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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 705/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rapp.to e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Andrea Palmiero ed elettivamente domiciliato in Benevento (BN), alla
Via Salvator Rosa n.13\A, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo, tutti elettivamente domiciliati in
Avellino, alla Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001271116, notificata in data 01.02.2024, della somma di €#2.160#
(duemilacentosessanta), a titolo di sanzioni conseguenti all'omesso versamento di CP_ ritenute previdenziali e assistenziali, anno 2017. si è costituito.
Il ricorso è fondato e va accolto.
2) A mente dell'art.14 Legge 689/1981: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
1 residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
3) L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art.14 sopra ricordato (cfr. l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n.689”).
4) Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
(Cass. 27405/2019, Cass. 27702/2019)
È stato in particolare chiarito che "i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto della legge 689/81) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata” (da ultimo Cass.
n.3710/2024).
5) Nel caso di specie, il dies a quo da cui decorre il termine di decadenza, previsto dall'art.14 Legge 689/81, va collocato alla data di notifica del verbale di accertamento
2 della violazione, avvenuta il 15.09.2018, data a partire dalla quale l'
[...]
era in grado di esercitare la potestà sanzionatoria. CP_2
CP_ 6) non ha allegato, prima ancora che provato, la sussistenza di particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo.
7) L'ordinanza di ingiunzione impugnata è stata notificata in data 01.02.2024, ben oltre rispetto al termine di 90 giorni, considerando, come detto, quale dies a quo la data del
15.09.2018.
8) Il ricorso va, quindi, accolto e per l'effetto, l'ordinanza di ingiunzione n. OI-
001271116 deve essere annullata, giacché l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ipso iure estinta, decorsi novanta giorni a mente dell'art.14 Legge 689/81. CP_ 9) va condannato al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., vanno liquidate nella somma di
€#2.626# (duemilaseicentoventisei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al n. 705/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria ed annulla l'ordinanza di ingiunzione impugnata;
CP_
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, a favore di Parte_1
che liquida nella somma di €#2.626# (duemilaseicentoventisei), oltre spese
[...]
generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 12 giugno 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 705/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rapp.to e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Andrea Palmiero ed elettivamente domiciliato in Benevento (BN), alla
Via Salvator Rosa n.13\A, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo, tutti elettivamente domiciliati in
Avellino, alla Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001271116, notificata in data 01.02.2024, della somma di €#2.160#
(duemilacentosessanta), a titolo di sanzioni conseguenti all'omesso versamento di CP_ ritenute previdenziali e assistenziali, anno 2017. si è costituito.
Il ricorso è fondato e va accolto.
2) A mente dell'art.14 Legge 689/1981: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
1 residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
3) L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art.14 sopra ricordato (cfr. l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n.689”).
4) Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
(Cass. 27405/2019, Cass. 27702/2019)
È stato in particolare chiarito che "i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto della legge 689/81) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata” (da ultimo Cass.
n.3710/2024).
5) Nel caso di specie, il dies a quo da cui decorre il termine di decadenza, previsto dall'art.14 Legge 689/81, va collocato alla data di notifica del verbale di accertamento
2 della violazione, avvenuta il 15.09.2018, data a partire dalla quale l'
[...]
era in grado di esercitare la potestà sanzionatoria. CP_2
CP_ 6) non ha allegato, prima ancora che provato, la sussistenza di particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo.
7) L'ordinanza di ingiunzione impugnata è stata notificata in data 01.02.2024, ben oltre rispetto al termine di 90 giorni, considerando, come detto, quale dies a quo la data del
15.09.2018.
8) Il ricorso va, quindi, accolto e per l'effetto, l'ordinanza di ingiunzione n. OI-
001271116 deve essere annullata, giacché l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ipso iure estinta, decorsi novanta giorni a mente dell'art.14 Legge 689/81. CP_ 9) va condannato al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., vanno liquidate nella somma di
€#2.626# (duemilaseicentoventisei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al n. 705/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria ed annulla l'ordinanza di ingiunzione impugnata;
CP_
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, a favore di Parte_1
che liquida nella somma di €#2.626# (duemilaseicentoventisei), oltre spese
[...]
generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 12 giugno 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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