Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/05/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 36250/2024 R.G. promossa da:
) rappresentata e difesa dall'avv. prof. Luciano Castelli (c.f. Parte_1 P.IVA_1
), dall'avv. Fiammetta Giuliani (c.f. e dall'avv. C.F._1 C.F._2
Galatea Simonetto (c.f. , tutti del Foro di Milano, ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso LCA Legale in Milano, via della Moscova n. 18, con richiesta di CP_1 ricevere ogni notifica e/o comunicazione ai seguenti indirizzi PEC:
Email_1 Email_2
Email_3
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliata a Bollate (MI) in Via IV Novembre CP_2 P.IVA_2
n. 92, presso lo studio degli Avvocati Luca Freggia (C.F. , PEC C.F._4
e Saverio Maviglia (C.F. , PEC Email_4 C.F._5
, che la rappresentano e difendono Email_5
RESISTENTE
OGGETTO: revocazione ordinanza convalida di sfratto ex art. 395 c.p.c.
1
CONCLUSIONI RICORRENTE:
➢ in via rescindente, pronunciare la revocazione dall'ordinanza di convalida di sfratto resa il 4 settembre 2024 dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Francesca Savignano, a definizione del procedimento n. 29947/2024 avente ad oggetto l'intimazione di sfratto per morosità ex art.
658 cod. proc. civ., per i motivi di cui sopra;
➢ conseguentemente in via rescissoria, non convalidare lo sfratto intimato a a Pt_1 seguito della notifica dell'atto di intimazione del 28 maggio 2024;
➢ il tutto con il favore delle spese del precedente grado di giudizio e dell'odierna revocazione.
CONCLUSIONI RESISTENTE:
Rigettare integralmente il ricorso avversario e tutte le domande in esso contenute, infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto, confermando integralmente
l'Ordinanza.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc, depositato il 4 ottobre 2024, a chiesto la Parte_1
revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma primo, c.p.c., dell'ordinanza di convalida dello sfratto emessa da questo Tribunale in data 4 settembre 2024, notificata il 9 settembre 2024, deducendo che la persistenza della morosità era stata, in udienza, attestata falsamente da e in violazione degli accordi intercorsi tra le parti per la cessazione degli effetti CP_2 dell'intimazione di sfratto, stante l'intervenuto pagamento delle fatture allegate come impagate, dopo la notificazione e prima dell'udienza di convalida. ha esposto di aver preso in locazione, ad uso commerciale, l'immobile sito Parte_1
in Milano, via Montenapoleone n. 10, con contratto del 5 dicembre 2019, regolarmente registrato, e che subentrata nel rapporto all'originaria locatrice CP_2 [...]
quale acquirente dell'immobile, aveva ad essa Controparte_3 notificato l'intimazione di sfratto deducendo la morosità di € 12.613,66, IVA inclusa, per canoni relativi alle mensilità di marzo ed maggio 2024, nonché per oneri accessori ed ulteriori
2 spese, tutti come richiesti nelle fatture n. L021/24 del 6 febbraio 2024, n. L039/24 del 3 aprile
2024, n. L096/23 del 23 ottobre 2023 e n. L114/23 del 19 dicembre 2023. Ricevuta la notificazione, essa aveva immediatamente contattato la locatrice, chiedendo un incontro, ed aveva pagato tutte le fatture contestate. Il 25 giugno 2024 l'incontro vi era stato, si era concluso positivamente ed entrambe le parti avevano manifestato l'intenzione di proseguire il rapporto;
aveva rassicurato la conduttrice circa l'inopportunità di proseguire il giudizio di CP_2
convalida e di partecipare all'udienza.
Senonché la (sola) intimante era comparsa all'udienza di convalida del 4 settembre 2024 ed aveva attestato la persistenza della morosità, “ma nel minore importo di € 5.886,16 rispetto alla somma indicata nell'intimazione”, importo che corrispondeva ad una mensilità del canone
(che è, invece, trimestrale), ma diversa da quelle indicate nell'intimazione come impagate e relativa, secondo la conduttrice, ad agosto 2024 (fattura n. 65/24).
La ricorrente ha dedotto che la locatrice aveva falsamente attestato che la residua morosità esistente concernesse il debito allegato nell'intimazione di sfratto, che, invece, era stato estinto,
e che tale condotta integra il dolo revocatorio previsto dall'art. 395 c.p.c., giacché, a suo dire,
l'attestazione circa la persistenza della morosità è relativa ai soli canoni indicati nell'intimazione, senza che rilevino inadempimenti successivi e, specificamente, quelli maturati dopo la notificazione dell'intimazione e non allegati in essa.
Ha evidenziato che contrattualmente il canone è trimestrale e che, in forza della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 12, la risoluzione di diritto è prevista in caso di mancato pagamento di un canone trimestrale, circostanza insussistente all'udienza di convalida.
Conseguentemente, l'inadempimento all'epoca esistente non era di gravità tale da giustificare la risoluzione del contatto, con l'emissione dell'ordinanza di convalida.
Ha ulteriormente dedotto che “l'unico motivo per cui non ha presenziato all'udienza Pt_1
di convalida di sfratto del 4 settembre 2024 deriva dalle (menzognere) rassicurazioni ricevute
ContCo da durante il predetto incontro”, non potendosi spiegare diversamente tale sua condotta, tenuto conto anche dei pagamenti nelle more effettuati.
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida, ha chiesto di pronunciarne la revocazione e di non convalidare lo sfratto.
3 All'udienza fissata per la decisione sulla istanza di sospensione, la locatrice si è costituita in giudizio e si è opposta, deducendo che:
- al 30 aprile 2024, erano insolute le fatture nn. L021 (canone di marzo 2024), L031
(canone di aprile 2024) e L039 (canone di maggio 2024)
- in pari data, la conduttrice aveva effettuato il pagamento di € 5.866,16, indicando, quale causale, “saldo ft 39/24”, relativa al canone di maggio 2024, ma, a detta della locatrice, senza avere la facoltà di effettuare tale imputazione, non applicandosi il disposto dell'art. 1193 c.c., che disciplina le imputazioni di pagamento relative a rapporti diversi e non anche quelle relative ai canoni dell'unico rapporto di locazione
- aveva imputato il pagamento in questione alla mensilità di aprile 2024 CP_2
(fattura L031) e, successivamente, il 28 maggio 2024, aveva notificato intimazione di sfratto allegando la morosità relativa alle mensilità di marzo 2024 (Fatture L021) e maggio 2024 (fattura L039) e non anche quella di aprile 2024 (fattura L031)
- “era perfettamente consapevole” della diversa imputazione del Parte_1
pagamento del 30 aprile 2024, fatta dalla locatrice, giacché “con mail del 29.5.24 … prometteva di pagare in giornata la 'mensilità corrente' ”, ma poi non teneva fede all'impegno
- dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto la conduttrice aveva pagato le fatture indicate nell'intimazione, ma non quella n. L039, relativa alla mensilità di maggio 2024
- dopo la convalida dello sfratto, il 10 settembre 2024, aveva versato la somma di €
5.866,16, imputandola al canone di aprile 2024 (fattura L031), ma erroneamente, per le ragioni illustrate, ed essa l'aveva imputata alla mensilità di maggio 2024
- alla data dell'udienza di convalida, pertanto, era ancora impagata la mensilità di maggio
2024, pari a € 5.866,16, sicché l'attestazione del difensore non era falsa, perdurando tale morosità.
Ha pure negato di aver mai rassicurato l'opponente circa l'intenzione di abbandonare il procedimento per convalida di sfratto e l'inopportunità di comparire all'udienza di convalida.
Il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida.
4 La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del separato dispositivo di sentenza e con termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
2. La domanda di revocazione merita accoglimento.
Come hanno definitivamente chiarito le parti in udienza, alla data dell'udienza di convalida (4 settembre 2024) risultava impagata una mensilità del canone, che, secondo la conduttrice, era quella di aprile 2024 (non allegata come insoluta nell'intimazione) e, per la locatrice, quella di maggio 2024; la mensilità mancante - sia essa aprile o maggio 2024 - è stata pagata dopo la convalida, in data 10 settembre 2024.
Secondo la prospettazione della conduttrice, pertanto, alla data dell'udienza di convalida non persisteva la morosità allegata dalla locatrice nell'intimazione, perché essa aveva effettuato i bonifici bancari imputandoli, ognuno, alle fatture esattamente indicate nell'intimazione di sfratto e, segnatamente, quello del 30 aprile 2024 alla fattura L039, relativa alla mensilità di maggio 2024, oggetto di contestazione.
La locatrice sostiene che la conduttrice non aveva facoltà di imputare il pagamento alla mensilità di maggio 2024, non applicandosi la disciplina prevista dall'art. 1193 c.c., e che essa l'ha imputata a quella di aprile 2024. Di tale imputazione la conduttrice era, a suo dire, consapevole e ciò si desumerebbe sia dal tenore della e-mail del 29 maggio 2024, sia dal complessivo comportamento delle parti e, in particolare, dal fatto che nell'intimazione di sfratto non sia stata indicata come impagata la mensilità di aprile 2024.
Ciò premesso, risulta documentalmente che la conduttrice ha corrisposto l'intera somma richiesta nell'intimazione di sfratto prima dell'udienza di convalida e che i bonifici da essa effettuati recano, nella causale, l'indicazione esatta delle fatture specificamente menzionate nella detta intimazione (FTT. L021/24, L039/24, L096/23 e L114/23) e non quella delle singole mensilità del canone ovvero delle spese. Ne consegue che la somma che il difensore ha indicato come ancora impagata al 4 settembre 2024 non poteva concernere la fattura n. L039/24, secondo l'assunto della locatrice, giacché essa risultava pagata sin dal 30 aprile 2024, anteriormente alla notificazione dell'intimazione (doc. 10 di . Parte_1
5 A tale riguardo, ed ai fini del dolo revocatorio, deve rimarcarsi che è pacifico che la locatrice non ha comunicato espressamente alla conduttrice di aver modificato unilateralmente l'imputazione di pagamento fatta da il 30 aprile 2024. Per contro, è rimasta Parte_1
indimostrata la circostanza che la conduttrice fosse consapevole di tale diversa imputazione, stante l'equivocità ed insufficienza, in sé, degli elementi addotti, quali:
- il fatto che, con e-mail del 29 maggio 2024, la conduttrice abbia promesso il pagamento del
“mese corrente”, giacché le fatture venivano emesse con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del pagamento (cfr. fatture prodotte nel procedimento ex art. 658 cpc) e, pertanto, la dicitura “mese corrente” ben può riferirsi a quella in corso di scadenza, ossia giugno 2024, come sostenuto da Parte_1
- la omessa inclusione, nella morosità allegata nell'intimazione di sfratto, della mensilità di aprile 2024, perché tale omissione, lungi dall'essere univocamente riconducibile alla diversa imputazione, da parte della locatrice, di uno dei pagamenti ricevuti, ben avrebbe potuto ricondursi ad una mera dimenticanza o ad un errore. Giova al riguardo evidenziare che, nell'intimazione di sfratto, nulla la locatrice ha riferito in merito al pagamento del 30 aprile
2024, alla causale indicata dalla conduttrice ed alla diversa imputazione datane dalla locatrice.
In senso contrario alla dedotta consapevolezza della conduttrice della diversa imputazione, fatta dalla locatrice, del pagamento in data 30 aprile 2024, depone, anzi, il bonifico effettuato da
[...]
in data 10 settembre 2024 (dopo l'emissione dell'ordinanza di convalida), con Parte_1
causale “saldo ft L31/24 del 4/3/24”, concernente la mensilità di aprile 2024: è evidente che ciò non avrebbe fatto se essa avesse avuto effettiva consapevolezza della diversa imputazione di pagamento fatta dalla locatrice.
E', dunque, accertato, che alla data del 4 settembre 2024 tutte le fatture specificamente indicate come impagate nell'intimazione di sfratto erano state pagate, sicché è senz'altro inveritiera l'attestazione che “la morosità persiste ma nel minore importo di € 5.866,16 rispetto alla somma indicata nell'intimazione”.
Il comportamento doloso della locatrice, intenzionalmente finalizzato sia ad evitare che la conduttrice partecipasse all'udienza di convalida e deducesse l'insussistenza della morosità, sia
6 a consentire al giudice di accertare i fatti sopra narrati, si desume, oltre che da quanto illustrato, da una serie di elementi concordanti, quali:
1) la e-mail del 23 maggio 2024, con la quale la locatrice, appena qualche giorno prima della notificazione dell'intimazione di sfratto (28 maggio 2024), ha sollecitato il pagamento delle sole fatture L021, L096 e L0114 e non anche di quella L039 (doc. 12), così avvalorando il legittimo convincimento della conduttrice che il bonifico del 30 aprile 2024 era stato solutorio della predetta fattura e che l'allegazione contenuta, al riguardo, nell'intimazione di sfratto non fosse corretta;
2) il fatto che mai la locatrice, prima del presente giudizio, ha comunicato alla conduttrice non solo la diversa imputazione del pagamento in data 30 aprile 2024, ma pure l'asserita insussistenza della facoltà, da pare di di imputare i Parte_1
pagamenti a singole mensilità del canone, non applicandosi l'art. 1193 c.c.;
3) la circostanza che, all'udienza di convalida, il difensore abbia completamente omesso di riferire al giudice di tale questione, al contempo affermando, per un verso, che la residua morosità concerneva la morosità allegata nell'intimazione e, per altro verso, tacendo che l'importo era inferiore ad una rata del canone negoziale, pattuito con cadenza trimestrale, e quindi minore della soglia minima ritenuta idonea a giustificare la risoluzione sia dal legislatore (ex art. 5 L. n. 392/1978, previsto per le locazioni abitative, ma assumibile a parametro anche per quelle ad uso diverso), sia dalle stesse parti, in forza della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 12 del contratto (che sanziona con la risoluzione di diritto il mancato pagamento di un canone trimestrale, così stabilendo quale inadempimento è ritenuto grave dai contraenti).
In definitiva, l'insieme di tali comportamenti, commissivi ed omissivi, integrano quella attività intenzionalmente fraudolenta, concretizzatasi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, che hanno pregiudicato l'esito del procedimento, giacché, senza di essi, il giudice non avrebbe convalidato lo sfratto per morosità (cfr. Cass. 24 marzo 2006 n. 6595: “integra la fattispecie del dolo processuale revocatorio quell'attività intenzionalmente fraudolenta che si concreti in artifici e raggiri (che possono consistere anche nel mendacio su fatti decisivi della
7 causa), tali da travisare una situazione in modo da farla apparire diversa da quella reale, onde fuorviare il giudice nell'accertamento della verità processualmente rilevante”).
L'ordinanza di convalida del 4 settembre 2024 deve essere revocata.
Con separata ordinanza si provvede in merito all'adozione dei provvedimenti provvisori propri della fase sommaria del procedimento per la convalida dello sfratto ed alla conversione del rito per la prosecuzione nella fase di merito, ai sensi dell'art. 667 cpc.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) revoca l'ordinanza di convalida dello sfratto emessa in data 4 settembre 2024;
2) non convalida lo sfratto e provvede con separata ordinanza in merito alla fase rescissoria;
3) condanna alla refusione delle spese processuali, che liquida in € 4.358,00, oltre CP_2 al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute ed € 545,00 per esborsi.
Motivazione in 60 giorni.
Milano, 12/03/2025 .
Il Giudice
Francesca Savignano
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