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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 296 di RACL dell'anno 2021, proposta da
, con sede in Roma, in persona del Legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Roma, del 21 luglio 2015, Rep. 80974 e Racc. 21569, in proprio e Persona_1 quale mandatario della in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per procura a rogito Notaio del 3 luglio 2014, entrambi Persona_2 elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari alla Via Delitala, 2
APPELLANTE
CONTRO
, contumace CP_2
, con sede in Roma, contumace Controparte_3
APPELLATI CP_ CP_ conclusioni: Per l' appellante: Voglia la Corte: “1) Dichiarare il difetto di legittimazione dell' per le censure relative agli atti emessi dal concessionario della riscossione;
2) dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado relativamente all'avviso di addebito n. 325 2016 0005571854, stante il decorso del termine perentorio per proporre opposizione e, per l'effetto, dovuti contributi di cui all'anzidetto avviso;
3) con vittoria di spese e competenze, per entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
, con ricorso del 9.03.2017, ha convenuto in giudizio, davanti al giudice del lavoro del Tribunale CP_2 di Cagliari, oggi , per proporre Controparte_4 Controparte_3 opposizione avverso tredici cartelle esattoriali e due avvisi di addebito, come riportati alle pagine 2 e 3 del ricorso introduttivo del giudizio ed ha dedotto, in primo luogo, che il concessionario era incorso nella decadenza dalla facoltà di riscuotere mediante ruolo i crediti portati nella cartella n. 02520110031921179 e negli avvisi di addebito n. 32520120001067490 e 32520160005571854, ai sensi degli artt. 25 e 36, comma 6,
D. lg. n. 46/1999 (l'art. 36 come modificato con l'art. 4 l. 350/2003), secondo cui l'istituto ha l'obbligo di iscrivere i crediti in ruoli, resi esecutivi a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, come non avvenuto nel caso di specie in cui dalla mancata iscrizione a ruolo nei termini indicati era scaturita la decadenza del concessionario dalla facoltà di riscuotere il credito mediante ruolo.
Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle tredici cartelle impugnate, in quanto mai notificate, o comunque notificate al contribuente per il tramite di soggetti non abilitati alla notifica di atti tributari, non essendo l'agente della riscossione autorizzato dal legislatore alla notifica diretta a mezzo posta e tantomeno a mezzo poste private, come aveva potuto verificare nel caso di specie al momento dell'accesso agli atti presso , da cui l'inesistenza dei relativi atti e la conseguente CP_4 prescrizione del credito azionato a fronte di atti privi di efficacia interruttiva, che comportava la perdita del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
I crediti portati nelle tredici cartelle, anche qualora le stesse fossero risultate regolarmente notificate, erano comunque prescritti sulla considerazione che dalla data di notifica delle stesse il contribuente non aveva mai ricevuto, entro il successivo quinquennio, alcun ulteriore atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Il termine era, infatti, quinquennale in assenza di un titolo giudiziale definitivo, al quale non era di certo assimilabile la cartella.
Ha, infine, dedotto l'estinzione per prescrizione e la decadenza del diritto di di pretendere CP_4
l'adempimento dell'obbligazione contributiva e sanzionatoria riferita all'avviso di addebito riportato nell'elenco di cui in ricorso al numero 13, perché mai notificato a fronte di tributi richiesti dal 2009 al 2011.
*
L si è costituita in giudizio per contestare le ragioni dell'avversa Controparte_3 domanda, della quale ha domandato il rigetto, contestando in particolare l'impugnabilità degli estratti di ruolo, quali meri atti interni che non esprimono alcuna pretesa tributaria, rilevando altresì il proprio difetto CP_ di legittimazione passiva con riferimento alla decadenza eccepita, gravando sull il compito di osservare i termini per l'iscrizione a ruolo secondo la normativa in vigore, tanto più per l'avviso di addebito che si assumeva non essere stato ancora notificato.
Quanto alla notificazione degli atti da parte del concessionario attraverso l'uso del mezzo postale, oltreché servendosi di soggetti appartenenti a servizi di posta privata, era sufficiente richiamare le numerosissime sentenze della Suprema Corte in senso contrario.
E poiché nel caso di specie il contribuente non aveva sostenuto che le cartelle non gli fossero state notificate, ma si era limitato ad eccepire la mancata osservanza di alcune formalità previste dalla legge per la notificazione degli atti di imposizione erariale, era evidente che il credito portato nelle cartelle contestate, non opposte nei termini di legge, non poteva essere più confutato con un'opposizione tardiva, dovendosi ritenere la pendenza debitoria consolidata, irretrattabile e non più discutibile.
La regolare notifica delle cartelle escludeva poi che fosse intervenuta la prescrizione del credito, non solo perché doveva applicarsi il termine ordinario decennale e non quello breve invocato (alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte invocata dalla parte ricorrente, erano infatti seguite diverse sentenze di merito di giudici tributari ed ordinari, tra cui anche una sentenza del Tribunale di Cagliari del 05/10/2017 allegata agli atti), ma anche perché alla notifica delle cartelle avevano fatto seguito ulteriori atti interruttivi
(sollecito di pagamento e intimazione di pagamento, resi al mittente per compiuta giacenza rispettivamente il 27.11.2009 e il 30.10.2015; intimazione di pagamento notificata in data 10.06.2016).
Previa autorizzazione del giudice, che ne ha disposto la chiamata in causa, si sono poi costituiti in giudizio CP_ l e la che hanno contestato la fondatezza della domanda proposta, rilevando che nell'ipotesi CP_5 di eccezioni formali, relative a vizi propri degli atti emanati dal concessionario, l'unico rimedio esperibile era l'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di CP_ notifica della cartella, superato nel caso di , in cui peraltro l'opposizione non proposta nei termini precludeva tutte le contestazioni anche di merito, comprese quelle di prescrizione che, in quanto riferite al periodo precedente la notifica della cartella, avrebbero dovuto essere fatte valere con una tempestiva opposizione.
Quanto alla prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica delle cartelle legittimato CP_ era solo il soggetto concessionario della riscossione e non l privo perciò di responsabilità anche sul piano delle spese di lite. Era altresì inammissibile perché tardiva l'opposizione avverso gli avvisi di addebito impugnati.
Nè potevano applicarsi i regimi decadenziali invocati agli avvisi di addebito emessi direttamente dall'ente previdenziale, essendo stata completamente soppressa dal DL n. 78/2010, a far data dal 01.01.2011, la fase dell'iscrizione al ruolo e della consegna dello stesso all'agente della riscossione, che non avrebbe comunque CP_ precluso l'accertamento del diritto dell al recupero del debito contributivo, dato che la decadenza non faceva venir meno l'obbligo del giudice di valutare nel merito la fondatezza della pretesa e, se del caso, di condannare il contribuente al pagamento di quanto dovuto pur annullando la cartella.
*
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1097/2021 del 15 ottobre 2021, ha dichiarato: in parte cessata la materia del contendere e il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti di cui ai punti
1 e 2 della motivazione (punto 1 del dispositivo riguardante i carichi portati nelle cartelle di pagamento n.
02520080055353602, 02520080063989557, 02520090010745020, 02520090026263682, 02520090035989866,
02520090054501722, 02520100002780963, 02520100029089552, 02520100044418780, 02520100069246649,
02520110010914204 e n. 02520110021215162); il difetto di giurisdizione del Tribunale relativamente ai crediti riportati nel punto 3 della motivazione
(punto 2 del dispositivo, di cui alla cartella n. 02520110031921179); la prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito n. 32520120001067490 di cui al punto quattro della motivazione (punto 3 del dispositivo); la parziale prescrizione dei crediti degli anni 2009 e 2010 sottesi all'avviso di addebito n. 32520160005571854 CP_ di cui al punto 5 della motivazione (punto 4 del dispositivo), dichiarando dovuti in favore dell solo quelli dell'anno 2011 (513,01 € complessivi, oltre accessori di legge fino al saldo definitivo).
Quanto all'avviso di addebito n. 32520160005571854, notificato il 17.01.2017, il primo giudice ha in particolare rilevato che non era stato rispettato il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del CP_ D.lgs. n. 46/1999, posto che il ricorso era stato depositato da solo il 9.03.2017 con conseguente inammissibilità dell'opposizione sia sul punto che in relazione ai vizi formali dedotti per inficiarne la validità.
In ogni caso, ha proseguito il primo giudice, era in parte fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale delle corrispondenti ragioni di credito riferite in tale avviso di addebito agli anni 2009, 2010 e 2011.
Il relativo termine quinquennale, che aveva iniziato il suo decorso dalla scadenza dei termini per il versamento dei contributi, e cioè dal 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dal D.L. n. 223 del 2006, convertito con
L. n. 248 del 2006 (16.06.2010 per l'anno 2009, 16.06.2011 per l'anno 2010 e 16.06.2012 per l'anno 2011), non era stato tempestivamente interrotto, dato che la prima richiesta di pagamento era pervenuta al contribuente solo in data 17.01.2017, mediante notifica dell'avviso di addebito in disamina, quando i contributi per gli anni 2009 e 2010 erano già irrimediabilmente prescritti, mentre erano salvi quelli relativi all'anno 2011 (513,01 euro). CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello l in proprio e quale mandatario della mentre CP_5 CP_ Cont
e l' benchè ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
* CP_ Con un unico motivo di appello l ha lamentato “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24, comma
5, D. lg. n. 46/1999”.
Più precisamente la sentenza era errata, ha dedotto l'Ente appellante, nella parte in cui, con riferimento all'avviso di addebito notificato il 17.01.2017, il primo giudice aveva dichiarato parzialmente prescritto il credito nel medesimo portato, segnatamente quello degli anni 2009-2010, benché avesse rilevato la tardività dell'opposizione, affermata in sentenza perché non proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del
17.01.2017, e cioè entro il 26.02.2017, in violazione del citato art. 24, c. 5, D. Lg. n. 46/1999.
Il termine, perentorio, per l'impugnazione era infatti definitivamente spirato al momento del deposito del ricorso (9.03.2017), e ciò aveva determinato l'intangibilità della pretesa contributiva sottesa al predetto CP_ avviso di addebito, con la conseguenza che alcuna prescrizione del credito anche se ipoteticamente maturata prima della notifica, poteva essere più rilevata.
Né poteva dirsi maturata alcuna prescrizione nel quinquennio successivo alla notifica dell'avviso di addebito, con la conseguenza che se il giudicante avesse correttamente valutato gli atti di causa avrebbe dovuto limitarsi a statuire la tardività dell'opposizione proposta, dichiarando dovuti i contributi portati nell'avviso di addebito. Richiamate poi tutte le questioni non oggetto di decisione e riproposti argomenti e difese alle medesime sottese – in particolare l'eccezione preliminare di mancato rispetto del termine, perentorio, di venti giorni dalla notifica del titolo controverso, ai sensi dell'art. 617 c.p.c, per proporre le eccezioni formali relative a vizi propri degli atti emanati dal concessionario, per le quali era comunque CP_ privo di legittimazione e le difese formulate in merito alle eccepita decadenza – l' ha quindi concluso domandando dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
32520160005571854 stante il decorso del termine perentorio per proporre opposizione. L'appello è fondato. CP_ Va peraltro premesso che la sentenza, poiché impugnata dall' esclusivamente con riferimento al punto
5 della motivazione (riportato alle pagine 14/16 della sentenza), fatto oggetto del punto 4 del dispositivo,
è ormai divenuta definitiva in merito alle statuizioni contenute nei punti 1, 2, 3 e 4 (pagg. 12/13), della motivazione, fatte oggetto dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo.
Resta quindi controverso solo l'avviso di addebito n. 32520160005571854 di cui al punto 5 della motivazione
- annullato in parte (come da punto 4 del dispositivo) - con il quale il primo giudice, pur dopo aver rilevato CP_ la mancata opposizione di nel termine di quaranta giorni dalla notifica del titolo (17.01.2017) e la conseguente inammissibilità della stessa sia per quanto atteneva alla sussistenza del credito sia in relazione ai vizi formali che del titolo avrebbero inficiato la validità, ha poi comunque dichiarato estinti per prescrizione, già prima della notifica del titolo, i crediti ad esso sottesi per gli anni 2009 e 2010, dichiarando invece dovuti i contributi nel medesimo portati per l'anno 2011 per complessivi 513,01 €. CP_ L con il motivo di appello, ha rilevato che la mancata tempestiva opposizione nel termine perentorio fissato dall'art. 24 del D, lg. 46/1999, aveva comportato il consolidamento e la conseguente irretrattabilità del credito sotteso, riferito agli anni dal 2009 al 2011, che non poteva essere perciò esaminato nel merito, segnatamente in punto di prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito attestando, contrariamente all'allegazione che tale avviso non fosse stato ancora notificato, che la notifica era intervenuta il 17/01/2017. CP_ Costituendosi, infatti, in giudizio l ha effettivamente documentato di avere notificato, tramite raccomandata spedita il 22.12.2016, ricevuta dal contribuente al suo indirizzo il 17.01.2017, il “prodotto n.
65038420871-9”, che altro non è che l'ulteriore numero riportato, in aggiunta a quello 32520160005571854, nell'avviso di addebito in questione (si veda la prima pagina, in alto a sinistra, del referto di notifica TIF CP_ prodotta in causa dall' .
L'ultimo giorno utile per proporre opposizione era, quindi, considerando il termine perentorio di quaranta giorni previsto dal citato art. 24, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito, quello di domenica
26.02.2017, che slittava quindi a lunedì 27 febbraio, mentre è pacifico che il ricorso introduttivo del giudizio CP_ sia stato depositato da solo il 9.03.2017, quando il predetto termine era ormai irrimediabilmente e definitivamente spirato, rendendo quindi irretrattabile il credito sotteso, di cui quindi non poteva più essere rilevata la prescrizione maturata anteriormente alla data di notifica dell'avviso di addebito.
E cioè in linea con i principi che la Suprema Corte va da tempo affermando secondo cui “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione al ruolo dei crediti previdenziali, di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto legislativo, è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed
a consentire così una più rapida riscossione del credito medesimo..” (così Cass. n. 14692/2007).
E tale principio la Suprema Corte ha ribadito con sentenza n. 17978/2008, precisando che “in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 D. lg. 46/1999 in 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una più rapida riscossione. Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude un riesame nel merito in un giudizio diverso”.
Ed infine, nel 2016, le sezioni unite della Corte, con sentenza n. 23397 del 17/11/2016, hanno ulteriormente ribadito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nell'ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso CP_ vale per l'avviso di addebito che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 del DL n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 2010)”.
Né il contribuente ha posto nel caso di specie un problema di prescrizione maturata successivamente alla CP_ notifica dell'avviso di addebito, peraltro qui non verificatasi se si considera che il 9.03.2017 ha CP_ depositato il ricorso e che, con memora in data 27.04.2018, l ha rivendicato, entro il quinquennio successivo alla notifica del titolo, il credito attestando la notifica dell'avviso di addebito e la mancata opposizione nei termini.
In conclusione, poiché il contribuente non ha tempestivamente depositato davanti al giudice competente l'opposizione all'avviso di addebito ancora controverso, il credito dell'istituto è diventato incontestabile per mancata opposizione nei termini. e, di conseguenza, in linea con i principi sopra evidenziati, dovendosi escludere che possa dirsi maturata la prescrizione nel quinquennio successivo alla notifica del titolo, nessuna prescrizione anteriore alla notifica dello stesso poteva essere rilevata, contrariamente a quanto ha fatto il primo giudice perché, anche nell'ipotesi in cui tali crediti fossero già prescritti al momento della notifica del titolo, tale eccezione, che attiene al merito della pretesa - al pari di quelle riferite ai vizi formali, che del titolo inficerebbero la validità - avrebbe dovuto essere formulata a seguito dell'esperimento di una tempestiva opposizione, nei termini previsti dal citato art. 24 D. lg. n. 46/1999.
E se tali argomentazioni sarebbero dirimenti di per sé, per completezza va anche detto che le eccezioni formali formulate dal contribuente, relative a vizi propri degli atti emanati dal concessionario - ma con CP_ l'avviso di addebito anche direttamente dall' (in tal senso l'art. 30 citato, comma 14, per cui ogni riferimento a un tempo fatto ai ruoli e alla cartella di pagamento è ora da intendersi al titolo esecutivo rappresentato dall'avviso di addebito, che racchiude le funzioni di titolo esecutivo e di precetto) - avrebbero dovuto essere oggetto di una tempestiva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 29 D. lg. n. 46 del 1999, da proporsi quindi entro il termine, perentorio, di venti giorni dalla data di notifica del titolo, come non avvenuto nel caso di specie in cui peraltro non è stato neppure rispettato il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 citato.
E ciò va riferito alla decadenza, eccepita anche con riferimento all'avviso di addebito qui esaminato, dovendosi rilevare che dal 1.01.2011, ai sensi dell'art. 30 del Dl 78 del 2010, conv. con legge n. 122/2010, il recupero dei crediti contributivi avviene attraverso l'emissione, direttamente da parte dell'ente previdenziale, di avvisi di addebito e che con l'art. 30 comma 1 del Dl 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, si è quindi introdotto “un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” che “supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo a far data dal 1 CP_ gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali dell' (così, tra le altre, Cass. n. 27726/2019).
L'appello va quindi accolto e la sentenza, che non è per il resto impugnata, va in parte riformata avuto riguardo al punto 5 a pag. 14, che è l'unico qui censurato, dichiarando inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto da in opposizione all'avviso di addebito n. 325 2016 0005571854, notificato il CP_2
17.01.2017.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, che vanno qui rivalutate, il collegio non intende discostarsi dalla statuizione del primo giudice, ritenendo corretta la loro compensazione integrale tra le parti in CP_ considerazione della parziale reciproca soccombenza relativamente alla posizione dell' attesa la cessazione parziale della materia del contendere intervenuta anche a seguito di sgravi dell'ente (punto 2 CP_ della motivazione), l'estinzione per prescrizione di alcuni crediti (punto 4 della motivazione), che l' non ha censurato, valorizzando altresì il complessivo andamento della lite.
Analoga compensazione appare opportuna al collegio operare anche con riferimento a questo grado del giudizio, non potendosi prescindere, nella valutazione dei motivi di impugnazione, dalla non lineare CP_ statuizione del Tribunale di cui al punto 5 della sentenza, tanto più a fronte della scelta di di restare contumace in questa fase e dal complessivo andamento della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: CP_ in accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, n. 1097/2021, pubblicata il 15.10.2021 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto quanto ai punti 1), 2), 3) e 4), avuto riguardo al punto 5, dichiara inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto da avverso l'avviso di addebito n. 325 2016 0005571854, notificato il CP_2
17.01.2017 e perciò dovuti i crediti nel medesimo portati per gli anni dal 2009 al 2011.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Cagliari, 25 marzo 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa