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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/04/2025, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 19445/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19445 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 vertente:
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
DI, C.F.: quest'ultima anche in proprio PEC: C.F._2
, ed elettivamente domiciliati presso lo studio Email_1 dell'avv. DI in Roma, via della Camilluccia n. 589/C, giusta procura in atti;
- attori-
E
in Roma C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. anche in proprio, CP_2
e per i dipendenti del , e Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Sabina Colletti, con domicilio eletto CP_5 presso il suo studio, in Roma, Via Maratona n. 87, giusta procura in atti;
- convenuti –
- convenuto contumace - CP_6
(c.f. ), (c.f. Controparte_7 C.F._3 Controparte_8
), (c.f. ), in proprio e C.F._4 Controparte_9 CodiceFiscale_5 quali eredi del Signor (c.f. morto a Roma il 20 Persona_1 C.F._6 aprile 2020 e per la Signora , (c.f. ) quale erede del P_0 C.F._7
Signor tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Santini ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio posto in Roma alla via Ruffini 2/A, giusta procura in atti;
- convenuti-
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma in P_1 C.F._8
Via San Tommaso D'Aquino 90, presso lo studio dell'Avv. Andrea Quattrocchi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti – convenuto- in proprio e nella qualità di ex Controparte_12 CodiceFiscale_9 amministratore del condominio di Via della Camilluccia 589/ C nato a [...] il [...] residente a [...] presso lo studio dell' avv. Mario Orsini che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- convenuto-
cod. fisc. , in persona dei legali rappresentanti Controparte_13 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vincenti, presso il cui studio in Roma, Via
Giuseppe Ferrari n. 35 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti per atto notaio dall' i Treviso, rep. n. 186905 racc. n. 30367 del 18/12/2014 Persona_2 Per_3
- c h i a m a t a i n c a u s a -
, C.F.: , Controparte_14 P.IVA_3 in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma alla via
Monte Santo, 68, presso lo studio dell'avv. Gianluca Fonsi, che la rappresenta e difende, in virtù di delega in calce all'atto di chiamata in causa del terzo notificato
- c h i a m a t a i n c a u s a –
OGGETTO: risarcimento danni
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2019, e Cristina DI Parte_1 convenivano in giudizio i signori , , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 P_1 CP_6 Controparte_12 CP_3
, , , chiedendo all'adito Tribunale “in
[...] CP_4 CP_5 CP_2 via preliminare 1) accertare e dichiarare l'esistenza del servizio di vigilanza privata notturna abusivo ed illecito sugli spazi comuni del condominio e nei confronti dei condomini tutti e, quindi, delle parti attrici, Prof. ed Avv. DI, istituito dai Pt_1 condomini , , anche Persona_1 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 nelle aree e negli spazi comuni del condominio di via della Camilluccia n. 589/C, in Roma in favore, a beneficio, per conto e nell'interesse esclusivo degli stessi condomini
, , , ; 2) dichiarare Persona_1 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 abusivo ed illecito, per le ragioni indicate in narrativa ed in parte motiva, il servizio di vigilanza privata notturna istituito dai condomini nelle aree e negli spazi _1 condominiali e sui condomini, oggetto del presente atto di citazione. In via pregiudiziale e cautelare inibire ai convenuti , , P_1 Persona_1 [...]
, , la prosecuzione del servizio abusivo ed CP_7 Controparte_8 Controparte_9 illecito di vigilanza privata notturna nelle aree e negli spazi condominiali e nei confronti dei condomini tutti e, quindi, anche delle parti attrici, Prof. ed Avv. Pt_1
DI, oggetto del presente atto di citazione, per le ragioni indicate nella istanza di inibizione contenuta nella parte in diritto del presente atto di citazione. Nel merito 1)
Pag. 2 di 14 accertare e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti circa il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da fatto illecito, come indicato in parte motiva, e conseguenti allo svolgimento del servizio abusivo ed illecito di vigilanza privata notturna oggetto del presente atto di citazione. 2) Per l'effetto condannare gli stessi convenuti, in solido, in favore degli attori, al risarcimento di tutti
i danni patiti a seguito dello svolgimento del servizio abusivo ed illecito di vigilanza privata notturna, sia patrimoniali, per l'importo complessivo di € 120.000,00 sia non patrimoniali, con valutazione equitativa degli stessi per l'importo di € 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per un importo totale di € 220.000,00; la ripartizione del danno a carico di ciascun convenuto potrà avere luogo nella misura indicata al punto 7 del presente atto di citazione, ovvero nella misura che il giudice riterrà di giustizia. In ogni caso 1) condannare i convenuti in solido al pagamento in favore del Prof. e dell'Avv. DI delle spese del presente giudizio, oltre Pt_1 accessori, ai sensi del d.m. n. 55/2014. 2) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni indicate nell'atto di citazione, tenuto anche conto del disposto dell'art. 116 c.p.c., in relazione al comportamento dei convenuti sia giudiziale, che stragiudiziale, e dell'art. 331 c.p.p. 3) disporre la trasmissione del presente atto di citazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Roma in riferimento alle ipotesi di reato di falso riportate ed indicate ai punti 3.7., lett. B) 4. Lett b) e lett. f), 4.9, 4.13 della parte in fatto del presente atto di citazione, ed in riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 140 T.U.L.P.S. e degli artt. 612 bis e 614 c.p. della parte in diritto del presente atto di citazione.”
Unitamente alle domande di merito, formulavano domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. per la cessazione dell'attività asseritamente illecita sopra descritta e foriera di danni gravissimi nei loro confronti.
, , , si costituivano in Persona_1 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare avanzata dagli attori per insussistenza dei presupposti giustificativi della tutela ex art. 700 cpc.
Con ordinanza del 22 luglio 2019 il Giudice rigettava il ricorso cautelare per insussistenza dei requisiti della tutela invocata, sia per via della mancata prova di un comportamento illecito da parte dei signori sia per via della mancata allegazione _1 di danni a posizioni soggettive afferenti i diritti fondamentali della persona.
Inoltre, in detto provvedimento si evidenziava che il servizio di guardiania consente di apprezzare alcuni passaggi della vita personale dei condomini, ma non consente di procedere alla raccolta e all'archiviazione di dati personali, attività queste idonee a determinare un'illecita interferenza;
ancora si dava atto che neppure veniva in considerazione un trattamento di dati sensibili degli interessati (i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
Pag. 3 di 14 carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).
Tale provvedimento veniva confermato dal Collegio dell'intestato Tribunale in seguito al reclamo proposto dagli odierni attori.
Si costituiva il i portieri dello stesso e l'Amministratore Controparte_1 [...]
chiedendo la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c al fine di CP_2 consentire la chiamata in causa del terzo assicuratore Parte_2
, e con provvedimento del 30 settembre 2019 il Tribunale fissava
[...]
l'udienza di prima comparizione al 20 aprile 2020, differita successivamente al 26 ottobre 2020.
La si costituiva ed eccepiva, in via Parte_2 preliminare, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio da parte degli attori, la non operatività della polizza nel giudizio presente poiché assicurato era l'Amministratore e non il condominio e, inoltre, i fatti di causa sarebbero avvenuti quando amministratore era il cessato dalla carica il 5.07.2018, e non il P_2
In ogni caso, l'assicurato non aveva fatto regolare denuncia del sinistro nei tre CP_2 giorni dalla conoscenza dello stesso. Contestavano poi la domanda attorea nell'an e nel quantum.
Si costituivano, altresì, i signori per il giudizio di merito contestando di avere _1 mai posto in essere un servizio di vigilanza, lamentando la genericità e l'inconsistenza dei danni lamentati e la mancanza del nesso di causalità con la condotta tenuta dai e dai loro collaboratori. In particolare, il servizio reso dalla SIA srl a favore dei _1 convenuti nasceva dal contratto di servizio sottoscritto tra la e la Sia s.r.l. e Parte_3 consisteva nell'accompagnamento dei membri della famiglia sia dal proprio _1 ufficio alla residenza che all'interno del residence di via della Camilluccia, nei tragitti pedonali tra i garage e/o posti auto sino all'ingresso delle proprie abitazioni, nonché di altre eventuali mansioni domestiche da svolgersi durante le ore serali: tali operazioni non erano mai state poste in essere con compromissione della riservatezza domiciliare e/o familiare degli abitanti del condominio e difatti gli unici che se ne erano lamentati erano stati gli attori. Dunque, l'unica attività posta in essere dai dipendenti della SIA srl sarebbe consistita nel servizio di accompagnamento ed attività domestiche reso esclusivamente nei confronti della famiglia _1
, in proprio e nella qualità di ex amministratore del Controparte_12 [...]
, premettendo di essere stato a sua volta convenuto nel giudizio e nel P_ contestare le domande attoree, chiamava in causa la Compagnia al Controparte_13 fine di essere da questa manlevata e tenuta indenne da qualsivoglia pronuncia pregiudizievole emessa nei suoi confronti all'esito del giudizio. Contestava le domande attoree
La Compagnia si costituiva e contestava la domanda di manleva Controparte_13 formulata nei propri confronti perché non formulata nel termine di 20 giorni dalla data
Pag. 4 di 14 fissata in citazione per la prima udienza, per non avere l'assicurato denunciato il sinistro alla Compagnia nei tre giorni dalla notizia dello stesso, per essere stati gli asseriti danni causati, in ipotesi, volontariamente e non involontariamente. Contestava, in ogni caso, la domanda formulata nei confronti del proprio assicurato.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita mediante escussione dei testi e, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti alla metà.
***
Preliminarmente, si prende atto dell'eccezione formulata da parte attrice di avvenuta interruzione del processo – che in ogni caso andrebbe dichiarata- dalla data della dichiarazione dell'Avv. Colletti del fatto che il aveva perduto la qualità di CP_2 rappresentante legale del condominio per essere al medesimo subentrata nella carica di amministratore, dal 07.06.2024, ai sensi degli artt. 299 c.p.c. e 300, 1 Parte_4
e 2 comma, c.p.c. Ebbene, nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.
Il non ha dichiarato il cambio amministratore a scopo interruttivo, ma ha P_ semplicemente dato atto del cambio di amministratore nelle note ex art. 127 ter cpc depositate in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, al secondo capoverso della pag. 4: la dichiarazione a fini interruttivi è infatti rimessa alla valutazione della parte, l'unica chiamata a verificare se l'evento potenzialmente interruttivo ha causato un deficit di tutela e di difesa. L'intenzione di richiedere l'interruzione oltre a non essere stata espressa è, invece, stata espressamente negata nella comparsa di replica, in risconto alla questione sollevata da parte attrice nella comparsa conclusionale: è stata, a conferma, depositata la procura sottoscritta dal nuovo amministratore.
In fatto occorre dare atto che gli odierni attori, abitanti in via della Camilluccia n.
589/C, villino C/3, facente parte del compendio condominiale denominato Olgiatella I°, lamentavano, sin dal 2014, l'esistenza di un servizio di sicurezza e vigilanza notturna
Pag. 5 di 14 privato “abusivo ed illecito” sulle aree comuni e non del predetto Condominio, a servizio esclusivo dei condomini , , e Persona_1 Controparte_7 Controparte_9
. Ancora, asserivano che la predetta attività di vigilanza sarebbe stata P_5 esercitata in violazione dell'Art. 140 TULPS, della legge 220/2012, del regolamento condominiale contrattuale, in carenza assoluta di delibera assembleare assunta all'unanimità dei condomini o di consenso formale scritto di essi, dei diritti fondamentali di tutti i condomini e della normativa sulla privacy.
Tale servizio di vigilanza, in particolare, si sarebbe estrinsecato nel controllo dell'unico ingresso carrabile e pedonale del , delle vetture dei condomini, dei loro P_ familiari, ospiti e visitatori in piena violazione della privacy, con acquisizione di notizie, dati personali ed informazioni senza legittimazione alcuna;
che ciò avrebbe determinato anche problemi per la sicurezza sia dei singoli villini sia di tutto il Condominio. I due coniugi asserivano di avere, nel corso degli anni, contestato il reiterato svolgimento di tale attività di vigilanza all'ex Amministratore del Condominio, e Controparte_12 al nuovo Amministratore del Condominio, in carica dal 1.10.2018 “…al CP_2 fine di conoscere con maggiore esattezza i nomi dei vigilanti notturni privati dei condomini oltre a e , e al fine di chiedere (…) di _1 P_1 CP_6 inibire la continuazione del servizio privato notturno di vigilanza abusivo ed illecito negli spazi condominiali”; ma entrambi gli amministratori non avevano dato riscontro alle loro richieste.
Quantificavano i danni subiti, e per i quali affermavano il diritto ad ottenere il risarcimento, a seguito dello svolgimento del servizio privato di vigilanza notturna, rispettivamente in € 120.000,00 i danni patrimoniali, e in € 100.000,00 quelli non patrimoniali, per complessivi € 220.000,00.
Occorre dare atto che i fatti sono stati sintetizzati nei termini di cui sopra ma negli scritti di parte attrice il racconto si caratterizza per l'estrema prolissità, in violazione del dovere di sinteticità degli atti processuali, oggi codificato nell'art. 121 c.p.c. ma già riconosciuto come “ principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, -la cui violazione - espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa …”( Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019). Inoltre, il giudizio si inserisce in una serie di iniziative giudiziarie promosse dagli attori in ambito civile e di denunce penali ai danni di diversi convenuti.
Con riguardo alla materia di cui trattasi, occorre considerare che, con la riforma del condominio (legge 220/2012), il legislatore è intervenuto nella materia introducendo l'art. 1122 ter cod. civ. secondo cui: «le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse
Pag. 6 di 14 sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al comma 2 dell'art. 1136» (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Ovviamente tale attività, di installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, deve sempre essere contemperate con il rispetto del diritto alla tutela della privacy del singolo condomino. Per meglio dire, la videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio condominiale va necessariamente coordinata con l'art. 134, D.Lgs. 196/2003, che riserva al Garante della privacy la promozione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, la cui osservanza costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. Di talché l'installazione di impianti volti a consentire la videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio condominiale deve ritenersi: › legittima allorquando l'inquadratura riprenda la zona immediatamente di fronte alla porta di casa;
› illegittima quando abbia ad oggetto la zona condominiale corrispondente al pianerottolo o alle scale o alle porte d'ingresso degli appartamenti confinanti (Trib. Salerno, ord. 30 aprile
2015). La decisione assembleare obbliga tutti i condomini per la regola dell'art. 1137 cod. civ. senza possibilità per i dissenzienti di invocare l'esonero dalla spesa in base all'art. 1121 cod. civ. (innovazioni gravose e voluttuarie), perché il servizio non è suscettibile di utilizzazione separata. L'amministratore deve quindi eseguire la delibera nel pieno rispetto delle condizioni di legittimità, per non incorrere in responsabilità personali. In merito alla validità della delibera, è opportuno evidenziare che la previsione di legge si articola su due presupposti che sono cumulativi:
1. il posizionamento delle telecamere su parti comuni;
2. la ripresa di parti comuni. Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. civ., sent. n. 71 del 3 gennaio 2013) chiarisce che non implica violazione della privacy «l'apparecchiatura posizionata con una angolazione ristretta alla sola apertura del cancello né sussistono gli estremi per configurare il delitto di interferenze illecite nella vita privata, nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, in quanto si tratta di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615-bis cod. pen.».
Nella logica dell'art. 1122-ter deve ravvisarsi la tutela di un interesse collettivo, che presiede a ogni decisione assembleare, e dunque la videosorveglianza riguarderà le parti comuni che si potrebbero definire di "utilità generale" o "diffusa". A tal proposito è da ritenere che l'assemblea non possa autorizzare un condomino a una videosorveglianza
"settoriale" (per esempio sulla rampa di scale) attigua alla propria abitazione, poiché mancherebbe un interesse condominiale, cioè collettivo, ed addirittura si verrebbe ad avallare una violazione della riservatezza dei vicini di casa (Trib. Salerno, ord. 30 aprile
2015). Discorso a parte merita invece l'installazione di telecamere da parte del singolo condomino: in questi casi, infatti, la stessa può essere consentita a condizione però che le telecamere riprendano esclusivamente l'angolo visuale della propria porta di accesso, pertanto, devono necessariamente escludersi riprese riguardanti pianerottoli, scale e
Pag. 7 di 14 porte di ingresso di altre abitazioni (Trib. Trani 28 maggio 2013). Sicché, esulano dalla previsione dell'art. 1122-ter cod. civ. gli impianti individuali dei condòmini per la loro tutela personale e patrimoniale il cui uso è consentito (anche con modifiche) dall'art. 1102 cod. civ. nei limiti dallo stesso previsti che ricomprendono, anche la salvaguardia di stabilità, sicurezza, decoro architettonico dell'edificio
In un particolare precedente giurisprudenziale (Trib. Roma, sent. n. 3977 del 20 febbraio 2015), un condomino con citazione esponeva che una società aveva apposto su spazi comuni del condominio alcune telecamere finalizzate a riprendere cose e persone in aree comuni in pieno contrasto con le norme sulla privacy. A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che vi era stato installato un impianto di videosorveglianza in grado di registrare le immagini riprese da sei telecamere, delle quali cinque poste lungo il perimetro dei vialetti condominiali;
mentre, un'altra rivolta verso l'ingresso al piano seminterrato. Premesso quanto esposto, a parere del tribunale, gli spazi comuni (indicati dall'attore) non erano luoghi suscettibili di essere oggetto di privacy in quanto potenzialmente visibili da un numero indeterminato di persone che si recavano in condominio (finanche dalla pubblica via). Ne consegue che anche in mancanza di consenso unanime di tutti i proprietari (quindi anche contro la volontà di taluni partecipanti), l'installazione di impianti di videosorveglianza delle parti comuni sono lecite;
diversamente, vi sarebbe violazione della privacy il caso di telecamere puntate verso le finestre/porte delle abitazioni private dei condomini.-
Nel caso in esame, ovviamente, non viene in rilievo una ipotesi di videosorveglianza ma un mero servizio di vigilanza, con la conseguenza che non si verte in ipotesi di registrazione e conservazione di immagini e dati personali. La normativa richiamata e la giurisprudenza citata dimostrano come addirittura sia stato affermato che il singolo condomino possa lecitamente installare un sistema di video sorveglianza nel proprio esclusivo interesse sulle parti comuni senza che il resto dei condomini possano lamentare per ciò solo alcuna lesione del loro diritto alla riservatezza poiché in quanto quei posti erano potenzialmente visibili da un numero indeterminato di persone che si recavano in condominio (e finanche dalla pubblica via).
Occorre infatti prendere atto che presso i villini che compongono il P_
possono recarsi persone in visita a coloro che dimorano nei medesimi o
[...] persone a servizio dei medesimi e che non è stata allegata alcuna previsione o limitazione diversa nel regolamento condominiale. Non è infatti prevista alcuna autorizzazione al fatto che i diversi proprietari ospitino all'interno delle loro abitazioni stabilmente persone e inservienti. E' dunque inevitabile che, transitando, queste persone incrocino anche gli abitanti degli altri villini e possano venire a conoscenza delle loro abitudini, anche guardando dagli spazi comuni all'interno degli spazi di proprietà esclusiva.
L'asserito servizio di vigilanza si sarebbe svolto nelle ore notturne, grazie e/o in concorso con i portieri del , che mai avrebbero svelato i particolari del P_
Pag. 8 di 14 servizio ma anzi avrebbero collaborato con i vigilanti, al pari degli amministratori che pure non avrebbero assunto le “opportune” iniziative a tutela degli altri condomini.
In realtà è stato acquisito il contratto di servizi, sottoscritto dalla facente Parte_3 capo alla famiglia e dalla S.I.A. s.r.l., nella persona dell'amministratore _1 [...]
, nell'agosto del 2011, con oggetto l'espletamento di servizi di P_1 accompagnamento, nonché di attività domestiche, da svolgersi tra gli uffici della
Committente e la residenza della famiglia presso il Residence di via della _1
Camilluccia n. 589/c a Roma. Le parti hanno esplicitamente escluso tutti i servizi ricollegabili alle mansioni per le quali, ai sensi degli artt. 133 – 134 – 138 del
T.U.L.P.S. del 18.06.1931 n. 733 e dunque l'attività di vigilanza. L'istruttoria orale ha dato evidenza che i servizi consistevano nell'accompagnamento dei membri della famiglia a) dalle rispettive residenze dei membri della famiglia fino ai luoghi di _1 lavoro e viceversa, nonché all'interno del residence di via della Camilluccia;
b) nei tragitti pedonali tra i garage e/o posti auto sino all'ingresso delle abitazioni dei P_ medesimi sig.ri e , nonché c) nell'espletamento di altre eventuali mansioni _1 domestiche, da svolgersi anche durante le ore serali.
Il servizio sarebbe in ogni caso cessato, da parte della S.I.A. s.r.l., dopo il decesso del
Convenuto, avvenuto in Roma in data 20 aprile 2020. Persona_1
I testi confermavano che nei servizi di accompagnamento la vettura stazionava per lo più all'interno degli spazi riservati alla proprietà esclusiva del sig. ma _1 indubbiamente risulta verosimile che talvolta la sosta sia avvenuta in spazi condominiali: non risulta però né che ciò fosse vietato né che ciò abbia impedito o ostacolato le normali attività e la circolazione degli altri condomini, i quali a loro volta potevano ricevere visite da parte di esterni, previa verifica di rito da parte dei portieri di turno.
Risulta, peraltro, che nel corso dell'Assemblea condominiale del 7.06.2018, convocata dall'allora Amministratore i condomini hanno espressamente Controparte_12 dichiarato “di non aver nulla in contrario a che il servizio della famiglia fosse _1 presente nel Condominio”, in quanto si trattava di un servizio domestico di accompagnamento dei membri della famiglia dei condomini.
Parte attrice ha depositato deposizioni e provvedimenti giudiziali adottati nell'ambito dei diversi procedimenti che hanno fatto seguito alle denunce presentate dagli odierni attori, allo scopo di confutare le risultanze dell'istruttoria orale del presente giudizio.
Ebbene, tali documenti possono senza dubbio costituire elementi di prova stante il principio di atipicità delle prove.
Tra gli innumerevoli atti depositati da parte attrice merita di essere evidenziato che è stata acquisita la sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Roma n. 8175/2024 di a definizione del processo nel quale era accusato dei reati di cui agli P_1 artt. 134 e 140 del TULPS perché in qualità di legale rappresentante della SIA s.r.l. avrebbe prestato opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari nel
Pag. 9 di 14 condominio provato sito in Roma alla via Camilluccia n. 589 su incarico P_ della famiglia senza licenza del prefetto, essendo questa stata conferita per un _1 solo anno, nel 2008. Si legge nella motivazione che i servizi contestati si sono sostanziati in mera vigilanza passiva che non legittimavano alcuna attività di intervento diretto e che venivano svolte unitamente ad altre mansioni del tutto estranee all'attività di vigilanza privata organizzata: in particolare, le attività in concreto espletate sono state qualificate attività di guardiania e di vigilanza passiva, totalmente liberalizzate e il cui esercizio non necessita di alcuna autorizzazione né della qualifica di guardia giurata degli operatori.
In particolare, è emerso che il e i suoi sostituti non avvicinavano mai per P_1 controllarli e identificarli coloro che incontravano nelle parti comuni del condominio, trovavano riparo nelle guardiole dei portieri solo in occasione di piogge e che la loro presenza nelle aree comuni era finalizzata al trasporto dei componenti della famiglia fino alle parti di proprietà esclusiva dei medesimi. _1
Anche questi ulteriori elementi, dunque, confermano che le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento perché non risultano provate le condotte asseritamente causative dei danni lamentati;
in particolare, non è emersa la prospettata illiceità dei servizi resi alla famiglia dal e dalla società SIA srl. _1 P_1
A conferma della non lesività della condotta posta in essere dai convenuti, deve evidenziarsi che anche i danni lamentati sono apparsi fumosi nel senso che afferiscono a diritti fondamentali della persona e appaiono difficilmente rapportabili pure alle condotte asseritamente tenute dai convenuti: sono stati menzionati la soggezione all'altrui controllo e alla altrui volontà, la limitazione della libertà di autodeterminazione, della libertà domiciliare, familiare e di movimento, l'illecito e non paritario godimento dei beni comuni, la necessità di adottare una serie di contromisure per preservare la propria sicurezza, i danni alle relazioni sociali e il cambiamento di abitudini di vita. Soprattutto non si comprende come la presenza di soggetti addetti alla vigilanza di altri condomini abbiano potuto far sentire non al sicuro i restanti condomini, pure esclusi da detta vigilanza, apparendo invece verosimile, in ipotesi, una situazione di maggiore sicurezza all'interno del compendio.
Per quanto concerne i danni patrimoniali, a titolo di danno emergente, è stata chiesta la restituzione degli importi asseritamente sostenuti in relazione alle attività di investigazione e di difesa, per complessivi € 45.000,00 e, in relazione all'asserita diminuzione del valore dell'unità immobiliare di proprietà del Prof. e alla Pt_1 diminuzione dei guadagni professionali dell'avv. DI, distolta appunto dalle questioni oggetto di causa, la somma complessiva di € 75.000,00. Entrambe le voci di danno appaiono ictu oculi non giustificabili e non giustificati dalle condotte addebitate ai convenuti.
Si impone dunque il rigetto delle domande di parte attrice nei confronti dei convenuti con condanna della prima al pagamento delle spese di lite, come di norma.
Pag. 10 di 14 Ebbene, occorre ora ai fini della regolamentazione delle spese rispetto ai chiamati in causa, esaminare i rapporti tra l'amministratore e la CP_2 [...]
chiamata in garanzia e tra l'amministratore e Controparte_16 Controparte_12
Controparte_13
La ha eccepito, preliminarmente, il mancato esperimento Controparte_16 del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte di e la non CP_2 estensibilità della polizza ai danni riconducibili al condominio poiché la polizza copre i danni causati a terzi dal nell'esercizio della sua professione. Sul punto, si CP_2 osserva che, in effetti, l'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione. Ciò però deve a rigore affermarsi solo per la domanda proposta dall'attore e non anche per quella formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato ed infatti militano a supporto di tale asserzione diverse considerazioni: tra le varie, appare decisiva la circostanza che l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un inevitabile, sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, già seriamente appesantiti dai differimenti dovuti alle chiamate in causa delle compagnie di assicurazione, difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del processo medesimo, oltre che con l'intento deflattivo della disciplina della mediazione obbligatoria.
Risulta, invece, incontestabile che la polizza riguardi la sola responsabilità del e CP_2 non quella dei condomini dallo stesso amministrato.
Ancora è stato eccepito dalla Compagnia il mancato rispetto da parte del CP_2 dell'art. 7 delle Condizioni Generali rubricato “Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro” che recita testualmente “..l'Assicurato/Contrente, in caso di sinistro, deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile), Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia avvenuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile)”.
Ebbene, l'art. 1915 cod. civ. al 1° comma., prevede che l'assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo di avviso di cui all'art. 1913 cod. civ. perde il diritto all'indennizzo ed al 2° comma che, in caso di omissione colposa della denuncia da parte dell'assicurato, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Pag. 11 di 14 Nel caso in esame, la compagnia assicurativa ha avuto notizia del “sinistro” solo in data in data 20.01.2020, a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa: non ha però minimamente dedotto se non con mera asserzione apodittica quale pregiudizio avrebbe subito a causa del mancato tempestivo avviso, come invece avrebbe dovuto in quanto soggetto onerato.
Ebbene, le predette eccezioni non sono state espressamente contestate dalla controparte ma ciò non basta per affermare la loro accoglibilità, fatta eccezione per la seconda, poiché la prima deve essere smentita in diritto, come sopra argomentato e la terza non è stata adeguatamente formulata, poiché il danno allegato è una mera asserzione, apodittica e non circostanziata.
Appare dunque equo disporre la compensazione delle spese di lite tra il e la CP_2 chiamata in causa Controparte_16
Per quanto concerne la chiamata in causa della da parte di Controparte_13
, la società ha eccepito l'inammissibilità della chiamata in garanzia Controparte_12 ex art. 269 c.p.c. poiché il non ha svolto alcuna domanda di garanzia nella P_2 citazione, né ha fatto alcuna richiesta di chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. con richiesta di differimento della prima udienza allo scopo di procedere alla chiamata in garanzia nel rispetto dei termini, l'operatività della polizza assicurativa solo per i danni imputabili al per la sua attività di amministratore e la prescrizione del P_2 diritto ex art. 2952 c.c. denunciato con la notifica dell'atto di citazione nel 2020 benché noto già a partire dal 2014. Nel merito, ha fatto proprie le difese del P_2
Effettivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166, 167 cpc, norme tempo per tempo vigenti, il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima del giorno fissato in citazione come data di udienza, e, ai sensi dell'art. 269, comma 2°, c.p.c.,
“Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171 bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite….”. Ebbene, il si è P_2 costituito in data 30.09.2019 chiedendo al giudice il differimento dell'udienza al fine di poter procedere alla chiamata del terzo, mentre l'udienza in citazione risultava fissata in data 16.10.2019: il giudice, stante la ritualità della domanda, ha confermato l'udienza già fissata nell'aprile del 2020, in riscontro ad analoga richiesta della difesa del e del suo amministratore E' però soggetto a decadenza anche il P_ CP_2 potere di chiamare un terzo in giudizio;
infatti, sebbene l'ultimo comma della norma si limiti a condizionare la chiamata alla dichiarazione da formularsi nella stessa comparsa di risposta, poiché tale ultimo comma fa espresso riferimento all'art. 269 del c.p.c., è dal secondo comma di quest'ultima disposizione che si ricava la sanzione della decadenza anche per tale adempimento (“A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
Pag. 12 di 14 d'ufficio…”). La richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il terzo da parte del è dunque tardiva. P_2
Diversamente, risulta infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c., poiché già ai sensi della norma menzionata, al 3° comma, si prescrive che “Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”, e non da quando vengono contestati i fatti asseritamente causativi dei danni.
Nel merito, è indubitabile che i danni imputati al si riferiscono a danni P_2 asseritamente dallo stesso causati nell'esercizio dell'attività di amministratore.
Anche, in questo caso, la non totale accoglibilità delle eccezioni preliminari, tese a negare l'operatività della polizza, impone di disporre la compensazione delle spese di lite tra il chiamante e il chiamato.
Infine, con riguardo alle richieste di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento delle stesse, poiché le domande di parte attrice si basano su un erronea qualificazione giuridica dei fatti e dei servizi effettivamente resi nell'interesse della famiglia all'interno del condominio in cui _1
i signori vivono. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, in favore, rispettivamente, del Controparte_1
in Roma C.F. in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante p.t. anche in CP_2 proprio, e dei dipendenti del Controparte_3 P_
, e , complessivamente, dei signori
[...] CP_4 CP_5
e complessivamente, di e di _1 P_1 Controparte_12
3) Condanna gli attori al pagamento delle spese della fase cautelare che liquida in € 3484,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge in favore di , rispettivamente, del
[...]
in Roma C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante p.t. anche in CP_2 proprio, e dei dipendenti del Controparte_3 P_
, e , complessivamente, dei signori
[...] CP_4 CP_5
e complessivamente, di e di;
_1 P_1 Controparte_12
Pag. 13 di 14 4) Prende atto della dichiarazione di antistatarietà del difensore di del
Via della Camilluccia 589/C in Roma C.F. Controparte_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. P.IVA_1 anche in proprio, e dei dipendenti del CP_2 Controparte_3
, e
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 complessivamente, di quello di e di quello di P_1 P_2
e, pertanto, dichiara che i compensi liquidati in favore delle parti
[...] richiamate debbono essere distratti in favore dei rispettivi difensori;
5) Compensa per il resto.
Così deciso in Roma, 5.04.2025 Il Giudice
Maria Rosaria Ciuffi
Pag. 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19445 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 vertente:
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
DI, C.F.: quest'ultima anche in proprio PEC: C.F._2
, ed elettivamente domiciliati presso lo studio Email_1 dell'avv. DI in Roma, via della Camilluccia n. 589/C, giusta procura in atti;
- attori-
E
in Roma C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. anche in proprio, CP_2
e per i dipendenti del , e Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Sabina Colletti, con domicilio eletto CP_5 presso il suo studio, in Roma, Via Maratona n. 87, giusta procura in atti;
- convenuti –
- convenuto contumace - CP_6
(c.f. ), (c.f. Controparte_7 C.F._3 Controparte_8
), (c.f. ), in proprio e C.F._4 Controparte_9 CodiceFiscale_5 quali eredi del Signor (c.f. morto a Roma il 20 Persona_1 C.F._6 aprile 2020 e per la Signora , (c.f. ) quale erede del P_0 C.F._7
Signor tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Santini ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio posto in Roma alla via Ruffini 2/A, giusta procura in atti;
- convenuti-
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma in P_1 C.F._8
Via San Tommaso D'Aquino 90, presso lo studio dell'Avv. Andrea Quattrocchi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti – convenuto- in proprio e nella qualità di ex Controparte_12 CodiceFiscale_9 amministratore del condominio di Via della Camilluccia 589/ C nato a [...] il [...] residente a [...] presso lo studio dell' avv. Mario Orsini che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- convenuto-
cod. fisc. , in persona dei legali rappresentanti Controparte_13 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vincenti, presso il cui studio in Roma, Via
Giuseppe Ferrari n. 35 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti per atto notaio dall' i Treviso, rep. n. 186905 racc. n. 30367 del 18/12/2014 Persona_2 Per_3
- c h i a m a t a i n c a u s a -
, C.F.: , Controparte_14 P.IVA_3 in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma alla via
Monte Santo, 68, presso lo studio dell'avv. Gianluca Fonsi, che la rappresenta e difende, in virtù di delega in calce all'atto di chiamata in causa del terzo notificato
- c h i a m a t a i n c a u s a –
OGGETTO: risarcimento danni
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2019, e Cristina DI Parte_1 convenivano in giudizio i signori , , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 P_1 CP_6 Controparte_12 CP_3
, , , chiedendo all'adito Tribunale “in
[...] CP_4 CP_5 CP_2 via preliminare 1) accertare e dichiarare l'esistenza del servizio di vigilanza privata notturna abusivo ed illecito sugli spazi comuni del condominio e nei confronti dei condomini tutti e, quindi, delle parti attrici, Prof. ed Avv. DI, istituito dai Pt_1 condomini , , anche Persona_1 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 nelle aree e negli spazi comuni del condominio di via della Camilluccia n. 589/C, in Roma in favore, a beneficio, per conto e nell'interesse esclusivo degli stessi condomini
, , , ; 2) dichiarare Persona_1 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 abusivo ed illecito, per le ragioni indicate in narrativa ed in parte motiva, il servizio di vigilanza privata notturna istituito dai condomini nelle aree e negli spazi _1 condominiali e sui condomini, oggetto del presente atto di citazione. In via pregiudiziale e cautelare inibire ai convenuti , , P_1 Persona_1 [...]
, , la prosecuzione del servizio abusivo ed CP_7 Controparte_8 Controparte_9 illecito di vigilanza privata notturna nelle aree e negli spazi condominiali e nei confronti dei condomini tutti e, quindi, anche delle parti attrici, Prof. ed Avv. Pt_1
DI, oggetto del presente atto di citazione, per le ragioni indicate nella istanza di inibizione contenuta nella parte in diritto del presente atto di citazione. Nel merito 1)
Pag. 2 di 14 accertare e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti circa il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da fatto illecito, come indicato in parte motiva, e conseguenti allo svolgimento del servizio abusivo ed illecito di vigilanza privata notturna oggetto del presente atto di citazione. 2) Per l'effetto condannare gli stessi convenuti, in solido, in favore degli attori, al risarcimento di tutti
i danni patiti a seguito dello svolgimento del servizio abusivo ed illecito di vigilanza privata notturna, sia patrimoniali, per l'importo complessivo di € 120.000,00 sia non patrimoniali, con valutazione equitativa degli stessi per l'importo di € 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per un importo totale di € 220.000,00; la ripartizione del danno a carico di ciascun convenuto potrà avere luogo nella misura indicata al punto 7 del presente atto di citazione, ovvero nella misura che il giudice riterrà di giustizia. In ogni caso 1) condannare i convenuti in solido al pagamento in favore del Prof. e dell'Avv. DI delle spese del presente giudizio, oltre Pt_1 accessori, ai sensi del d.m. n. 55/2014. 2) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni indicate nell'atto di citazione, tenuto anche conto del disposto dell'art. 116 c.p.c., in relazione al comportamento dei convenuti sia giudiziale, che stragiudiziale, e dell'art. 331 c.p.p. 3) disporre la trasmissione del presente atto di citazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Roma in riferimento alle ipotesi di reato di falso riportate ed indicate ai punti 3.7., lett. B) 4. Lett b) e lett. f), 4.9, 4.13 della parte in fatto del presente atto di citazione, ed in riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 140 T.U.L.P.S. e degli artt. 612 bis e 614 c.p. della parte in diritto del presente atto di citazione.”
Unitamente alle domande di merito, formulavano domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. per la cessazione dell'attività asseritamente illecita sopra descritta e foriera di danni gravissimi nei loro confronti.
, , , si costituivano in Persona_1 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare avanzata dagli attori per insussistenza dei presupposti giustificativi della tutela ex art. 700 cpc.
Con ordinanza del 22 luglio 2019 il Giudice rigettava il ricorso cautelare per insussistenza dei requisiti della tutela invocata, sia per via della mancata prova di un comportamento illecito da parte dei signori sia per via della mancata allegazione _1 di danni a posizioni soggettive afferenti i diritti fondamentali della persona.
Inoltre, in detto provvedimento si evidenziava che il servizio di guardiania consente di apprezzare alcuni passaggi della vita personale dei condomini, ma non consente di procedere alla raccolta e all'archiviazione di dati personali, attività queste idonee a determinare un'illecita interferenza;
ancora si dava atto che neppure veniva in considerazione un trattamento di dati sensibili degli interessati (i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
Pag. 3 di 14 carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).
Tale provvedimento veniva confermato dal Collegio dell'intestato Tribunale in seguito al reclamo proposto dagli odierni attori.
Si costituiva il i portieri dello stesso e l'Amministratore Controparte_1 [...]
chiedendo la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c al fine di CP_2 consentire la chiamata in causa del terzo assicuratore Parte_2
, e con provvedimento del 30 settembre 2019 il Tribunale fissava
[...]
l'udienza di prima comparizione al 20 aprile 2020, differita successivamente al 26 ottobre 2020.
La si costituiva ed eccepiva, in via Parte_2 preliminare, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio da parte degli attori, la non operatività della polizza nel giudizio presente poiché assicurato era l'Amministratore e non il condominio e, inoltre, i fatti di causa sarebbero avvenuti quando amministratore era il cessato dalla carica il 5.07.2018, e non il P_2
In ogni caso, l'assicurato non aveva fatto regolare denuncia del sinistro nei tre CP_2 giorni dalla conoscenza dello stesso. Contestavano poi la domanda attorea nell'an e nel quantum.
Si costituivano, altresì, i signori per il giudizio di merito contestando di avere _1 mai posto in essere un servizio di vigilanza, lamentando la genericità e l'inconsistenza dei danni lamentati e la mancanza del nesso di causalità con la condotta tenuta dai e dai loro collaboratori. In particolare, il servizio reso dalla SIA srl a favore dei _1 convenuti nasceva dal contratto di servizio sottoscritto tra la e la Sia s.r.l. e Parte_3 consisteva nell'accompagnamento dei membri della famiglia sia dal proprio _1 ufficio alla residenza che all'interno del residence di via della Camilluccia, nei tragitti pedonali tra i garage e/o posti auto sino all'ingresso delle proprie abitazioni, nonché di altre eventuali mansioni domestiche da svolgersi durante le ore serali: tali operazioni non erano mai state poste in essere con compromissione della riservatezza domiciliare e/o familiare degli abitanti del condominio e difatti gli unici che se ne erano lamentati erano stati gli attori. Dunque, l'unica attività posta in essere dai dipendenti della SIA srl sarebbe consistita nel servizio di accompagnamento ed attività domestiche reso esclusivamente nei confronti della famiglia _1
, in proprio e nella qualità di ex amministratore del Controparte_12 [...]
, premettendo di essere stato a sua volta convenuto nel giudizio e nel P_ contestare le domande attoree, chiamava in causa la Compagnia al Controparte_13 fine di essere da questa manlevata e tenuta indenne da qualsivoglia pronuncia pregiudizievole emessa nei suoi confronti all'esito del giudizio. Contestava le domande attoree
La Compagnia si costituiva e contestava la domanda di manleva Controparte_13 formulata nei propri confronti perché non formulata nel termine di 20 giorni dalla data
Pag. 4 di 14 fissata in citazione per la prima udienza, per non avere l'assicurato denunciato il sinistro alla Compagnia nei tre giorni dalla notizia dello stesso, per essere stati gli asseriti danni causati, in ipotesi, volontariamente e non involontariamente. Contestava, in ogni caso, la domanda formulata nei confronti del proprio assicurato.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita mediante escussione dei testi e, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti alla metà.
***
Preliminarmente, si prende atto dell'eccezione formulata da parte attrice di avvenuta interruzione del processo – che in ogni caso andrebbe dichiarata- dalla data della dichiarazione dell'Avv. Colletti del fatto che il aveva perduto la qualità di CP_2 rappresentante legale del condominio per essere al medesimo subentrata nella carica di amministratore, dal 07.06.2024, ai sensi degli artt. 299 c.p.c. e 300, 1 Parte_4
e 2 comma, c.p.c. Ebbene, nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.
Il non ha dichiarato il cambio amministratore a scopo interruttivo, ma ha P_ semplicemente dato atto del cambio di amministratore nelle note ex art. 127 ter cpc depositate in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, al secondo capoverso della pag. 4: la dichiarazione a fini interruttivi è infatti rimessa alla valutazione della parte, l'unica chiamata a verificare se l'evento potenzialmente interruttivo ha causato un deficit di tutela e di difesa. L'intenzione di richiedere l'interruzione oltre a non essere stata espressa è, invece, stata espressamente negata nella comparsa di replica, in risconto alla questione sollevata da parte attrice nella comparsa conclusionale: è stata, a conferma, depositata la procura sottoscritta dal nuovo amministratore.
In fatto occorre dare atto che gli odierni attori, abitanti in via della Camilluccia n.
589/C, villino C/3, facente parte del compendio condominiale denominato Olgiatella I°, lamentavano, sin dal 2014, l'esistenza di un servizio di sicurezza e vigilanza notturna
Pag. 5 di 14 privato “abusivo ed illecito” sulle aree comuni e non del predetto Condominio, a servizio esclusivo dei condomini , , e Persona_1 Controparte_7 Controparte_9
. Ancora, asserivano che la predetta attività di vigilanza sarebbe stata P_5 esercitata in violazione dell'Art. 140 TULPS, della legge 220/2012, del regolamento condominiale contrattuale, in carenza assoluta di delibera assembleare assunta all'unanimità dei condomini o di consenso formale scritto di essi, dei diritti fondamentali di tutti i condomini e della normativa sulla privacy.
Tale servizio di vigilanza, in particolare, si sarebbe estrinsecato nel controllo dell'unico ingresso carrabile e pedonale del , delle vetture dei condomini, dei loro P_ familiari, ospiti e visitatori in piena violazione della privacy, con acquisizione di notizie, dati personali ed informazioni senza legittimazione alcuna;
che ciò avrebbe determinato anche problemi per la sicurezza sia dei singoli villini sia di tutto il Condominio. I due coniugi asserivano di avere, nel corso degli anni, contestato il reiterato svolgimento di tale attività di vigilanza all'ex Amministratore del Condominio, e Controparte_12 al nuovo Amministratore del Condominio, in carica dal 1.10.2018 “…al CP_2 fine di conoscere con maggiore esattezza i nomi dei vigilanti notturni privati dei condomini oltre a e , e al fine di chiedere (…) di _1 P_1 CP_6 inibire la continuazione del servizio privato notturno di vigilanza abusivo ed illecito negli spazi condominiali”; ma entrambi gli amministratori non avevano dato riscontro alle loro richieste.
Quantificavano i danni subiti, e per i quali affermavano il diritto ad ottenere il risarcimento, a seguito dello svolgimento del servizio privato di vigilanza notturna, rispettivamente in € 120.000,00 i danni patrimoniali, e in € 100.000,00 quelli non patrimoniali, per complessivi € 220.000,00.
Occorre dare atto che i fatti sono stati sintetizzati nei termini di cui sopra ma negli scritti di parte attrice il racconto si caratterizza per l'estrema prolissità, in violazione del dovere di sinteticità degli atti processuali, oggi codificato nell'art. 121 c.p.c. ma già riconosciuto come “ principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, -la cui violazione - espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa …”( Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019). Inoltre, il giudizio si inserisce in una serie di iniziative giudiziarie promosse dagli attori in ambito civile e di denunce penali ai danni di diversi convenuti.
Con riguardo alla materia di cui trattasi, occorre considerare che, con la riforma del condominio (legge 220/2012), il legislatore è intervenuto nella materia introducendo l'art. 1122 ter cod. civ. secondo cui: «le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse
Pag. 6 di 14 sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al comma 2 dell'art. 1136» (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Ovviamente tale attività, di installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, deve sempre essere contemperate con il rispetto del diritto alla tutela della privacy del singolo condomino. Per meglio dire, la videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio condominiale va necessariamente coordinata con l'art. 134, D.Lgs. 196/2003, che riserva al Garante della privacy la promozione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, la cui osservanza costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. Di talché l'installazione di impianti volti a consentire la videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio condominiale deve ritenersi: › legittima allorquando l'inquadratura riprenda la zona immediatamente di fronte alla porta di casa;
› illegittima quando abbia ad oggetto la zona condominiale corrispondente al pianerottolo o alle scale o alle porte d'ingresso degli appartamenti confinanti (Trib. Salerno, ord. 30 aprile
2015). La decisione assembleare obbliga tutti i condomini per la regola dell'art. 1137 cod. civ. senza possibilità per i dissenzienti di invocare l'esonero dalla spesa in base all'art. 1121 cod. civ. (innovazioni gravose e voluttuarie), perché il servizio non è suscettibile di utilizzazione separata. L'amministratore deve quindi eseguire la delibera nel pieno rispetto delle condizioni di legittimità, per non incorrere in responsabilità personali. In merito alla validità della delibera, è opportuno evidenziare che la previsione di legge si articola su due presupposti che sono cumulativi:
1. il posizionamento delle telecamere su parti comuni;
2. la ripresa di parti comuni. Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. civ., sent. n. 71 del 3 gennaio 2013) chiarisce che non implica violazione della privacy «l'apparecchiatura posizionata con una angolazione ristretta alla sola apertura del cancello né sussistono gli estremi per configurare il delitto di interferenze illecite nella vita privata, nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, in quanto si tratta di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615-bis cod. pen.».
Nella logica dell'art. 1122-ter deve ravvisarsi la tutela di un interesse collettivo, che presiede a ogni decisione assembleare, e dunque la videosorveglianza riguarderà le parti comuni che si potrebbero definire di "utilità generale" o "diffusa". A tal proposito è da ritenere che l'assemblea non possa autorizzare un condomino a una videosorveglianza
"settoriale" (per esempio sulla rampa di scale) attigua alla propria abitazione, poiché mancherebbe un interesse condominiale, cioè collettivo, ed addirittura si verrebbe ad avallare una violazione della riservatezza dei vicini di casa (Trib. Salerno, ord. 30 aprile
2015). Discorso a parte merita invece l'installazione di telecamere da parte del singolo condomino: in questi casi, infatti, la stessa può essere consentita a condizione però che le telecamere riprendano esclusivamente l'angolo visuale della propria porta di accesso, pertanto, devono necessariamente escludersi riprese riguardanti pianerottoli, scale e
Pag. 7 di 14 porte di ingresso di altre abitazioni (Trib. Trani 28 maggio 2013). Sicché, esulano dalla previsione dell'art. 1122-ter cod. civ. gli impianti individuali dei condòmini per la loro tutela personale e patrimoniale il cui uso è consentito (anche con modifiche) dall'art. 1102 cod. civ. nei limiti dallo stesso previsti che ricomprendono, anche la salvaguardia di stabilità, sicurezza, decoro architettonico dell'edificio
In un particolare precedente giurisprudenziale (Trib. Roma, sent. n. 3977 del 20 febbraio 2015), un condomino con citazione esponeva che una società aveva apposto su spazi comuni del condominio alcune telecamere finalizzate a riprendere cose e persone in aree comuni in pieno contrasto con le norme sulla privacy. A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che vi era stato installato un impianto di videosorveglianza in grado di registrare le immagini riprese da sei telecamere, delle quali cinque poste lungo il perimetro dei vialetti condominiali;
mentre, un'altra rivolta verso l'ingresso al piano seminterrato. Premesso quanto esposto, a parere del tribunale, gli spazi comuni (indicati dall'attore) non erano luoghi suscettibili di essere oggetto di privacy in quanto potenzialmente visibili da un numero indeterminato di persone che si recavano in condominio (finanche dalla pubblica via). Ne consegue che anche in mancanza di consenso unanime di tutti i proprietari (quindi anche contro la volontà di taluni partecipanti), l'installazione di impianti di videosorveglianza delle parti comuni sono lecite;
diversamente, vi sarebbe violazione della privacy il caso di telecamere puntate verso le finestre/porte delle abitazioni private dei condomini.-
Nel caso in esame, ovviamente, non viene in rilievo una ipotesi di videosorveglianza ma un mero servizio di vigilanza, con la conseguenza che non si verte in ipotesi di registrazione e conservazione di immagini e dati personali. La normativa richiamata e la giurisprudenza citata dimostrano come addirittura sia stato affermato che il singolo condomino possa lecitamente installare un sistema di video sorveglianza nel proprio esclusivo interesse sulle parti comuni senza che il resto dei condomini possano lamentare per ciò solo alcuna lesione del loro diritto alla riservatezza poiché in quanto quei posti erano potenzialmente visibili da un numero indeterminato di persone che si recavano in condominio (e finanche dalla pubblica via).
Occorre infatti prendere atto che presso i villini che compongono il P_
possono recarsi persone in visita a coloro che dimorano nei medesimi o
[...] persone a servizio dei medesimi e che non è stata allegata alcuna previsione o limitazione diversa nel regolamento condominiale. Non è infatti prevista alcuna autorizzazione al fatto che i diversi proprietari ospitino all'interno delle loro abitazioni stabilmente persone e inservienti. E' dunque inevitabile che, transitando, queste persone incrocino anche gli abitanti degli altri villini e possano venire a conoscenza delle loro abitudini, anche guardando dagli spazi comuni all'interno degli spazi di proprietà esclusiva.
L'asserito servizio di vigilanza si sarebbe svolto nelle ore notturne, grazie e/o in concorso con i portieri del , che mai avrebbero svelato i particolari del P_
Pag. 8 di 14 servizio ma anzi avrebbero collaborato con i vigilanti, al pari degli amministratori che pure non avrebbero assunto le “opportune” iniziative a tutela degli altri condomini.
In realtà è stato acquisito il contratto di servizi, sottoscritto dalla facente Parte_3 capo alla famiglia e dalla S.I.A. s.r.l., nella persona dell'amministratore _1 [...]
, nell'agosto del 2011, con oggetto l'espletamento di servizi di P_1 accompagnamento, nonché di attività domestiche, da svolgersi tra gli uffici della
Committente e la residenza della famiglia presso il Residence di via della _1
Camilluccia n. 589/c a Roma. Le parti hanno esplicitamente escluso tutti i servizi ricollegabili alle mansioni per le quali, ai sensi degli artt. 133 – 134 – 138 del
T.U.L.P.S. del 18.06.1931 n. 733 e dunque l'attività di vigilanza. L'istruttoria orale ha dato evidenza che i servizi consistevano nell'accompagnamento dei membri della famiglia a) dalle rispettive residenze dei membri della famiglia fino ai luoghi di _1 lavoro e viceversa, nonché all'interno del residence di via della Camilluccia;
b) nei tragitti pedonali tra i garage e/o posti auto sino all'ingresso delle abitazioni dei P_ medesimi sig.ri e , nonché c) nell'espletamento di altre eventuali mansioni _1 domestiche, da svolgersi anche durante le ore serali.
Il servizio sarebbe in ogni caso cessato, da parte della S.I.A. s.r.l., dopo il decesso del
Convenuto, avvenuto in Roma in data 20 aprile 2020. Persona_1
I testi confermavano che nei servizi di accompagnamento la vettura stazionava per lo più all'interno degli spazi riservati alla proprietà esclusiva del sig. ma _1 indubbiamente risulta verosimile che talvolta la sosta sia avvenuta in spazi condominiali: non risulta però né che ciò fosse vietato né che ciò abbia impedito o ostacolato le normali attività e la circolazione degli altri condomini, i quali a loro volta potevano ricevere visite da parte di esterni, previa verifica di rito da parte dei portieri di turno.
Risulta, peraltro, che nel corso dell'Assemblea condominiale del 7.06.2018, convocata dall'allora Amministratore i condomini hanno espressamente Controparte_12 dichiarato “di non aver nulla in contrario a che il servizio della famiglia fosse _1 presente nel Condominio”, in quanto si trattava di un servizio domestico di accompagnamento dei membri della famiglia dei condomini.
Parte attrice ha depositato deposizioni e provvedimenti giudiziali adottati nell'ambito dei diversi procedimenti che hanno fatto seguito alle denunce presentate dagli odierni attori, allo scopo di confutare le risultanze dell'istruttoria orale del presente giudizio.
Ebbene, tali documenti possono senza dubbio costituire elementi di prova stante il principio di atipicità delle prove.
Tra gli innumerevoli atti depositati da parte attrice merita di essere evidenziato che è stata acquisita la sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Roma n. 8175/2024 di a definizione del processo nel quale era accusato dei reati di cui agli P_1 artt. 134 e 140 del TULPS perché in qualità di legale rappresentante della SIA s.r.l. avrebbe prestato opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari nel
Pag. 9 di 14 condominio provato sito in Roma alla via Camilluccia n. 589 su incarico P_ della famiglia senza licenza del prefetto, essendo questa stata conferita per un _1 solo anno, nel 2008. Si legge nella motivazione che i servizi contestati si sono sostanziati in mera vigilanza passiva che non legittimavano alcuna attività di intervento diretto e che venivano svolte unitamente ad altre mansioni del tutto estranee all'attività di vigilanza privata organizzata: in particolare, le attività in concreto espletate sono state qualificate attività di guardiania e di vigilanza passiva, totalmente liberalizzate e il cui esercizio non necessita di alcuna autorizzazione né della qualifica di guardia giurata degli operatori.
In particolare, è emerso che il e i suoi sostituti non avvicinavano mai per P_1 controllarli e identificarli coloro che incontravano nelle parti comuni del condominio, trovavano riparo nelle guardiole dei portieri solo in occasione di piogge e che la loro presenza nelle aree comuni era finalizzata al trasporto dei componenti della famiglia fino alle parti di proprietà esclusiva dei medesimi. _1
Anche questi ulteriori elementi, dunque, confermano che le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento perché non risultano provate le condotte asseritamente causative dei danni lamentati;
in particolare, non è emersa la prospettata illiceità dei servizi resi alla famiglia dal e dalla società SIA srl. _1 P_1
A conferma della non lesività della condotta posta in essere dai convenuti, deve evidenziarsi che anche i danni lamentati sono apparsi fumosi nel senso che afferiscono a diritti fondamentali della persona e appaiono difficilmente rapportabili pure alle condotte asseritamente tenute dai convenuti: sono stati menzionati la soggezione all'altrui controllo e alla altrui volontà, la limitazione della libertà di autodeterminazione, della libertà domiciliare, familiare e di movimento, l'illecito e non paritario godimento dei beni comuni, la necessità di adottare una serie di contromisure per preservare la propria sicurezza, i danni alle relazioni sociali e il cambiamento di abitudini di vita. Soprattutto non si comprende come la presenza di soggetti addetti alla vigilanza di altri condomini abbiano potuto far sentire non al sicuro i restanti condomini, pure esclusi da detta vigilanza, apparendo invece verosimile, in ipotesi, una situazione di maggiore sicurezza all'interno del compendio.
Per quanto concerne i danni patrimoniali, a titolo di danno emergente, è stata chiesta la restituzione degli importi asseritamente sostenuti in relazione alle attività di investigazione e di difesa, per complessivi € 45.000,00 e, in relazione all'asserita diminuzione del valore dell'unità immobiliare di proprietà del Prof. e alla Pt_1 diminuzione dei guadagni professionali dell'avv. DI, distolta appunto dalle questioni oggetto di causa, la somma complessiva di € 75.000,00. Entrambe le voci di danno appaiono ictu oculi non giustificabili e non giustificati dalle condotte addebitate ai convenuti.
Si impone dunque il rigetto delle domande di parte attrice nei confronti dei convenuti con condanna della prima al pagamento delle spese di lite, come di norma.
Pag. 10 di 14 Ebbene, occorre ora ai fini della regolamentazione delle spese rispetto ai chiamati in causa, esaminare i rapporti tra l'amministratore e la CP_2 [...]
chiamata in garanzia e tra l'amministratore e Controparte_16 Controparte_12
Controparte_13
La ha eccepito, preliminarmente, il mancato esperimento Controparte_16 del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte di e la non CP_2 estensibilità della polizza ai danni riconducibili al condominio poiché la polizza copre i danni causati a terzi dal nell'esercizio della sua professione. Sul punto, si CP_2 osserva che, in effetti, l'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione. Ciò però deve a rigore affermarsi solo per la domanda proposta dall'attore e non anche per quella formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato ed infatti militano a supporto di tale asserzione diverse considerazioni: tra le varie, appare decisiva la circostanza che l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un inevitabile, sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, già seriamente appesantiti dai differimenti dovuti alle chiamate in causa delle compagnie di assicurazione, difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del processo medesimo, oltre che con l'intento deflattivo della disciplina della mediazione obbligatoria.
Risulta, invece, incontestabile che la polizza riguardi la sola responsabilità del e CP_2 non quella dei condomini dallo stesso amministrato.
Ancora è stato eccepito dalla Compagnia il mancato rispetto da parte del CP_2 dell'art. 7 delle Condizioni Generali rubricato “Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro” che recita testualmente “..l'Assicurato/Contrente, in caso di sinistro, deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile), Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia avvenuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile)”.
Ebbene, l'art. 1915 cod. civ. al 1° comma., prevede che l'assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo di avviso di cui all'art. 1913 cod. civ. perde il diritto all'indennizzo ed al 2° comma che, in caso di omissione colposa della denuncia da parte dell'assicurato, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Pag. 11 di 14 Nel caso in esame, la compagnia assicurativa ha avuto notizia del “sinistro” solo in data in data 20.01.2020, a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa: non ha però minimamente dedotto se non con mera asserzione apodittica quale pregiudizio avrebbe subito a causa del mancato tempestivo avviso, come invece avrebbe dovuto in quanto soggetto onerato.
Ebbene, le predette eccezioni non sono state espressamente contestate dalla controparte ma ciò non basta per affermare la loro accoglibilità, fatta eccezione per la seconda, poiché la prima deve essere smentita in diritto, come sopra argomentato e la terza non è stata adeguatamente formulata, poiché il danno allegato è una mera asserzione, apodittica e non circostanziata.
Appare dunque equo disporre la compensazione delle spese di lite tra il e la CP_2 chiamata in causa Controparte_16
Per quanto concerne la chiamata in causa della da parte di Controparte_13
, la società ha eccepito l'inammissibilità della chiamata in garanzia Controparte_12 ex art. 269 c.p.c. poiché il non ha svolto alcuna domanda di garanzia nella P_2 citazione, né ha fatto alcuna richiesta di chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. con richiesta di differimento della prima udienza allo scopo di procedere alla chiamata in garanzia nel rispetto dei termini, l'operatività della polizza assicurativa solo per i danni imputabili al per la sua attività di amministratore e la prescrizione del P_2 diritto ex art. 2952 c.c. denunciato con la notifica dell'atto di citazione nel 2020 benché noto già a partire dal 2014. Nel merito, ha fatto proprie le difese del P_2
Effettivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166, 167 cpc, norme tempo per tempo vigenti, il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima del giorno fissato in citazione come data di udienza, e, ai sensi dell'art. 269, comma 2°, c.p.c.,
“Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171 bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite….”. Ebbene, il si è P_2 costituito in data 30.09.2019 chiedendo al giudice il differimento dell'udienza al fine di poter procedere alla chiamata del terzo, mentre l'udienza in citazione risultava fissata in data 16.10.2019: il giudice, stante la ritualità della domanda, ha confermato l'udienza già fissata nell'aprile del 2020, in riscontro ad analoga richiesta della difesa del e del suo amministratore E' però soggetto a decadenza anche il P_ CP_2 potere di chiamare un terzo in giudizio;
infatti, sebbene l'ultimo comma della norma si limiti a condizionare la chiamata alla dichiarazione da formularsi nella stessa comparsa di risposta, poiché tale ultimo comma fa espresso riferimento all'art. 269 del c.p.c., è dal secondo comma di quest'ultima disposizione che si ricava la sanzione della decadenza anche per tale adempimento (“A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
Pag. 12 di 14 d'ufficio…”). La richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il terzo da parte del è dunque tardiva. P_2
Diversamente, risulta infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c., poiché già ai sensi della norma menzionata, al 3° comma, si prescrive che “Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”, e non da quando vengono contestati i fatti asseritamente causativi dei danni.
Nel merito, è indubitabile che i danni imputati al si riferiscono a danni P_2 asseritamente dallo stesso causati nell'esercizio dell'attività di amministratore.
Anche, in questo caso, la non totale accoglibilità delle eccezioni preliminari, tese a negare l'operatività della polizza, impone di disporre la compensazione delle spese di lite tra il chiamante e il chiamato.
Infine, con riguardo alle richieste di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento delle stesse, poiché le domande di parte attrice si basano su un erronea qualificazione giuridica dei fatti e dei servizi effettivamente resi nell'interesse della famiglia all'interno del condominio in cui _1
i signori vivono. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, in favore, rispettivamente, del Controparte_1
in Roma C.F. in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante p.t. anche in CP_2 proprio, e dei dipendenti del Controparte_3 P_
, e , complessivamente, dei signori
[...] CP_4 CP_5
e complessivamente, di e di _1 P_1 Controparte_12
3) Condanna gli attori al pagamento delle spese della fase cautelare che liquida in € 3484,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge in favore di , rispettivamente, del
[...]
in Roma C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante p.t. anche in CP_2 proprio, e dei dipendenti del Controparte_3 P_
, e , complessivamente, dei signori
[...] CP_4 CP_5
e complessivamente, di e di;
_1 P_1 Controparte_12
Pag. 13 di 14 4) Prende atto della dichiarazione di antistatarietà del difensore di del
Via della Camilluccia 589/C in Roma C.F. Controparte_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. P.IVA_1 anche in proprio, e dei dipendenti del CP_2 Controparte_3
, e
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 complessivamente, di quello di e di quello di P_1 P_2
e, pertanto, dichiara che i compensi liquidati in favore delle parti
[...] richiamate debbono essere distratti in favore dei rispettivi difensori;
5) Compensa per il resto.
Così deciso in Roma, 5.04.2025 Il Giudice
Maria Rosaria Ciuffi
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