Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 4849-24 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...] e residente a [...] e CP_2
(c.f. nata a [...] il [...] e ivi residente C.F._3
alla Via Medaglia D'Oro 58, tutti in qualità di eredi del de cuius Sig. (c.f. Persona_1
nato il [...] a [...] e deceduto a Contursi C.F._4
Terme (SA) il 01/09/2023, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Rosa
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._5
Salerno alla Via Carmine n.92, come da procura in atti
Ricorrenti
Contro
(p.iva ) con sede in Via Controparte_3 P.IVA_1
Fravita snc a NE Di AL (SA) rappresentato e difeso dall'avv. Mario Manzo
(c.f. ) e dall'avv. Mattia Passarella (C.F. C.F._6
pagina 1 di 9
Battipaglia (SA) alla via Trieste n.2, come da procura in atti
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28/01/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso gli istanti esponevano che: - nel mese di marzo 2019, il sig. , si Persona_1
sottoponeva a cure odontostomatologiche presso il Controparte_3
(p.iva ) con sede in via Fravita snc a NE Di
[...] P.IVA_1
AL (SA). Qui veniva sottoposto ad un intervento di implantologia dentaria che interessava sia l'arcata superiore che inferiore comportando, tra l'altro, l'estrazione della vecchia protesi dentaria;
- il sig. dichiarava che, in seguito a tale intervento, Per_1
iniziava a manifestare delle difficoltà nella masticazione, mobilità della protesi superiore, alito cattivo e maleodorante, slittamento della mandibola durante la masticazione, dolori alla tempia e ripercussioni all'articolazione temporo – mandibolare;
- si sottoponeva a perizia medico legale a cura della Dott.ssa , Persona_2
odontoiatra e medico da egli incaricata la quale, nella propria relazione peritale del
20/21/2021, stabiliva che: “il signor iniziava le cure odontostomatologiche Persona_1
presso il centro di NE nel marzo 2019. Al Controparte_3
paziente veniva proposto un piano di cura che prevedeva l'estrazione di alcuni elementi dentari, l'inserimento di perni su impianti già esistenti, l'inserimento di nuovi impianti e la realizzazione di un manufatto protesico fisso superiore e inferiore. La riabilitazione orale eseguita all'arcata superiore non soddisfa le esigenze estetiche, funzionali, masticatorie, fonatorie, oltre alla mobilità della protesi stessa”; - il medico legale concludeva, nel proprio elaborato, con il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 6% per i postumi all'articolazione laddove riscontrava sul Sig. , Persona_1
in sede di operazioni peritali, “…la limitazione funzionale all'apertura della bocca ai gradi estremi, laterodeviazione mandibolare, rumori di scroscio articolari”; - era raffigurabile un danno emergente poiché le spese da sostenere per la corretta pagina 2 di 9 riabilitazione dei postumi e per il ripristino occlusionale ammontavano ad € 12.000,00 che comprendeva il rifacimento della protesi fissa superiore, dei monconi su impianti e la realizzazione di un byte occlusale;
-
per questi motivi
, in data 02/12/2021, veniva attivata la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. 28 del 2010 presso l'organismo di mediazione Concilia Lex, ma l'odierna resistente non aderiva e, pertanto, veniva redatto, in data 29/12/2021, verbale negativo;
- in data 19/10/2022, veniva depositato ricorso di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. ed iscritto al r.g.
n. 8678/2022, con cui il sig. evocava in giudizio l'odierna resistente, Persona_1
ritenendola responsabile di una inesatta prestazione sanitaria/odontoiatrica e connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia;
- chiedeva venisse giudizialmente accertata la responsabilità medica della struttura resistente con la conseguente responsabilità risarcitoria in capo alla stessa e la condanna della stessa al pagamento di tutti i danni biologici, patrimoniali e morali subiti dal paziente nonché al risarcimento del danno esistenziale consistente nella rinuncia forzosa da parte del sig. allo svolgimento Per_1
delle proprie attività non remunerative, nel periodo ricompreso fra l'evento dannoso ed il ripristino dello status quo ante, ovvero fra l'evento dannoso ed il rifacimento della protesi dentaria;
- il lamentava anche un danno emergente a causa della perdita Per_1
di chance alla sua vita di relazione che quantificava in € 12.000,00 come da ctp;
- si disponeva CTU con incarico di descrivere e accertare il nesso di causalità tra fatto e danno;
accertare e stimare i danni subiti dal ricorrente in conseguenza della condotta del centro e quantificare i danni subiti dal ricorrente Controparte_3
e le spese necessarie per la corretta riabilitazione dei postumi e per il ripristino occlusale anche in seguito all'intervento ripristinatorio che sarebbe stato necessario;
- in data
01/10/2023, i CCTTUU designati depositavano la relazione nella quale stabilivano che vi era stato un danno funzionale perché la funzione non era stata ripristinata come di norma;
- la incongruità della protesizzazione inferiore era incontrovertibile e obiettivamente dimostrata.; - nulla indicavano in ordine alle precedenti condizioni anche delle articolazioni temporo-mandibolari perché nessun elemento era stato consegnato a pagina 3 di 9 suffragio;
- non vi era danno estetico, considerando l'età e le condizioni locali complessive e il danno biologico veniva quantificato al 5% ed era riconoscibile allo stato e in assenza di intervento riparativo, i giorni di inabilità parziale pregressi venivano stimati nella misura di 60 al valore medio del 50%; - in data 01/09/2023, il sig. Per_1
decedeva a Contursi Terme (SA); - il presente giudizio di merito veniva incardinato
[...]
dagli eredi del de cuius ossia dai sig.ri e in qualità di Parte_1 Controparte_1
figli legittimi, e dalla sig.ra moglie del sig. ; - gli odierni CP_2 Persona_1
ricorrenti citavano in giudizio l'odierna resistente al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità civile contrattuale ex art. 1218 e art.1228 c.c. ed extracontrattuale dell'art.2043 c.c. in capo al anche a Controparte_3
seguito delle conclusioni a cui sono giunti i CCTTUU nel procedimento di ATP ex art
696 e 696 bis c.p.c. (R.G. 8678/2022) e il perito di parte con condanna del centro resistente al pagamento della somma di € 8.034,35 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento per danno emergente subito dal sig.
, a causa della perdita di chance alla sua vita di relazione consistente alla Per_1
valutazione economica della perdita patrimoniale che si quantifica in € 12.000,00.
In via istruttoria, i ricorrenti chiedevano l'acquisizione del fascicolo del giudizio di ATP
(Tribunale di Salerno - R.G. 8678/2022), della relazione dei CCTTUU e della CTP, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31/12/2024, si costituiva nel presente giudizio il impugnando e Controparte_3
contestando tutto quanto eccepito, prodotto e dedotto nel ricorso introduttivo.
Preliminarmente, il resistente evidenziava che non era ravvisabile, nell'azione posta in essere dalla struttura, alcuna condotta di negligenza o imperizia, avendo questa agito con scienza e prudenza e nel rispetto di quelle che sono le linee guida.
Nel merito, parte resistente eccepiva l'insussistenza di profili di responsabilità extracontrattuale dato che, alla luce della legge Gelli-Bianco, una eventuale pagina 4 di 9 responsabilità di un centro medico ( pubblico o privato) può essere soltanto di natura contrattuale e non aquiliana.
Secondo l'odierno centro resistente non sussiste alcun nesso eziologico dato che la struttura non ha potuto terminare le cure che avrebbero dovuto migliorare le condizioni del paziente a causa della decisione del sig. stesso di interrompere le cure a Per_1
seguito dell'esplosione del COVID-19 determinando un peggioramento delle sue condizioni di salute.
In sintesi, a detta di parte resistente, vi era bisogno di un trattamento riabilitativo di particolare complessità e si rendevano necessari una serie di interventi, che a causa della condotta del sig. non sono mai stati realizzati. Veniva, inoltre, contestata la Per_1
quantificazione prospettata da parte ricorrente per il fatto che questa non trovava riscontro nemmeno nella previsione della relazione dei consulenti nominati dal
Tribunale di Salerno in sede di ATP, i quali avevano ritenuto inesistente il danno morale in considerazione dell'età del paziente (anni 74).
In via istruttoria, parte resistente si opponeva all'acquisizione dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP dal dott. e dott. . Persona_3 Persona_4
Con provvedimento istruttorio del 28/01/2025 si disponeva l'acquisizione del fascicolo del giudizio di ATP (Tribunale di Salerno - R.G. 8678/2022) e la causa veniva assegnata a sentenza.
- Sulla responsabilità della struttura
Nel caso de quo trattasi di responsabilità medica, nell'ambito della quale, il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218 c.c. relative alla responsabilità contrattuale.
L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla resistente con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica dei propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria". A carico della struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo pagina 5 di 9 organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
Di conseguenza, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale normativa prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
- Nel merito e in ordine alle risultanze delle indagini istruttorie svolte in sede di ATP
La domanda è fondata e va accolta.
Nella fattispecie, i fatti oggetto della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi ampiamente provati alla stregua della documentazione probatoria acquisita nel procedimento per ATP.
Rappresentavano in maniera netta i CCTTUU che parte resistente non aveva provveduto mai a depositare alcuna cartella clinica né alcun accertamento strumentale obiettivo (ad esempio ortopantomografia) che potesse consentire il riscontro di una condizione
“ereditata” da parte del sig. . Persona_1
A parere dei consulenti, il sig. , per una corretta riabilitazione masticatoria, Per_1
avrebbe dovuto impiantare una protesi fissa da costruire su almeno sei pilastri;
avrebbe dovuto essere escisso l'impianto 24 (fratturato in fase riabilitativa) e reinserito un altro nella stessa sede. Altro impianto avrebbe dovuto essere immesso in sede
14 o 15 per fornire stabilità nella masticazione.
pagina 6 di 9 Il costo degli impianti da inserire veniva quantificato in € 2.000,00. L'estirpazione dell'impianto fratturato in € 200,00. La protesi fissa provvisoria armata in € 1.300,00. Il manufatto definitivo in metallo-ceramica in € 6.500,00. Il costo totale, quindi, era di €
10.000,00.
In alternativa, i postumi permanenti, in assenza di recupero terapeutico, potevano essere determinati nella misura del 5%.
Per quanto attiene alla inabilità temporanea, da prevedere in ambo i casi, sia per il pregresso che quale danno futuro nel caso il paziente avesse voluto sottoporsi a nuovo intervento, essa veniva considerata sussistente nei seguenti valori: Inabilità Temporanea
Parziale 50% = 60 giorni Inabilità Temporanea Parziale 50% = 30 giorni.
I CCTTUU concludevano affermando la presenza di un danno funzionale, perché la funzione non era stata ripristinata regolarmente. La incongruità della protesizzazione inferiore era incontrovertibile e obiettivamente dimostrata.
Nulla si indicava in ordine alle precedenti condizioni anche delle articolazioni temporo- mandibolari perché nessun elemento era stato prodotto da parte resistente.
Il danno biologico può riconoscersi nella misura del 5% e vanno considerati i giorni di inabilità parziale pregressi che possono essere stimati nella misura di giorni 60 al valore medio del 50%.
Rispetto al quantum, le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito di sinistri stradali o per responsabilità medica.
Si tratta di un documento para-normativo che ha assunto vocazione nazionale e che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in modo adeguato al singolo caso.
Alla base delle tabelle di calcolo vi è l'irrinunciabile obiettivo di garantire da un lato l'uniformità, l'omogeneità e la certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali, e dall'altro la calcolabilità e la prevedibilità dei relativi costi, in funzione di una più rapida e meno conflittuale definizione delle richieste risarcitorie dei danneggiati.
pagina 7 di 9 Nella fattispecie, in applicazione delle suddette tabelle e considerando l'età del danneggiato all'epoca dei fatti (anni 74), il valore del danno biologico riconosciuto in sede di CTU (5%) e i giorni di inabilità temporanea parziale, emerge un danno non patrimoniale risarcibile pari a € 12.087,00.
I risultati delle indagini peritali hanno, dunque, comprovato la presenza di profili di responsabilità a carico del e il nesso di Controparte_3
causalità tra i trattamenti praticati e le lesioni riportate da parte del sig. può Persona_1
considerarsi esauriente.
Per tutti questi motivi, il diritto vantato dai ricorrenti è provato e la domanda va accolta.
Va dichiarata la responsabilità contrattuale ex art. 1218 e art.1228 c.c. di parte resistente e, per l'effetto, la stessa va condannata al pagamento della somma di € 12.087,00 in favore dei ricorrenti oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara la responsabilità contrattuale ex art. 1218 e art.1228 c.c. di parte resistente e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di € 12.087,00 in favore dei ricorrenti oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio pari ad euro €
5.077,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge;
- pone le spese degli onorari di CTU, come da decreto di liquidazione dell'11/03/2024, del giudizio di ATP r.g. n.8678/2022 a carico di parte resistente da attribuirsi direttamente al difensore dei ricorrenti, Avv. Rosa Franco, dichiaratosi antistatario.
Salerno 27 mag. 25
pagina 8 di 9 Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 9 di 9