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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EP De SA Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. SArio NE RO Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 434/2023 promossa da:
(CF ) nata a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
13 settembre 1980, residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. Michele Totera.
appellante
Contro
( residente in [...]dell'Emilia Controparte_1 CodiceFiscale_2
(BO) via Roma 16/5, con il patrocinio dell'Avv. Paola Pivato.
-appellato-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.250/2023 del 7- 8 febbraio 2023 del
Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note scritte depositate il 7 aprile 2025 e il 10 giugno 2025. Parte_1 Per come da note scritte depositate il 14 aprile 2025 e il 16 Controparte_1
giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1
, suo ex marito, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al Controparte_1
pagamento di € 35.000,00 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., derivante dal minor apporto economico del convenuto nell'acquisto dell'immobile destinato a casa coniugale, in ragione della quota di ½ ciascuno.
La in fatto ha esposto di avere contratto con il convenuto matrimonio con rito Pt_1
civile, in data 29 marzo 2009, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Ha, quindi, evidenziato che, in data 22 luglio 2010, aveva acquistato insieme al convenuto, in ragione di una quota di ½ ciascuno, la proprietà dell'unità immobiliare sita in Granarolo dell'Emilia (Bo), via Chiesa Viadagola n.15, e che il prezzo di acquisto dell'immobile era stato fissato in €230.000,00, di cui € 150.000,00 erano stati corrisposti da essa attrice mediante n.2 assegni circolari, emessi dalla
[...]
, rispettivamente di €100.000,00 ed € 50.000,00, mentre il restante Controparte_2
importo di €80.000,00 era stato versato da , mediante n.2 assegni Controparte_1
bancari, emessi dalla UBI Banca Popolare di Bergamo, da € 40.000,00 cadauno,
risultando così un indebito vantaggio economico, a favore del convenuto, pari ad €
35.000,00. Con sentenza del 14 maggio 2019, il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la separazione tra i coniugi e aveva assegnato ad essa attrice la casa coniugale, ove risiedeva con il figlio minore . Successivamente, con sentenza parziale del 29 Per_1
pag. 2/11 settembre 2020, il medesimo Tribunale aveva proceduto alla dichiarazione di scioglimento del vincolo matrimoniale.
ha chiesto, quindi, di accertare l'arricchimento senza giusta causa del Parte_1
convenuto per un importo pari a € 35.000,00, nonché di accertare e dichiarare il tenuto al pagamento dell'indennizzo correlativo alla diminuzione CP_1
patrimoniale subita da essa attrice. Ha invocato, di conseguenza, la condanna del convenuto al pagamento della suddetta somma, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Si è costituito in giudizio e ha eccepito, in via pregiudiziale, la Controparte_1
prescrizione del diritto all'indennità per l'arricchimento ingiustificato, stante il decorso del termine decennale, da calcolarsi dalla data di stipulazione del rogito di compravendita avvenuta il 22 luglio 2010. L'azione, infatti, era stata promossa dalla controparte solo in data 21 ottobre 2020 con la notifica dell'atto di citazione, non valendo, quale atto interruttivo della prescrizione, la diffida stragiudiziale inviata in data
13 luglio 2020.
In via subordinata, il ha rilevato, ai sensi dell'art. 2042 c.c., il carattere CP_1
sussidiario dell'azione di arricchimento ingiustificato, in base al quale l'azione di cui all'art. 2041 c.c. non poteva essere proposta nei casi in cui il danneggiato disponesse di altra azione per farsi indennizzare. In ogni caso, era onere di parte attrice fornire la prova del perdurante effettivo arricchimento, della correlativa diminuzione patrimoniale, del nesso causale tra i due eventi e, soprattutto, dell'assenza di una giusta causa. ha dato, altresì, atto che l'operazione di acquisto Controparte_1
dell'abitazione coniugale aveva comportato la necessità di vendere l'appartamento di sua esclusiva proprietà, sostenendo le spese di rimborso anticipato del mutuo e subendo pag. 3/11 una perdita di € 35.000,00. Ha rilevato come la condotta di , che, Parte_1
nonostante le numerose occasioni, non aveva mai contestato l'invalidità/l'ingiustificatezza dell'atto di compravendita, costituisse un ulteriore dimostrazione della volontarietà del pagamento, in linea con lo spirito di assistenza e sostegno reciproco, nel far fronte ai bisogni dell'altro e della famiglia intera, che connotava il matrimonio, e nella prospettiva di future reciproche compensazioni,
configurandosi, in tal modo, la fattispecie della donazione indiretta.
Il a sostenuto, ancora, che la diversa ripartizione del prezzo decisa in sede CP_1
di acquisto dell'abitazione familiare era il frutto di un accordo tra i coniugi, in forza del quale esso convenuto avrebbe fatto fronte a tutte le spese per la sistemazione e l'arredo dell'immobile; impegno onorato con il pagamento di complessivi € 57.500,00.
Il convenuto ha affermato, altresì, di avere assunto, in data 23 settembre 2009, in qualità
di legale rappresentante della Archimede Società di Ingegneria s.r.l., l'attrice alle dipendenze della società, dove la stessa aveva lavorato fino al febbraio 2015,
percependo uno stipendio annuo di € 39.000,00; successivamente, in data 1 marzo 2015,
aveva assunto nella società Euclide S.C.A.R.L., dove la stessa aveva Parte_1
lavorato fino al 29 gennaio 2018, percependo uno stipendio annuo pari ad € 76.000,00.
Il convenuto ha, quindi, invocato il rigetto della domanda dell'attrice.
2- Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. .250/2023 del 7- 8 febbraio 2023, ha rigettato la domanda della condannandola al rimborso delle spese di lite in Pt_1
favore del CP_1
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
pag. 4/11 -che doveva ritenersi infondata l'eccezione di avvenuta prescrizione del diritto all'indennità per ingiustificato arricchimento, sollevata dal in ragione del CP_1
decorso del termine di dieci anni dalla data di stipulazione del rogito di compravendita;
-che, nel caso in esame, infatti, il decorso del termine decennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 c.c., era rimasto sospeso tra i coniugi, secondo l'interpretazione della norma suddetta accolta dalla prevalente giurisprudenza, fino alla separazione dichiarata con sentenza del Tribunale di Bologna in data 14 maggio 2019;
-che il termine della prescrizione decennale doveva decorrere dal 14 maggio 2019 e che,
pertanto, la prescrizione non era maturata, posto che l'azione di indebito arricchimento era stata promossa da parte attrice in data 21 ottobre 2020;
-che risultava provato che e , in data 29 marzo Parte_1 Controparte_1
2009, avevano contratto matrimonio con rito civile e che gli stessi, in data 22 luglio
2010, avevano proceduto all'acquisto, in ragione della quota di ½ ciascuno, della casa coniugale, sita in Granarolo dell'Emilia via Chiesa Viadagola n. 15 (BO), al prezzo di €
230.000,00, di cui €150.000,00 versati dall'attrice ed €80.000,00 dal convenuto;
-che l'azione generale di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. postulava che la locupletazione di un soggetto a danno di un altro fosse avvenuta senza una giusta causa;
-che, nel caso di specie, era evidente che la maggiore somma corrisposta dall'attrice, pur potendosi astrattamente configurare come un vantaggio indiretto per il convenuto, fosse stata destinata a realizzare l'acquisto della casa coniugale, della quale l'odierna attrice era comproprietaria in pari quota, nonché esclusiva assegnataria, a seguito della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 14 maggio 2019;
pag. 5/11 -che a ciò doveva aggiungersi che il maggior versamento di denaro effettuato da parte attrice, in linea con il dovere di solidarietà coniugale, troverebbe, comunque, la sua giustificazione nell'accordo stipulato tra i coniugi, in forza del quale il convenuto avrebbe fatto fronte alle spese per la sistemazione e ristrutturazione dell'immobile,
sostenendo un esborso totale pari ad € 57.500,00;
-che tale assunto, infatti, era stato contestato solo genericamente da , la Parte_1
quale, come si ricavava dalla documentazione prodotta in atti, aveva contribuito solo parzialmente all'arredo della casa coniugale;
-che tale circostanza era desumibile dagli estratti del c/c intestato all'attrice, dai CP_3
quali risultava provata l'esistenza di due bonifici effettuati a favore rispettivamente di
“Fantuzzi Scale s.r.l.” per la somma di € 636,00 e di “La fiera del Bagno” per €
1.352,00;
-che, quanto alla contestazione relativa alle 2 fatture di “Dondi Mobili” di € 3.594,00 e di €725,00, intestate alla Società Euclide S.C.A.R.L., della quale il convenuto era amministratore, doveva affermarsi che, anche eliminando detti importi, l'impegno sostenuto da superava i 50.000,00 Euro;
Controparte_1
-che, alla luce del principio di non contestazione, dovevano ritenersi pacifici gli ulteriori costi sostenuti dal convenuto per l'arredo della casa coniugale, non specificatamente contestati da parte attrice;
-che, a tal proposito, doveva richiamarsi l'art. 115 c.p.c. nella parte in cui prescriveva al
Giudice di “porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalla parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”;
pag. 6/11 -che, per principio di non contestazione, dunque, si intendeva la regola per cui nel processo civile su rapporti disponibili, non vi era bisogno di provare i fatti che, allegati da una parte, non erano stati espressamente contestati dall'altra e ciò in sostanza configurava una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale;
-che la domanda attorea doveva essere, quindi, respinta non sussistendo alcun attuale arricchimento a favore di , salvi gli eventuali esiti del giudizio di Controparte_1
divisione dell'immobile in comunione, qualora i comproprietari intendessero promuoverlo.
-che la in ragione della sua soccombenza, doveva essere condannata al Pt_1
rimborso, in favore del delle spese di lite. CP_1
2- Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello , deducendo la Parte_1
omessa motivazione, illogicità e contraddittorietà del provvedimento, l'errata applicazione dell'art.2041 c. c., l'errata applicazione dell'art. 1101 cc, l'errata applicazione degli artt. 143 e 2034 c. c., l'errata applicazione dell'art. 115 c. p. c. e dell'art. 2697 c. c., l'errata e omessa valutazione degli elementi di prova.
Si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone Controparte_1
il rigetto.
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 16 luglio 2025.
3-L'appello di è senz'altro infondato, per le ragioni che di seguito Parte_1
pag. 7/11 verranno illustrate.
E' certamente provato che l'odierna appellante, per l'acquisto di immobile da destinare ad abitazione familiare, da intestare ad entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno,
abbia sborsato la somma di 150.000,00 Euro e che, invece, il abbia CP_1
contribuito all'acquisto per il minore importo di 80.000,00 Euro, ma tale considerazione non conduce certamente alla affermazione che l'odierno appellato abbia conseguito un indebito arricchimento.
Deve, infatti, ritenersi parimenti dimostrato, ai sensi dell'art.115 c. p. c., anche a volere escludere dal computo le fatture intestate ad EUCLIDE S.C.A.R.L., della quale il era amministratore, che l'appellato abbia speso una somma sicuramente CP_1
superiore a 50.000,00 Euro per la sistemazione, la ristrutturazione e l'arredamento della casa familiare.
Va, invero, sottolineato, in proposito, che , in comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, ha dettagliatamente elencato le spese affrontate e specificamente indicato le destinazione di ogni somma in elenco e che, per contro, la ha solo Pt_1
genericamente contestato le puntuali e analitiche allegazioni della controparte,
confutandole solo per il modesto importo di 4.319,00 Euro, relativo a fatture per acquisto di mobili intestate a EUCLIDE S.C.A.R.L., società comunque riferibile all'appellato, grazie alla produzione di detti documenti.
Giova ricordare, in diritto, che la disposizione di cui all'art.115 c. p. c. è stata modificata dalla legge n. 69/2009 nel senso che non è necessario che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Ne consegue che una contestazione generica, rispetto a fatti oggetto di puntuale e specifica allegazione ad opera dell'altra pag. 8/11 parte e rientranti, come nel caso di specie, nella sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione è priva di qualsiasi effetto.
Una contestazione generica non può, quindi, che produrre l'effetto di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici.
La generica deduzione della in primo grado, di assenza di prova dei fatti allegati Pt_1
dal senza specifica negazione di ciascuno degli esborsi analiticamente CP_1
indicati da quest'ultimo, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c. p. c. (Cass. 17889/2020).
Preme sottolineare che l'onere di contestazione si coordina con quello della controparte di allegazione puntuale dei fatti posti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni.
Non sussiste, infatti, l'onere di contestare circostanze di fatto che non siano state, a loro volta, specificamente dedotte dall'altra parte (vedi Cass. 36908/2020).
4- La prova dei fatti indicati al precedente paragrafo, sia in ragione delle produzioni documentali operate che del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c. p. c.,
rende del tutto plausibile l'esistenza dell'accordo tra i coniugi, allegato da CP_1
, circa il concorso delle parti in causa alle spese occorrenti per l'acquisto, la
[...]
sistemazione e l'arredamento dell'immobile da destinare ad abitazione familiare, tanto più in presenza di un apporto pressoché equivalente, da un punto di vista strettamente economico, fornito dalla appellante e dall'appellato.
Tale accordo costituisce, del resto, nella specie, concreta attuazione dell'obbligo,
gravante su ciascuno dei coniugi, ai sensi dell'art. 143 c. c., di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia.
pag. 9/11 Del resto, i bisogni della famiglia al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art.143 c. c., non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi,
situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale
(vedi Cass. Civile Sez. I 17 settembre 2004 n.18749).
Preme, per completezza, sottolineare che il Giudice di prime cure, nella formazione del condivisibile giudizio espresso in ordine alla insussistenza di un indebito arricchimento del ha tenuto conto anche del modesto contributo economico della CP_1 Pt_1
(circa 2.000,00 Euro) per l'arredamento dell'immobile adibito ad abitazione familiare.
5- L'appello si deve, in definitiva, essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 Euro), può essere liquidato in 6.946,00 Euro
(2.058,00 Euro per la fase di studio, 1.418,00 Euro per la fase introduttiva e 3.470,00
Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura Controparte_1
del 15% del compenso liquidato.
6-Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002
n.115.
pag. 10/11
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare a le spese del grado, Parte_1 Controparte_1
liquidandole in 6.946,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4
novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SArio NE RO EP De SA
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EP De SA Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. SArio NE RO Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 434/2023 promossa da:
(CF ) nata a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
13 settembre 1980, residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. Michele Totera.
appellante
Contro
( residente in [...]dell'Emilia Controparte_1 CodiceFiscale_2
(BO) via Roma 16/5, con il patrocinio dell'Avv. Paola Pivato.
-appellato-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.250/2023 del 7- 8 febbraio 2023 del
Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note scritte depositate il 7 aprile 2025 e il 10 giugno 2025. Parte_1 Per come da note scritte depositate il 14 aprile 2025 e il 16 Controparte_1
giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1
, suo ex marito, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al Controparte_1
pagamento di € 35.000,00 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., derivante dal minor apporto economico del convenuto nell'acquisto dell'immobile destinato a casa coniugale, in ragione della quota di ½ ciascuno.
La in fatto ha esposto di avere contratto con il convenuto matrimonio con rito Pt_1
civile, in data 29 marzo 2009, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Ha, quindi, evidenziato che, in data 22 luglio 2010, aveva acquistato insieme al convenuto, in ragione di una quota di ½ ciascuno, la proprietà dell'unità immobiliare sita in Granarolo dell'Emilia (Bo), via Chiesa Viadagola n.15, e che il prezzo di acquisto dell'immobile era stato fissato in €230.000,00, di cui € 150.000,00 erano stati corrisposti da essa attrice mediante n.2 assegni circolari, emessi dalla
[...]
, rispettivamente di €100.000,00 ed € 50.000,00, mentre il restante Controparte_2
importo di €80.000,00 era stato versato da , mediante n.2 assegni Controparte_1
bancari, emessi dalla UBI Banca Popolare di Bergamo, da € 40.000,00 cadauno,
risultando così un indebito vantaggio economico, a favore del convenuto, pari ad €
35.000,00. Con sentenza del 14 maggio 2019, il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la separazione tra i coniugi e aveva assegnato ad essa attrice la casa coniugale, ove risiedeva con il figlio minore . Successivamente, con sentenza parziale del 29 Per_1
pag. 2/11 settembre 2020, il medesimo Tribunale aveva proceduto alla dichiarazione di scioglimento del vincolo matrimoniale.
ha chiesto, quindi, di accertare l'arricchimento senza giusta causa del Parte_1
convenuto per un importo pari a € 35.000,00, nonché di accertare e dichiarare il tenuto al pagamento dell'indennizzo correlativo alla diminuzione CP_1
patrimoniale subita da essa attrice. Ha invocato, di conseguenza, la condanna del convenuto al pagamento della suddetta somma, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Si è costituito in giudizio e ha eccepito, in via pregiudiziale, la Controparte_1
prescrizione del diritto all'indennità per l'arricchimento ingiustificato, stante il decorso del termine decennale, da calcolarsi dalla data di stipulazione del rogito di compravendita avvenuta il 22 luglio 2010. L'azione, infatti, era stata promossa dalla controparte solo in data 21 ottobre 2020 con la notifica dell'atto di citazione, non valendo, quale atto interruttivo della prescrizione, la diffida stragiudiziale inviata in data
13 luglio 2020.
In via subordinata, il ha rilevato, ai sensi dell'art. 2042 c.c., il carattere CP_1
sussidiario dell'azione di arricchimento ingiustificato, in base al quale l'azione di cui all'art. 2041 c.c. non poteva essere proposta nei casi in cui il danneggiato disponesse di altra azione per farsi indennizzare. In ogni caso, era onere di parte attrice fornire la prova del perdurante effettivo arricchimento, della correlativa diminuzione patrimoniale, del nesso causale tra i due eventi e, soprattutto, dell'assenza di una giusta causa. ha dato, altresì, atto che l'operazione di acquisto Controparte_1
dell'abitazione coniugale aveva comportato la necessità di vendere l'appartamento di sua esclusiva proprietà, sostenendo le spese di rimborso anticipato del mutuo e subendo pag. 3/11 una perdita di € 35.000,00. Ha rilevato come la condotta di , che, Parte_1
nonostante le numerose occasioni, non aveva mai contestato l'invalidità/l'ingiustificatezza dell'atto di compravendita, costituisse un ulteriore dimostrazione della volontarietà del pagamento, in linea con lo spirito di assistenza e sostegno reciproco, nel far fronte ai bisogni dell'altro e della famiglia intera, che connotava il matrimonio, e nella prospettiva di future reciproche compensazioni,
configurandosi, in tal modo, la fattispecie della donazione indiretta.
Il a sostenuto, ancora, che la diversa ripartizione del prezzo decisa in sede CP_1
di acquisto dell'abitazione familiare era il frutto di un accordo tra i coniugi, in forza del quale esso convenuto avrebbe fatto fronte a tutte le spese per la sistemazione e l'arredo dell'immobile; impegno onorato con il pagamento di complessivi € 57.500,00.
Il convenuto ha affermato, altresì, di avere assunto, in data 23 settembre 2009, in qualità
di legale rappresentante della Archimede Società di Ingegneria s.r.l., l'attrice alle dipendenze della società, dove la stessa aveva lavorato fino al febbraio 2015,
percependo uno stipendio annuo di € 39.000,00; successivamente, in data 1 marzo 2015,
aveva assunto nella società Euclide S.C.A.R.L., dove la stessa aveva Parte_1
lavorato fino al 29 gennaio 2018, percependo uno stipendio annuo pari ad € 76.000,00.
Il convenuto ha, quindi, invocato il rigetto della domanda dell'attrice.
2- Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. .250/2023 del 7- 8 febbraio 2023, ha rigettato la domanda della condannandola al rimborso delle spese di lite in Pt_1
favore del CP_1
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
pag. 4/11 -che doveva ritenersi infondata l'eccezione di avvenuta prescrizione del diritto all'indennità per ingiustificato arricchimento, sollevata dal in ragione del CP_1
decorso del termine di dieci anni dalla data di stipulazione del rogito di compravendita;
-che, nel caso in esame, infatti, il decorso del termine decennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 c.c., era rimasto sospeso tra i coniugi, secondo l'interpretazione della norma suddetta accolta dalla prevalente giurisprudenza, fino alla separazione dichiarata con sentenza del Tribunale di Bologna in data 14 maggio 2019;
-che il termine della prescrizione decennale doveva decorrere dal 14 maggio 2019 e che,
pertanto, la prescrizione non era maturata, posto che l'azione di indebito arricchimento era stata promossa da parte attrice in data 21 ottobre 2020;
-che risultava provato che e , in data 29 marzo Parte_1 Controparte_1
2009, avevano contratto matrimonio con rito civile e che gli stessi, in data 22 luglio
2010, avevano proceduto all'acquisto, in ragione della quota di ½ ciascuno, della casa coniugale, sita in Granarolo dell'Emilia via Chiesa Viadagola n. 15 (BO), al prezzo di €
230.000,00, di cui €150.000,00 versati dall'attrice ed €80.000,00 dal convenuto;
-che l'azione generale di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. postulava che la locupletazione di un soggetto a danno di un altro fosse avvenuta senza una giusta causa;
-che, nel caso di specie, era evidente che la maggiore somma corrisposta dall'attrice, pur potendosi astrattamente configurare come un vantaggio indiretto per il convenuto, fosse stata destinata a realizzare l'acquisto della casa coniugale, della quale l'odierna attrice era comproprietaria in pari quota, nonché esclusiva assegnataria, a seguito della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 14 maggio 2019;
pag. 5/11 -che a ciò doveva aggiungersi che il maggior versamento di denaro effettuato da parte attrice, in linea con il dovere di solidarietà coniugale, troverebbe, comunque, la sua giustificazione nell'accordo stipulato tra i coniugi, in forza del quale il convenuto avrebbe fatto fronte alle spese per la sistemazione e ristrutturazione dell'immobile,
sostenendo un esborso totale pari ad € 57.500,00;
-che tale assunto, infatti, era stato contestato solo genericamente da , la Parte_1
quale, come si ricavava dalla documentazione prodotta in atti, aveva contribuito solo parzialmente all'arredo della casa coniugale;
-che tale circostanza era desumibile dagli estratti del c/c intestato all'attrice, dai CP_3
quali risultava provata l'esistenza di due bonifici effettuati a favore rispettivamente di
“Fantuzzi Scale s.r.l.” per la somma di € 636,00 e di “La fiera del Bagno” per €
1.352,00;
-che, quanto alla contestazione relativa alle 2 fatture di “Dondi Mobili” di € 3.594,00 e di €725,00, intestate alla Società Euclide S.C.A.R.L., della quale il convenuto era amministratore, doveva affermarsi che, anche eliminando detti importi, l'impegno sostenuto da superava i 50.000,00 Euro;
Controparte_1
-che, alla luce del principio di non contestazione, dovevano ritenersi pacifici gli ulteriori costi sostenuti dal convenuto per l'arredo della casa coniugale, non specificatamente contestati da parte attrice;
-che, a tal proposito, doveva richiamarsi l'art. 115 c.p.c. nella parte in cui prescriveva al
Giudice di “porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalla parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”;
pag. 6/11 -che, per principio di non contestazione, dunque, si intendeva la regola per cui nel processo civile su rapporti disponibili, non vi era bisogno di provare i fatti che, allegati da una parte, non erano stati espressamente contestati dall'altra e ciò in sostanza configurava una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale;
-che la domanda attorea doveva essere, quindi, respinta non sussistendo alcun attuale arricchimento a favore di , salvi gli eventuali esiti del giudizio di Controparte_1
divisione dell'immobile in comunione, qualora i comproprietari intendessero promuoverlo.
-che la in ragione della sua soccombenza, doveva essere condannata al Pt_1
rimborso, in favore del delle spese di lite. CP_1
2- Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello , deducendo la Parte_1
omessa motivazione, illogicità e contraddittorietà del provvedimento, l'errata applicazione dell'art.2041 c. c., l'errata applicazione dell'art. 1101 cc, l'errata applicazione degli artt. 143 e 2034 c. c., l'errata applicazione dell'art. 115 c. p. c. e dell'art. 2697 c. c., l'errata e omessa valutazione degli elementi di prova.
Si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone Controparte_1
il rigetto.
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 16 luglio 2025.
3-L'appello di è senz'altro infondato, per le ragioni che di seguito Parte_1
pag. 7/11 verranno illustrate.
E' certamente provato che l'odierna appellante, per l'acquisto di immobile da destinare ad abitazione familiare, da intestare ad entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno,
abbia sborsato la somma di 150.000,00 Euro e che, invece, il abbia CP_1
contribuito all'acquisto per il minore importo di 80.000,00 Euro, ma tale considerazione non conduce certamente alla affermazione che l'odierno appellato abbia conseguito un indebito arricchimento.
Deve, infatti, ritenersi parimenti dimostrato, ai sensi dell'art.115 c. p. c., anche a volere escludere dal computo le fatture intestate ad EUCLIDE S.C.A.R.L., della quale il era amministratore, che l'appellato abbia speso una somma sicuramente CP_1
superiore a 50.000,00 Euro per la sistemazione, la ristrutturazione e l'arredamento della casa familiare.
Va, invero, sottolineato, in proposito, che , in comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, ha dettagliatamente elencato le spese affrontate e specificamente indicato le destinazione di ogni somma in elenco e che, per contro, la ha solo Pt_1
genericamente contestato le puntuali e analitiche allegazioni della controparte,
confutandole solo per il modesto importo di 4.319,00 Euro, relativo a fatture per acquisto di mobili intestate a EUCLIDE S.C.A.R.L., società comunque riferibile all'appellato, grazie alla produzione di detti documenti.
Giova ricordare, in diritto, che la disposizione di cui all'art.115 c. p. c. è stata modificata dalla legge n. 69/2009 nel senso che non è necessario che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Ne consegue che una contestazione generica, rispetto a fatti oggetto di puntuale e specifica allegazione ad opera dell'altra pag. 8/11 parte e rientranti, come nel caso di specie, nella sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione è priva di qualsiasi effetto.
Una contestazione generica non può, quindi, che produrre l'effetto di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici.
La generica deduzione della in primo grado, di assenza di prova dei fatti allegati Pt_1
dal senza specifica negazione di ciascuno degli esborsi analiticamente CP_1
indicati da quest'ultimo, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c. p. c. (Cass. 17889/2020).
Preme sottolineare che l'onere di contestazione si coordina con quello della controparte di allegazione puntuale dei fatti posti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni.
Non sussiste, infatti, l'onere di contestare circostanze di fatto che non siano state, a loro volta, specificamente dedotte dall'altra parte (vedi Cass. 36908/2020).
4- La prova dei fatti indicati al precedente paragrafo, sia in ragione delle produzioni documentali operate che del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c. p. c.,
rende del tutto plausibile l'esistenza dell'accordo tra i coniugi, allegato da CP_1
, circa il concorso delle parti in causa alle spese occorrenti per l'acquisto, la
[...]
sistemazione e l'arredamento dell'immobile da destinare ad abitazione familiare, tanto più in presenza di un apporto pressoché equivalente, da un punto di vista strettamente economico, fornito dalla appellante e dall'appellato.
Tale accordo costituisce, del resto, nella specie, concreta attuazione dell'obbligo,
gravante su ciascuno dei coniugi, ai sensi dell'art. 143 c. c., di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia.
pag. 9/11 Del resto, i bisogni della famiglia al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art.143 c. c., non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi,
situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale
(vedi Cass. Civile Sez. I 17 settembre 2004 n.18749).
Preme, per completezza, sottolineare che il Giudice di prime cure, nella formazione del condivisibile giudizio espresso in ordine alla insussistenza di un indebito arricchimento del ha tenuto conto anche del modesto contributo economico della CP_1 Pt_1
(circa 2.000,00 Euro) per l'arredamento dell'immobile adibito ad abitazione familiare.
5- L'appello si deve, in definitiva, essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 Euro), può essere liquidato in 6.946,00 Euro
(2.058,00 Euro per la fase di studio, 1.418,00 Euro per la fase introduttiva e 3.470,00
Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura Controparte_1
del 15% del compenso liquidato.
6-Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002
n.115.
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PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare a le spese del grado, Parte_1 Controparte_1
liquidandole in 6.946,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4
novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SArio NE RO EP De SA
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