l'interpretazione dominante, il ricorso proposto ex art. 696 bis c.p.c. e quello, poi, promosso ai sensi dell'art. 702 bis cpc non danno vita a due procedimenti autonomi, ma sono due distinte fasi di un medesimo procedimento, così come avviene, ad es., per i procedimenti possessori che presentano anch'essi una struttura bifasica.
La sanzionata decadenza, pertanto, afferisce unicamente alla possibilità di ancorare il ricorso di merito al giudizio ad istruzione preventiva e così di usufruire della specialità del procedimento sommario di cognizione.
Resta tuttavia salva la potestà del ricorrente di introdurre il giudizio di merito nelle forme ordinarie, approfittando comunque dell'avverarsi della condizione di procedibilità, ovviamente utilizzando l'apporto probatorio dell'accertamento medico legale, sì come peraltro espletato nel contraddittorio delle parti.
E' quanto accaduto nel caso di specie, per vero connotato dalla trasformazione del rito e dall'acquisizione agli atti di causa dell'ATP reso in esito al giudizio ex art. 696 cpc.
Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che l'attrice ascrive a
[...]
e medico chirurgo, per le complicanze rivenienti Controparte_2 Controparte_4 dall'intervento chirurgico di osteotomia e medializzazione dell'apofisi tibiale del 31 agosto
2011 e di quello successivo di condroplastica del 16 gennaio 2013.
Come subito si vedrà il fatto costitutivo della dedotta malpractice sanitaria risiede nell'intervento chirurgico del mese di gennaio 2013: dunque, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi, anteriormente all'entrata in vigore della legge AN (L. n° 24/2017), con la legge ZZ (art. 3 comma 1, D.L. n°
158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
E' ben noto che, al riguardo, deve oramai ritenersi prevalente, anche nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2014 n. 8940) a tenore del quale l'NDcato art. 3, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate
pagina 4 di 11 dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non ha espresso alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma ha inteso solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.
La cd. Legge ZZ, dunque, non ha modificato la natura giuridica della responsabilità sanitaria che dunque va qualificata, a petto della nota teoria del contatto sociale, d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 22.12.1999 n.
589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un.
11.1.2008 n. 577).
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quND non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
pagina 5 di 11 - il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
pagina 6 di 11 Sulla scorta dei summenzionati principi, occorre domandarsi se, nella vicenda a mano, il sanitario che ha sottoposto ad intervento chirurgico sia incorso negli errori Controparte_1
di esecuzione e nelle omissioni allegati da parte attrice.
A tale proposito, le evidenze della CTU, sì come espletata nel giudizio ex art. 696 bis cpc, hanno acclarato che:
• , nel mese di agosto 2011, si è sottoposta ad un intervento di Controparte_1
osteocondrite del compartimento femororotuleo del ginocchio destro di
“trasposizione apofisi tibiale con due viti”;
• nel mese di gennaio 2013, a fronte del permanere di sintomatologia algo disfunsionale a carico del ginocchio destro, è stata sottoposta ad intervento di inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla rotula che avrebbe dovuto comportare la rimozione del dispositivo impiantato precedentemente;
• a distanza di quattro anni, segnatamente nel mese di febbraio 2017, dopo l'esecuzione di accertamenti strumentali, è stata riscontrata la presenza di mezzi di sintesi al ginocchio destro, segnatamente quei mezzi che avrebbero dovuto essere rimossi in occasione dell'intervento del 2013.
Le conclusioni, peraltro confermate con l'elaborato peritale reso a chiarimento, sono state, a tal punto, tratte nel senso di ricondurre gli acclarati postumi stabilizzati invalidanti stimati nella misura del 3%, sì come rappresentati da esiti algo-disfunzionali a carico del ginocchio destro, alla acclarata permanenza dei suddetti mezzi di sintesi.
Il vero è che, alla stregua delle risultanze medico-legali non è lecito mettere in dubbio la responsabilità professionale del sanitario operante l'intervento per avere mancato la rimozione del materiale di osteosintesi.
Si tratta di un errore di disattenzione, in assenza di qualsivoglia difficoltà, verosimilmente causato dalla inadeguata verifica dei radiogrammi eseguiti in preparazione dell'intervento.
Senonchè, siffatta negligenza non basta a ricondurre gli esiti invalidanti alla acclarata negligenza e così accogliere la spiegata domanda risarcitoria.
Come è noto, in materia di malpractice sanitaria, trova applicazione il principio di diritto a tenore del quale in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa pagina 7 di 11 del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio (Cass. 2018 n. 23197) deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).
Ciò significa che, a petto del criterio del più probabile che non, può affermarsi la responsabilità sanitaria soltanto quando la condotta doverosa mancata avrebbe evitato alla paziente quelle complicanze di poi, in effetti, riscontrate con gli accertamenti medico-legali.
Il che non è nel caso in esame.
Se pur è vero, infatti, che i nominati CCTTUU ascrivono l'acclarata condizione algo- disfunzionale a carico del ginocchio destro alla responsabilità professionale di CP_4
la documentazione medico-legale acquisita nel corso del presente giudizio, e
[...]
sconosciuta in sede di ATP ai periti di ufficio che solo sapevano genericamente di un incidente ma non anche delle lesioni conseguenti, acclara che venne Controparte_1
coinvolta in data 24 novembre 2009 in un sinistro stradale, in esito al quale ha riportato, oltre che inabilità temporanea assoluta e relativa, postumi invalidanti a carattere permanente pari al 5%.
Ebbene, quali siano stati i postumi a carico del ginocchio destro ben si ricava dalle evidenze della relazione di CTU espletata nel giudizio che si è svolto avanti al GdP di
Palermo, conclusosi con la sentenza 4802/2012 RG del 23 novembre 2012 che ha condannato la compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA, in solido con il conducente ed il proprietario del motociclo investitore, al risarcimento dei danni.
Si legge a pag. 10 dell'elaborato peritale che , in conseguenza Controparte_1 dell'occorso, ebbe a soffrire di una “….. discreta limitazione delÌa massima flessione della gamba Dx sulla coscia (possibile fino a circa 65°) rispetto alla controlaterale (possibile fino a circa 35°); estensione completa (…) Andatura modicamente claudicate (…) Accosciamento
pagina 8 di 11 difficoltoso con stop antalgico a circa 2/3 a Dx”: in una parola, algie e limitazioni funzionali del ginocchio destro stimate in postumi invalidanti del 5%.
Si tratta, a ben vedere, dei medesimi sintomi lamentati in occasione della visita avanti ai consulenti nominati nel presente procedimento, i quali, in effetti, hanno acclarato la stessa condizione dolorosa e le medesime limitazioni funzionali al ginocchio destro, una volta di più ritenuti già stabilizzati.
Nessun danno biologico differenziale è stato diagnosticato e dunque, se pur ricorre la denunciata negligenza di nell'avere lasciato i mezzi di sintesi che Controparte_4
avrebbero dovuto essere rimossi, i postumi acclarati vanno tutti ricondotti, in quanto identici a quelli già refertati, al sinistro stradale, i medesimi reputati sin da allora stabilizzati (pag. 19 dell'elaborato) e già risarciti con la statuizione di condanna del GdP.
D'altra parte, è la stessa ricostruzione della vicenda offerta da ad Controparte_1
accreditare le superiori conclusioni.
L'attrice ha riferito che, a seguito del sinistro stradale, ha riportato dolenzia al ginocchio destro per la quale si è rivolta al dott. che l'ha sottoposta nel mese di agosto 2011 al CP_4
primo intervento chirurgico, quello di osteocondrite in esito al quale sono stati applicati i mezzi di sintesi, e, di poi, permanendo le algie, a quello del mese di gennaio 2013 nel quale è stato inserito uno stimolatore di crescita ossea sulla rotula, nel quale è mancata la diligenza del professionista.
Per stessa ammissione, dunque, le algie disfunzionali preesistevano al primo intervento, quando ancora non erano state applicate le viti ed erano certamente imputabili al sinistro stradale, e sono continuate anche dopo il secondo: non è vero, pertanto, che, per dirla con le medesime parole della difesa dell'attrice, le rondelle lasciate “hanno assunto il ruolo di antagonista alla risoluzione della patologia a contrasto della quale avevano giustificato
l'originaria applicazione”, piuttosto è corretto affermare che non hanno causato qualsivoglia lesione ulteriore rispetto a quella già diagnosticata in esito al sinistro stradale.
Detto che non risulta dedotto dalla difesa di l'interesse alla rimozione Controparte_1 dei mezzi di sintesi a tutt'oggi presenti, non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che rigettare la spiegata domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali.
pagina 9 di 11 Sono ovviamente superate tanto la domanda di rivalsa spiegata da Controparte_2
[... nei confronti di quanto, in uno all'assorbimento delle eccezioni di Controparte_4
inoperatività della polizza, quella di garanzia da questi proposta nei confronti di
[...]
, compagnia di assicurazioni presso cui il sanitario aveva stipulato la polizza Controparte_5
di responsabilità professionale.
Atteso l'esito del giudizio, la parte attrice va condannata alla refusione delle spese processuali nei confronti di ed anche di : esse sono CP_2 Controparte_5 liquidate a petto del DM 147/2022 in considerazione dei valori medi, secondo lo scaglione €.
5.200,00/€. 26.000,00 (fasi di studio della controversia, introduttiva, trattazione ed istruttoria).
L'acclarata negligenza professionale, per contro, induce il Tribunale, oltre che a rigettare la pur spiegata domanda ex art. 96 cpc, anche a compensare le spese processuali tra l'attrice e Controparte_4
Le spese di ATP restano a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 17965/2019 RG, così statuisce: rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[... e E' assorbita la domanda di rivalsa spiegata da Controparte_4 Controparte_2
[... nei confronti di ed anche la domanda di garanzia proposta da Controparte_4 CP_4
nei confronti di .
[...] Controparte_7
Condanna alla refusione, in favore di e Controparte_1 Controparte_2
, delle spese processuali che si liquidano, per ciascuno, in Controparte_5 complessivi €. 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Compensa le spese processuali tra l'attrice e Controparte_4
Così deciso in Catania, il 28 maggio 2025
pagina 10 di 11 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11