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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4185/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4185/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Riccardo Cioffi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Riccardo Cioffi;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori
[...]
e alle condizioni di cui al ricorso. Persona_1 Persona_2
Con provvedimento in data 04/11/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, quindi, in data 16.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione dei minori con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno in data 28.10.2021 nel procedimento iscritto al n. rg. Vg. 2746/2020, invariato il resto, come segue: 1) l'affidamento condiviso di nato a [...] il 22 luglio Persona_1
2012 e nato a Milano il [...], ad [...] i Persona_3 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. I genitori s'impegnano a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire ai figli un progetto educativo comune;
2) il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, in Livorno in via A. Nardini Despotti Mospigotti, anche ai fini fiscali ed anagrafici.
3) Il diritto di visita padre/figli, secondo le seguenti modalità: e Persona_1
trascorreranno con il padre, un fine settimana alternato con la Persona_2 madre, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle 19:30 e, qualora gli impegni lavorativi non glielo consentano il Sig. rriverà a Livorno al sabato Per_1 mattina, dandone comunicazione alla madre con un anticipo di almeno 24 ore. Per i periodi di sospensione scolastica i figli e staranno Persona_1 Persona_2 con i genitori, fatti salvi diversi e migliori accordi nell'interesse dei minori, secondo il seguente calendari: per le vacanze Natalizie secondo periodi paritari, , dalla fine delle scuole al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre alla ripresa delle attività didattiche con l'altro, in maniera alternata tra i genitori, salvo diversi accordi presi di anno in anno concordemente tra i genitori;
Le vacanze di carnevale (o settimana bianca) alternate di anno in anno con la Pasqua;
i ponti o le altre festività, siano esse religiose o meno, previste nel calendario scolastico sempre suddivise secondo il criterio dell'alternanza e mediante accordi diretti tra i genitori, in assenza di accordo, detti periodi saranno trascorsi dai figli con il genitore che al momento li avrà presso di se o comunque con il genitore cui spetta il fine settimana più prossimo alla festività; in occasione delle vacanze estive il padre potrà tenere con se i figli tre settimane anche non consecutive (indicativamente una in giugno, una in luglio e una in agosto), in ogni caso la suddivisione dei periodi di vacanza dovrà essere concordata tra i genitori, anche a fini programmativi, entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che in ogni caso i genitori dovranno comunicarsi la destinazione scelta e, ove nota, il nome della struttura ove alloggeranno, e comunque sarà onere di ciascun genitore comunicare il nome della struttura non appena ne avrà conoscenza., oltre al recapito telefonico alternativo a quello del cellulare. Il Sig. avrà facoltà di condurre i figli a Milano, anche fruendo dei mezzi di Per_1 trasporto su rotaia, usufruendo del servizio di Hostess di viaggio almeno fino al compimento dei 16 anni di età dei figli, mentre gli spostamenti su strada potranno avvenire solo tramite il Sig. salvo diverso accordo tra i genitori. I genitori Per_1
s'impegnano a collaborare con riferimento al calendario. In particolare concordano che, in caso d'impossibilità a rispettare la suddivisione dei giorni per qualunque ragione (malattia dei bambini o dei genitori, impegni lavorativi e non dei genitori, trasferte etc) verranno presi nuovi accordi che consentiranno di recuperare il tempo non trascorso con i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi. Il Sig. inoltre, provvederà a farsi inserire nel registro scolastico e a seguire il Per_1 corso degli studi anche mediante colloqui diretti con gli insegnati, il tutto sempre nell'ottica di un dialogo e di un confronto informato e dunque equilibrato, con il genitore collocatario e sempre nel superiore interesse dei minori. Al contempo e compatibilmente con le esigenze egli impegni lavorativi di entrambe i genitori. Questi si rendono disponibili a modificare i giorni e il fine di settimana di competenza, compatibilmente con gli impegni già presi, propri e/o dei minori. Ciascun genitore potrà tenere contatti telefonici quotidiani, entro le ore 21:00 della sera, allorquando i minori si trovano presso l'altro genitore. 4) L'obbligo del contributo per il mantenimento viene posto a carico del Sig. Per_1 nella misura di euro 640,00 mensili (euro 320,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese – e ciò già a far data dal mese di luglio 2024; l'importo del mantenimento sarà soggetto a rivalutazione automatica ISTAT nella misura del 100% annuo, con prima rivalutazione a partire dal mese di Gennaio 2025. Il Sig. inoltre, s'impegna e obbliga a corrispondere alla Per_1
Sig.ra il 100% dell'assegno unico o mediante bonifico e con possibilità di Pt_1 rimessa diretta. I genitori concordano che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da seguente schema: Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo - Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
- Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- Trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogate dal SSN - Tickets sanitari;
- Occhiali
o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- Farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN. Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: - Cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
- Cure termali e fisioterapiche;
- Farmaci omeopatici;
Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: - Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- Libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- Dotazione informatica (a titolo esemplificativo pc- tablet – stampanti) imposta dalla scuola, ovvero, connessa al programma di studio differenziato (BES); - Assicurazione scolastica;
- Fondo cassa richiesto dalla scuola;
- Gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese per i trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: - Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti scolastici (già in essere) e per la frequentazione di Istituti Universitari privati;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- corsi di specializzazione / master e corsi post universitari, in ogni caso, sia in Italia che all'estero; - Spese di alloggio universitarie. Spese extra scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: - Tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola - Centri ricreativi estivi. Spese extra scolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo - Corsi di lingue;
- Corsi di musica e strumenti musicali;
- Attività sportive con pertinente abbigliamento e/o attrezzature comprese iscrizioni a gare, tornei e campus;
- Spese per attività ludiche e ricreative che non superino la spesa di euro 100,00 mensili (50,00 per figlio); - Viaggi studio in Italia o all'estero, stage sportivi e/o vacanze senza genitori;
- Spese per il conseguimento della patente di guida acquisto e manutenzione (compreso bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni) di tal che in difetto il silenzio verrà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo posta raccomandata o mail o messaggistica con certificazione di avvenuto ricevimento) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni da quando è stato sostenuto o, comunque, entro il 5 di ogni mese. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta e potrà essere oggetto di compensazione con le spese sostenute dall'altro genitore purché sempre documentate. Fermo quanto sopra, il sig. si rende disponibile a sostenere direttamente alcune spese Per_1 straordinarie, da individuare e concordare previamente con la madre e volta per volta. Gli esborsi sostenuti direttamente dal sig. saranno in ogni caso Per_1 soggetti a conguaglio/compensazione con gli esborsi sostenuti, sempre a titolo di spese straordinarie, dalla sig.ra Pt_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 16.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4185/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Riccardo Cioffi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Riccardo Cioffi;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori
[...]
e alle condizioni di cui al ricorso. Persona_1 Persona_2
Con provvedimento in data 04/11/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, quindi, in data 16.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione dei minori con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno in data 28.10.2021 nel procedimento iscritto al n. rg. Vg. 2746/2020, invariato il resto, come segue: 1) l'affidamento condiviso di nato a [...] il 22 luglio Persona_1
2012 e nato a Milano il [...], ad [...] i Persona_3 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. I genitori s'impegnano a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire ai figli un progetto educativo comune;
2) il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, in Livorno in via A. Nardini Despotti Mospigotti, anche ai fini fiscali ed anagrafici.
3) Il diritto di visita padre/figli, secondo le seguenti modalità: e Persona_1
trascorreranno con il padre, un fine settimana alternato con la Persona_2 madre, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle 19:30 e, qualora gli impegni lavorativi non glielo consentano il Sig. rriverà a Livorno al sabato Per_1 mattina, dandone comunicazione alla madre con un anticipo di almeno 24 ore. Per i periodi di sospensione scolastica i figli e staranno Persona_1 Persona_2 con i genitori, fatti salvi diversi e migliori accordi nell'interesse dei minori, secondo il seguente calendari: per le vacanze Natalizie secondo periodi paritari, , dalla fine delle scuole al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre alla ripresa delle attività didattiche con l'altro, in maniera alternata tra i genitori, salvo diversi accordi presi di anno in anno concordemente tra i genitori;
Le vacanze di carnevale (o settimana bianca) alternate di anno in anno con la Pasqua;
i ponti o le altre festività, siano esse religiose o meno, previste nel calendario scolastico sempre suddivise secondo il criterio dell'alternanza e mediante accordi diretti tra i genitori, in assenza di accordo, detti periodi saranno trascorsi dai figli con il genitore che al momento li avrà presso di se o comunque con il genitore cui spetta il fine settimana più prossimo alla festività; in occasione delle vacanze estive il padre potrà tenere con se i figli tre settimane anche non consecutive (indicativamente una in giugno, una in luglio e una in agosto), in ogni caso la suddivisione dei periodi di vacanza dovrà essere concordata tra i genitori, anche a fini programmativi, entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che in ogni caso i genitori dovranno comunicarsi la destinazione scelta e, ove nota, il nome della struttura ove alloggeranno, e comunque sarà onere di ciascun genitore comunicare il nome della struttura non appena ne avrà conoscenza., oltre al recapito telefonico alternativo a quello del cellulare. Il Sig. avrà facoltà di condurre i figli a Milano, anche fruendo dei mezzi di Per_1 trasporto su rotaia, usufruendo del servizio di Hostess di viaggio almeno fino al compimento dei 16 anni di età dei figli, mentre gli spostamenti su strada potranno avvenire solo tramite il Sig. salvo diverso accordo tra i genitori. I genitori Per_1
s'impegnano a collaborare con riferimento al calendario. In particolare concordano che, in caso d'impossibilità a rispettare la suddivisione dei giorni per qualunque ragione (malattia dei bambini o dei genitori, impegni lavorativi e non dei genitori, trasferte etc) verranno presi nuovi accordi che consentiranno di recuperare il tempo non trascorso con i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi. Il Sig. inoltre, provvederà a farsi inserire nel registro scolastico e a seguire il Per_1 corso degli studi anche mediante colloqui diretti con gli insegnati, il tutto sempre nell'ottica di un dialogo e di un confronto informato e dunque equilibrato, con il genitore collocatario e sempre nel superiore interesse dei minori. Al contempo e compatibilmente con le esigenze egli impegni lavorativi di entrambe i genitori. Questi si rendono disponibili a modificare i giorni e il fine di settimana di competenza, compatibilmente con gli impegni già presi, propri e/o dei minori. Ciascun genitore potrà tenere contatti telefonici quotidiani, entro le ore 21:00 della sera, allorquando i minori si trovano presso l'altro genitore. 4) L'obbligo del contributo per il mantenimento viene posto a carico del Sig. Per_1 nella misura di euro 640,00 mensili (euro 320,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese – e ciò già a far data dal mese di luglio 2024; l'importo del mantenimento sarà soggetto a rivalutazione automatica ISTAT nella misura del 100% annuo, con prima rivalutazione a partire dal mese di Gennaio 2025. Il Sig. inoltre, s'impegna e obbliga a corrispondere alla Per_1
Sig.ra il 100% dell'assegno unico o mediante bonifico e con possibilità di Pt_1 rimessa diretta. I genitori concordano che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da seguente schema: Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo - Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
- Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- Trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogate dal SSN - Tickets sanitari;
- Occhiali
o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- Farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN. Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: - Cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
- Cure termali e fisioterapiche;
- Farmaci omeopatici;
Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: - Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- Libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- Dotazione informatica (a titolo esemplificativo pc- tablet – stampanti) imposta dalla scuola, ovvero, connessa al programma di studio differenziato (BES); - Assicurazione scolastica;
- Fondo cassa richiesto dalla scuola;
- Gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese per i trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: - Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti scolastici (già in essere) e per la frequentazione di Istituti Universitari privati;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- corsi di specializzazione / master e corsi post universitari, in ogni caso, sia in Italia che all'estero; - Spese di alloggio universitarie. Spese extra scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: - Tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola - Centri ricreativi estivi. Spese extra scolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo - Corsi di lingue;
- Corsi di musica e strumenti musicali;
- Attività sportive con pertinente abbigliamento e/o attrezzature comprese iscrizioni a gare, tornei e campus;
- Spese per attività ludiche e ricreative che non superino la spesa di euro 100,00 mensili (50,00 per figlio); - Viaggi studio in Italia o all'estero, stage sportivi e/o vacanze senza genitori;
- Spese per il conseguimento della patente di guida acquisto e manutenzione (compreso bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni) di tal che in difetto il silenzio verrà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo posta raccomandata o mail o messaggistica con certificazione di avvenuto ricevimento) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni da quando è stato sostenuto o, comunque, entro il 5 di ogni mese. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta e potrà essere oggetto di compensazione con le spese sostenute dall'altro genitore purché sempre documentate. Fermo quanto sopra, il sig. si rende disponibile a sostenere direttamente alcune spese Per_1 straordinarie, da individuare e concordare previamente con la madre e volta per volta. Gli esborsi sostenuti direttamente dal sig. saranno in ogni caso Per_1 soggetti a conguaglio/compensazione con gli esborsi sostenuti, sempre a titolo di spese straordinarie, dalla sig.ra Pt_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 16.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai