Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 343 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
18 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 343/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione ad avviso di addebito;
legittimità contributi gestione commercianti socia unica srl;
T R A
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avv. M.A. Gioffrè e L. Luppino;
Ricorrente
CONTRO
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Laganà;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.1.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'avviso di addebito n. 394 2023 00032229 65 000 notificato in data 18.12.2023, emesso dall' CP_1
per mancato versamento di contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 1/2017 -
12/2017.
In particolare, oltre ad eccepire il difetto di notifica dell'atto e la decadenza dall'azione ex art. 25,
d.lgs. 46/99 nonchè la prescrizione della pretesa contributiva, ha sostenuto l'illegittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti, sottolineando di non aver svolto attività imprenditoriale secondo i requisiti richiesti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
In ordine al quantum della pretesa ha eccepito l'erroneità della somma richiesta, trattandosi di contributi in eccedenza da calcolarsi su utili che nel 2017 non erano stati distribuiti.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso per i motivi esposti. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha affermato l'infondatezza delle eccezioni attoree con riguardo al presunto difetto di notifica nonché alla decadenza e prescrizione del credito contributivo, essendo stato notificato nel Marzo 2023 un atto di ricognizione del debito.
Nel merito ha sostenuto la legittimità dell'avviso di addebito, anche con riguardo al quantum richiesto.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
Ciò premesso, stante la tardività dell'eccezione per violazione dei termini di cui all'art. 617 c.p.c., va rigettata la doglianza afferente a vizi del procedimento notificatorio.
Parimenti infondate sono le eccezioni di decadenza dall'azione riscossiva mediante ruoli CP_ dell' e di prescrizione.
Se con riguardo alla prima è noto il principio per cui il giudice è tenuto vagliare il merito della pretesa contributiva in disparte ponendosi la tardività dell'iscrizione a ruolo che non determina alcuna decadenza sostanziale della pretesa (v. Cass. n. 26395/2013 e n. 774/2015), anche l'eccezione di prescrizione risulta priva di fondamento in forza dell'allegazione in atti della comunicazione di debito notificata il 27.04.2023, interruttiva della prescrizione, anche in applicazione dei termini di sospensione introdotti nel periodo emergenziale.
Con riguardo al merito delle doglianze attoree appare opportuno richiamare brevemente le norme e i precedenti giurisprudenziali intervenuti nella materia che occupa.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3240/2010, avevano ritenuto che, nel concorso tra attività operativa e posizione di amministratore, al socio amministratore
CP_ di si applicasse l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione, identificata in quella relativa all'attività prevalente, la cui identificazione era onere dell' delineare. CP_1
Tuttavia, successivamente è intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010, ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata, la regola dell'unicità dell'iscrizione, che resta possibile (e presso la gestione dell'attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
La legge interpretativa così dispone: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del CP_1
1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26". Il legislatore ha, quindi, chiarito che il criterio dell'"attività prevalente" non opera per i rapporti di lavoro -quelli a carattere autonomo- per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (la quale prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la CP_1
vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono, poi, di nuovo intervenute sulla questione relativa all'iscrizione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n.
3240 del 2010 e la novella interpretativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11. Nel riesaminare la questione, con sentenza n. 17076/2011, hanno riconosciuto all'intervento del legislatore la natura di norma di interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti principi di diritto: "In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del
1995, art. 2, comma 26, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208" (la soluzione adottata è stata successivamente confermata nell'orientamento da ultimo recepito nelle seguenti pronunce: Cass. Sez. L, Sentenza n. 9153/2012; n. 9803/2012 ed altre).
Tale soluzione ha trovato l'avallo anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 15/2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento all'art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 102 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma
1, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, può quindi ritenersi che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non è regolato dal CP_1
principio dell'attività prevalente;
si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera, quindi, il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente".
Ciò considerato, al fine di ritenere sussistente l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti
è necessario l'accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr. in motivazione Cass. n. 10566/2015, n. 13446/2015).
La verifica della presenza dei requisiti di legge dipende dal fatto che l'onere della prova – il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass. n. 5763/2002; n. 23600/2009; n. 13446/2015) – venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione (e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza nel ciclo produttivo della stessa), elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.
L'applicazione di tali principi di diritto induce all'accoglimento della domanda attorea.
L' non ha infatti fornito alcuna prova della prevalenza e abitualità dell'attività della CP_1 ricorrente all'interno della società, neanche attraverso indici quali l'attività d'impresa in concreto condotta o il ruolo effettivo svolto dal dipendente assunto dalla società dal gennaio 2017.
Ancorchè parte attrice evidenzi e contesti l'attribuzione dell'omissione contributiva alla sua figura di amministratrice unica della società, è indubbio che le somme indicate nell'avviso di addebito si riferiscano ad omissioni afferenti a propri dipendenti.
Ciò lo si ricava dall'espressa menzione dell'art. 116, comma 8, lett. a), l. 388/2000, che punisce con l'obbligo di pagamento di determinate somme “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta (…)”. CP_ Che quanto richiesto dall' si riferisse al mancato versamento dei contributi dovuti in favore della coadiutrice sarebbe, peraltro, potuto essere dedotto dalla notificazione, non contestata Pt_2 dall'attrice, del verbale di accertamento dell'ITL del 29.04.2019 da cui è ricavabile la parziale coincidenza temporale tra le omissioni indicate in quest'ultimo e quanto analiticamente indicato nell'avviso di addebito.
Da tali ragioni consegue la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e il suo annullamento. Le spese di lite – da liquidarsi, stante l'assenza di questioni giuridiche e fattuali di particolare complessità, ex art. 4, comma 1, DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, come in dispositivo in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi distrattari – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 394 2023 00032229 65 000.
CP_ Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €
43,00 per spese ed € 1.310,00 per onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 18/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo