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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 470/2022 R.G. promossa da
(codice fiscale, Registro delle Imprese e partita iva n. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Lamezia Terme in Piazza 5 Dicembre n. 1 presso lo studio dell'avv. Nedo
Corti che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
(CF in persona del sindaco pro tempore elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata a Floridia (SR) in via P. Nenni n. 12/4 presso lo studio dell'avv. Mimma Coco che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: azione di condanna
Con decreto dell'11 luglio 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 50+20 veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 deducendo di essere creditrice nei suoi confronti in virtù dei crediti che pervenuti da NE
[...]
a seguito di cessione e chiedendo la condanna al pagamento di €. 14.173,07 per sorte CP_2 capitale e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 28-1-2022 ad euro 2.265,07 oltre i successivi maturandi sino al saldo da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura fosse pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 2.840,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002. Chiedeva inoltre, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'invalidità del contratto, la condanna del convenuto a pagare un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nella misura del vantaggio conseguito dal convenuto in ragione della somministrazione fruita, e CP_1 determinato nella misura per capitale euro 14.173,07 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 28-1-
2022 ad euro 2.265,07 oltre i successivi maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 2.840,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il deducendo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della rilevando in dettaglio che il contratto di somministrazione di Pt_1 energia elettrica con NE Energia era ancora in corso e che la cessione, in ragione della disciplina prevista per la P.A. era stata espressamente rifiutata con determina regolarmente comunicata.
Deduceva poi la nullità delle fatture emesse poiché difformi a quanto previsto dall'art.1 commi dal
209 al 214 L. 244/2007 e comunque caratterizzate da indeterminatezza.
Nel merito poi, premettendo di aver pagato alla società i consumi d fornitura di Controparte_3 energia elettrica, contestava gli importi riportati nell'elenco presente in atto di citazione, deducendo errori nel calcolo della somma dovuta, anche in ordine agli interessi moratori, oltre l'illegittimità degli interessi anatocistici e rilevando infine la infondatezza della richiesta risarcitoria per spese di recupero ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs 231/02 e l'inammissibilità, per la fattispecie in esame della condanna per indebito arricchimento.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo alla Banca e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
in via gradata dichiarare l'inidoneità delle fatture a provare il credito trasmesse difformemente e in spregio a quanto previsto dall'art. 1, commi 209 - 214, l. n. 244/2007. Nel merito chiedeva di respingere le domande formulate e di dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di qualsivoglia pretesa perché sprovvista di prova e, solo in subordine di accoglierla nei limiti del dovuto e dell'effettivamente provato. Con vittoria di spese e compensi. Con decreto dell'11 luglio 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 50+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
La domanda di parte attrice è fondata sebbene nei limiti di seguito espressi.
Oggetto di causa è l'accertamento della pretesa creditoria vantata da nei Parte_1 confronti del rispetto al quale deduce parte attrice di vantare crediti sul Controparte_1 presupposto dell'intervenuta cessione in suo favore da parte di riportate in elenco. Controparte_3
Lamenta, in via preliminare il convenuto la carenza di legittimazione attiva di parte attrice evidenziando al riguardo il mancato rispetto della disciplina dettata in materia nell'ipotesi in cui la cessione coinvolga la p.a.
In punto di diritto va premesso che ai sensi dell'art. 1260 e ss c.c. i crediti sono liberamente cedibili senza specifica accettazione da parte del debitore ceduto.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui quest'ultimo sia un soggetto pubblico, la cessione dei crediti è disciplinata dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923, i quali, pur riferendosi espressamente ai soli crediti verso lo Stato, secondo l'univoco orientamento della Corte di Cassazione, sono applicabili alla
Pubblica Amministrazione nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono (cfr. Cass. n. 981/2002; Cass. n. 11041/1996).
In particolare, l'art. 69 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo che la stessa debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che debba essere notificata all'ente; l'art. 70, invece, introduce una deroga al principio privatistico della libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c., stabilendo che per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865, il quale, a sua volta, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Tale quadro normativo è stato inciso, in modo significativo, per la prima volta dall'art. 26, comma quinto, della L. n. 109 del 1994 che ha esteso ai crediti verso le Pubbliche Amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici, le disposizioni di cui alla L. n. 52 del
1991, recante “Disciplina della cessione dei crediti d'impresa”; il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999)e ha poi introdotto, al suo art. 115, disposizioni di dettaglio sulla cessione del corrispettivo dell'appalto prevedendo, in particolare, al terzo comma, che “La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace e opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2”, ed abrogando espressamente, ai sensi dell'art. 231, l'art. 339 della legge n. 2248 del 1865, Allegato F, prima menzionato.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta dal Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D. lgs
163/2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, che sono amministrazioni pubbliche, se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Gli artt. 117 e 106 del Codice degli appalti che sono volti a garantire precipuamente la P.A. dal mutamento dell'originario appaltatore nell'ambito dei contratti di durata, non sono applicabili nella fattispecie in esame in cui si ha la coeva e immediata maturazione del diritto di credito in capo al fornitore che esegue la prestazione in favore della P.A..
Nel caso in esame alla committente debitrice non deriva alcun tipo di svantaggio dal mutamento del soggetto che legittimamente richiede il pagamento delle forniture, rimanendo quindi del tutto irrilevante la mancata accettazione della cessione dei crediti ad opera di parte attrice. Il contratto di fornitura, infatti, si esaurisce nel momento stesso in cui è resa la prestazione ordinata dall'Ente, che si concretizza con la materiale consegna del bene o con l'effettuazione del servizio cui fa seguito il pagamento del relativo prezzo, realizzandosi di volta in volta singoli contratti di compravendita, la cui natura è avulsa dalla speciale disciplina invocata dalla parte opponente in punto di rifiuto della cessione, disciplina applicabile unicamente ai contratti di durata.
Le fatture azionate con la presente causa, infatti, hanno ad oggetto tante singole compravendite, tutte concluse e già validamente perfezionatesi al momento della proposizione del ricorso, non concretando quindi un contratto di durata cui applicare il divieto di cessione senza accettazione, rimanendo piuttosto applicabile la disciplina dettata dal codice civile.
In questo senso si è altresì pronunciata la Corte di Cassazione precisando che il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Cass. Civ. sent. n. 18339/2014 – Cass. Civ. Ord. n.
24758/2021).
In riferimento al caso di specie si osserva che ha dato prova dell'avvenuta cessione Parte_1 nel rispetto della disciplina applicabile, redatta per altro nel rispetto della forma richiesta, e cioè con scrittura privata autenticata da Notaio.
Si ritiene pertanto sussistente la titolarità dal lato attivo del rapporto dedotto in giudizio, conclusione che non può essere smentita, in ogni caso, neppure dall'invocato principio di autonomia negoziale, e quindi dal richiamo delle disposizioni surrichiamate all'interno della cessione e che subordinerebbero l'efficacia della cessione all'acquisizione dell'adesione da parte del debitore ceduto e la possibilità per questo di rifiutare il trasferimento con comunicazione notificata entro 45 giorni.
Invero, in ordine al caso di specie non v'è prova che il paventato rifiuto da parte del CP_1 sia stato tempestivamente comunicato al cessionario, posto che la ricevuta di consegna della
[...] pec a questi inviata, e contenente la sua mancata accettazione, riporta un indirizzo diverso rispetto a quello riportato in cessione.
Ciò detto, quanto al merito della pretesa è doveroso precisare che tutti i contratti stipulati con la P.A. anche nelle ipotesi in cui agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che in mancanza lo stesso dovrà ritenersi nullo e insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria.
Né può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti per fatti concludenti ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente nelle procedure di affidamento e, per la società ricorrente, nella esecuzione del servizio.
Sul punto, costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva.
In particolare, in presenza di accordi complessi con la pubblica amministrazione, la forma scritta è stata considerata assolutamente necessaria soprattutto al fine di rendere possibili controlli istituzionali dell'autorità tutoria, rivestendo peraltro uno strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale, sia nell'interesse dei cittadini, sia della stessa amministrazione, in quanto agevola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità. Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole che disciplinano il rapporto. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione per la quale si obbliga. Si è precisato che il contratto nullo non può essere nemmeno ritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sanatoria, può essere corretto il vizio di un atto annullabile. Il contratto, quindi privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosi neppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (cfr. Cass. civ. 16240/2025).
Inoltre, l'art. 23 del d.l. n.66 del 1989 (oggi art. 191 Tuel 267 del 2000) ha subordinato la validità del rapporto alla deliberazione autorizzativa dello stesso e all'impegno contabile.
Né a conclusioni diverse può giungersi invocando il regime di salvaguardia atteso la specialità del dettato normativo che la prevede non può considerarsi sufficiente ad inficiare la disciplina specifica prevista per la contrattazione pubblica.
In ragione di quanto sopra, unitamente al principio secondo il quale il creditore che agisce per accertare l'altrui inadempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costitutivo dell'intervenuto adempimento (Cfr. SS.UU. n. 13533/2001), va rilevato che parte attrice, ha in parte provato la fonte della propria pretesa, posto che i contratti prodotti relativi al libero mercato dell'energia elettrica con indicazione di codici pod risultano solo parzialmente riconducibili alle fatture elencate e non saldate al legittimato cessionario.
Di fatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fattura commerciale, avuto riguardo della sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi al contratto, si inquadra fra tutti gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto giuridico già costituito.
Pertanto, solo quando tale rapporto sia contestato, la fattura da sola non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, e avere una mera rilevanza indiziante (cfr. Cass. Civ.
299/2016).
Pr quanto detto, dalla documentazione agli atti v'è prova in ordine alla sussistenza del rapporto
022409181 in riferimento ai seguenti codici POD IT001E97959311, IT001E97781096,
IT001E97772428, IT001E97778541; IT001E97778540 IT001E97778539 IT001E97778538
IT001E97778537 IT001E97778536 IT001E97778535 IT001E97778534 IT001E97778533
IT001E97778532 IT001E97778531 IT001E97778530 IT001E97778529, IT001E90863521, IT001E90184105, oltre al rapporto contrattuale con codice 2- BEI9EX6 numero cliente 788889908
e pod IT001E97958266.
Conseguentemente, acclarata la validità intrinseca delle fatture riconducibili a summenzionati rapporti, la cui trasmissione risulta avvenuta attraverso il sistema di interscambio (cd. SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, ovvero attraverso il sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche delle fatture PA effettuare controlli sui file ricevuti, va rilevato che risulta creditrice nei confronti del per la complessiva Parte_1 Controparte_1 somma pari ad €. 5.970,99 a titolo di sorte capitale.
Prive di riscontro risultano invece le somme portate dalle fatture rimaste insolute i cui codici POD non risultano riconducibili ai citati contratti, e in ordine alle quali non può ritenersi utile l'invocato ricorso all'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Sul punto è sufficiente rilevare che la norma in esame è soggetta al requisito della sussidiarietà, come previsto dall'art. 2042 c.c prevedendo che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Ciò significa che la possibilità di ricorso allo strumento in questione è possibile solo quando, astrattamente, non sia possibile esperirne un'altra.
Quanto al caso di specie, parte attrice aveva certamente a disposizione un'azione contrattuale per tutelare la posizione giuridica posta a fondamento della domanda in esame. Detta azione si è rivelata infondata in ragione della non regolarità sotto il profilo formale del rapporto contrattuale motivo per il quale la domanda in ordine ai rapporti non provati la domanda non può essere accolta.
Fondata risulta poi, in riferimento alle sole somme non pagate o tardivamente pagate e portate unicamente dalle fatture riconducibili ai rapporti sopra citati, la richiesta di interessi moratori maturati e maturandi ai sensi del D. lgs 231/2002 come modificato dal D. lgs n. 192/2012 approvato in attuazione della Direttiva comunitaria 2000/35/CE nelle transazioni commerciali, stante l'applicazione della disciplina ad ogni pagamento dovuto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, tale intendendosi qualsiasi tipo di contratto tra imprese (di qualsiasi forma giuridica e settore economico) o tra queste e la pubblica amministrazione che preveda la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Ora non vi è da dubitarsi che il rapporto per cui è causa sia riconducibile alle c.d. transazioni commerciali sicché sui corrispettivi risultanti dalle fatture azionate e non saldate, o saldate tardivamente, sono da applicare gli interessi moratori commerciali secondo i tassi vigenti decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine (nel caso di specie correttamente riportata negli elenchi dei crediti - colonna “Data Scadenza”) indicato in ciascuna fattura e sino al soddisfo da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108.
Va infine accolta la domanda di parte attrice avente ad oggetto la condanna nei confronti del
[...] al pagamento di una somma forfettaria, che va quantificata però in complessivi € 1.360,00 CP_1
€. 40,00 x 34 fatture, ovvero quelle riconducibili ai rapporti per cui v'è prova) a titolo di risarcimento ex art. 6 D. lgs. n. 231/2002 come novellato al D. lgs 192/2012, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 par 1 della direttiva 2011/7/UE finalizzata a scongiurare pratiche dilatorie dei pagamenti, nella somma fissa di €. 40, 00 per ogni fattura non pagata e che, secondo quanto previsto dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza della sez. VIII, 04/05/2023, n.78 non può essere negata dal giudice nazionale sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand'anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell'ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario.
Le spese di lite seguono la soccombenza principale di parte attrice e si liquidano come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del decisum rispetto al petitum richiesto
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
470/2022 in parziale accoglimento della domanda promossa da parte di così Parte_1 dispone:
• Condanna il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di €. 5.970,99 a titolo di sorte capitale oltre agli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• Condanna il al pagamento della somma ulteriore pari ad € Controparte_1
1.360,00 per indennizzo ex art. 6 D. lgs. n. 231/2002 come novellato al D. lgs 192/2012
• Condanna il al rimborso delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...] che si liquidano in €. 5.077,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come Parte_1 per legge.
Siracusa 4 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 470/2022 R.G. promossa da
(codice fiscale, Registro delle Imprese e partita iva n. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Lamezia Terme in Piazza 5 Dicembre n. 1 presso lo studio dell'avv. Nedo
Corti che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
(CF in persona del sindaco pro tempore elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata a Floridia (SR) in via P. Nenni n. 12/4 presso lo studio dell'avv. Mimma Coco che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: azione di condanna
Con decreto dell'11 luglio 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 50+20 veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 deducendo di essere creditrice nei suoi confronti in virtù dei crediti che pervenuti da NE
[...]
a seguito di cessione e chiedendo la condanna al pagamento di €. 14.173,07 per sorte CP_2 capitale e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 28-1-2022 ad euro 2.265,07 oltre i successivi maturandi sino al saldo da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura fosse pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 2.840,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002. Chiedeva inoltre, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'invalidità del contratto, la condanna del convenuto a pagare un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nella misura del vantaggio conseguito dal convenuto in ragione della somministrazione fruita, e CP_1 determinato nella misura per capitale euro 14.173,07 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 28-1-
2022 ad euro 2.265,07 oltre i successivi maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 2.840,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il deducendo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della rilevando in dettaglio che il contratto di somministrazione di Pt_1 energia elettrica con NE Energia era ancora in corso e che la cessione, in ragione della disciplina prevista per la P.A. era stata espressamente rifiutata con determina regolarmente comunicata.
Deduceva poi la nullità delle fatture emesse poiché difformi a quanto previsto dall'art.1 commi dal
209 al 214 L. 244/2007 e comunque caratterizzate da indeterminatezza.
Nel merito poi, premettendo di aver pagato alla società i consumi d fornitura di Controparte_3 energia elettrica, contestava gli importi riportati nell'elenco presente in atto di citazione, deducendo errori nel calcolo della somma dovuta, anche in ordine agli interessi moratori, oltre l'illegittimità degli interessi anatocistici e rilevando infine la infondatezza della richiesta risarcitoria per spese di recupero ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs 231/02 e l'inammissibilità, per la fattispecie in esame della condanna per indebito arricchimento.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo alla Banca e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
in via gradata dichiarare l'inidoneità delle fatture a provare il credito trasmesse difformemente e in spregio a quanto previsto dall'art. 1, commi 209 - 214, l. n. 244/2007. Nel merito chiedeva di respingere le domande formulate e di dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di qualsivoglia pretesa perché sprovvista di prova e, solo in subordine di accoglierla nei limiti del dovuto e dell'effettivamente provato. Con vittoria di spese e compensi. Con decreto dell'11 luglio 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 50+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
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La domanda di parte attrice è fondata sebbene nei limiti di seguito espressi.
Oggetto di causa è l'accertamento della pretesa creditoria vantata da nei Parte_1 confronti del rispetto al quale deduce parte attrice di vantare crediti sul Controparte_1 presupposto dell'intervenuta cessione in suo favore da parte di riportate in elenco. Controparte_3
Lamenta, in via preliminare il convenuto la carenza di legittimazione attiva di parte attrice evidenziando al riguardo il mancato rispetto della disciplina dettata in materia nell'ipotesi in cui la cessione coinvolga la p.a.
In punto di diritto va premesso che ai sensi dell'art. 1260 e ss c.c. i crediti sono liberamente cedibili senza specifica accettazione da parte del debitore ceduto.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui quest'ultimo sia un soggetto pubblico, la cessione dei crediti è disciplinata dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923, i quali, pur riferendosi espressamente ai soli crediti verso lo Stato, secondo l'univoco orientamento della Corte di Cassazione, sono applicabili alla
Pubblica Amministrazione nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono (cfr. Cass. n. 981/2002; Cass. n. 11041/1996).
In particolare, l'art. 69 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo che la stessa debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che debba essere notificata all'ente; l'art. 70, invece, introduce una deroga al principio privatistico della libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c., stabilendo che per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865, il quale, a sua volta, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Tale quadro normativo è stato inciso, in modo significativo, per la prima volta dall'art. 26, comma quinto, della L. n. 109 del 1994 che ha esteso ai crediti verso le Pubbliche Amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici, le disposizioni di cui alla L. n. 52 del
1991, recante “Disciplina della cessione dei crediti d'impresa”; il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999)e ha poi introdotto, al suo art. 115, disposizioni di dettaglio sulla cessione del corrispettivo dell'appalto prevedendo, in particolare, al terzo comma, che “La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace e opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2”, ed abrogando espressamente, ai sensi dell'art. 231, l'art. 339 della legge n. 2248 del 1865, Allegato F, prima menzionato.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta dal Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D. lgs
163/2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, che sono amministrazioni pubbliche, se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Gli artt. 117 e 106 del Codice degli appalti che sono volti a garantire precipuamente la P.A. dal mutamento dell'originario appaltatore nell'ambito dei contratti di durata, non sono applicabili nella fattispecie in esame in cui si ha la coeva e immediata maturazione del diritto di credito in capo al fornitore che esegue la prestazione in favore della P.A..
Nel caso in esame alla committente debitrice non deriva alcun tipo di svantaggio dal mutamento del soggetto che legittimamente richiede il pagamento delle forniture, rimanendo quindi del tutto irrilevante la mancata accettazione della cessione dei crediti ad opera di parte attrice. Il contratto di fornitura, infatti, si esaurisce nel momento stesso in cui è resa la prestazione ordinata dall'Ente, che si concretizza con la materiale consegna del bene o con l'effettuazione del servizio cui fa seguito il pagamento del relativo prezzo, realizzandosi di volta in volta singoli contratti di compravendita, la cui natura è avulsa dalla speciale disciplina invocata dalla parte opponente in punto di rifiuto della cessione, disciplina applicabile unicamente ai contratti di durata.
Le fatture azionate con la presente causa, infatti, hanno ad oggetto tante singole compravendite, tutte concluse e già validamente perfezionatesi al momento della proposizione del ricorso, non concretando quindi un contratto di durata cui applicare il divieto di cessione senza accettazione, rimanendo piuttosto applicabile la disciplina dettata dal codice civile.
In questo senso si è altresì pronunciata la Corte di Cassazione precisando che il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Cass. Civ. sent. n. 18339/2014 – Cass. Civ. Ord. n.
24758/2021).
In riferimento al caso di specie si osserva che ha dato prova dell'avvenuta cessione Parte_1 nel rispetto della disciplina applicabile, redatta per altro nel rispetto della forma richiesta, e cioè con scrittura privata autenticata da Notaio.
Si ritiene pertanto sussistente la titolarità dal lato attivo del rapporto dedotto in giudizio, conclusione che non può essere smentita, in ogni caso, neppure dall'invocato principio di autonomia negoziale, e quindi dal richiamo delle disposizioni surrichiamate all'interno della cessione e che subordinerebbero l'efficacia della cessione all'acquisizione dell'adesione da parte del debitore ceduto e la possibilità per questo di rifiutare il trasferimento con comunicazione notificata entro 45 giorni.
Invero, in ordine al caso di specie non v'è prova che il paventato rifiuto da parte del CP_1 sia stato tempestivamente comunicato al cessionario, posto che la ricevuta di consegna della
[...] pec a questi inviata, e contenente la sua mancata accettazione, riporta un indirizzo diverso rispetto a quello riportato in cessione.
Ciò detto, quanto al merito della pretesa è doveroso precisare che tutti i contratti stipulati con la P.A. anche nelle ipotesi in cui agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che in mancanza lo stesso dovrà ritenersi nullo e insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria.
Né può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti per fatti concludenti ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente nelle procedure di affidamento e, per la società ricorrente, nella esecuzione del servizio.
Sul punto, costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva.
In particolare, in presenza di accordi complessi con la pubblica amministrazione, la forma scritta è stata considerata assolutamente necessaria soprattutto al fine di rendere possibili controlli istituzionali dell'autorità tutoria, rivestendo peraltro uno strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale, sia nell'interesse dei cittadini, sia della stessa amministrazione, in quanto agevola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità. Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole che disciplinano il rapporto. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione per la quale si obbliga. Si è precisato che il contratto nullo non può essere nemmeno ritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sanatoria, può essere corretto il vizio di un atto annullabile. Il contratto, quindi privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosi neppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (cfr. Cass. civ. 16240/2025).
Inoltre, l'art. 23 del d.l. n.66 del 1989 (oggi art. 191 Tuel 267 del 2000) ha subordinato la validità del rapporto alla deliberazione autorizzativa dello stesso e all'impegno contabile.
Né a conclusioni diverse può giungersi invocando il regime di salvaguardia atteso la specialità del dettato normativo che la prevede non può considerarsi sufficiente ad inficiare la disciplina specifica prevista per la contrattazione pubblica.
In ragione di quanto sopra, unitamente al principio secondo il quale il creditore che agisce per accertare l'altrui inadempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costitutivo dell'intervenuto adempimento (Cfr. SS.UU. n. 13533/2001), va rilevato che parte attrice, ha in parte provato la fonte della propria pretesa, posto che i contratti prodotti relativi al libero mercato dell'energia elettrica con indicazione di codici pod risultano solo parzialmente riconducibili alle fatture elencate e non saldate al legittimato cessionario.
Di fatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fattura commerciale, avuto riguardo della sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi al contratto, si inquadra fra tutti gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto giuridico già costituito.
Pertanto, solo quando tale rapporto sia contestato, la fattura da sola non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, e avere una mera rilevanza indiziante (cfr. Cass. Civ.
299/2016).
Pr quanto detto, dalla documentazione agli atti v'è prova in ordine alla sussistenza del rapporto
022409181 in riferimento ai seguenti codici POD IT001E97959311, IT001E97781096,
IT001E97772428, IT001E97778541; IT001E97778540 IT001E97778539 IT001E97778538
IT001E97778537 IT001E97778536 IT001E97778535 IT001E97778534 IT001E97778533
IT001E97778532 IT001E97778531 IT001E97778530 IT001E97778529, IT001E90863521, IT001E90184105, oltre al rapporto contrattuale con codice 2- BEI9EX6 numero cliente 788889908
e pod IT001E97958266.
Conseguentemente, acclarata la validità intrinseca delle fatture riconducibili a summenzionati rapporti, la cui trasmissione risulta avvenuta attraverso il sistema di interscambio (cd. SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, ovvero attraverso il sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche delle fatture PA effettuare controlli sui file ricevuti, va rilevato che risulta creditrice nei confronti del per la complessiva Parte_1 Controparte_1 somma pari ad €. 5.970,99 a titolo di sorte capitale.
Prive di riscontro risultano invece le somme portate dalle fatture rimaste insolute i cui codici POD non risultano riconducibili ai citati contratti, e in ordine alle quali non può ritenersi utile l'invocato ricorso all'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Sul punto è sufficiente rilevare che la norma in esame è soggetta al requisito della sussidiarietà, come previsto dall'art. 2042 c.c prevedendo che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Ciò significa che la possibilità di ricorso allo strumento in questione è possibile solo quando, astrattamente, non sia possibile esperirne un'altra.
Quanto al caso di specie, parte attrice aveva certamente a disposizione un'azione contrattuale per tutelare la posizione giuridica posta a fondamento della domanda in esame. Detta azione si è rivelata infondata in ragione della non regolarità sotto il profilo formale del rapporto contrattuale motivo per il quale la domanda in ordine ai rapporti non provati la domanda non può essere accolta.
Fondata risulta poi, in riferimento alle sole somme non pagate o tardivamente pagate e portate unicamente dalle fatture riconducibili ai rapporti sopra citati, la richiesta di interessi moratori maturati e maturandi ai sensi del D. lgs 231/2002 come modificato dal D. lgs n. 192/2012 approvato in attuazione della Direttiva comunitaria 2000/35/CE nelle transazioni commerciali, stante l'applicazione della disciplina ad ogni pagamento dovuto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, tale intendendosi qualsiasi tipo di contratto tra imprese (di qualsiasi forma giuridica e settore economico) o tra queste e la pubblica amministrazione che preveda la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Ora non vi è da dubitarsi che il rapporto per cui è causa sia riconducibile alle c.d. transazioni commerciali sicché sui corrispettivi risultanti dalle fatture azionate e non saldate, o saldate tardivamente, sono da applicare gli interessi moratori commerciali secondo i tassi vigenti decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine (nel caso di specie correttamente riportata negli elenchi dei crediti - colonna “Data Scadenza”) indicato in ciascuna fattura e sino al soddisfo da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108.
Va infine accolta la domanda di parte attrice avente ad oggetto la condanna nei confronti del
[...] al pagamento di una somma forfettaria, che va quantificata però in complessivi € 1.360,00 CP_1
€. 40,00 x 34 fatture, ovvero quelle riconducibili ai rapporti per cui v'è prova) a titolo di risarcimento ex art. 6 D. lgs. n. 231/2002 come novellato al D. lgs 192/2012, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 par 1 della direttiva 2011/7/UE finalizzata a scongiurare pratiche dilatorie dei pagamenti, nella somma fissa di €. 40, 00 per ogni fattura non pagata e che, secondo quanto previsto dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza della sez. VIII, 04/05/2023, n.78 non può essere negata dal giudice nazionale sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand'anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell'ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario.
Le spese di lite seguono la soccombenza principale di parte attrice e si liquidano come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del decisum rispetto al petitum richiesto
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
470/2022 in parziale accoglimento della domanda promossa da parte di così Parte_1 dispone:
• Condanna il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di €. 5.970,99 a titolo di sorte capitale oltre agli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• Condanna il al pagamento della somma ulteriore pari ad € Controparte_1
1.360,00 per indennizzo ex art. 6 D. lgs. n. 231/2002 come novellato al D. lgs 192/2012
• Condanna il al rimborso delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...] che si liquidano in €. 5.077,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come Parte_1 per legge.
Siracusa 4 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore