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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/08/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
NRG 391/2022 Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. Massimo Gullino Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emesso il seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 391/2022 R.G.Lav. proposto avverso la sentenza n. 1746/2021 pubblicata in data 07/12/2021 (NRG Lav. 1209/2019) dal
Tribunale di Reggio Calabria.
TRA
, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria (C.F. – pec: P.IVA_2 Email_1
-appellante
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Domenico Antico (C.F.: C.F._2
– pec: C.F._3 Email_2
-appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/05/2019 e , CP_1 Controparte_2 rispettivamente moglie e figlia del assassinato in Cittanova il Persona_1
26/05/1977, adivano il Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere la condanna del al pagamento dall' 1/1/2018 dell'indennizzo in favore dei Parte_1
familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata previsto dalla L. 244/2007.
Si costituiva il contestando la matrice mafiosa dell'omicidio, Parte_1 evidenziando che tale profilo era oggetto di procedimento innanzi alla Suprema Corte ancora pendente;
eccepiva altresì la prescrizione.
Con sentenza n. 1746/2021 il Tribunale di Reggio Calabria, disattesa l'eccezione di prescrizione (poiché dalla data di entrata in vigore della legge 244/2007 alla data di presentazione della relativa domanda amministrativa del 21/09/2017 non risultava spirato il termine prescrizionale decennale) , accoglieva le domande di parte attrice, facendo decorrere il beneficio dalla data di entrata in vigore della normativa (1/1/2008).
Ha proposto appello il 5/6/2022 il , deducendo l'erroneità della Parte_2 sentenza nella parte in cui riconosceva la matrice mafiosa dell'omicidio del CP_2 nonché per il dies a quo di erogazione del beneficio ex L. 244/2007 dalla entrata in vigore della stessa i, invece che dalla data di presentazione della domanda amministrativa datata 21/09/2017.
Resistevano con comparsa di costituzione e risposta del 24/11/2022 e CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto; deducevano che matrice Controparte_2 mafiosa dell'omicidio era stata accuratamente dalla Corte di Appello nella sentenza n.
298/2017 e che la decorrenza dell'indennizzo a far data dall'entrata in vigore della L.
244/2007 era corretta in forza dell' art. 2, comma 105 della stessa legge..
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter del
17/05/2024 e veniva decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i motivi che di seguito si riportano.
E' infondato il primo motivo, con cui si insiste nella negazione della matrice mafiosa dell'omicidio da cui derivano i benefici riconosciuti agli appellati.
Tale matrice era stata riconosciuta in un precedente giudizio definito da questa Corte con sentenza n. 298/2017 , impugnata innanzi alla Suprema Corte e ancora pendente
(NRG 19582/2017) al tempo di proposizione del presente giudizio di appello.
Sennonchè nelle more è stata pubblicata l' ordinanza n. 17115/2023 del 15/06/2023 con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato sul punto inammissibile il ricorso presentato dal , evidenziando che “le censure del , infatti, piuttosto Parte_1 Parte_1
che illustrare le affermazioni che, in diritto, si pongono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla Corte, censurano il giudizio (tipicamente di merito) relativo alla riconducibilità della morte del dante causa ad atti di criminalità organizzata e quello, ulteriore, di estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali. La Corte territoriale ha considerato, nella loro convergenza significativa, tutti gli elementi probatori disponibili, valutandoli come idonei ad integrare i presupposti normativi per la riconducibilità dell'evento concreto alle fattispecie di legge. L'esito del percorso argomentativo, condotto alla stregua dei criteri legali, non è più sindacabile in questa sede”.
Ne consegue che sul riconoscimento della matrice mafiosa del delitto di che trattasi è ora caduto il giudicato.
Deve essere invece accolto il motivo di appello relativo alla decorrenza del beneficio ex L. 244/2007 dalla data di presentazione della domanda amministrativa, alla stregua della motivazione, qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. resa da questa
Corte di Appello in analoga fattispecie con sentenza n. 572/2024 (nei giudizi riuniti nn.
448/21 e 548/21 RG) :.
<<la questione ha ad oggetto solo l'individuazione della corretta decorrenza < i>
prestazione che il ha erogato dalla data di presentazione delle rispettive Parte_1 domande amministrative.
(...) L' articolata disciplina normativa in materia di benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere non contiene una previsione esplicita in ordine alla decorrenza di ciascun beneficio. Le decorrenze richieste dai ricorrenti - coincidenti con le entrate in vigore delle relative leggi che si sono succedute nel tempo- non possono automaticamente applicarsi alla fattispecie in oggetto, perché detti termini sono chiaramente destinati a disciplinare, in via generale
e in senso cronologico ,la progressiva estensione, in favore di nuove categorie, di benefici inizialmente destinati ad una limitata platea di soggetti, la cui applicazione concreta dipende, oltre che dal riconoscimento della sussistenza delle condizioni legittimanti, dalla necessaria iniziativa degli interessati.
Non vi sono disposizioni che impongano all'amministrazione competente debba attivarsi autonomamente per la liquidazione dei benefici;
anzi, con riferimento agli eventi che, come nel caso in esame, si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 302/1990, la stessa legge prevede la necessaria presentazione di una domanda amministrativa (art. 6 comma 3:“Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati”)
Il DPR n. 510/1999 (“Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), che, ai sensi dell'art.1, riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione, tra l'altro, della legge n. 302/1990
e della legge n. 407/1998, prevede(art.3)che “ Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda” e che “Si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere”(situazione non ricorrente nel caso di specie).
Attesa l'inesistenza di un obbligo per l'amministrazione di attivarsi d'ufficio e, per converso, la necessaria proposizione di un'istanza di parte, sarebbe illogico ritenere che l'amministrazione sia tenuta a corrispondere, oltre al beneficio, anche gli interessi
(che, come noto, sono previsti in caso di ritardato pagamento di una prestazione dovuta) anche per il periodo in cui l'interessato è rimasto inerte.
Appare corretto ritenere che, in applicazione del principio generale vigente in materia assistenziale e previdenziale, il dies a quo per la corresponsione dei benefici in parola debba coincidere con quello di presentazione della domanda amministrativa, come correttamente individuato dall'Amministrazione; non vi è alcuna ragione a sostegno della tesi della decorrenza dei benefici dalla data di entrata in vigore della disciplina legale di riferimento, in deroga al principio generale secondo cui il diritto alla prestazione decorre dalla domanda amministrativa.
Il dato letterale citato dalla sentenza, secondo cui gli effetti della legge si applicano dalla sua entrata in vigore, è neutro ai nostri fini perché chiarisce solo la mancanza di effetto retroattivo della disposizione ma non determina l'automatico riconoscimento dei benefici in data anteriore alla domanda amministrativa >.
In conclusione, la sentenza deve essere riformata in tale parte , dovendosi individuare il dies a quo della liquidazione dei benefici alla data di presentazione della domanda amministrativa datata del 21/09/2017. L'esito complessivo della lite, con la decorrenza del beneficio differita di oltre 9 anni rispetto a quanto preteso, determina la compensazione fino a 1/3 delle spese dei due gradi di giudizio, condannando il al pagamento della quota Parte_1 residua;
le spese sono nell' intero liquidate come da sentenza impugnata per il primo grado e per l'appello come da dispositivo (III scaglione del DM n. 147/2022), nei minimi stante la semplicità delle questioni e tenuto conto della decisività del sopravvenuto giudicato sulla questione della natura mafiosa del delitto .
Vi è distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, che ha dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in persona del Ministro pro tempore Parte_1
(C.F.: ), nei confronti di (C.F.: ) P.IVA_1 CP_1 C.F._1
e (C.F.: ), avverso la sentenza n. Controparte_2 C.F._2
1746/2021 pubblicata in data 07/12/2021 dal Tribunale di Reggio Calabria, respingendo ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
- In parziale riforma dell' impugnata sentenza, che conferma nel resto, dispone che l'assegno vitalizio ex L. 244/2007 in favore di e CP_1 [...]
spetti a decorrere dal 21/9/2017; CP_2
- Compensa per 1/3 le spese di lite dei due gradi, condannando il
[...]
al pagamento della quota residua;
dette spese sono nell' intero liquidate Parte_1 come da sentenza impugnata per il primo grado e per l'appello liquidate in €
1.983,00, oltre accessori di legge;
- La quota delle spese di entrambi i gradi di giudizio posta a carico del Parte_1
va distratta in favore dell' avv. Domenico Antico .
[...]
Reggio Calabria, così deciso il 25.10.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. Massimo Gullino Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emesso il seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 391/2022 R.G.Lav. proposto avverso la sentenza n. 1746/2021 pubblicata in data 07/12/2021 (NRG Lav. 1209/2019) dal
Tribunale di Reggio Calabria.
TRA
, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria (C.F. – pec: P.IVA_2 Email_1
-appellante
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Domenico Antico (C.F.: C.F._2
– pec: C.F._3 Email_2
-appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/05/2019 e , CP_1 Controparte_2 rispettivamente moglie e figlia del assassinato in Cittanova il Persona_1
26/05/1977, adivano il Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere la condanna del al pagamento dall' 1/1/2018 dell'indennizzo in favore dei Parte_1
familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata previsto dalla L. 244/2007.
Si costituiva il contestando la matrice mafiosa dell'omicidio, Parte_1 evidenziando che tale profilo era oggetto di procedimento innanzi alla Suprema Corte ancora pendente;
eccepiva altresì la prescrizione.
Con sentenza n. 1746/2021 il Tribunale di Reggio Calabria, disattesa l'eccezione di prescrizione (poiché dalla data di entrata in vigore della legge 244/2007 alla data di presentazione della relativa domanda amministrativa del 21/09/2017 non risultava spirato il termine prescrizionale decennale) , accoglieva le domande di parte attrice, facendo decorrere il beneficio dalla data di entrata in vigore della normativa (1/1/2008).
Ha proposto appello il 5/6/2022 il , deducendo l'erroneità della Parte_2 sentenza nella parte in cui riconosceva la matrice mafiosa dell'omicidio del CP_2 nonché per il dies a quo di erogazione del beneficio ex L. 244/2007 dalla entrata in vigore della stessa i, invece che dalla data di presentazione della domanda amministrativa datata 21/09/2017.
Resistevano con comparsa di costituzione e risposta del 24/11/2022 e CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto; deducevano che matrice Controparte_2 mafiosa dell'omicidio era stata accuratamente dalla Corte di Appello nella sentenza n.
298/2017 e che la decorrenza dell'indennizzo a far data dall'entrata in vigore della L.
244/2007 era corretta in forza dell' art. 2, comma 105 della stessa legge..
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter del
17/05/2024 e veniva decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i motivi che di seguito si riportano.
E' infondato il primo motivo, con cui si insiste nella negazione della matrice mafiosa dell'omicidio da cui derivano i benefici riconosciuti agli appellati.
Tale matrice era stata riconosciuta in un precedente giudizio definito da questa Corte con sentenza n. 298/2017 , impugnata innanzi alla Suprema Corte e ancora pendente
(NRG 19582/2017) al tempo di proposizione del presente giudizio di appello.
Sennonchè nelle more è stata pubblicata l' ordinanza n. 17115/2023 del 15/06/2023 con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato sul punto inammissibile il ricorso presentato dal , evidenziando che “le censure del , infatti, piuttosto Parte_1 Parte_1
che illustrare le affermazioni che, in diritto, si pongono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla Corte, censurano il giudizio (tipicamente di merito) relativo alla riconducibilità della morte del dante causa ad atti di criminalità organizzata e quello, ulteriore, di estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali. La Corte territoriale ha considerato, nella loro convergenza significativa, tutti gli elementi probatori disponibili, valutandoli come idonei ad integrare i presupposti normativi per la riconducibilità dell'evento concreto alle fattispecie di legge. L'esito del percorso argomentativo, condotto alla stregua dei criteri legali, non è più sindacabile in questa sede”.
Ne consegue che sul riconoscimento della matrice mafiosa del delitto di che trattasi è ora caduto il giudicato.
Deve essere invece accolto il motivo di appello relativo alla decorrenza del beneficio ex L. 244/2007 dalla data di presentazione della domanda amministrativa, alla stregua della motivazione, qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. resa da questa
Corte di Appello in analoga fattispecie con sentenza n. 572/2024 (nei giudizi riuniti nn.
448/21 e 548/21 RG) :.
<<la questione ha ad oggetto solo l'individuazione della corretta decorrenza < i>
prestazione che il ha erogato dalla data di presentazione delle rispettive Parte_1 domande amministrative.
(...) L' articolata disciplina normativa in materia di benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere non contiene una previsione esplicita in ordine alla decorrenza di ciascun beneficio. Le decorrenze richieste dai ricorrenti - coincidenti con le entrate in vigore delle relative leggi che si sono succedute nel tempo- non possono automaticamente applicarsi alla fattispecie in oggetto, perché detti termini sono chiaramente destinati a disciplinare, in via generale
e in senso cronologico ,la progressiva estensione, in favore di nuove categorie, di benefici inizialmente destinati ad una limitata platea di soggetti, la cui applicazione concreta dipende, oltre che dal riconoscimento della sussistenza delle condizioni legittimanti, dalla necessaria iniziativa degli interessati.
Non vi sono disposizioni che impongano all'amministrazione competente debba attivarsi autonomamente per la liquidazione dei benefici;
anzi, con riferimento agli eventi che, come nel caso in esame, si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 302/1990, la stessa legge prevede la necessaria presentazione di una domanda amministrativa (art. 6 comma 3:“Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati”)
Il DPR n. 510/1999 (“Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), che, ai sensi dell'art.1, riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione, tra l'altro, della legge n. 302/1990
e della legge n. 407/1998, prevede(art.3)che “ Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda” e che “Si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere”(situazione non ricorrente nel caso di specie).
Attesa l'inesistenza di un obbligo per l'amministrazione di attivarsi d'ufficio e, per converso, la necessaria proposizione di un'istanza di parte, sarebbe illogico ritenere che l'amministrazione sia tenuta a corrispondere, oltre al beneficio, anche gli interessi
(che, come noto, sono previsti in caso di ritardato pagamento di una prestazione dovuta) anche per il periodo in cui l'interessato è rimasto inerte.
Appare corretto ritenere che, in applicazione del principio generale vigente in materia assistenziale e previdenziale, il dies a quo per la corresponsione dei benefici in parola debba coincidere con quello di presentazione della domanda amministrativa, come correttamente individuato dall'Amministrazione; non vi è alcuna ragione a sostegno della tesi della decorrenza dei benefici dalla data di entrata in vigore della disciplina legale di riferimento, in deroga al principio generale secondo cui il diritto alla prestazione decorre dalla domanda amministrativa.
Il dato letterale citato dalla sentenza, secondo cui gli effetti della legge si applicano dalla sua entrata in vigore, è neutro ai nostri fini perché chiarisce solo la mancanza di effetto retroattivo della disposizione ma non determina l'automatico riconoscimento dei benefici in data anteriore alla domanda amministrativa >.
In conclusione, la sentenza deve essere riformata in tale parte , dovendosi individuare il dies a quo della liquidazione dei benefici alla data di presentazione della domanda amministrativa datata del 21/09/2017. L'esito complessivo della lite, con la decorrenza del beneficio differita di oltre 9 anni rispetto a quanto preteso, determina la compensazione fino a 1/3 delle spese dei due gradi di giudizio, condannando il al pagamento della quota Parte_1 residua;
le spese sono nell' intero liquidate come da sentenza impugnata per il primo grado e per l'appello come da dispositivo (III scaglione del DM n. 147/2022), nei minimi stante la semplicità delle questioni e tenuto conto della decisività del sopravvenuto giudicato sulla questione della natura mafiosa del delitto .
Vi è distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, che ha dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in persona del Ministro pro tempore Parte_1
(C.F.: ), nei confronti di (C.F.: ) P.IVA_1 CP_1 C.F._1
e (C.F.: ), avverso la sentenza n. Controparte_2 C.F._2
1746/2021 pubblicata in data 07/12/2021 dal Tribunale di Reggio Calabria, respingendo ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
- In parziale riforma dell' impugnata sentenza, che conferma nel resto, dispone che l'assegno vitalizio ex L. 244/2007 in favore di e CP_1 [...]
spetti a decorrere dal 21/9/2017; CP_2
- Compensa per 1/3 le spese di lite dei due gradi, condannando il
[...]
al pagamento della quota residua;
dette spese sono nell' intero liquidate Parte_1 come da sentenza impugnata per il primo grado e per l'appello liquidate in €
1.983,00, oltre accessori di legge;
- La quota delle spese di entrambi i gradi di giudizio posta a carico del Parte_1
va distratta in favore dell' avv. Domenico Antico .
[...]
Reggio Calabria, così deciso il 25.10.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)