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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1248/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SCIGLIANO Parte_1
PINA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente decisione viene assunta all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 09.07.2025.
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dello status di persona con handicap ex art.3 co. 3 l. 104/92, negato dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha lamentato sostanzialmente a) un'errata valutazione da parte del CTU dei criteri utili ai fini dell'accertamento dello status di handicap di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92; b) una omessa
1 valutazione delle patologie di “esiti di intervento di erniectomia” e di “ipoacusia” da cui lo stesso risulta affetto.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come il CTU nominato nella fase sommaria, abbia proceduto ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo del periziando, sia sotto il profilo fisico che psichico, escludendo minorazioni tali da determinare una riduzione dell'autonomia personale, sì da necessitare di un intervento assistenziale permanente( cfr. consulenza tecnica depositata in data 23.2.2025 fascicolo sommario).
Invero, l'art. 3 della l.
5.2.1992 n. 104, testualmente dispone che “ È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
In particolare, il successivo comma 3 prevede che “ 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In particolare, il CTU ha chiarito come “Allo stato attuale il pz si presenta in condizioni generali buone, orientato tempo spazio. L'umore appare lievemente depresso;
si mostra congruo nei ragionamenti e critico nei confronti della propria condizione clinica, senza segni di scompenso psichico. La deambulazione avviene in maniera autonoma, senza deficit funzionali, così come autonomi e conservati appaiono i cambi posturali. La flessione del tronco è possibile fino ai gradi massimi con comparsa di lieve dolenzia;
LA e SE positivi ai gradi massimi. L'apparato cardiovascolare mostra un buon compenso emodinamico, così come ben compensato dalla terapia appare il diabete”.
Il CTU ha dato altresì riscontro alle osservazioni presentate avverso la bozza di perizia, così precisando “ Nel precisare che in ogni caso, qualunque sia il tipo di accertamento sanitario da definire, che sia
l'indennità di accompagnamento o, come nel caso specifico, la condizione di persona handicappata in situazione di gravità, è sempre la valutazione delle patologie in essere e quanto quest'ultime impattano con la qualità della vita del pz a determinare una condizione o l'altra, o entrambe.
Come già indicato, il pz si mostra totalmente autonomo senza limitazione fisica osteoarticolare, né complicazioni di rilievo riferite alla visione monoculare.
Seppur l'umore appaia lievemente deflesso, il sig. si mostra ben critico nei confronti delle sue patologie e Pt_1 totalmente autonomo nella gestione delle terapie necessarie alla gestione di quest'ultime; non si evincono, infatti, segni di scompenso psichico, né lo stesso pz riferisce difficoltà di relazione o condizione che riduca la propria capacità di socializzazione.
2 Come già indicato nell'anamnesi patologica prossima, interpellato circa le sue problematiche attuali conseguenti alla propria condizione clinica, il pz riferisce soltanto dolore lombare ed agli arti inferiori soprattutto nelle ore notturne.
Pertanto, per quanto suddetto, si ribadisce quanto indicato a seguito delle operazioni peritali eseguite in data 15-
01-2025. rispetto all'erronea valutazione”.
Infine, quanto all'omessa valutazione degli “esiti di intervento di erniectomia” e di “ipoacusia” si rileva come parte ricorrente non spiega per quali ragioni tali menomazioni sarebbero in grado di minare l'autonomia del periziando, sì da giustificare l'attribuzione dello status di handicap ex art. 3 co. 3, con la conseguenza che le doglianze si traducono in un mero dissenso diagnostico.
Peraltro si noti come gli esiti di intervento di erniectomia non hanno compromesso la capacità di deambulare del periziando che appare del tutto conservata così come la flessione del tronco fino ai gradi massimi (con comparsa di lieve dolenzia); anche l'ipoacusia, come visibile dal certificato medico del 17.3.2022 non presenta caratteri di gravità tale da compromettere la capacità di autodeterminazione del ricorrente che, infatti, all'esame obiettivo risultava ben orientato nel tempo e nello spazio.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015); invero “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1248/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza già separatamente liquidate CP_1
3 Crotone, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1248/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SCIGLIANO Parte_1
PINA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente decisione viene assunta all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 09.07.2025.
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dello status di persona con handicap ex art.3 co. 3 l. 104/92, negato dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha lamentato sostanzialmente a) un'errata valutazione da parte del CTU dei criteri utili ai fini dell'accertamento dello status di handicap di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92; b) una omessa
1 valutazione delle patologie di “esiti di intervento di erniectomia” e di “ipoacusia” da cui lo stesso risulta affetto.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come il CTU nominato nella fase sommaria, abbia proceduto ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo del periziando, sia sotto il profilo fisico che psichico, escludendo minorazioni tali da determinare una riduzione dell'autonomia personale, sì da necessitare di un intervento assistenziale permanente( cfr. consulenza tecnica depositata in data 23.2.2025 fascicolo sommario).
Invero, l'art. 3 della l.
5.2.1992 n. 104, testualmente dispone che “ È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
In particolare, il successivo comma 3 prevede che “ 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In particolare, il CTU ha chiarito come “Allo stato attuale il pz si presenta in condizioni generali buone, orientato tempo spazio. L'umore appare lievemente depresso;
si mostra congruo nei ragionamenti e critico nei confronti della propria condizione clinica, senza segni di scompenso psichico. La deambulazione avviene in maniera autonoma, senza deficit funzionali, così come autonomi e conservati appaiono i cambi posturali. La flessione del tronco è possibile fino ai gradi massimi con comparsa di lieve dolenzia;
LA e SE positivi ai gradi massimi. L'apparato cardiovascolare mostra un buon compenso emodinamico, così come ben compensato dalla terapia appare il diabete”.
Il CTU ha dato altresì riscontro alle osservazioni presentate avverso la bozza di perizia, così precisando “ Nel precisare che in ogni caso, qualunque sia il tipo di accertamento sanitario da definire, che sia
l'indennità di accompagnamento o, come nel caso specifico, la condizione di persona handicappata in situazione di gravità, è sempre la valutazione delle patologie in essere e quanto quest'ultime impattano con la qualità della vita del pz a determinare una condizione o l'altra, o entrambe.
Come già indicato, il pz si mostra totalmente autonomo senza limitazione fisica osteoarticolare, né complicazioni di rilievo riferite alla visione monoculare.
Seppur l'umore appaia lievemente deflesso, il sig. si mostra ben critico nei confronti delle sue patologie e Pt_1 totalmente autonomo nella gestione delle terapie necessarie alla gestione di quest'ultime; non si evincono, infatti, segni di scompenso psichico, né lo stesso pz riferisce difficoltà di relazione o condizione che riduca la propria capacità di socializzazione.
2 Come già indicato nell'anamnesi patologica prossima, interpellato circa le sue problematiche attuali conseguenti alla propria condizione clinica, il pz riferisce soltanto dolore lombare ed agli arti inferiori soprattutto nelle ore notturne.
Pertanto, per quanto suddetto, si ribadisce quanto indicato a seguito delle operazioni peritali eseguite in data 15-
01-2025. rispetto all'erronea valutazione”.
Infine, quanto all'omessa valutazione degli “esiti di intervento di erniectomia” e di “ipoacusia” si rileva come parte ricorrente non spiega per quali ragioni tali menomazioni sarebbero in grado di minare l'autonomia del periziando, sì da giustificare l'attribuzione dello status di handicap ex art. 3 co. 3, con la conseguenza che le doglianze si traducono in un mero dissenso diagnostico.
Peraltro si noti come gli esiti di intervento di erniectomia non hanno compromesso la capacità di deambulare del periziando che appare del tutto conservata così come la flessione del tronco fino ai gradi massimi (con comparsa di lieve dolenzia); anche l'ipoacusia, come visibile dal certificato medico del 17.3.2022 non presenta caratteri di gravità tale da compromettere la capacità di autodeterminazione del ricorrente che, infatti, all'esame obiettivo risultava ben orientato nel tempo e nello spazio.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015); invero “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1248/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza già separatamente liquidate CP_1
3 Crotone, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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