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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12959/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela CAPPELLO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola, in Via Garibaldi n. 68; RICORRENTE e nato a [...] il [...] (C.F.; Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia BRANDI ed C.F._2 elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna Via delle Casse n. 4; RESISTENTE con l'intervento del P.M. OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”. Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale, convivendo dal 2007 al dicembre 2021 o gennaio 2022. Dall'unione sono nati il 16 maggio 2009, e , il 20 luglio 2013. Per_1 Per_2
Il nucleo ha fissato la propria residenza dapprima nella frazione Codrignano di Imola e poi a San Patrizio di Conselice, in via Guberta n. 16, in un immobile acquistato dal GN . CP_1
Alla fine del 2021 o inizio 2022 la GNa si è trasferita con i figli in un Pt_1 appartamento sito in via Solieri n. 14 a Imola, che aveva acquistato nel 2017 e successivamente ristrutturato.
***** pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 16 settembre 2024 la GNa ha chiesto che: Pt_1
- i figli le siano affidati in forma esclusiva;
- siano collocati presso di sé;
- il padre li tenga con sé: a) a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
b) nelle settimane in cui trascorrono il week end presso di lei dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattina;
c) nelle vacanze natalizie una settimana in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
d) almeno due settimane anche non consecutive in estate;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di versarle l'importo mensile di 400,00 euro per ogni figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- sia previsto che ella percepisca integralmente l'assegno unico. Si è costituito in giudizio il GN , il quale ha integralmente CP_1 contestato le allegazioni di controparte e ha domandato che:
- i minori siano affidati ai due genitori in forma condivisa;
- siano collocati presso di lei;
- sia previsto che egli possa tenere i figli con sé: a) nella prima settimana il martedì con pernottamento e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) nella seconda settimana dal mercoledì sera al venerdì mattina;
c) in estate quattro settimane, di cui una a cavallo di Ferragosto;
d) nel periodo natalizio almeno un terzo dei giorni di vacanza in cui sia incluso ad anni alterni il 25 dicembre;
e) le intere ferie di Pasqua ad anni alterni;
- sia stabilito che egli possa andare a prendere i figli e tenerli con sé anche nei giorni in cui non sono con lui, dando un congruo preavviso alla madre;
- sia posto a suo carico un contributo mensile di 500,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 28 gennaio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il PM è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti come proposte dalla Giudice non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Dato l'accordo raggiunto tra i genitori non appare necessario sentire la figlia ultradodicenne Per_1
Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale decidendo definitivamente:
pagina 2 di 4 1) affida e in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a settimane alterne da venerdì alle 16,30 al lunedì mattina all'ingresso a scuola o, in periodo di vacanza scolastica, alle 9,00, con obbligo per il resistente di andarli a prendere e di riportarli o a scuola o a casa della madre;
- nelle settimane in cui trascorreranno il weekend dalla madre dal mercoledì alle 16,30 al venerdì all'ingresso a scuola o alle 9,00 nei periodi di vacanza scolastica con obbligo per il GN di andarli a prendere e di riaccompagnarli a scuola o CP_1
a casa della madre;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale ad anni alterni;
- in estate tre settimane di cui due consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno (come chiede lei), con diritto di scelta, in caso di mancato accordo, del padre negli anni dispari e della madre in quelli pari;
4) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del GN CP_1
l'obbligo di corrispondere alla GNa entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_2 di 500,00 euro mensili (250,00 per ciascun figlio) per il mantenimento ordinario dei figli, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto
2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla pagina 3 di 4 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che il GN si è impegnato ad accompagnare a tutti i suoi CP_1 impegni sociali ad andarla a riprendere;
Per_1
7) compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 31 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela CAPPELLO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola, in Via Garibaldi n. 68; RICORRENTE e nato a [...] il [...] (C.F.; Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia BRANDI ed C.F._2 elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna Via delle Casse n. 4; RESISTENTE con l'intervento del P.M. OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”. Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale, convivendo dal 2007 al dicembre 2021 o gennaio 2022. Dall'unione sono nati il 16 maggio 2009, e , il 20 luglio 2013. Per_1 Per_2
Il nucleo ha fissato la propria residenza dapprima nella frazione Codrignano di Imola e poi a San Patrizio di Conselice, in via Guberta n. 16, in un immobile acquistato dal GN . CP_1
Alla fine del 2021 o inizio 2022 la GNa si è trasferita con i figli in un Pt_1 appartamento sito in via Solieri n. 14 a Imola, che aveva acquistato nel 2017 e successivamente ristrutturato.
***** pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 16 settembre 2024 la GNa ha chiesto che: Pt_1
- i figli le siano affidati in forma esclusiva;
- siano collocati presso di sé;
- il padre li tenga con sé: a) a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
b) nelle settimane in cui trascorrono il week end presso di lei dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattina;
c) nelle vacanze natalizie una settimana in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
d) almeno due settimane anche non consecutive in estate;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di versarle l'importo mensile di 400,00 euro per ogni figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- sia previsto che ella percepisca integralmente l'assegno unico. Si è costituito in giudizio il GN , il quale ha integralmente CP_1 contestato le allegazioni di controparte e ha domandato che:
- i minori siano affidati ai due genitori in forma condivisa;
- siano collocati presso di lei;
- sia previsto che egli possa tenere i figli con sé: a) nella prima settimana il martedì con pernottamento e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) nella seconda settimana dal mercoledì sera al venerdì mattina;
c) in estate quattro settimane, di cui una a cavallo di Ferragosto;
d) nel periodo natalizio almeno un terzo dei giorni di vacanza in cui sia incluso ad anni alterni il 25 dicembre;
e) le intere ferie di Pasqua ad anni alterni;
- sia stabilito che egli possa andare a prendere i figli e tenerli con sé anche nei giorni in cui non sono con lui, dando un congruo preavviso alla madre;
- sia posto a suo carico un contributo mensile di 500,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 28 gennaio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il PM è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti come proposte dalla Giudice non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Dato l'accordo raggiunto tra i genitori non appare necessario sentire la figlia ultradodicenne Per_1
Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale decidendo definitivamente:
pagina 2 di 4 1) affida e in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a settimane alterne da venerdì alle 16,30 al lunedì mattina all'ingresso a scuola o, in periodo di vacanza scolastica, alle 9,00, con obbligo per il resistente di andarli a prendere e di riportarli o a scuola o a casa della madre;
- nelle settimane in cui trascorreranno il weekend dalla madre dal mercoledì alle 16,30 al venerdì all'ingresso a scuola o alle 9,00 nei periodi di vacanza scolastica con obbligo per il GN di andarli a prendere e di riaccompagnarli a scuola o CP_1
a casa della madre;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale ad anni alterni;
- in estate tre settimane di cui due consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno (come chiede lei), con diritto di scelta, in caso di mancato accordo, del padre negli anni dispari e della madre in quelli pari;
4) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del GN CP_1
l'obbligo di corrispondere alla GNa entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_2 di 500,00 euro mensili (250,00 per ciascun figlio) per il mantenimento ordinario dei figli, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto
2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla pagina 3 di 4 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che il GN si è impegnato ad accompagnare a tutti i suoi CP_1 impegni sociali ad andarla a riprendere;
Per_1
7) compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 31 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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