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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/11/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 868/2024 R.G
promossa da
(PI: , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 fesa d OCCONCINI
– parte attrice/opponente- contro
(PI: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 t dall' BOTTINO
– parte convenuta/opposta –
Motivi della decisione Con atto di citazione in opposizione, la evocava in giudizio la Parte_1 per senti clusioni:«Voglia l'On.le Controparte_1 ile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare che la richiesta azionata in via monitoria dalla è illegittima e infondata in fatto e in diritto;
2) per l'effetto Controparte_2 dichiarare illegittim di revocare il Decreto Ingiuntivo n. 110/2024 emesso in data 02/04/2024 dal Tribunale di Imperia e pubblicato nello stesso giorno, notificato per parte opponente in data 04/04/2024, su ricorso della unipersonale, e che nulla deve la nei confronti CP_2 Parte_1 della unipers titolo;
3) in subordine: qualora ttivo doppio CP_2 paga i Iva dichiarare la somma effettivamente dovuta e dichiarare la compensazione tra detta somma e quella dovuta dalla unipersonale alla in seguito al proprio CP_2 Parte_1 inadempimento». Si costituiva in giudizio la instando: «In via preliminare, dichiarare Controparte_1 provvisoriamente esecutivo il de ell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
In via parimenti preliminare, accertare e dichiarare la decadenza e/o la prescrizione delle eccezioni sollevate da controparte in relazione agli asseriti vizi dei beni oggetto di permuta - previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa;
In via principale, rigettare le domande tutte avversarie – previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della opposizione avversaria, condannare controparte al pagamento di un importo pari a quanto effettivamente versato legittimamente, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. Sulla domanda riconvenzionale In via preliminare accertare e dichiarare la decadenza e/o la prescrizione delle eccezioni sollevate da controparte in relazione agli asseriti vizi dei beni oggetto di permuta e quindi il diritto a vedersi riconoscere qualsivoglia differenza di
1 dott. Pasquale LONGARINI prezzo - previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e rigettare la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In via parimenti preliminare dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento (e quindi di adempimento) per aver controparte richiesto la risoluzione del contratto - previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e rigettare la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa In via principale previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm, rigettare la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In ogni caso in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risoluzione del contratto, disporre che la Parte_1 restituisca i beni oggetto di permuta, nonché gli importi versati a titolo di corrispettivo per il t
€ 34.0000, nonché l'IVA versata a nome e per conto dalla - previa adozione di ogni decisione o Parte_1 provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e anda riconvenzionale per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio, relativi anche alla fase monitoria e alla domanda riconvenzionale» In ragione del raggiungimento di un accordo transattivo, le parti, ciascuna per parte propria, rinunciavano agli atti e all'azione, ed instavano per la declaratoria di estinzione della procedura a spese compensate. Revocato il decreto ingiuntivo opposto (n.110/2024) emesso da Tribunale di Imperia, va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc, a spese compensate. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: _ nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
_ all'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006).
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.110/2024) emesso da Tribunale di Imperia;
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc
2) spese processuali compensate Così deciso in Imperia, 21.11.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI
2 dott. Pasquale LONGARINI
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 868/2024 R.G
promossa da
(PI: , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 fesa d OCCONCINI
– parte attrice/opponente- contro
(PI: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 t dall' BOTTINO
– parte convenuta/opposta –
Motivi della decisione Con atto di citazione in opposizione, la evocava in giudizio la Parte_1 per senti clusioni:«Voglia l'On.le Controparte_1 ile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare che la richiesta azionata in via monitoria dalla è illegittima e infondata in fatto e in diritto;
2) per l'effetto Controparte_2 dichiarare illegittim di revocare il Decreto Ingiuntivo n. 110/2024 emesso in data 02/04/2024 dal Tribunale di Imperia e pubblicato nello stesso giorno, notificato per parte opponente in data 04/04/2024, su ricorso della unipersonale, e che nulla deve la nei confronti CP_2 Parte_1 della unipers titolo;
3) in subordine: qualora ttivo doppio CP_2 paga i Iva dichiarare la somma effettivamente dovuta e dichiarare la compensazione tra detta somma e quella dovuta dalla unipersonale alla in seguito al proprio CP_2 Parte_1 inadempimento». Si costituiva in giudizio la instando: «In via preliminare, dichiarare Controparte_1 provvisoriamente esecutivo il de ell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
In via parimenti preliminare, accertare e dichiarare la decadenza e/o la prescrizione delle eccezioni sollevate da controparte in relazione agli asseriti vizi dei beni oggetto di permuta - previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa;
In via principale, rigettare le domande tutte avversarie – previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della opposizione avversaria, condannare controparte al pagamento di un importo pari a quanto effettivamente versato legittimamente, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. Sulla domanda riconvenzionale In via preliminare accertare e dichiarare la decadenza e/o la prescrizione delle eccezioni sollevate da controparte in relazione agli asseriti vizi dei beni oggetto di permuta e quindi il diritto a vedersi riconoscere qualsivoglia differenza di
1 dott. Pasquale LONGARINI prezzo - previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e rigettare la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In via parimenti preliminare dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento (e quindi di adempimento) per aver controparte richiesto la risoluzione del contratto - previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e rigettare la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa In via principale previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm, rigettare la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. In ogni caso in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risoluzione del contratto, disporre che la Parte_1 restituisca i beni oggetto di permuta, nonché gli importi versati a titolo di corrispettivo per il t
€ 34.0000, nonché l'IVA versata a nome e per conto dalla - previa adozione di ogni decisione o Parte_1 provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tanutm – e anda riconvenzionale per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio, relativi anche alla fase monitoria e alla domanda riconvenzionale» In ragione del raggiungimento di un accordo transattivo, le parti, ciascuna per parte propria, rinunciavano agli atti e all'azione, ed instavano per la declaratoria di estinzione della procedura a spese compensate. Revocato il decreto ingiuntivo opposto (n.110/2024) emesso da Tribunale di Imperia, va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc, a spese compensate. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: _ nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
_ all'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006).
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.110/2024) emesso da Tribunale di Imperia;
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc
2) spese processuali compensate Così deciso in Imperia, 21.11.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI
2 dott. Pasquale LONGARINI