Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4856/2024 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. VERNA VALENTINA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 25/11/2024;
- rilevato che il 18/01/2016 a NA è nata la figlia Persona_1
1
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 paritario, i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute del minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. La residenza di Per_1 rimarrà presso l'abitazione materna in NA via Tomaso d a NA 6.
2) Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé la figlia, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) La casa familiare era di proprietà al 70% del sig. e del 30% della Persona_1 sig.ra In particolar modo le parti hanno deciso regolare anche la Pt_1 comproprietà della suddetta abitazione in quanto Il sig. ha venduto in Persona_1 data 5/12/2024 alla sig.ra il 70% della sua quota dell'immobile sita in Pt_1
NA via Tomaso da NA 6 censito al Catasto Fabbricati del Comune di
NA (per una corretta individuazione si allega l'atto notarile di compravendita che costituisce parte integrante del presente ricorso) doc 7 , -foglio 158- map
224, sub 33 p.t zc 2 cat C/2 classe 6 consistenza mq 6 superficie catastale mq 7 - rendita 22,62 - mapp 224 sub 33 p.1 int 3 z.c classe 3 cat A/2 consistenza 5 vani sup catastale ma 90, rendita € 671,39 - mapp 223 sub 44, PT zc 2, categoria c/6 classe 3 consistenza mq 20 superficie catastale ma 22 rendita € 70,24.
La cessione de del 70% è avvenuto dietro corresponsione da parte della sig.ra l sig. della somma di € 175.000,00. Pt_1 Persona_1
2 La sig.ra si accollerà anche il debito residuo del mutuo n. 4936019 Parte_1 gravante sull'immobile, oggi intestato al sig. acceso presso la banca Persona_1
Unicredit il 15/6/2016.
In questo modo la sig.ra è divenuta unica ed esclusiva proprietaria Pt_1 dell'immobile, nonché assegnataria, come sopra identificato e censito comprensivo di tutti gli arredi, fatta eccezione per la televisione 55" della sala, il letto, puff,, dyson ventilatore, tavolo e le sedie di proprietà del sig. Persona_1 che verranno dallo stesso trasferiti entro il 1/2/202 4.
4) Le parti dichiarano che, a fronte del collocamento paritario, della autosufficienza economica risultante della CU che si depositano, verranno suddivise solo il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
NA siglato in data 25.09.2019 con il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
f) trattamenti estetici anche coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) tra sporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) conseguimento della patente di guida;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le parti quindi effettueranno un mantenimento diretto rinunciando a reciproche richieste.
5) Le parti hanno individuato il collocamento della figlia secondo il seguente Per_1 schema: 1 settimana: lunedì - martedì - venerdì - sabato e domenica presso il che porterà a scuola il lunedì mattina 2) settimana lunedì - Persona_1 Per_1 martedì - venerdì - sabato e domenica presso la he porterà a scuola Pt_1 Per_1 il lunedì mattina Questo schema sarà seguito per il primo periodo di ambientamento della minore. Successivamente la minore trascorrerà tutta la settimana col padre e quella seguente con la madre. In tale schema, nella giornata del mercoledì, verrà ritirata dal genitore presso cui non pernotta Per_1 quella settimana, cenerà con lo stesso e verrà riportata a casa entro le ore 22. I genitori potranno decidere di far cenare con l'altro genitore 1 o 2 sere a Per_1 settimana o in base alle esigenze della bambina, oltre a farla rimanere a dormire presso detta abitazione. I genitori sono consapevoli che decideranno sulle cene, pernotti ecc..., sulla base delle esigenze e delle volontà della bambina.
• Per le vacanze natalizie del 2025 il 24 dicembre lo passerà col padre, dal Per_1
25 al 31 dicembre con la madre, dal 31 dicembre al 6 di gennaio col padre.
Questo schema sarà alternato tra i genitori di anno in anno salvo diversi accordi tra gli stessi
• Durante le vacanze pasquali, salvi diversi accordi tra i genitori Per_1 trascorrerà, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con il papà e il Lunedì di
Pasqua con la mamma. I giorni residui delle vacanze scolastiche pasquali verranno suddivisi tra i genitori (es. giovedì con la madre - venerdì sabato e domenica col padre - lunedì e martedì con la madre e viceversa - oppure 4 giorni con un genitore e 2 con l'altro e l'anno seguente viceversa;
4 - Durante le vacanze estive del 2025 trascorrerà: 2 settimane di centro Per_1 estivo (Il e Ill di giugno) - 1 settimana a Berceto dai nonni paterni (IV di giugno) -
2 settimane coi nonni materni (I e Il di luglio) - 2 settimane a Berceto dai nonni paterni (Il e IV di luglio) - 2 settimane con la madre (I e Il di agosto) - 2 settimane col padre (III e Iv di agosto) - 1 settimana con la madre (I di settembre).
Le indicazioni delle 2 settimane di ferie dei genitori dovranno avvenire entro il 30 marzo di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari deciderà il padre. In ogni caso le restanti settimane, non disciplinate, dalla chiusura della scuola alla successiva riapertura della stessa,
verrà iscritta al centro estivo o verrà affidata ai nonni, previo accordo tra i Per_1 genitori.
Nel caso in cui non venisse iscritta al centro estivo verrà seguito il Per_1 calendario settimanale come sopra indicato (fatta eccezione ovviamente per le 2 settimane di ferie coi genitori).
- le parti dichiarano che dal mese di dicembre verranno attuati week-end alternati dal venerdì sera alla domenica. In ogni caso il sig. uscirà Persona_1 dall'abitazione tutti i venerdì per farvi rientro la domenica con quando sarà Per_1 il suo week end o da solo quando sarà il week end spettante alla sig.ra Pt_1
- le parti dichiarano altresì di valutare l'eventuale anticipazione delle condizioni di affidamento come sopra descritte con riferimento alle modalità di gestione della settimana.
• I genitori sono consapevoli che l'art.473 -bis 12 ultimo comma c.p.c. prevede che: "nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute ".
Il piano genitoriale che segue riguarda la minore : Per_1
- ISTRUZIONE: la figlia minore è iscritta presso la scuola elementare Buon Pastore 1C6.
- ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE.
5 I genitori danno atto che la minore ha scelto il calcio come attività sportiva che è iscritta presso la società US Taccini di NA. Si allena solitamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 18.20, mentre il sabato svolge amichevoli o partite di campionato con orari che vengono indicati settimanalmente. Il giovedì va a lezioni private di inglese dalle 17 alle 18.
- SALUTE
I genitori danno atto che la minore è seguita dai seguenti operatori Per_1 sanitari: presso il centro pediatrico Piccolo Principe. Controparte_1
4) Le parti danno atto che il sig. ha acquistato una nuova abitazione in Persona_1
NA in via S. Caula 51 e trasferirà la propria residenza e i suoi effetti personali entro l'1/02/2025. Sino a quella data il sig. ha diritto a Persona_1 rimanere all'interno dell'abitazione di via Tomaso da NA 6 contribuendo alle spese condominiali, delle utenze, alimentari ed eventuali altre spese legate all'uso dell'immobile. Dal 02/02/2025 dovrà trasferire la propria residenza (entro 30gg dal trasferimento) e dovrà allontanarsi dall'abitazione di via Tomaso da NA 6 restituendo chiavi e telecomando. Dal 2/2/2024 la sig.ra è autorizzata al Pt_1 cambiamento della serratura. La sig.ra effettuerà il subentro in tutte le Pt_1 utenze intestandosele
5) I genitori sono autorizzati al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per il figlio minore.
6) Si dà atto che la minore sarà posta a carico fiscalmente al 50% di Per_1 ciascun genitore.
7) L'assegno unico rimarrà accreditato sul c/c comune cointestato acceso sulla banca Unicredit.
8) Tale c/c rimarrà attivo e verrà utilizzato dal sig. e dalla sig.ra Persona_1 Pt_1 esclusivamente per pagare le spese straordinarie di . Per_1
9) Le spese della presente procedura vengono interamente compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
6 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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