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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1194/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g.1194/2022 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Gilardoni, per procura in atti, Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
, per essa, in qualità di procuratrice con il patrocinio
[...] Controparte_2 dell'Avv. Cristina Del Zoppo, per procura in atti;
APPELLATE
avverso pagina 1 di 13 la sentenza n. 1512/2022, resa dal Tribunale di Firenze ex art 281 sexies c.p.c. il 17.5.2022
CONCLUSIONI
In data 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1512/2022
Tribunale di Firenze, revocato il decreto ingiuntivo opposto (n. 5694/2017 Tribunale di Firenze), accertare e dichiarare nulla dovuto dal Sig. all'appellata in ordine alle ragioni Parte_1 creditorie dalla stessa fatte valere in via monitoria. Con vittoria di spese e di lite, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore e procuratore sottoscritto, antistatario”.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello, per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito In via Principale: - respingere l'appello proposto dal Sig. poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1 impugnata, con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1512/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 17 maggio 2022, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha così deciso:
“ - CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 5694/2017;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, che si liquidano come segue: per l'opposizione in € 2.430 per la fase di studio della causa, in €
[...]
1.550 per la fase introduttiva del giudizio, in € 4.000 per la fase di trattazione, in € 3.000 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
per il procedimento di mediazione in € 960,00 per la fase di attivazione e € 1.920,00 per la negoziazione, oltre € 862,14
(48,80 + 813,34) per esborsi…”
pagina 2 di 13 1.1. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta dal avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5694/2017 emesso in data 13.11.2017, con cui il Tribunale di Firenze aveva ingiunto alla società e ai Parte_2 fideiussori della stessa: ed il pagamento, in solido, Parte_3 Parte_1 Parte_4 della somma di Euro di € 176.142,60, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo debitore in linea capitale di € 35.801,70 del conto corrente affidato n. 11426, acceso dalla società debitrice in data 24.4.1998; dalla mancata restituzione di € 7.997,26 per contratto di conto anticipi su fatture, acceso in data 27.9.2004, e dal saldo negativo derivante dalla chiusura del portafoglio di anticipi fatture con concessione di credito per € 132.343,64.
La aveva dedotto di aver revocato, in data 9.9.2011, tutti gli affidamenti concessi alla CP_3 società, in liquidazione dall'1.9.2011, e di aver escusso le fideiussioni stipulate, in data 22.9.1998,
a garanzia delle obbligazioni da quest'ultima assunte, da ed ciascuna nei Pt_3 Parte_1 Pt_4 limiti della somma di € 180.759,91.
1.2. L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5617/17 trovava la sua motivazione, in sintesi, nella:
1) insussistenza del credito azionato;
2) decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. per non aver il creditore tempestivamente agito contro il debitore principale;
3) nullità della clausola contrattuale che derogava al termine ivi previsto di sei mesi per vessatorietà, ai sensi del Codice del consumo d.lgs. 206/2005.
4) estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1955 c.c., per fatto del creditore, la cui inerzia avrebbe procurato la dispersione delle residue garanzie del debitore, causando l'impossibilità della surrogazione del fideiussore nei diritti di quest'ultimo.
2. Si costituiva in giudizio tramite la mandataria Controparte_4 CP_5
(e successivamente interveniva che ha incorporato
[...] Controparte_6
l'opposta), chiedendo il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo in particolare: - la non contestazione specifica del credito azionato, - la legittimità della fideiussione a prima richiesta stipulata dagli opponente, - la derogabilità dell'art. 1957 c.c., la natura non vessatoria della clausola di deroga;
- la non applicabilità nel caso in specie del Codice
pagina 3 di 13 del consumo,- l'infondatezza della chiesta estinzione della fideiussione prestata da ex art. Parte_1
1955 c.c., non avendo posto in essere comportamenti idonei ad impedire la surroga del fideiussore.
3. Il giudizio, senza ulteriore attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni, era deciso come innanzi.
3.1. Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione che, per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quanto ancora interessa ai fini del giudizio:
1) Il credito della CP_3
Va premesso che ul punto, in atto di citazione in opposizione si è limitato ad una generica Parte_1
e laconica contestazione del credito (letteralmente: “si contesta la sussistenza del credito azionato” - pag. 2 atto di citazione), null'altro ritenendo di dover aggiungere e/o precisare in sede di prima udienza ovvero con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., che non è stata depositata. Ad avviso del tribunale tale contestazione, in quanto aspecifica, è inidonea a far sorgere a carico della banca, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Né d'altra parte può ritenersi che quale terzo fideiussore e quindi terzo Parte_1 estraneo al rapporto principale debitore – credi concreto impossibilitato a sollevare una specifica contestazione del credito della Pt_5
come si evince dalla visura della
[...] Parte_6
agli atti (doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), il medesimo è socio al 33%
[...] debitrice, nonché, fino al 21.9.2011, è stato vicepresidente del consiglio di amministrazione della suddetta società. Per tali ragioni – considerando che i rapporti tra la società e la hanno avuto inizio nel 1998 e che la prima richiesta di adempiere inoltrata da quest'ultima CP_3 risale al 9.9.2011 - si può presumere che egli, al tempo dell'opposizione, fosse ben a conoscenza delle circostanze fondanti il credito azionato, non potendo ritenersi estraneo ai fatti di causa. Parte_1 aveva pertanto l'onere di effettuare una contestazione del credito circostanziata. La ba dispensata dal relativo onere probatorio ex art. 115 c.p.c.”. 2) la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. Sul punto è dirimente la circostanza che, anche assumendo l'invalidità della deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione (doc. 12 del fascicolo monitorio), risulta documentalmente che la Banca abbia tempestivamente agito contro la società debitrice entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, rispettando così il termine previsto dalla suddetta norma. È infatti da considerarsi atto idoneo a impedire la decadenza dalla garanzia la richiesta stragiudiziale di adempimento inoltrata dalla Banca alla società debitrice - e anche ai suoi fideiussori - in data 9.9.2011, lo stesso giorno in cui è intervenuta la revoca di tutti gli affidamenti (cfr. documenti 3, 13, 14 e 15 del fascicolo monitorio). Va brevemente evidenziato che la fideiussione di cui trattasi è da considerarsi contratto autonomo di garanzia, in considerazione della clausola ex art. 7 del contratto (doc. 12 fascicolo monitorio), debitamente e consapevolmente sottoscritta dal fideiussore per ben due volte, che prevede il pagamento immediato in favore del creditore garantito “a semplice richiesta scritta”. Ciò premesso, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende aderire, si osserva che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le
pagina 4 di 13 parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” e, pertanto, “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 22346/2017; Cass. 13078/2008; da ultimo Cass. 31509/2021). Altresì, sempre nel caso di garanzia a prima richiesta, “la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento” (Cass. 13078/2008). Tale opzione interpretativa si ritiene preferibile “tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cass. 31509/2021). Pertanto, considerato che nel caso in specie la ha inviato sia alla debitrice che ai fideiussori la CP_3 richiesta di pagamento nello stesso giorno in cui ha comunicato il recesso dai contratti, l'escussione della garanzia è senz'altro da ritenersi tempestiva e valida. Resta assorbita ogni altra questione circa la nullità della clausola di rinuncia alla decadenza in questione per vessatorietà ai sensi della normativa consumeristica ovvero, circostanza peraltro non dedotta dall'opponente, perché frutto di illecito accordo anticoncorrenziale. 3) l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore Anche tale doglianza di on può essere accolta. Parte_1
Va premesso che ai sens 5 c.c. “La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. […] dunque, ai sensi dell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto fornire la prova Parte_1 dell'esistenza di ta ti. L'opponente, tuttavia, non ha fornito la prova né della condotta antigiuridica della – sebbene CP_3 quest'ultima abbia atteso ben 6 anni prima di agire giudizialmente avverso la società debitrice, il suo comportamento non può ritenersi infatti ex se colposo – tantomeno ha allegato e provato l'esistenza di un concreto pregiudizio alle sue ragioni, non avendo asserito alcunché circa l'eventuale perdita del diritto di surrogarsi al creditore, o meglio di rivalersi sulla società debitrice. La circostanza che la società sia in liquidazione dal settembre 2011, invero, non è sufficiente in tal senso, non essendo stato neanche allegato che nelle more della presente iniziativa giudiziale, che è stata avviata nel 2017, il patrimonio della stessa, in ipotesi all'epoca capiente, sia stato disperso, con concreto pregiudizio per il fideiussore nell'eventuale rivalsa. L'eccezione di decadenza ex art. 1955 c.c. va quindi disattesa. Il decreto ingiuntivo dovrà pertanto essere confermato [ …].
Le spese di lite sono poi state poste a carico di i sensi dell'art. 91 c.p.c., in quanto parte Parte_1
pagina 5 di 13 soccombente.
4. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (anche Appellante) ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte d'Appello, (già incorporante Controparte_1
proponendo gravame avverso la suddetta decisione, di cui Controparte_7 chiedeva la riforma, in sintesi, sulla base di un unico motivo:
4.1. erronea valutazione delle emergenze processuali laddove il Tribunale aveva respinto l'opposizione, rilevando che la contestazione sarebbe stata generica e non circostanziata, così che,
a fronte della medesima, non sarebbe sorto, in capo alla Banca opposta, alcun onere probatorio.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. Radicatosi il contraddittorio, , ritualmente evocata in giudizio Controparte_6 presso il domicilio eletto, non si è costituita, per cui ne va dichiarata la contumacia.
5.1 Interveniva in giudizio e, per essa, in qualità di procuratrice, CP_1 [...]
(di seguito Appellata o , cessionaria del credito di Controparte_2 CP_2 [...]
, che ha contestato, perché inammissibili e, comunque, infondate, le censure mosse alla CP_1 sentenza impugnata dall'Appellante, della quale, per contro, ha chiesto la conferma.
5.2 Con provvedimento del 25.10.2022, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per mancanza dei presupposti di legge.
6. Senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
7. La preliminare eccezione di rito d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata
è infondata, atteso che il proposto gravame comunque contiene i requisiti minimi CP_2 richiesti dall'art. 342 c.p.c., avendo l'atto d'appello consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione,
pagina 6 di 13 argomentazioni dedotte a supporto delle censure e a confutazione delle ragioni addotte dal
Tribunale.
Al riguardo si rammenta che “[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., S.U. n. 36481/22). Orbene, il fatto stesso che la abbia approntato CP_3 una puntuale difesa sull'unico motivo d'appello conferma sostanzialmente la sufficienza della censura mossa dall'Appellante alla ratio decidendi della decisione.
8. Rilevasi, ulteriormente, prima di scrutinare il motivo d'appello, che la sentenza è stata impugnata solo parzialmente, ragion per cui si è formato un giudicato interno sui capi della sentenza che hanno statuito: - sulla validità della garanzia prestata da - sulla mancata Parte_1 estinzione della fideiussione per fatto del creditore;
- sulla natura giuridica della garanzia prestata, quale contratto autonomo di garanzia (in considerazione della clausola ex art. 7 del contratto), per intervenuta acquiescenza su dette statuizioni.
9. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
9.1 La Corte ha evidenziato innanzi la formazione di un giudicato sulla natura della garanzia prestata da cosicché il motivo d'impugnazione risulta inammissibile prima che Parte_1 infondato.
La qualifica della garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia comporta infatti che il garante non possa sottrarsi al pagamento sollevando contestazioni riservate al debitore principale. La sola eccezione che avrebbe potuto opporre alla è l'exceptio doli o, al Parte_1 CP_3 più, quelle che attengono alla violazione di norme imperative, essendogli invece preclusa la proposizione di eccezioni relative ad altri profili di illegittimità.
pagina 7 di 13 Circostanza rilevata anche nell'Ordinanza di rigetto della sospensiva dalla Corte laddove ha evidenziato “che peraltro neppure è stata impugnata la qualificazione di contratto autonomo di garanzia conferito dal Tribunale alla garanzia prestata”, punto su cui il non prende Parte_1 posizione, neppure nelle memorie conclusionali.
La distinzione sulla natura giuridica della garanzia prestata acquista rilievo dominante ove solo si consideri che, mentre nella fideiussione l'obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale sono strettamente connesse tra di loro, nel contratto autonomo di garanzia,
l'obbligazione assunta dal garante è completamente autonoma rispetto a quella principale;
di conseguenza, dall'autonomia di tale ultimo tipo di garanzia deriva l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., tra cui quella dell'insufficienza della documentazione prodotta, in mancanza della serie completa degli estratti conto bancari (cfr. memorie di replica “richiamando (in maniera, per il vero, Parte_1 inopportuna) il disposto dell'art. 2697 c.c., ha, più volte, sostenuto che sarebbe stato onere dell'opponente dar prova della fondatezza delle proprie contestazioni in ordine al credito vantato dalla , avendo la medesima provato quanto era necessario che provasse, documentando CP_3
l'esistenza dei rapporti bancari ed attestando il proprio credito ex art. 50 TUB. Così non è, tuttavia, giacché l'opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto fra la e la società della quale CP_3 egli era garante, ma ha contestato la sussistenza di un credito derivante da tale rapporto. Ed è pacifico che - ove, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il credito (pur efficacemente attestato ex art. 50 TULB, ai fini monitori) venga contestato dall'opponente - l'onere probatorio a carico della
Banca, asserita creditrice opposta, debba essere assolto con il deposito degli estratti conto (cfr.: Cass.
n. 8131/2022 già citata). Ebbene: l'art. 2697 c.c. pone a carico del debitore l'onere di provare fatti estintivi e/o modificativi del credito, ma ciò - ovviamente - soltanto ove prima, risulti provato che il credito azionato sia, in concreto, sorto (e non provato soltanto che sussista il rapporto sulla base del quale il credito vantato avrebbe potuto, in astratto, sorgere). L'eccezione di insussistenza di un credito (soltanto affermato e) non provato non abbisogna, invece e quindi, di prova alcuna, bastando la contestazione rispetto all'affermazione formulata da parte dell'asserito creditore).
Consegue quindi l'inammissibilità del gravame.
pagina 8 di 13 Anche volendo superare detta questione, con espresso riferimento alla sussistenza del credito, il motivo d'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, non essendo i rilievi mossi dell'Appellante idonei a contrastare le ragioni poste a fondamento della sentenza, che ha fatto corretto governo dei principi giurisprudenziali di legittimità sull'onere della prova, strettamente connesso alla specificità della contestazione, che per essere efficace deve essere precisa e circostanziata.
La S.C. (cfr. sent. N. 21075/2016) evidenzia come “L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”.
Al pari, si evidenzia che la S.C., nell'ordinanza n. 28877/19, ha ribadito che, in applicazione del principio di non contestazione già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a
Cass. Civ., S.U. 23 gennaio 2002, n. 761), il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. anche Cass. n. 19896/2015; analogamente, Cass. n. 9439/2022).
Applicando detti insegnamenti al caso di specie si evidenzia dall'esame dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposto dal che correttamente il Tribunale ha ritenuto l'assoluta Parte_1 genericità delle allegazioni contenute nell'atto di opposizione (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza) in ordine al credito vantato dalla Banca, essendosi limitato “ad una generica e laconica contestazione del credito letteralmente 'si contesta la sussistenza del credito azionato' null'altro ritenendo di dover
pagina 9 di 13 aggiungere e/o precisare in sede di prima udienza ovvero con la prima memoria 183 c.p.c. non depositata”. Tale “aspecifica” contestazione non era idonea a far sorgere a carico della CP_3 attrice in senso sostanziale, l'onere di provare compiutamente i fatti costitutivi del credito azionato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ciò costituisce ulteriore idoneo motivo di rigetto della censura.
Ad abundantiam nella già richiamata Ordinanza del 25.1.2022 il Collegio ha ampiamente argomentato sul nucleo della decisione, rilevando che il Tribunale, “a fronte di una contestazione generica circa l'esistenza del credito operata dall'opponente e fermo restando che l'l'istituto di credito convenuto ha comunque prodotto i contratti da cui hanno tratto origine i rapporti bancari e il credito ingiunto a carico della società garantita dal ha solo e semplicemente rilevato che la Parte_1 banca proprio per la insussistenza di […] fatti contestativi specifici della ragione di credito era comunque dispensata ex art. 115 c.p.c. dalla prova del proprio credito, che, soprattutto con riferimento al rapporto di conto corrente avrebbe implicato il deposito degli estratti conto; che proprio tale motivazione circa la non contestazione del credito ha aperto la breccia all'impugnazione mentre, deve prendersi atto che la prova analitica delle movimentazioni bancarie sul conto la banca era obbligata a renderla solo nell'ipotesi di contestazioni circa eventuali poste illegittime di cui avrebbe potuto dolersi l'obbligata principale”.
Appare quindi evidente che quanto dedotto dal con l'atto di opposizione (“Avverso il Parte_1 citato decreto ingiuntivo, notificato in data 13.12.2017, il Sig. propone opposizione, Parte_1 con il presente atto, per i seguenti
MOTIVI
Si contesta la sussistenza del credito azionato.
Controparte, comunque, ai sensi dell'art. 1957 c.c., è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore…”) non possa in alcun modo considerarsi valida contestazione, tale da attivare l'onere della banca a un'ulteriore produzione documentale a riprova del credito.
In conclusione, da un lato la ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per € 176.142,60 CP_3 oltre interessi contrattuali derivanti quanto ad € 35.801,70, in relazione al saldo negativo, alla data del 25.03.2013, del conto corrente (n. 11426/00) intestato alla società Controparte_4 medesima, € 7.997,26, in relazione alla mancata restituzione delle somme anticipate in forza del pagina 10 di 13 contratto di conto anticipi su fatture (n. 11568) stipulato con € 132.343,64, Controparte_4 in relazione al rapporto di portafoglio n. 00834/3800/00062484 all'atto della revoca degli affidamenti concessi dalla e, documentato tale pretesa creditoria, Controparte_4 depositando già nella fase monitoria: il contratto di conto corrente di corrispondenza c/c n.11426/00 (doc.1) dove risultano pattuiti i tassi debitori e creditori, la misura delle spese di tenuta conto, la capitalizzazione degli interessi;
la perizia di parte a nome del dr. Persona_1 redatta su incarico della che ha elaborato i conteggi (analiticamente riportati nelle tabelle CP_3 allegate) e, attraverso il ricalcolo effettuato sugli estratti conto, è giunto a rideterminare il saldo negativo del C.C. in € 35.801,70 e accertare che non vi era stato superamento del tasso soglia;
la relativa certificazione del credito ex art. 50 TUB sulla posizione a sofferenza n. 9501/00000275
(doc.5); il contrato conto anticipi del 27/9/2004 (c/c 11658) (doc.6) e relativa certificazione del credito ex art.50 TUB sulla posizione a sofferenza n. 9522/00000276 (doc. 7); documentazione relativa ai contratti di anticipo fatture con cessione di credito(doc.8) e relativa certificazione del credito ex art. 50 TUB relativa al portafoglio di anticipi fatture rapporto n. 00834/3800/00062484, sulla posizione a sofferenza n. 9522/00000272; le fideiussioni prestate, tra cui quella di Parte_1
(doc.ti 10-12), le lettere di revoca degli affidi e la richiesta alla società debitrice e ai fideiussori di rientro;
dall'altra il ha solo enunciato, con l'opposizione, l'insussistenza del credito e non Parte_1 ha controdedotto alla comparsa di costituzione della che da subito aveva eccepito la non CP_3 contestazione del credito.
Tanto brevemente evidenziato, il Collegio non può che condividere le conclusioni raggiunte dal
Tribunale, che il credito della risulta sussistente in assenza di contestazioni specifiche, anche CP_3 sulla sua entità.
In altri termini, avendo la indicato i fatti costitutivi del proprio diritto, il vrebbe CP_3 Parte_1 dovuto evidenziare il motivo della non debenza, senza che alcun rilievo possa riconoscersi al fatto che la non avesse, in occasione del ricorso monitorio, depositato gli estratti conto, obbligo CP_3 che sarebbe sorto solo in seguito ad una specifica contestazione, che è mancata.
L'appello va quindi respinto.
10. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' odierno Appellante, nella misura liquidata in dispositivo,
pagina 11 di 13 ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi, in favore di e per la stessa Nulla nei confronti di CP_1 Controparte_2 perché non costituita. Controparte_6
11. Sussistono a carico di parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 CP_6
, con l'intervento di mezzo della mandataria
[...] CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 1512/2022 resa dal Tribunale di Firenze il 17/5/2022, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) RESPINGE l'appello e conferma la sentenza gravata;
3) CONDANNA al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1 giudizio, a favore di mezzo della mandataria liquidate CP_1 Controparte_2 in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
4) DA' ATTO che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato;
5) DISPONE infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 21. 1. 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g.1194/2022 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Gilardoni, per procura in atti, Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
, per essa, in qualità di procuratrice con il patrocinio
[...] Controparte_2 dell'Avv. Cristina Del Zoppo, per procura in atti;
APPELLATE
avverso pagina 1 di 13 la sentenza n. 1512/2022, resa dal Tribunale di Firenze ex art 281 sexies c.p.c. il 17.5.2022
CONCLUSIONI
In data 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1512/2022
Tribunale di Firenze, revocato il decreto ingiuntivo opposto (n. 5694/2017 Tribunale di Firenze), accertare e dichiarare nulla dovuto dal Sig. all'appellata in ordine alle ragioni Parte_1 creditorie dalla stessa fatte valere in via monitoria. Con vittoria di spese e di lite, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore e procuratore sottoscritto, antistatario”.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello, per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito In via Principale: - respingere l'appello proposto dal Sig. poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1 impugnata, con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1512/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 17 maggio 2022, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha così deciso:
“ - CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 5694/2017;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, che si liquidano come segue: per l'opposizione in € 2.430 per la fase di studio della causa, in €
[...]
1.550 per la fase introduttiva del giudizio, in € 4.000 per la fase di trattazione, in € 3.000 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
per il procedimento di mediazione in € 960,00 per la fase di attivazione e € 1.920,00 per la negoziazione, oltre € 862,14
(48,80 + 813,34) per esborsi…”
pagina 2 di 13 1.1. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta dal avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5694/2017 emesso in data 13.11.2017, con cui il Tribunale di Firenze aveva ingiunto alla società e ai Parte_2 fideiussori della stessa: ed il pagamento, in solido, Parte_3 Parte_1 Parte_4 della somma di Euro di € 176.142,60, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo debitore in linea capitale di € 35.801,70 del conto corrente affidato n. 11426, acceso dalla società debitrice in data 24.4.1998; dalla mancata restituzione di € 7.997,26 per contratto di conto anticipi su fatture, acceso in data 27.9.2004, e dal saldo negativo derivante dalla chiusura del portafoglio di anticipi fatture con concessione di credito per € 132.343,64.
La aveva dedotto di aver revocato, in data 9.9.2011, tutti gli affidamenti concessi alla CP_3 società, in liquidazione dall'1.9.2011, e di aver escusso le fideiussioni stipulate, in data 22.9.1998,
a garanzia delle obbligazioni da quest'ultima assunte, da ed ciascuna nei Pt_3 Parte_1 Pt_4 limiti della somma di € 180.759,91.
1.2. L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5617/17 trovava la sua motivazione, in sintesi, nella:
1) insussistenza del credito azionato;
2) decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. per non aver il creditore tempestivamente agito contro il debitore principale;
3) nullità della clausola contrattuale che derogava al termine ivi previsto di sei mesi per vessatorietà, ai sensi del Codice del consumo d.lgs. 206/2005.
4) estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1955 c.c., per fatto del creditore, la cui inerzia avrebbe procurato la dispersione delle residue garanzie del debitore, causando l'impossibilità della surrogazione del fideiussore nei diritti di quest'ultimo.
2. Si costituiva in giudizio tramite la mandataria Controparte_4 CP_5
(e successivamente interveniva che ha incorporato
[...] Controparte_6
l'opposta), chiedendo il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo in particolare: - la non contestazione specifica del credito azionato, - la legittimità della fideiussione a prima richiesta stipulata dagli opponente, - la derogabilità dell'art. 1957 c.c., la natura non vessatoria della clausola di deroga;
- la non applicabilità nel caso in specie del Codice
pagina 3 di 13 del consumo,- l'infondatezza della chiesta estinzione della fideiussione prestata da ex art. Parte_1
1955 c.c., non avendo posto in essere comportamenti idonei ad impedire la surroga del fideiussore.
3. Il giudizio, senza ulteriore attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni, era deciso come innanzi.
3.1. Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione che, per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quanto ancora interessa ai fini del giudizio:
1) Il credito della CP_3
Va premesso che ul punto, in atto di citazione in opposizione si è limitato ad una generica Parte_1
e laconica contestazione del credito (letteralmente: “si contesta la sussistenza del credito azionato” - pag. 2 atto di citazione), null'altro ritenendo di dover aggiungere e/o precisare in sede di prima udienza ovvero con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., che non è stata depositata. Ad avviso del tribunale tale contestazione, in quanto aspecifica, è inidonea a far sorgere a carico della banca, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Né d'altra parte può ritenersi che quale terzo fideiussore e quindi terzo Parte_1 estraneo al rapporto principale debitore – credi concreto impossibilitato a sollevare una specifica contestazione del credito della Pt_5
come si evince dalla visura della
[...] Parte_6
agli atti (doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), il medesimo è socio al 33%
[...] debitrice, nonché, fino al 21.9.2011, è stato vicepresidente del consiglio di amministrazione della suddetta società. Per tali ragioni – considerando che i rapporti tra la società e la hanno avuto inizio nel 1998 e che la prima richiesta di adempiere inoltrata da quest'ultima CP_3 risale al 9.9.2011 - si può presumere che egli, al tempo dell'opposizione, fosse ben a conoscenza delle circostanze fondanti il credito azionato, non potendo ritenersi estraneo ai fatti di causa. Parte_1 aveva pertanto l'onere di effettuare una contestazione del credito circostanziata. La ba dispensata dal relativo onere probatorio ex art. 115 c.p.c.”. 2) la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. Sul punto è dirimente la circostanza che, anche assumendo l'invalidità della deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione (doc. 12 del fascicolo monitorio), risulta documentalmente che la Banca abbia tempestivamente agito contro la società debitrice entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, rispettando così il termine previsto dalla suddetta norma. È infatti da considerarsi atto idoneo a impedire la decadenza dalla garanzia la richiesta stragiudiziale di adempimento inoltrata dalla Banca alla società debitrice - e anche ai suoi fideiussori - in data 9.9.2011, lo stesso giorno in cui è intervenuta la revoca di tutti gli affidamenti (cfr. documenti 3, 13, 14 e 15 del fascicolo monitorio). Va brevemente evidenziato che la fideiussione di cui trattasi è da considerarsi contratto autonomo di garanzia, in considerazione della clausola ex art. 7 del contratto (doc. 12 fascicolo monitorio), debitamente e consapevolmente sottoscritta dal fideiussore per ben due volte, che prevede il pagamento immediato in favore del creditore garantito “a semplice richiesta scritta”. Ciò premesso, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende aderire, si osserva che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le
pagina 4 di 13 parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” e, pertanto, “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 22346/2017; Cass. 13078/2008; da ultimo Cass. 31509/2021). Altresì, sempre nel caso di garanzia a prima richiesta, “la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento” (Cass. 13078/2008). Tale opzione interpretativa si ritiene preferibile “tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cass. 31509/2021). Pertanto, considerato che nel caso in specie la ha inviato sia alla debitrice che ai fideiussori la CP_3 richiesta di pagamento nello stesso giorno in cui ha comunicato il recesso dai contratti, l'escussione della garanzia è senz'altro da ritenersi tempestiva e valida. Resta assorbita ogni altra questione circa la nullità della clausola di rinuncia alla decadenza in questione per vessatorietà ai sensi della normativa consumeristica ovvero, circostanza peraltro non dedotta dall'opponente, perché frutto di illecito accordo anticoncorrenziale. 3) l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore Anche tale doglianza di on può essere accolta. Parte_1
Va premesso che ai sens 5 c.c. “La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. […] dunque, ai sensi dell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto fornire la prova Parte_1 dell'esistenza di ta ti. L'opponente, tuttavia, non ha fornito la prova né della condotta antigiuridica della – sebbene CP_3 quest'ultima abbia atteso ben 6 anni prima di agire giudizialmente avverso la società debitrice, il suo comportamento non può ritenersi infatti ex se colposo – tantomeno ha allegato e provato l'esistenza di un concreto pregiudizio alle sue ragioni, non avendo asserito alcunché circa l'eventuale perdita del diritto di surrogarsi al creditore, o meglio di rivalersi sulla società debitrice. La circostanza che la società sia in liquidazione dal settembre 2011, invero, non è sufficiente in tal senso, non essendo stato neanche allegato che nelle more della presente iniziativa giudiziale, che è stata avviata nel 2017, il patrimonio della stessa, in ipotesi all'epoca capiente, sia stato disperso, con concreto pregiudizio per il fideiussore nell'eventuale rivalsa. L'eccezione di decadenza ex art. 1955 c.c. va quindi disattesa. Il decreto ingiuntivo dovrà pertanto essere confermato [ …].
Le spese di lite sono poi state poste a carico di i sensi dell'art. 91 c.p.c., in quanto parte Parte_1
pagina 5 di 13 soccombente.
4. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (anche Appellante) ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte d'Appello, (già incorporante Controparte_1
proponendo gravame avverso la suddetta decisione, di cui Controparte_7 chiedeva la riforma, in sintesi, sulla base di un unico motivo:
4.1. erronea valutazione delle emergenze processuali laddove il Tribunale aveva respinto l'opposizione, rilevando che la contestazione sarebbe stata generica e non circostanziata, così che,
a fronte della medesima, non sarebbe sorto, in capo alla Banca opposta, alcun onere probatorio.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. Radicatosi il contraddittorio, , ritualmente evocata in giudizio Controparte_6 presso il domicilio eletto, non si è costituita, per cui ne va dichiarata la contumacia.
5.1 Interveniva in giudizio e, per essa, in qualità di procuratrice, CP_1 [...]
(di seguito Appellata o , cessionaria del credito di Controparte_2 CP_2 [...]
, che ha contestato, perché inammissibili e, comunque, infondate, le censure mosse alla CP_1 sentenza impugnata dall'Appellante, della quale, per contro, ha chiesto la conferma.
5.2 Con provvedimento del 25.10.2022, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per mancanza dei presupposti di legge.
6. Senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
7. La preliminare eccezione di rito d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata
è infondata, atteso che il proposto gravame comunque contiene i requisiti minimi CP_2 richiesti dall'art. 342 c.p.c., avendo l'atto d'appello consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione,
pagina 6 di 13 argomentazioni dedotte a supporto delle censure e a confutazione delle ragioni addotte dal
Tribunale.
Al riguardo si rammenta che “[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., S.U. n. 36481/22). Orbene, il fatto stesso che la abbia approntato CP_3 una puntuale difesa sull'unico motivo d'appello conferma sostanzialmente la sufficienza della censura mossa dall'Appellante alla ratio decidendi della decisione.
8. Rilevasi, ulteriormente, prima di scrutinare il motivo d'appello, che la sentenza è stata impugnata solo parzialmente, ragion per cui si è formato un giudicato interno sui capi della sentenza che hanno statuito: - sulla validità della garanzia prestata da - sulla mancata Parte_1 estinzione della fideiussione per fatto del creditore;
- sulla natura giuridica della garanzia prestata, quale contratto autonomo di garanzia (in considerazione della clausola ex art. 7 del contratto), per intervenuta acquiescenza su dette statuizioni.
9. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
9.1 La Corte ha evidenziato innanzi la formazione di un giudicato sulla natura della garanzia prestata da cosicché il motivo d'impugnazione risulta inammissibile prima che Parte_1 infondato.
La qualifica della garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia comporta infatti che il garante non possa sottrarsi al pagamento sollevando contestazioni riservate al debitore principale. La sola eccezione che avrebbe potuto opporre alla è l'exceptio doli o, al Parte_1 CP_3 più, quelle che attengono alla violazione di norme imperative, essendogli invece preclusa la proposizione di eccezioni relative ad altri profili di illegittimità.
pagina 7 di 13 Circostanza rilevata anche nell'Ordinanza di rigetto della sospensiva dalla Corte laddove ha evidenziato “che peraltro neppure è stata impugnata la qualificazione di contratto autonomo di garanzia conferito dal Tribunale alla garanzia prestata”, punto su cui il non prende Parte_1 posizione, neppure nelle memorie conclusionali.
La distinzione sulla natura giuridica della garanzia prestata acquista rilievo dominante ove solo si consideri che, mentre nella fideiussione l'obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale sono strettamente connesse tra di loro, nel contratto autonomo di garanzia,
l'obbligazione assunta dal garante è completamente autonoma rispetto a quella principale;
di conseguenza, dall'autonomia di tale ultimo tipo di garanzia deriva l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., tra cui quella dell'insufficienza della documentazione prodotta, in mancanza della serie completa degli estratti conto bancari (cfr. memorie di replica “richiamando (in maniera, per il vero, Parte_1 inopportuna) il disposto dell'art. 2697 c.c., ha, più volte, sostenuto che sarebbe stato onere dell'opponente dar prova della fondatezza delle proprie contestazioni in ordine al credito vantato dalla , avendo la medesima provato quanto era necessario che provasse, documentando CP_3
l'esistenza dei rapporti bancari ed attestando il proprio credito ex art. 50 TUB. Così non è, tuttavia, giacché l'opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto fra la e la società della quale CP_3 egli era garante, ma ha contestato la sussistenza di un credito derivante da tale rapporto. Ed è pacifico che - ove, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il credito (pur efficacemente attestato ex art. 50 TULB, ai fini monitori) venga contestato dall'opponente - l'onere probatorio a carico della
Banca, asserita creditrice opposta, debba essere assolto con il deposito degli estratti conto (cfr.: Cass.
n. 8131/2022 già citata). Ebbene: l'art. 2697 c.c. pone a carico del debitore l'onere di provare fatti estintivi e/o modificativi del credito, ma ciò - ovviamente - soltanto ove prima, risulti provato che il credito azionato sia, in concreto, sorto (e non provato soltanto che sussista il rapporto sulla base del quale il credito vantato avrebbe potuto, in astratto, sorgere). L'eccezione di insussistenza di un credito (soltanto affermato e) non provato non abbisogna, invece e quindi, di prova alcuna, bastando la contestazione rispetto all'affermazione formulata da parte dell'asserito creditore).
Consegue quindi l'inammissibilità del gravame.
pagina 8 di 13 Anche volendo superare detta questione, con espresso riferimento alla sussistenza del credito, il motivo d'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, non essendo i rilievi mossi dell'Appellante idonei a contrastare le ragioni poste a fondamento della sentenza, che ha fatto corretto governo dei principi giurisprudenziali di legittimità sull'onere della prova, strettamente connesso alla specificità della contestazione, che per essere efficace deve essere precisa e circostanziata.
La S.C. (cfr. sent. N. 21075/2016) evidenzia come “L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”.
Al pari, si evidenzia che la S.C., nell'ordinanza n. 28877/19, ha ribadito che, in applicazione del principio di non contestazione già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a
Cass. Civ., S.U. 23 gennaio 2002, n. 761), il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. anche Cass. n. 19896/2015; analogamente, Cass. n. 9439/2022).
Applicando detti insegnamenti al caso di specie si evidenzia dall'esame dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposto dal che correttamente il Tribunale ha ritenuto l'assoluta Parte_1 genericità delle allegazioni contenute nell'atto di opposizione (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza) in ordine al credito vantato dalla Banca, essendosi limitato “ad una generica e laconica contestazione del credito letteralmente 'si contesta la sussistenza del credito azionato' null'altro ritenendo di dover
pagina 9 di 13 aggiungere e/o precisare in sede di prima udienza ovvero con la prima memoria 183 c.p.c. non depositata”. Tale “aspecifica” contestazione non era idonea a far sorgere a carico della CP_3 attrice in senso sostanziale, l'onere di provare compiutamente i fatti costitutivi del credito azionato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ciò costituisce ulteriore idoneo motivo di rigetto della censura.
Ad abundantiam nella già richiamata Ordinanza del 25.1.2022 il Collegio ha ampiamente argomentato sul nucleo della decisione, rilevando che il Tribunale, “a fronte di una contestazione generica circa l'esistenza del credito operata dall'opponente e fermo restando che l'l'istituto di credito convenuto ha comunque prodotto i contratti da cui hanno tratto origine i rapporti bancari e il credito ingiunto a carico della società garantita dal ha solo e semplicemente rilevato che la Parte_1 banca proprio per la insussistenza di […] fatti contestativi specifici della ragione di credito era comunque dispensata ex art. 115 c.p.c. dalla prova del proprio credito, che, soprattutto con riferimento al rapporto di conto corrente avrebbe implicato il deposito degli estratti conto; che proprio tale motivazione circa la non contestazione del credito ha aperto la breccia all'impugnazione mentre, deve prendersi atto che la prova analitica delle movimentazioni bancarie sul conto la banca era obbligata a renderla solo nell'ipotesi di contestazioni circa eventuali poste illegittime di cui avrebbe potuto dolersi l'obbligata principale”.
Appare quindi evidente che quanto dedotto dal con l'atto di opposizione (“Avverso il Parte_1 citato decreto ingiuntivo, notificato in data 13.12.2017, il Sig. propone opposizione, Parte_1 con il presente atto, per i seguenti
MOTIVI
Si contesta la sussistenza del credito azionato.
Controparte, comunque, ai sensi dell'art. 1957 c.c., è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore…”) non possa in alcun modo considerarsi valida contestazione, tale da attivare l'onere della banca a un'ulteriore produzione documentale a riprova del credito.
In conclusione, da un lato la ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per € 176.142,60 CP_3 oltre interessi contrattuali derivanti quanto ad € 35.801,70, in relazione al saldo negativo, alla data del 25.03.2013, del conto corrente (n. 11426/00) intestato alla società Controparte_4 medesima, € 7.997,26, in relazione alla mancata restituzione delle somme anticipate in forza del pagina 10 di 13 contratto di conto anticipi su fatture (n. 11568) stipulato con € 132.343,64, Controparte_4 in relazione al rapporto di portafoglio n. 00834/3800/00062484 all'atto della revoca degli affidamenti concessi dalla e, documentato tale pretesa creditoria, Controparte_4 depositando già nella fase monitoria: il contratto di conto corrente di corrispondenza c/c n.11426/00 (doc.1) dove risultano pattuiti i tassi debitori e creditori, la misura delle spese di tenuta conto, la capitalizzazione degli interessi;
la perizia di parte a nome del dr. Persona_1 redatta su incarico della che ha elaborato i conteggi (analiticamente riportati nelle tabelle CP_3 allegate) e, attraverso il ricalcolo effettuato sugli estratti conto, è giunto a rideterminare il saldo negativo del C.C. in € 35.801,70 e accertare che non vi era stato superamento del tasso soglia;
la relativa certificazione del credito ex art. 50 TUB sulla posizione a sofferenza n. 9501/00000275
(doc.5); il contrato conto anticipi del 27/9/2004 (c/c 11658) (doc.6) e relativa certificazione del credito ex art.50 TUB sulla posizione a sofferenza n. 9522/00000276 (doc. 7); documentazione relativa ai contratti di anticipo fatture con cessione di credito(doc.8) e relativa certificazione del credito ex art. 50 TUB relativa al portafoglio di anticipi fatture rapporto n. 00834/3800/00062484, sulla posizione a sofferenza n. 9522/00000272; le fideiussioni prestate, tra cui quella di Parte_1
(doc.ti 10-12), le lettere di revoca degli affidi e la richiesta alla società debitrice e ai fideiussori di rientro;
dall'altra il ha solo enunciato, con l'opposizione, l'insussistenza del credito e non Parte_1 ha controdedotto alla comparsa di costituzione della che da subito aveva eccepito la non CP_3 contestazione del credito.
Tanto brevemente evidenziato, il Collegio non può che condividere le conclusioni raggiunte dal
Tribunale, che il credito della risulta sussistente in assenza di contestazioni specifiche, anche CP_3 sulla sua entità.
In altri termini, avendo la indicato i fatti costitutivi del proprio diritto, il vrebbe CP_3 Parte_1 dovuto evidenziare il motivo della non debenza, senza che alcun rilievo possa riconoscersi al fatto che la non avesse, in occasione del ricorso monitorio, depositato gli estratti conto, obbligo CP_3 che sarebbe sorto solo in seguito ad una specifica contestazione, che è mancata.
L'appello va quindi respinto.
10. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' odierno Appellante, nella misura liquidata in dispositivo,
pagina 11 di 13 ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi, in favore di e per la stessa Nulla nei confronti di CP_1 Controparte_2 perché non costituita. Controparte_6
11. Sussistono a carico di parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 CP_6
, con l'intervento di mezzo della mandataria
[...] CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 1512/2022 resa dal Tribunale di Firenze il 17/5/2022, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) RESPINGE l'appello e conferma la sentenza gravata;
3) CONDANNA al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1 giudizio, a favore di mezzo della mandataria liquidate CP_1 Controparte_2 in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
4) DA' ATTO che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato;
5) DISPONE infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 21. 1. 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
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