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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 7353 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Napoli alla Via Roberto Bracco n.45, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Marrone, (C.F.
) con studio in Casandrino (NA) alla Via C.F._1
Borsellino n.114, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del ministro pro tempore C.F
[...]
rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, P.IVA_2
dom.ta in Napoli alla Via Diaz n. 11
E
(c.f. in Controparte_2 P.IVA_3
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 1 di 8 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura dello
Stato di Napoli, domiciliata n Napoli alla Via Diaz n.11
- RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, celebratasi con modalità cartolare, le parti depositavano le rispettive note scritte con cui si riportavano alle proprie difese, chiedendo che la causa fosse decisa.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 cpc ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
ed il Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al rimborso delle spese sostenute per
[...]
l'acquisto dei materiali occorrenti al fine della realizzazione dell'opera
I e Parte_2
Regio I e II interventi di riqualificazione, Parte_3
manutenzione e regimentazione acque meteoriche e sulle strutture delle
coperture delle Domus: Regio I, Insula 6, Civico 15 (Domus dei CEII);
Regio I, Insula 14, Civici 11-12-13-1; Regio II, Insula 4, Civici 10-11-
12-1-2-3-4-5-6-7-8 (Domus Giulia Felice)” dell'Area Archeologica di
CP_2
Difatti, con Determina a contrarre n. 97 dell'11.11.2014, l'allora
(oggi Controparte_3 [...]
stabiliva di affidare, mediante procedura Controparte_2
aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5 del Dlgs n. 163/2006, il contratto d'appalto avente ad oggetto la previa acquisizione del progetto
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 2 di 8 definitivo presentato in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante a La spesa Parte_1
complessiva risultava essere pari ad € 2.165.455,61, di cui €
1.998.455,61 quale importo sottoposto a ribasso d'asta.
Nel corso del mese di giugno 2016, la richiedeva alla CP_4
Soprintendenza di fornire dettagli sui contratti stipulati con la società
Parte_1
Il 21 giugno 2016, il D.L. Arch. trasmetteva lo stato di Persona_1
consistenza dei lavori, indicando un importo netto residuo di €
65.460,37.
L'impresa aveva già ricevuto € 260.245,42 tra anticipazione contrattuale
(€ 131.124,52) e due certificati di pagamento (€ 109.507,50 e €
19.613,40).
Il 23 giugno 2016, chiedeva l'autorizzazione per ritirare Parte_1
macchinari e attrezzature, la quale veniva concessa e l'impresa comunicava il ritiro il 22 settembre 2016.
Senonché, il 27 giugno 2016, la Stazione Appaltante applicava una sanzione del 5% dell'importo contrattuale (€ 79.035,95) in seguito al
Decreto Prefettizio n. 98999 del 3 giugno 2016 che imponeva un'interdittiva antimafia.
dunque, impugnava il provvedimento presso il TAR Parte_1
Campania (RG n. 4454/2016), a seguito del quale il ricorso non trovava accoglimento e anche l'appello innanzi al Consiglio di Stato aveva esito negativo.
Il 1° settembre 2016, quindi, la Soprintendenza risolveva il contratto
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 3 di 8 d'appalto n. 147 del 30 settembre 2015 con in base al Parte_1
Protocollo di Legalità del 2012.
Il 28 settembre 2016, con Decreto Direttoriale n. 142, veniva dunque revocata in autotutela l'aggiudicazione definitiva dell'appalto (Decreto
n. 101 del 24 aprile 2015).
In sintesi, la , in seguito alla sua richiesta di informazioni sui CP_4
contratti in corso con riscontrava l'applicazione di Parte_1
un'interdittiva antimafia ed escludeva in tal modo la possibilità di misure straordinarie. Di conseguenza, la Soprintendenza risolveva il contratto ed annullava l'aggiudicazione dell'appalto.
Il ricorrente dunque, con il presente giudizio, sostiene che tale risoluzione ha determinato un grave pregiudizio economico, nonché un danno emergente e un lucro cessante, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno nella misura di € 85.415,61 IVA compresa per costi sostenuti per l'acquisto dei coppi ed embrici pompeiani disponibili e depositati nell'area di stoccaggio del deposito aziendale oltre interessi.
Ciò in base a quattro riserve iscritte nel Registro di Contabilità, tra cui la
"Riserva n. 02" relativa alla fornitura di 4.400 embrici e 4.400 coppi pompeiani, per un importo di € 89.760,00 + IVA.
Si costituivano i convenuti, a mezzo dell'Avvocatura di Stato di Napoli,
i quali contestavano integralmente le difese attoree, evidenziando che le pretese di non rientrano nelle specifiche ed eccezionali, nonché Pt_1
di stretta interpretazione, ipotesi previste dal Codice Antimafia quale deroga al divieto di effettuare pagamenti nei confronti di società colpita
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 4 di 8 da controindicazione antimafia.
Riassunti brevemente i fatti di causa, nel merito la domanda è infondata
è pertanto va respinta.
Il Tribunale rileva che la risoluzione contrattuale è stata disposta in conformità all'art. 94 del D.lgs. 159/2011, che impone la cessazione dei rapporti contrattuali con soggetti destinatari di informativa interdittiva antimafia. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce la possibilità di risarcire il danno subito dal privato contraente nel caso in cui la risoluzione abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli non direttamente imputabili alla sua condotta.
Dall'istruttoria è emerso che il ricorrete ha subito un danno economico documentato, in particolare:
• Danno emergente, consistente nelle spese sostenute per l'esecuzione parziale del contratto prima della risoluzione;
• Lucro cessante, consistente nella perdita di utili derivanti dalla mancata esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, però, risulta che la società istante impugnava il provvedimento presso il TAR Campania (RG n. 4454/2016), a seguito del quale il ricorso non trovava accoglimento e anche l'appello innanzi al Consiglio di Stato aveva esito negativo. Tale circostanza, dunque,
non legittima la richiesta risarcitoria, poiché vi è piena legittimità dell'interdittiva antimafia. Invero, il provvedimento amministrativo con il quale si applica l'interdittiva antimafia, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, è reso nell'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 5 di 8 libertà di iniziativa economica riconosciuta ex art. 41 Cost.
Sul piano strettamente giuridico, l'interdittiva antimafia ha come effetto quello di determinare un'incapacità giuridica parziale in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione e comunque temporanea potendo venir meno in ragione di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente.
Come è stato chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3 del 2018, l'interdittiva antimafia preclude al soggetto colpito di avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/2011 (e cioè “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”) così come impedisce al soggetto “interdetto” di ricevere poste risarcitorie sebbene originate da sentenze passate in giudicato.
Nel caso in questione, l'Amministrazione non ha subito alcun arricchimento ingiustificato dall'acquisto di forniture non consegnate dalla società ricorrente, poiché l'acquisto stesso non ha comportato un aumento del patrimonio della Stazione Appaltante. Al contrario,
l'Amministrazione ha subito svantaggi, essendo stata costretta a revocare l'appalto e stipulare un nuovo contratto con un altro fornitore.
In questa situazione, non si giustifica un ulteriore danno a carico dell'Amministrazione, come il pagamento per un lavoro non eseguito,
che comporterebbe un ingiustificato pregiudizio economico, gravando
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 6 di 8 ulteriormente sulle sue finanze già danneggiate dalla vicenda della società Pt_1
Invero, l'interdittiva antimafia disposta nei confronti dell'appaltatore non può considerarsi una sopravvenienza, al di fuori della propria sfera,
imprevedibile, bensì è equiparabile ad un inadempimento dello stesso appaltatore, in quanto, se dal punto di vista oggettivo la revoca dell'affidamento ha carattere vincolante per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 94 co. 2 D.lgs. n. 159 del 2011, dal punto di vista soggettivo le vicende costitutive della misura preventiva sono certamente imputabili all'appaltatore e da egli conosciute o conoscibili,
come affermato anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III,
29/12/2016, n. 5533 (cfr. in tal senso da ultimo sentenza della Corte di
Appello di Torino n.594 del 27 maggio 2021; cfr. anche Consiglio di
Stato, sentenza n. 3774/2017 con cui ha ribadito che, se sotto il profilo soggettivo l'informativa antimafia costituisce una sopravvenienza non prevedibile, tuttavia sicuramente riferibile all'attività svolta dall'impresa colpita, e da essa conosciuti o conoscibili erano i fatti posti a fondamento dell'interdittiva, e quindi è detta impresa ad aver cagionato l'impossibilità di adempiere e la conseguente caducazione contrattuale,
risultando priva della capacità soggettiva necessaria alla attivazione o continuazione del rapporto).
Nel caso di specie, peraltro, parte ricorrente ha totalmente omesso di addurre o documentare la non imputabilità delle vicende che hanno, poi, condotto all'interdittiva antimafia nonché alla risoluzione del contratto di appalto.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 7 di 8 Alla luce delle suesposte osservazioni, non vi sono le condizioni per accogliere le pretese avanzate dalla parte istante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerate le fasi di attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e Controparte_1
così provvede: Controparte_2
- Rigetta la domanda proposta da ; Parte_1
- condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore del Controparte_1
e che
[...] Controparte_2
liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, in favore delle parti ricorrenti;
- Con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 24/02/2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 7353 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Napoli alla Via Roberto Bracco n.45, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Marrone, (C.F.
) con studio in Casandrino (NA) alla Via C.F._1
Borsellino n.114, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del ministro pro tempore C.F
[...]
rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, P.IVA_2
dom.ta in Napoli alla Via Diaz n. 11
E
(c.f. in Controparte_2 P.IVA_3
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 1 di 8 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura dello
Stato di Napoli, domiciliata n Napoli alla Via Diaz n.11
- RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, celebratasi con modalità cartolare, le parti depositavano le rispettive note scritte con cui si riportavano alle proprie difese, chiedendo che la causa fosse decisa.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 cpc ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
ed il Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al rimborso delle spese sostenute per
[...]
l'acquisto dei materiali occorrenti al fine della realizzazione dell'opera
I e Parte_2
Regio I e II interventi di riqualificazione, Parte_3
manutenzione e regimentazione acque meteoriche e sulle strutture delle
coperture delle Domus: Regio I, Insula 6, Civico 15 (Domus dei CEII);
Regio I, Insula 14, Civici 11-12-13-1; Regio II, Insula 4, Civici 10-11-
12-1-2-3-4-5-6-7-8 (Domus Giulia Felice)” dell'Area Archeologica di
CP_2
Difatti, con Determina a contrarre n. 97 dell'11.11.2014, l'allora
(oggi Controparte_3 [...]
stabiliva di affidare, mediante procedura Controparte_2
aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5 del Dlgs n. 163/2006, il contratto d'appalto avente ad oggetto la previa acquisizione del progetto
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 2 di 8 definitivo presentato in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante a La spesa Parte_1
complessiva risultava essere pari ad € 2.165.455,61, di cui €
1.998.455,61 quale importo sottoposto a ribasso d'asta.
Nel corso del mese di giugno 2016, la richiedeva alla CP_4
Soprintendenza di fornire dettagli sui contratti stipulati con la società
Parte_1
Il 21 giugno 2016, il D.L. Arch. trasmetteva lo stato di Persona_1
consistenza dei lavori, indicando un importo netto residuo di €
65.460,37.
L'impresa aveva già ricevuto € 260.245,42 tra anticipazione contrattuale
(€ 131.124,52) e due certificati di pagamento (€ 109.507,50 e €
19.613,40).
Il 23 giugno 2016, chiedeva l'autorizzazione per ritirare Parte_1
macchinari e attrezzature, la quale veniva concessa e l'impresa comunicava il ritiro il 22 settembre 2016.
Senonché, il 27 giugno 2016, la Stazione Appaltante applicava una sanzione del 5% dell'importo contrattuale (€ 79.035,95) in seguito al
Decreto Prefettizio n. 98999 del 3 giugno 2016 che imponeva un'interdittiva antimafia.
dunque, impugnava il provvedimento presso il TAR Parte_1
Campania (RG n. 4454/2016), a seguito del quale il ricorso non trovava accoglimento e anche l'appello innanzi al Consiglio di Stato aveva esito negativo.
Il 1° settembre 2016, quindi, la Soprintendenza risolveva il contratto
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 3 di 8 d'appalto n. 147 del 30 settembre 2015 con in base al Parte_1
Protocollo di Legalità del 2012.
Il 28 settembre 2016, con Decreto Direttoriale n. 142, veniva dunque revocata in autotutela l'aggiudicazione definitiva dell'appalto (Decreto
n. 101 del 24 aprile 2015).
In sintesi, la , in seguito alla sua richiesta di informazioni sui CP_4
contratti in corso con riscontrava l'applicazione di Parte_1
un'interdittiva antimafia ed escludeva in tal modo la possibilità di misure straordinarie. Di conseguenza, la Soprintendenza risolveva il contratto ed annullava l'aggiudicazione dell'appalto.
Il ricorrente dunque, con il presente giudizio, sostiene che tale risoluzione ha determinato un grave pregiudizio economico, nonché un danno emergente e un lucro cessante, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno nella misura di € 85.415,61 IVA compresa per costi sostenuti per l'acquisto dei coppi ed embrici pompeiani disponibili e depositati nell'area di stoccaggio del deposito aziendale oltre interessi.
Ciò in base a quattro riserve iscritte nel Registro di Contabilità, tra cui la
"Riserva n. 02" relativa alla fornitura di 4.400 embrici e 4.400 coppi pompeiani, per un importo di € 89.760,00 + IVA.
Si costituivano i convenuti, a mezzo dell'Avvocatura di Stato di Napoli,
i quali contestavano integralmente le difese attoree, evidenziando che le pretese di non rientrano nelle specifiche ed eccezionali, nonché Pt_1
di stretta interpretazione, ipotesi previste dal Codice Antimafia quale deroga al divieto di effettuare pagamenti nei confronti di società colpita
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 4 di 8 da controindicazione antimafia.
Riassunti brevemente i fatti di causa, nel merito la domanda è infondata
è pertanto va respinta.
Il Tribunale rileva che la risoluzione contrattuale è stata disposta in conformità all'art. 94 del D.lgs. 159/2011, che impone la cessazione dei rapporti contrattuali con soggetti destinatari di informativa interdittiva antimafia. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce la possibilità di risarcire il danno subito dal privato contraente nel caso in cui la risoluzione abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli non direttamente imputabili alla sua condotta.
Dall'istruttoria è emerso che il ricorrete ha subito un danno economico documentato, in particolare:
• Danno emergente, consistente nelle spese sostenute per l'esecuzione parziale del contratto prima della risoluzione;
• Lucro cessante, consistente nella perdita di utili derivanti dalla mancata esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, però, risulta che la società istante impugnava il provvedimento presso il TAR Campania (RG n. 4454/2016), a seguito del quale il ricorso non trovava accoglimento e anche l'appello innanzi al Consiglio di Stato aveva esito negativo. Tale circostanza, dunque,
non legittima la richiesta risarcitoria, poiché vi è piena legittimità dell'interdittiva antimafia. Invero, il provvedimento amministrativo con il quale si applica l'interdittiva antimafia, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, è reso nell'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 5 di 8 libertà di iniziativa economica riconosciuta ex art. 41 Cost.
Sul piano strettamente giuridico, l'interdittiva antimafia ha come effetto quello di determinare un'incapacità giuridica parziale in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione e comunque temporanea potendo venir meno in ragione di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente.
Come è stato chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3 del 2018, l'interdittiva antimafia preclude al soggetto colpito di avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/2011 (e cioè “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”) così come impedisce al soggetto “interdetto” di ricevere poste risarcitorie sebbene originate da sentenze passate in giudicato.
Nel caso in questione, l'Amministrazione non ha subito alcun arricchimento ingiustificato dall'acquisto di forniture non consegnate dalla società ricorrente, poiché l'acquisto stesso non ha comportato un aumento del patrimonio della Stazione Appaltante. Al contrario,
l'Amministrazione ha subito svantaggi, essendo stata costretta a revocare l'appalto e stipulare un nuovo contratto con un altro fornitore.
In questa situazione, non si giustifica un ulteriore danno a carico dell'Amministrazione, come il pagamento per un lavoro non eseguito,
che comporterebbe un ingiustificato pregiudizio economico, gravando
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 6 di 8 ulteriormente sulle sue finanze già danneggiate dalla vicenda della società Pt_1
Invero, l'interdittiva antimafia disposta nei confronti dell'appaltatore non può considerarsi una sopravvenienza, al di fuori della propria sfera,
imprevedibile, bensì è equiparabile ad un inadempimento dello stesso appaltatore, in quanto, se dal punto di vista oggettivo la revoca dell'affidamento ha carattere vincolante per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 94 co. 2 D.lgs. n. 159 del 2011, dal punto di vista soggettivo le vicende costitutive della misura preventiva sono certamente imputabili all'appaltatore e da egli conosciute o conoscibili,
come affermato anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III,
29/12/2016, n. 5533 (cfr. in tal senso da ultimo sentenza della Corte di
Appello di Torino n.594 del 27 maggio 2021; cfr. anche Consiglio di
Stato, sentenza n. 3774/2017 con cui ha ribadito che, se sotto il profilo soggettivo l'informativa antimafia costituisce una sopravvenienza non prevedibile, tuttavia sicuramente riferibile all'attività svolta dall'impresa colpita, e da essa conosciuti o conoscibili erano i fatti posti a fondamento dell'interdittiva, e quindi è detta impresa ad aver cagionato l'impossibilità di adempiere e la conseguente caducazione contrattuale,
risultando priva della capacità soggettiva necessaria alla attivazione o continuazione del rapporto).
Nel caso di specie, peraltro, parte ricorrente ha totalmente omesso di addurre o documentare la non imputabilità delle vicende che hanno, poi, condotto all'interdittiva antimafia nonché alla risoluzione del contratto di appalto.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 7 di 8 Alla luce delle suesposte osservazioni, non vi sono le condizioni per accogliere le pretese avanzate dalla parte istante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerate le fasi di attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e Controparte_1
così provvede: Controparte_2
- Rigetta la domanda proposta da ; Parte_1
- condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore del Controparte_1
e che
[...] Controparte_2
liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, in favore delle parti ricorrenti;
- Con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 24/02/2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 8 di 8