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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/06/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1884/2025 promossa da
, c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Vigliano Biellese (BI), Via dei Filatori n. 12, con gli avv. Elisa Martinello e Stefano Carecchio,
e da
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
Biellese (BI), Via Felice Trossi n. 71, con l'avv. Massimo Mussato,
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti:
Piaccia al Tribunale Ill.mo
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Vigliano Biellese il 03/09/1995 tra i Signori e CONTRO e trascritto nei Parte_1 Pt_2
Registri Italiani dello Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese al n. 21, Parte II, Serie A, Anno
1995;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese di provvedere alle annotazioni
e trascrizioni di legge;
- dichiarare compensate le spese legali;
- prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: 1) La casa coniugale sita in Vigliano Biellese (BI), Via dei Filatori n. 12, in comproprietà tra i coniugi, è già stata posta in vendita ed il Signor dichiara sin d'ora di conferire alla Sig.ra Pt_1
CONTRO procura a vendere, con facoltà per la medesima di trattenere la sua quota del ricavo, dalla quale la medesima CONTRO trarrà le somme di propria spettanza (consistenti nell'indennità Pt_2 di occupazione della casa coniugale per il periodo novembre 2022 – agosto 2023) nonché le somme di spettanza della propria madre (pari complessivamente ad euro 36.650,00, di Parte_3 cui euro 32.250,00 a titolo di rimborso della metà di quanto dalla stessa versato all'atto dell'acquisto della casa coniugale ed euro 4.200,00 quale rimborso della somma dalla stessa erogata in favore del Sig. per l'acquisto di una macchina lucidatrice). Pt_1
2) La LI , di anni 26, è ora economicamente autosufficiente;
Per_1
3) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno a titolo di mantenimento;
4) I coniugi prestano reciproco assenso e consenso al rilascio od al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e CONTRO hanno contratto matrimonio concordatario in Vigliano Parte_1 Pt_2
Biellese il 3 settembre 1995, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese al n. 21, parte II, serie A, anno 1995.
Dall'unione è nata la LI maggiorenne e autosufficiente. Per_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con decreto di omologa del 4 febbraio 2020.
Con ricorso congiunto depositato il 15/05/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 4 febbraio 2020, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1884 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
CONTRO in Vigliano Biellese il 3 settembre 1995, atto trascritto nei Registri degli Pt_2 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese al n. 21, parte II, serie A, anno 1995.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vigliano Biellese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1884/2025 promossa da
, c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Vigliano Biellese (BI), Via dei Filatori n. 12, con gli avv. Elisa Martinello e Stefano Carecchio,
e da
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
Biellese (BI), Via Felice Trossi n. 71, con l'avv. Massimo Mussato,
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti:
Piaccia al Tribunale Ill.mo
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Vigliano Biellese il 03/09/1995 tra i Signori e CONTRO e trascritto nei Parte_1 Pt_2
Registri Italiani dello Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese al n. 21, Parte II, Serie A, Anno
1995;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese di provvedere alle annotazioni
e trascrizioni di legge;
- dichiarare compensate le spese legali;
- prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: 1) La casa coniugale sita in Vigliano Biellese (BI), Via dei Filatori n. 12, in comproprietà tra i coniugi, è già stata posta in vendita ed il Signor dichiara sin d'ora di conferire alla Sig.ra Pt_1
CONTRO procura a vendere, con facoltà per la medesima di trattenere la sua quota del ricavo, dalla quale la medesima CONTRO trarrà le somme di propria spettanza (consistenti nell'indennità Pt_2 di occupazione della casa coniugale per il periodo novembre 2022 – agosto 2023) nonché le somme di spettanza della propria madre (pari complessivamente ad euro 36.650,00, di Parte_3 cui euro 32.250,00 a titolo di rimborso della metà di quanto dalla stessa versato all'atto dell'acquisto della casa coniugale ed euro 4.200,00 quale rimborso della somma dalla stessa erogata in favore del Sig. per l'acquisto di una macchina lucidatrice). Pt_1
2) La LI , di anni 26, è ora economicamente autosufficiente;
Per_1
3) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno a titolo di mantenimento;
4) I coniugi prestano reciproco assenso e consenso al rilascio od al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e CONTRO hanno contratto matrimonio concordatario in Vigliano Parte_1 Pt_2
Biellese il 3 settembre 1995, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese al n. 21, parte II, serie A, anno 1995.
Dall'unione è nata la LI maggiorenne e autosufficiente. Per_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con decreto di omologa del 4 febbraio 2020.
Con ricorso congiunto depositato il 15/05/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 4 febbraio 2020, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1884 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
CONTRO in Vigliano Biellese il 3 settembre 1995, atto trascritto nei Registri degli Pt_2 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese al n. 21, parte II, serie A, anno 1995.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vigliano Biellese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore