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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 212 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in deliberazione all'udienza del 6 giugno 2025, senza concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
( ), elett.te domiciliata in Bari, alla via Parte_1 CodiceFiscale_1
Roberto da Bari n. 36, presso lo studio degli avv.ti Antonia Sacchetti e Roberto Eustachio
Sisto che la rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
già elett.te domiciliata in Bari, alla via Controparte_3
Amendola n. 184F, presso lo studio dell'avv. Nicola Armenise che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLATA
OGGETTO: pagamento somme, appello avverso la sentenza n. 40/2023 pronunciata dal
Tribunale di Bari il 9/01/2023, pubblicata l'11/01/2023 CONCLUSIONI
All'udienza del 6/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione in assenza di note di trattazione scritta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 40/2023 del 9/01/2023, pubblicata l'11/1/2023, il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
5128/2015 con cui il medesimo ufficio giudiziario le aveva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 30.00,00, oltre interessi e spese. CP_1 CP_2 Controparte_2
L'opponente è stata pure condannata a rifondere le spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 7.616,00, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado ha proposto appello
[...]
Pt_1
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare, all'udienza del 18/04/2025, così fissata ai sensi dell'art. 309
c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Le parti, invitate a precisare le conclusioni non hanno depositato note né all'udienza del
18/04/2025 né a quella successiva, fissata ex art. 309 cpc, del 6/05/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 40/2023 pronunciata dal Tribunale di Bari il 9/01/2023, pubblicata l'11/01/2023, rigettata ogni altra istanza così provvede:
• Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
• Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 6/06 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LBALLARTE