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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
5522 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 5522/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n. 1336/2020 ordine n. 2668/2020 ruolo del 10 marzo
2020 con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva al
[...]
di pagare alla Controparte_1
la somma di euro 461.720,00 oltre gli interessi come Parte_1
da domanda e le spese;
rilevato che avverso il decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione il
Controparte_1
chiedendo “In via principale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione,
[...]
essendo competente il Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Sez. Brescia;
In via subordinata, o dichiarare le somme oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo non 1 dovute e comunque non esigibili in tutto ovvero per la quota di prestazioni non regolarmente eseguite;
o accertare che la ha già pagato – nelle Controparte_1
more del processo penale a carico dell'amministratore p.t. della – la quota Pt_2
di corrispettivo liquidabile per i tre anni di rapporto in base al decreto di commissariamento (dicembre 2017); Conseguentemente annullare il decreto ingiuntivo
e rigettare la domanda azionata nei confronti delle Amministrazioni statali. In via di estremo subordine, ove fosse accertato un credito esigibile dalla , dedurre o Pt_2
le somme corrispondenti al compenso del commissario straordinario (da accertare nel quantum); o una penale pari al 5% del valore del compenso (riduzione massima prevista, in caso di inadempimento del gestore, dall'art. 11 delle convenzioni stipulate e rinnovate); Condannare controparte al pagamento delle spese legali” ed in via istruttoria l'accertamento ai sensi dell'art. 213 cpc delle somme complessivamente corrisposte al nominato con il decreto del dicembre Parte_3
2017; rilevato che si costituiva in giudizio la chiedendo Parte_1
“che l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione voglia rigettare in toto l'opposizione proposta con atto di citazione del 03.06.2020 introduttiva del presente giudizio con conseguentemente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, accertare in ogni caso l'entità delle somme dovute alla per come risulteranno quantificate in corso di giudizio e Parte_1
dichiarare le controparti in solido tenute al versamento delle suddette somme, condannandole al pagamento in favore della Parte_1
rilevato che il giudice con ordinanza datata 16 febbraio 2021 non autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto risultava pendente il procedimento penale riguardante la legittimità del comportamento
2 dell'allora legale rappresentante della società opposta, procedimento che aveva determinato altresì il commissariamento della società opposta;
rilevato che, concessi alle parti i termini ex art. 183 sesto comma cpc, all'udienza successiva il giudice istruttore con ordinanza datata 30 dicembre 2021 rigettava le istanze istruttorie formulate dalla convenuta/opposta invitando le parti a precisare le conclusioni ed infine, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto in merito all'eccezione preliminare svolta da parte opponente riguardante il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Sez. Brescia per la natura pubblica del servizio di accoglienza svolto dall'opposta Parte_1
che essa va rigettata poiché l'art. 17 della Convenzione sottoscritta
[...]
dalle parti (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) prevede che “in caso di controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione è competente il Giudice ordinario secondo le disposizioni di legge”;
rilevato per il resto che nella normativa di riferimento (il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) non è rintracciabile alcuna previsione in merito alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, come nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui
“l'amministrazione dell'interno, preposta dalla legge al sistema di accoglienza previsto dalla legge, fa ricorso a strutture private, a causa dell'incapienza dei centri di accoglienza previsti in via ordinaria. Vi è dunque il ricorso al mercato da parte di pubblici poteri e nell'ambito di questa richiesta i privati si pongono quali offerenti di
3 beni e servizi strumentali ai bisogni dell'amministrazione. La relazione giuridica che viene così a crearsi è di tipo bilaterale, al pari di quella che si riscontra in un appalto pubblico di servizi. Non vi è per contro alcuna prestazione a favore dell'utenza, ed in particolare degli stranieri richiedenti la protezione internazionale, ancorché essi siano i materiali beneficiari dell'accoglienza prestata presso le strutture, dal momento che in base al decreto legislativo n. 142 del 2015 l'accoglienza così prevista è servente rispetto alle esigenze di pubblico interesse di consentire "l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica" di tali soggetti (art. 9). Il servizio che viene così prestato è dunque diretto a soddisfare le esigenze dell'amministrazione. Più precisamente, l'impiego di strutture temporanee di accoglienza ai sensi del più volte richiamato art. 11 D.Lgs. n. 142 del 2015 consente all'amministrazione dell'interno di fronteggiare flussi eccezionali di soggetti stranieri che richiedono la protezione internazionale, eccedenti le proprie ordinarie capacità, e di mantenere anche in tali situazioni di emergenza condizioni minime di ordine e sicurezza pubblici richieste in via generale dalla legge nelle more della definizione della domanda di protezione” (Cons. di Stato n. 4437/2017); rilevato nel merito che nelle more del giudizio la convenuta opposta,
[...]
dava atto che la Prefettura UTG di con ordini di Parte_1 CP_1
servizio n. 10 e n. 11 del 01.07.2024 aveva provveduto al pagamento in favore della dell'importo capitale di euro 461.720,00, così Parte_1
come ingiunto con l'opposto decreto ingiuntivo e pertanto il thema decidendum si riduceva all'importo ed alla decorrenza degli interessi ed alla liquidazione delle spese di causa;
rilevato con riferimento alla domanda di parte opposta relativa alla corresponsione degli interessi moratori nella misura prevista dal decr.legisl.vo n.231/2002 dal 10.3.2020, data di emissione del decreto ingiuntivo n. 1336/2020,
4 sino al 01.07.2024, data in cui è stato effettuato il pagamento spontaneo da parte della della somma corrispondente alla sorte capitale, Controparte_2
che all'evidenza la convenzione tra la e la Controparte_1 Parte_1
non rientra tra le "transazioni commerciali", definite dall'art.2 del
[...]
citato decreto legislativo come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, e ciò anche alla luce della ricostruzione data dal Consiglio di Stato nella pronuncia sopra indicata, per cui va esclusa la loro applicazione automatica;
rilevato per il resto non vi è alcuna prova scritta dell'eventuale necessaria pattuizione, tra le parti, di interessi moratori in misura superiore a quella legale, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “in assenza di accordo sul punto, per mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambe i contraenti, non può ritenersi che lo stesso possa validamente spiegare effetto in ragione di una sua conclusione per facta concludentia, che non è ammissibile in ipotesi come quella di specie (forma scritta ad substantiam) in considerazione della natura imperativa della norma che lo contempla” (cfr. Cass. n. 3017/2014); ritenuto perciò che l'importo degli interessi qualificati genericamente come
“moratori” nel ricorso monitorio, non può che essere quello “legale” calcolato ai sensi dell'art.1284 cc;
ritenuto quanto alla loro decorrenza che la aveva già Controparte_2
nel 2017 provveduto a corrispondere un acconto sulle fatture emesse dalla società agricola a parziale soddisfazione del credito vantato dall'istante ed il Parte_1
successivo commissariamento della società creditrice e la nomina di un amministratore per la gestione temporanea e straordinaria (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) – disposti in conseguenza del procedimento penale a carico dell'allora
5 legale rappresentante pro tempore della società– hanno oggettivamente impedito il perfezionamento delle procedure amministrative e contabili necessarie al completamento dell'iter di pagamento del residuo, per cui va esclusa la sussistenza di un ritardo imputabile a colpa della Pubblica Amministrazione che, all'evidenza, attesa la situazione venutasi a creare con il procedimento penale a carico dell'amministratore della società per i gravi reati di cui agli artt. 640 e 483 cp, non poteva certo procedere immediatamente al relativo pagamento;
rilevato in particolare che in seguito al citato commissariamento, il credito vantato dalla aveva quindi perso i necessari requisiti Parte_1
di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per l'immediato pagamento, stante la necessaria verifica della conformità delle prestazioni a suo tempo rese dall'opposta in attuazione del D.M. 18 ottobre 2017 che prevedeva l'obbligo di certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi da parte dei soggetti aggiudicatari attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta;
rilevato però che, venuta meno la causa ostativa al pagamento della somma ingiunta con la definizione del procedimento penale conclusosi con l'assoluzione piena del legale rappresentate della perchè il fatto Parte_1
non sussiste (cfr. sentenza Tribunale penale Brescia 19 dicembre 2022), sono venuti meno anche i motivi ostativi al pagamento, tant'è che la CP_1
procedeva in data 1° luglio 2024 al pagamento della somma capitale oggetto del decreto ingiuntivo (cfr. doc. in atti); ritenuto perciò che, alla luce dell'esito del procedimento penale, la società creditrice non può subire conseguenze negative derivanti dal procedimento penale instaurato a carico del suo legale rappresentante conclusosi con l'assoluzione piena dello stesso, per cui gli interessi al tasso legale sulla somma capitale decorreranno
6 dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (cioè dal 6 aprile 2020) sino alla data di pagamento del capitale in data 1° luglio 2024; ritenuto perciò che l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1336/2020 ordine n.
2668/2020 ruolo del 10 marzo 2020 con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva al
Controparte_1
di pagare alla la somma di euro 461.720,00
[...] Parte_1
oltre gli interessi come da domanda e le spese, va rigettata, con la precisazione che gli interessi al tasso legale decorrono sulla somma capitale dal 6 aprile 2020 fino al
1° luglio 2024, data del pagamento della somma capitale;
ritenuto infine quanto alle spese legali di questo giudizio che la parziale soccombenza della parte opposta in relazione alla questione degli interessi, rimasta di fatto l'unica questione pendente tra le parti che ben avrebbe potuto essere definita, giustifica la loro integrale compensazione;
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dal
[...]
avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1336/2020 ordine n. 2668/2020 ruolo del 10 marzo 2020 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto al predetto
[...]
di pagare Controparte_1
alla la somma di euro 461.720,00 oltre gli Parte_1
interessi come da domanda e le spese, con la precisazione che gli interessi al tasso legale decorrono sulla somma capitale dal 6 aprile 2020 fino al 1° luglio
2024, data del pagamento della somma capitale;
7 b) spese del giudizio compensate.
Così deciso in Brescia il 21 ottobre 2025
Il giudice
IA AB
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 5522/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n. 1336/2020 ordine n. 2668/2020 ruolo del 10 marzo
2020 con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva al
[...]
di pagare alla Controparte_1
la somma di euro 461.720,00 oltre gli interessi come Parte_1
da domanda e le spese;
rilevato che avverso il decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione il
Controparte_1
chiedendo “In via principale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione,
[...]
essendo competente il Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Sez. Brescia;
In via subordinata, o dichiarare le somme oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo non 1 dovute e comunque non esigibili in tutto ovvero per la quota di prestazioni non regolarmente eseguite;
o accertare che la ha già pagato – nelle Controparte_1
more del processo penale a carico dell'amministratore p.t. della – la quota Pt_2
di corrispettivo liquidabile per i tre anni di rapporto in base al decreto di commissariamento (dicembre 2017); Conseguentemente annullare il decreto ingiuntivo
e rigettare la domanda azionata nei confronti delle Amministrazioni statali. In via di estremo subordine, ove fosse accertato un credito esigibile dalla , dedurre o Pt_2
le somme corrispondenti al compenso del commissario straordinario (da accertare nel quantum); o una penale pari al 5% del valore del compenso (riduzione massima prevista, in caso di inadempimento del gestore, dall'art. 11 delle convenzioni stipulate e rinnovate); Condannare controparte al pagamento delle spese legali” ed in via istruttoria l'accertamento ai sensi dell'art. 213 cpc delle somme complessivamente corrisposte al nominato con il decreto del dicembre Parte_3
2017; rilevato che si costituiva in giudizio la chiedendo Parte_1
“che l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione voglia rigettare in toto l'opposizione proposta con atto di citazione del 03.06.2020 introduttiva del presente giudizio con conseguentemente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, accertare in ogni caso l'entità delle somme dovute alla per come risulteranno quantificate in corso di giudizio e Parte_1
dichiarare le controparti in solido tenute al versamento delle suddette somme, condannandole al pagamento in favore della Parte_1
rilevato che il giudice con ordinanza datata 16 febbraio 2021 non autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto risultava pendente il procedimento penale riguardante la legittimità del comportamento
2 dell'allora legale rappresentante della società opposta, procedimento che aveva determinato altresì il commissariamento della società opposta;
rilevato che, concessi alle parti i termini ex art. 183 sesto comma cpc, all'udienza successiva il giudice istruttore con ordinanza datata 30 dicembre 2021 rigettava le istanze istruttorie formulate dalla convenuta/opposta invitando le parti a precisare le conclusioni ed infine, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto in merito all'eccezione preliminare svolta da parte opponente riguardante il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Sez. Brescia per la natura pubblica del servizio di accoglienza svolto dall'opposta Parte_1
che essa va rigettata poiché l'art. 17 della Convenzione sottoscritta
[...]
dalle parti (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) prevede che “in caso di controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione è competente il Giudice ordinario secondo le disposizioni di legge”;
rilevato per il resto che nella normativa di riferimento (il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) non è rintracciabile alcuna previsione in merito alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, come nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui
“l'amministrazione dell'interno, preposta dalla legge al sistema di accoglienza previsto dalla legge, fa ricorso a strutture private, a causa dell'incapienza dei centri di accoglienza previsti in via ordinaria. Vi è dunque il ricorso al mercato da parte di pubblici poteri e nell'ambito di questa richiesta i privati si pongono quali offerenti di
3 beni e servizi strumentali ai bisogni dell'amministrazione. La relazione giuridica che viene così a crearsi è di tipo bilaterale, al pari di quella che si riscontra in un appalto pubblico di servizi. Non vi è per contro alcuna prestazione a favore dell'utenza, ed in particolare degli stranieri richiedenti la protezione internazionale, ancorché essi siano i materiali beneficiari dell'accoglienza prestata presso le strutture, dal momento che in base al decreto legislativo n. 142 del 2015 l'accoglienza così prevista è servente rispetto alle esigenze di pubblico interesse di consentire "l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica" di tali soggetti (art. 9). Il servizio che viene così prestato è dunque diretto a soddisfare le esigenze dell'amministrazione. Più precisamente, l'impiego di strutture temporanee di accoglienza ai sensi del più volte richiamato art. 11 D.Lgs. n. 142 del 2015 consente all'amministrazione dell'interno di fronteggiare flussi eccezionali di soggetti stranieri che richiedono la protezione internazionale, eccedenti le proprie ordinarie capacità, e di mantenere anche in tali situazioni di emergenza condizioni minime di ordine e sicurezza pubblici richieste in via generale dalla legge nelle more della definizione della domanda di protezione” (Cons. di Stato n. 4437/2017); rilevato nel merito che nelle more del giudizio la convenuta opposta,
[...]
dava atto che la Prefettura UTG di con ordini di Parte_1 CP_1
servizio n. 10 e n. 11 del 01.07.2024 aveva provveduto al pagamento in favore della dell'importo capitale di euro 461.720,00, così Parte_1
come ingiunto con l'opposto decreto ingiuntivo e pertanto il thema decidendum si riduceva all'importo ed alla decorrenza degli interessi ed alla liquidazione delle spese di causa;
rilevato con riferimento alla domanda di parte opposta relativa alla corresponsione degli interessi moratori nella misura prevista dal decr.legisl.vo n.231/2002 dal 10.3.2020, data di emissione del decreto ingiuntivo n. 1336/2020,
4 sino al 01.07.2024, data in cui è stato effettuato il pagamento spontaneo da parte della della somma corrispondente alla sorte capitale, Controparte_2
che all'evidenza la convenzione tra la e la Controparte_1 Parte_1
non rientra tra le "transazioni commerciali", definite dall'art.2 del
[...]
citato decreto legislativo come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, e ciò anche alla luce della ricostruzione data dal Consiglio di Stato nella pronuncia sopra indicata, per cui va esclusa la loro applicazione automatica;
rilevato per il resto non vi è alcuna prova scritta dell'eventuale necessaria pattuizione, tra le parti, di interessi moratori in misura superiore a quella legale, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “in assenza di accordo sul punto, per mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambe i contraenti, non può ritenersi che lo stesso possa validamente spiegare effetto in ragione di una sua conclusione per facta concludentia, che non è ammissibile in ipotesi come quella di specie (forma scritta ad substantiam) in considerazione della natura imperativa della norma che lo contempla” (cfr. Cass. n. 3017/2014); ritenuto perciò che l'importo degli interessi qualificati genericamente come
“moratori” nel ricorso monitorio, non può che essere quello “legale” calcolato ai sensi dell'art.1284 cc;
ritenuto quanto alla loro decorrenza che la aveva già Controparte_2
nel 2017 provveduto a corrispondere un acconto sulle fatture emesse dalla società agricola a parziale soddisfazione del credito vantato dall'istante ed il Parte_1
successivo commissariamento della società creditrice e la nomina di un amministratore per la gestione temporanea e straordinaria (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) – disposti in conseguenza del procedimento penale a carico dell'allora
5 legale rappresentante pro tempore della società– hanno oggettivamente impedito il perfezionamento delle procedure amministrative e contabili necessarie al completamento dell'iter di pagamento del residuo, per cui va esclusa la sussistenza di un ritardo imputabile a colpa della Pubblica Amministrazione che, all'evidenza, attesa la situazione venutasi a creare con il procedimento penale a carico dell'amministratore della società per i gravi reati di cui agli artt. 640 e 483 cp, non poteva certo procedere immediatamente al relativo pagamento;
rilevato in particolare che in seguito al citato commissariamento, il credito vantato dalla aveva quindi perso i necessari requisiti Parte_1
di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per l'immediato pagamento, stante la necessaria verifica della conformità delle prestazioni a suo tempo rese dall'opposta in attuazione del D.M. 18 ottobre 2017 che prevedeva l'obbligo di certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi da parte dei soggetti aggiudicatari attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta;
rilevato però che, venuta meno la causa ostativa al pagamento della somma ingiunta con la definizione del procedimento penale conclusosi con l'assoluzione piena del legale rappresentate della perchè il fatto Parte_1
non sussiste (cfr. sentenza Tribunale penale Brescia 19 dicembre 2022), sono venuti meno anche i motivi ostativi al pagamento, tant'è che la CP_1
procedeva in data 1° luglio 2024 al pagamento della somma capitale oggetto del decreto ingiuntivo (cfr. doc. in atti); ritenuto perciò che, alla luce dell'esito del procedimento penale, la società creditrice non può subire conseguenze negative derivanti dal procedimento penale instaurato a carico del suo legale rappresentante conclusosi con l'assoluzione piena dello stesso, per cui gli interessi al tasso legale sulla somma capitale decorreranno
6 dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (cioè dal 6 aprile 2020) sino alla data di pagamento del capitale in data 1° luglio 2024; ritenuto perciò che l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1336/2020 ordine n.
2668/2020 ruolo del 10 marzo 2020 con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva al
Controparte_1
di pagare alla la somma di euro 461.720,00
[...] Parte_1
oltre gli interessi come da domanda e le spese, va rigettata, con la precisazione che gli interessi al tasso legale decorrono sulla somma capitale dal 6 aprile 2020 fino al
1° luglio 2024, data del pagamento della somma capitale;
ritenuto infine quanto alle spese legali di questo giudizio che la parziale soccombenza della parte opposta in relazione alla questione degli interessi, rimasta di fatto l'unica questione pendente tra le parti che ben avrebbe potuto essere definita, giustifica la loro integrale compensazione;
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dal
[...]
avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1336/2020 ordine n. 2668/2020 ruolo del 10 marzo 2020 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto al predetto
[...]
di pagare Controparte_1
alla la somma di euro 461.720,00 oltre gli Parte_1
interessi come da domanda e le spese, con la precisazione che gli interessi al tasso legale decorrono sulla somma capitale dal 6 aprile 2020 fino al 1° luglio
2024, data del pagamento della somma capitale;
7 b) spese del giudizio compensate.
Così deciso in Brescia il 21 ottobre 2025
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