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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 898 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lambiase in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela
Casilli in virtù di procura speciale su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello e in persona dei rispettivi CP_2 Controparte_3
legali rappr.p.t.
congiuntamente rappresentate e difese dall'avv. Paola Troisi in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
, Controparte_4
in persona del Ministro p.t., Controparte_5
in persona del Dirigente Scolastico e legale
[...] Controparte_6
rapp.te p.t., in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_7
contumaci
APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
275/2023 pubblicata il 10/02/2023 (Risarcimento danni da infortunio scolastico)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24/02/2014 e , quali genitori Parte_2 Controparte_8
esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , convenivano Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, il
[...]
, in persona del la Controparte_9 CP_10 [...]
, in persona del Dirigente Controparte_5 Controparte_6
Scolastico e legale rapp.te p.t., nonché la “ , in persona del Controparte_11
2 legale rapp.te p.t., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate dal loro figlio minore in occasione dell'infortunio occorsogli in data 20/02/2013, alle ore 11.45 circa, all'interno della palestra della scuola statale secondaria di primo grado ”. Controparte_6
Gli attori, premesso che il minore, che all'epoca non aveva ancora compiuto 13 anni,
durante l'ora di educazione motoria, mentre svolgeva l'allenamento di badminton sotto la vigilanza ed assistenza dell'insegnante, cadeva all'indietro a causa del pavimento fortemente dissestato;
che a seguito della caduta veniva trasportato presso il pronto soccorso del P.O. “Santa Maria Incoronata dell'Olmo” di Cava de' Tirreni (SA) ove gli veniva diagnosticata una frattura scomposta al terzo distale diafisario di radio ed ulna sx;
che la diagnosi era confermata anche presso l'azienda ospedaliera “Santobono
Pausilipon” di Napoli dove il minore veniva sottoposto ad intervento chirurgico e trattenuto sino al 24/02/2013; che in data 04/03/2013 l'Istituto Scolastico comunicava loro di aver provveduto ad inoltrare regolare denuncia del sinistro all'INAIL, all'
e all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
che in data 24/03/2013 Controparte_12
mettevano in mora, a mezzo raccomandata a/r, la scuola , il Controparte_6
nonché la compagnia Controparte_9
assicurativa che in data 6/06/2013 la predetta compagnia Controparte_11
assicurativa comunicava, con raccomandata a/r, che dall'esame della documentazione prodotta non risultava la responsabilità di alcuno dei soggetti assicurati;
che in data
12/06/2013l la Scuola Statale Secondaria di primo grado Controparte_6
comunicava che dall'analisi delle dichiarazioni rilasciate dall'insegnate di educazione motoria, presente al momento del sinistro, era emerso che la caduta del minore non era in alcun modo riconducibile alle condizioni della pavimentazione della palestra;
che in seguito all'infortunio al minore erano derivati gravi postumi invalidanti nella misura del
5%, 48 giorni di Inabilità Temporanea Assoluta corrispondenti al ricovero ed al periodo
3 di immobilizzazione, 30 giorni di Inabilità Temporanea Relativa al 50% corrispondenti al periodo di riabilitazione oltre al danno morale, quantificati in complessivi €
11.823,70 comprensivi anche delle spese mediche sostenute, chiedevano all'adito
Tribunale : “– previo riconoscimento della violazione del dovere di sorveglianza e
vigilanza ex art. 1218 c.c., dichiarare i convenuti, il
[...]
, in persona del la Controparte_4 CP_10 [...]
, in persona del Dirigente Scolastico e Controparte_13
legale rappresentante p.t., la in persona del legale Controparte_11
rappresentante p.t., quale garante, o uno di essi, responsabili del danno subito dal
minore , alunno di tale istituto scolastico, e per l'effetto: - Parte_1
condannare i convenuti, o uno di essi, al pagamento della seguente somma: euro
11.720,81 (diconsi euro undicimilasettecentoventi/81), per il danno biologico, per i
giorni di invalidità assoluta e permanente, e per il danno morale, ed euro 102,89
(diconsi euro centodue/89) corrispondenti a n. 20 sedute di fisiokinesiterapia e spese
farmaceutiche, per un totale di € 11.823,70 (euro undicimilaottocentoventitre/70),
nonché di altra somma, determinata a mezzo CMU che sin d'ora chiede disporsi,
comunque, per avere le parti convenute, ciascuna per il proprio grado di
responsabilità, inadempiuto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità
dell'allievo nel tempo in occasione degli orari di lezione;
- condannare i convenuti, o
uno di essi, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con rimborso spese
generali al 12,5% C.P.A. ed I.V.A., come per legge, rifusi con distrazione, ai sensi
dell'art. 93 c.p.c., a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipate
le prime e non riscossi i secondi. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva, ai
sensi dell'art. 282 c.p.c.”.
Alla prima udienza di comparizione si costituivano, con un'unica comparsa, il
e la Controparte_14 [...]
[..
[...] che, in via preliminare, eccepivano Controparte_15
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Nocera Inferiore per violazione della disciplina del foro erariale, il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto e CP_16
del in quanto la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria CP_17
competeva al il difetto di legittimazione passiva Controparte_1
dell'Istituto scolastico poiché il personale, nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando, doveva considerarsi in rapporto organico non già con la scuola presso la quale prestava servizio ma con l'Amministrazione Centrale. Nel merito eccepivano l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda e ne chiedevano il rigetto,
con vittoria di spese.
La rimaneva contumace. Controparte_11
Gli attori, preso atto delle difese del e dell' e rappresentato CP_17 Controparte_18
che nelle more la convenuta aveva comunicato loro di essere un Controparte_11
intermediario assicurativo e che l'Istituto scolastico era garantito dalla compagnia
[...]
al 2% e dalla al 98%, chiedevano di essere Controparte_3 Controparte_2
autorizzati alla chiamata in causa del della CP_1 CP_1 [...]
e della Controparte_3 Controparte_2
Autorizzava la chiamata in causa, per la successiva udienza si costituivano congiuntamente la e la , che CP_2 Controparte_3
chiedevano di essere estromesse dal giudizio eccependo, in via preliminare, che gli attori non avevano azione diretta nei loro confronti;
in subordine e nel merito contestavano la domanda perché infondata in fatto ed in diritto stante l'assenza di responsabilità in capo alla Scuola ”; contestavano, altresì, il Controparte_13
quantum debeatur; deducevano, inoltre, che il contratto di assicurazione stipulato con l'istituto scolastico (polizza n. 001/2012/01369 e contratto di assicurazione multirischio per le scuole pubbliche “Programma Ambiente Scuola 2012/2013”) operava su due
5 livelli non cumulabili tra loro: una polizza responsabilità civile verso terzi, operante solo in caso di accertamento della responsabilità della scuola, ed una polizza infortuni,
operante nel caso di danni occorsi in seguito ad eventi fortuiti che prescindono dalla responsabilità; facevano pure rilevare che in base alle condizioni di polizza l'istituto scolastico era tenuto a comunicare alla Compagnia assicurativa qualsiasi aggravamento di rischio pena la perdita totale o parziale dell'indennizzo oltre che la cessazione della copertura assicurativa e che, qualora dal giudizio fosse emerso che a determinare la caduta del minore erano state le cattive condizioni in cui versava il pavimento e che le stesse non erano state comunicate in tempo utile all'ente comunale responsabile della manutenzione della palestra, l'aggravamento del rischio sarebbe stato imputabile direttamente all'istituto scolastico con conseguente perdita del diritto all'indennizzo. Per
queste ragioni così concludevano: “1) In via preliminare dichiarare che l'attore non è
legittimato ad agire in via diretta nei confronti delle odierne comparenti e per l'effetto
estrometterle dal presente giudizio con condanna alle spese;
2) Rigettare in ogni caso
la domanda per la mancata allegazione dei fatti costitutivi, salvo integrazione della
stessa sul punto con le memorie I termine;
3) Accertare e dichiarare che l' CP_18
convenuto, non ha alcuna responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso per
cui è causa e, per l'effetto, rigettare la domanda, non sussistendo, nella specie, e come
sarà provato in corso di giudizio, una responsabile contrattuale o extracontrattuale
direttamente imputabile all'istituto scolastico;
4) In via subordinata, e salvo gravame,
accertare la reale entità dei danni subiti e, in ogni caso, con riferimento alla posizione
contrattuale delle Compagnie citate, applicare quanto stabilito in virtù di Polizza
(danno da infortunio, con le ovvie conseguenze anche in relazione alla entità del danno
risarcibile da parte della Compagnia); 5) In via gradata, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda, qualora sia accertata la responsabilità in tutto o in parte
del per omissione di manutenzione ordinaria e straordinaria della CP_1
6 pavimentazione della palestra, condannare solo quest'ultimo al corrispondente
risarcimento nella misura di responsabilità accertata;
6) Qualora le compagnie di
assicurazione dell'istituto fossero in ogni caso condannate al risarcimento, pur sulla
scorta di un'accertata responsabilità esclusiva o concorrente del Controparte_1
si spiega sin da ora domanda di rivalsa nei confronti dell'Ente per le somme
[...]
eventualmente versate o da versare al danneggiato (come specificato in comparsa nel
capo II lettera d); 7) Sempre in via gradata subordinata, e sempre in ipotesi di cui al
capo V della comparsa, qualora sia accertato che l' abbia con la sua condotta CP_18
aggravato il rischio, senza preventiva comunicazione alle compagnie, ed in caso di
condanna delle medesime al risarcimento del danno, si spiega, sin da ora, domanda di
rivalsa nei confronti dell' per le somme eventualmente versate o da versare al CP_18
danneggiato; 8) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Si costituiva, altresì, il che contestava ogni addebito di Controparte_1
responsabilità mosso nei suoi confronti eccependo, in via preliminare, il difetto di titolarità passiva del rapporto azionato sotto un duplice profilo: deduceva che l'edificio sede dell'Istituto scolastico ” era stato concesso in uso al Controparte_6 [...]
e, quindi, al Dirigente scolastico dell'Istituto, con conseguente Controparte_9
trasferimento in capo a questi ultimi degli obblighi di custodia connessi all'uso della cosa;
osservava, in ogni caso, che dalla dinamica riferita in citazione emergeva chiaramente che l'esclusiva responsabilità del sinistro era da ricondursi in capo al docente presente al momento del sinistro, incaricato di vigilare sugli studenti. In
subordine, e nel merito, faceva rilevare che, quand'anche la descrizione dei fatti si fosse rilevata veritiera, ciò non esimeva il minore dal tenere una condotta prudente e conforme agli obblighi di normale attenzione. Contestava, infine, la domanda risarcitoria anche sotto il profilo del quantum debeatur perché eccessivo rispetto all'entità delle lesioni riportate e, per l'effetto, così concludeva: “a) Nel merito,
7 preliminarmente, dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto azionato, in
capo al per le ragioni esposte ai punti 1 e 2 della presente CP_1 CP_1 CP_1
comparsa, e per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria esercitata nei confronti del
b) In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito dovesse CP_1
ritenere provato il fatto, addebitarne l'esclusiva responsabilità al danneggiato, non
ricorrendo né i presupposti dell'insidia, né della inevitabilità e imprevedibilità.
Presupposti, tutti, di cui è richiesta dalla Suprema Corte congiuntamente la ricorrenza
per potersi accogliere la richiesta risarcitoria in simili casi;
c) in via gradata,
accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro per
cui è causa, ex artt. 1227 c.c. e, per l'effetto, diminuire il risarcimento dei danni ed
escluderlo per quelli che parte attrice stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinario
diligenza. Tanto, anche ai fini del regolamento delle spese di lite;
d) In ogni caso, nella
denegata ipotesi in cui ritenesse accoglibile la domanda, contenere il risarcimento dei
danni nei limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato, escludendo
le voci non provate o non compatibili con la dinamica dei fati esposti in citazione.”.
Nelle more del giudizio, considerata la sopravvenuta maggiore età, si costituiva
[...]
, che chiedeva l'accoglimento della domanda sì come proposta dagli Parte_1
originari attori.
La causa, trattata con l'espletamento di prova per testi e con CTU medico-legale,
all'udienza del 06/02/2020, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza n. 275/2023, pubblicata il 10/02/2023, il Tribunale rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti e dei terzi chiamati in causa.
Con atto di citazione del 30/08/2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza innanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma integrale e, per
8 l'effetto, sentir accogliere la domanda proposta in primo grado, col favore delle spese di entrambi i gradi. In via cautelare chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza.
Si sono costituiti il e, congiuntamente, Controparte_1 [...]
e la che hanno resistito ai motivi di Controparte_19 Controparte_3
appello concludendo per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze professionali.
Il , la Controparte_9 [...]
e la sono Controparte_13 Controparte_11
rimasti contumaci.
Con ordinanza del 17/01/2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Successivamente, il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviato la causa per la rimessione al Collegio;
con ordinanza del
26/06/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha infine riservato la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello – Errata ed incompleta motivazione nella
valutazione degli atti processuali, nonché dei mezzi di prova, con violazione degli artt.
115, 116 cpc, nonché dell'art. 118 disp. att. Cpc – lamenta Parte_1
che il rigetto della domanda sia derivato dall'errata valutazione delle risultanze istruttorie per avere il primo Giudice privilegiato, ai fini della decisione, le dichiarazioni rilasciate dai testi di parte convenuta in luogo di quelle rese dai testi di parte attrice,
relative proprio alle condizioni di manutenzione del pavimento della palestra. Ed infatti il teste aveva dichiarato: “ il tappeto della palestra non era regolare Testimone_1
giacché erano presenti dei dislivelli in vari punti e preciso che su un lato della palestra
9 vi era un telo a protezione di eventuali infiltrazioni di acqua giacché, persone
riferivano che, talvolta pioveva ed entrava acqua” e il teste aveva Testimone_2
riferito: “ … ho verificato che la pavimentazione della palestra non era in buone
condizioni manutentive e presentava vari rattoppi”. Inoltre a parere dell'appellante il
Giudice di prime cure non si era avveduto delle contraddizioni ed inesattezze emerse dalle deposizioni testimoniali dell'insegnate di educazione fisica e del responsabile della manutenzione del il primo dei quali aveva riferito che CP_1 CP_1
l'infortunio era avvenuto durante i normali esercizi ginnici , mentre così non era stato in quanto l'allenamento di badminton non è un esercizio ginnico, e, l'altro, che aveva periziato da solo lo stato dei luoghi, aveva riferito che lo stato manutentivo della palestra era buono e che nei due anni non era stata fatta alcuna manutenzione.
L'appellante fa altresì rilevare che le cattive condizioni della pavimentazione della palestra erano pure evincibili dalla documentazione fotografica prodotta in primo grado,
che nessuna delle controparti aveva disconosciuto. Si duole infine anche del mancato rilievo dato alle conclusioni cui era giunto il CTU medico legale dott. Per_1
il quale aveva ricondotto causalmente le lesioni riportate dal
[...] Pt_1
all'infortunio occorsogli.
Con il secondo motivo– Insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi
della controversia – l'appellante impugna la sentenza facendo rilevare che, alla luce della errata e parziale valutazione delle prove, la motivazione posta dal Giudice a fondamento del rigetto della domanda è incoerente e contraddittoria.
2. L'appello va rigettato.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Essi sono infondati giacché il primo Giudice ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
10 - Ed infatti, non essendovi contestazione in ordine al reale accadimento dell'infortunio al giovane all'interno della palestra durante la lezione di educazione Parte_1
motoria, l'onere della sua difesa consisteva nell'offrire rigorosa dimostrazione del nesso di causalità tra la condizione dei luoghi e l'evento, essendo stato rappresentato con l'atto introduttivo del giudizio che quest'ultimo era stato provocato dal cattivo stato di manutenzione della pavimentazione della palestra.
I testi e escussi a istanza di parte attrice proprio su quest'ultima Tes_1 Tes_2
circostanza, si sono limitati a riferire genericamente delle non perfette condizioni della pavimentazione, che a loro dire presentava “dislivelli in vari punti”, “vari rattoppi”,
“su un lato della palestra vi era un telo a protezione di eventuali infiltrazioni di
acqua”, ma, non avendo assistito al sinistro, non hanno potuto affermare che il ragazzo era caduto proprio a causa di una di queste irregolarità,
I testi di controparte hanno, invece, riferito che la pavimentazione era in buono stato: il prof ha dichiarato :“… prima di entrare in palestra accertavo lo stato dei Per_2
luoghi per verificare la sicurezza degli alunni e l'idoneità dei luoghi dove operare”, e che “al momento del sinistro la palestra era in buono stato ed idonea all'uso…
successivamente è stata utilizzata per altre attività di educazione fisica”; l'arch.
, funzionario dell'ufficio manutenzione del ha riferito che, all'esito Tes_3 CP_1
di un sopralluogo effettuato dopo circa due anni dall'infortunio, era risultato che “il
tappetino non era sconnesso né fortemente usurato” e che su di esso “non vi erano
rattoppi”, ed ha aggiunto che tra la data del sinistro e quella del sopralluogo non erano state eseguite opere manutentive di alcun tipo, sicché la situazione della palestra da lui descritta era la medesima dell'epoca del sinistro, ciò in quanto, per le funzioni svolte,
egli avrebbe avuto conoscenza di eventuali interventi di riparazione effettuati.
- Il contrasto tra le deposizioni dei testi non è superabile attraverso altri elementi istruttori.
11 Ed infatti, al di là del rilievo, pur significativo, che non risultano con certezza riferibili né alla palestra dove è avvenuto l'infortunio né all'epoca dei fatti, le foto prodotte in primo grado da parte attrice non furono sottoposte ai testi affinché questi potessero riconoscervi o negare lo stato della pavimentazione dell'epoca, e pertanto ad esse non può attribuirsi alcuna valenza probatoria.
In ogni caso, anche se nelle foto fosse stato riconosciuto il pavimento della palestra, ciò
non sarebbe stato comunque sufficiente a dimostrare che il cadde proprio nel Pt_1
punto fotografato, ciò in quanto i medesimi testi hanno riferito che le irregolarità
riguardavano soltanto alcune zone.
- Non opera poi per la documentazione fotografica il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, richiamato dall'appellante, giacché “L'onere di contestazione
concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti
da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei
casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso,
restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di
discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice”(
cfr. Cass. 2016 n. 6606; conf. 2016 n. 12748; 2020 n. 3306).
- Nessuna rilevanza assume infine l'esito della CTU in ordine alla “compatibilità delle
lesioni riportate dal con la riferita dinamica degli eventi”, ciò in quanto oggetto Pt_1
di contestazione non è la causalità materiale tra le lesioni e la caduta ma la circostanza che quest'ultima sia stata provocata dalle cattive condizioni dei luoghi.
- In conclusione va fatta qui applicazione del consolidato principio espresso dal
Giudice di legittimità, secondo il quale “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere
un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della
domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato
oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza
12 necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non
superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali,
inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro
probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova
comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” ( cfr. ex pl. Cass. 2015 n. 4773; 21010 n. 3468; 2003/6760).
3. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa (€ 11.720,81), negli importi medi e per le fasi trattate. La somma liquidata va ridotta del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 30/08/2023 da Parte_1
nei confronti del
[...] [...]
, della Controparte_4 [...]
della Controparte_13 [...]
della della CP_11 Controparte_3 CP_2
e del avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Controparte_1
Inferiore n. 275/2023 così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di Parte_1
giudizio, che liquida, a titolo di compenso, in favore del e Controparte_1
di , in € 2.377,90 ciascuno, oltre rimborso Controparte_20
forfettario del 15% per spese generali, iva e cap 13 La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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