CA
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2024, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2534/2018 RG riservata in decisione all'udienza del
06.03.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Parte_1 C.F._1
Barbatelli (c.f. ) e Raffaele Troncone (c.f. , C.F._2 C.F._3
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, alla piazza
Giovanni Bovio 22
APPELLANTE
CONTRO
Condominio “Palazzo Sglavo” in Aversa alla via Benedetto Croce 31, (p.i.
), in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1
in atti, dall'avv. Giuseppe Puorto (c.f. ), insieme al quale è C.F._4
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cupa Vicinale San Severino 7
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.05.2018 ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 1003/2018 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 09.04.2018, notificata a mezzo pec
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda in data 09.04.20218, con cui è stata rigettata la domanda avanzata in primo grado dall'esponente per sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare approvata in data
17.04.2015 dal sito in Aversa (CE), alla via Benedetto Controparte_1
Croce n. 31, angolo via Tansillo, di cui l'istante fa parte.
1.2 Con il primo motivo l'appellante denunzia l'errore in cui è incorso il giudice a quo nell'escludere l'incompletezza del verbale assembleare trasmesso all'istante, assente alla riunione, con comunicazione del condominio datata 4.05.2015 e ricevuta in data
13.05.2015; lamenta che il Tribunale, nell'affermare che il verbale assembleare fosse completo e che, laddove non lo fosse stato, si sarebbe trattato di piccole ed insignificanti mancanze, superabili con una diligente cooperazione da parte del destinatario, ha trascurato di considerare la portata decisiva dell'allegato mancante, costituito dall'offerta professionale dell'arch. approvata dall'assemblea con la delibera in oggetto, recante Per_1
la descrizione delle attività tecniche a farsi e l'indicazione dei relativi oneri economici;
evidenzia che, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, tale documento è elemento essenziale della delibera assembleare, il cui verbale, infatti, ne fa espresso richiamo quale “parte integrante”, di tal chè la sua mancata acclusione nel plico trasmesso al condomino assente ha impedito la comprensione del contenuto sostanziale della decisione assunta dalla maggioranza assembleare;
insiste, pertanto, affinchè la Corte dichiari che nella riunione condominiale del 17.4.2015 non è stata adottata alcuna delibera opponibile al deducente o, in subordine, essa venga annullata perché trasmessagli in modo insanabilmente incompleto.
1.3 Con il secondo motivo impugna la statuizione nella parte in cui ha Parte_1
escluso che la delibera assembleare in oggetto sia affetta da nullità siccome incidente su parti del fabbricato di proprietà esclusiva e, dunque, su materia sottratta al potere deliberativo dell'assemblea esercitato secondo il principio maggioritario;
premette che il
Condominio Palazzo Sglavo è sorto a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria costituitasi tra l'odierno esponente ed i germani e Controparte_2 Per_2
alla morte del loro genitore, scioglimento disposto, dopo un lungo contenzioso,
[...]
con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2781/2011 depositata il
19.10.2011; adduce, in particolare: che con detta sentenza a ciascuno dei tre condividenti sono state attribuite, in proprietà esclusiva, alcune porzioni del complesso immobiliare denominato Palazzo Sglavo, residuando in regime di condominialità, ai sensi dell'articolo
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1117 c.c., alcuni elementi del fabbricato, segnatamente l'androne ed il cortile dell'edificio- con esclusione delle tre zonette adibite a piccoli giardini e dei tre box auto, assegnati rispettivamente in proprietà solitaria a ciascuno dei germani-, il piano cantinato, il locale caldaia, il forno, lo spazio comune al quale si accede dal vano scale e che dà accesso al locale caldaia, al forno, alla cantinola numero 1 ed al corridoio contiguo alle cantinole n. 2
e 3 nonché tale ultimo corridoio, il tutto come descritto nella planimetria allegata alla relazione del CTU geom. espletata nel giudizio esitato nella succitata Persona_3
sentenza, secondo le quote di partecipazione al condominio ivi indicate di 296,30 mm a
, 351,865 mm a e 351,85 mm a che Parte_1 Controparte_2 Persona_2
l'avviso di convocazione della riunione condominiale del 17.4.2015 reca al punto 1 dell'odg la “nomina di un tecnico per eseguire opere in comuni e non, in particolare: a) pratica urbanistica;
b) variazione catastale;
c) inserimento in mappa del fabbricato;
d) voltura catastale a seguito della trascrizione ai R.I.”; che nel verbale della riunione del
17/04/2015, sotto il punto 1) dell'o.d.g. come sopra riportato, si legge quanto segue: “..si apre la discussione ed i condomini presenti ritengono necessario il conferimento di un incarico tecnico al fine di consentire la corretta identificazione delle parti comuni da quelle esclusive e private, ciò anche alla luce di quanto disposto nella sentenza n.
2781/2011 del Tribunale di Santa Maria C.V..”; che l'assemblea, ritenendo che l'unica offerta valida pervenuta fosse quella dell'arch. ha approvato gli interventi CP_3
indicati nella stessa;
che il deliberato così assunto esula dalle competenze dell'assemblea condominiale, incidendo sulla identificazione delle porzioni di proprietà esclusiva e sul contenuto dei relativi diritti dominicali, materia sulla quale occorre, invece, un accordo all'unanimità dei compartecipi.
1.4 Con il terzo motivo si duole della denegata ammissione della richiesta Parte_1
di prova testimoniale articolata nelle memorie istruttorie di primo grado, capitolata sulle circostanze della mancata acclusione, al verbale assembleare trasmesso con comunicazione pervenutagli in data 13.5.2015, dell'offerta professionale dell'arch. destinato a farne Per_1
parte integrante;
insiste, pertanto, affinchè il Collegio, ove non reputi comprovato, in forza delle risultanze processuali già acquisite, l'assunto dell'assenza di tale documento nel plico inviatogli, ammetta la prova testimoniale ingiustamente revocata dal primo giudice con l'ordinanza resa fuori udienza in data 15.03.2017.
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.5 Con il quarto motivo l'appellante, in conseguenza dell'auspicato accoglimento delle censure formulate con i precedenti motivi di gravame, invoca la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, da porre a carico di controparte secondo il principio della soccombenza.
1.6 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito il Condominio “Palazzo
Sglavo” in Aversa alla via Benedetto Croce 31, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
1.7 All'udienza del 06.03.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. L'appello è preliminarmente ammissibile.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
Ancora deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto, a sostegno del gravame, argomentazioni logico- giuridiche meritevoli di approfondimento.
2.2 Il secondo motivo di appello, di cui si anticipa la disamina in quanto di valenza assorbente rispetto alla censura affidata al primo mezzo, è fondato e va, pertanto, accolto.
Dalla precedente illustrazione del contenuto della doglianza in esame risulta che l'assemblea del condominio Palazzo Sglavo, con la maggioranza millesimale delle quote dei due condomini germani dell'odierno appellante, presenti all'adunanza convocata per il giorno
17.4.2015, hanno conferito incarico tecnico all'arch. per eseguire pratiche Per_1 amministrative ed interventi su parti del fabbricato “comuni e non”.
In particolare, l'incarico si è reso necessario, secondo quanto dedotto dalla stessa difesa del condominio odierno appellato, per “completare lo scioglimento della comunione” tra i germani disposta con la succitata sentenza del Tribunale di S. M. Capua Vetere e Pt_1
superare alcune incongruenze riscontrate tra l'effettivo stato dei luoghi e la descrizione grafica e planimetrica recata dagli allegati alla CTU espletata nel giudizio di divisione, recepita dalla statuizione ai fini della formazione degli apporzionamenti con cui sono state individuate le unità immobiliari attribuite in proprietà esclusiva e le parti dell'edificio destinate, invece, a rimanere comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Sul punto, le parti hanno concordemente rappresentato che, appurata la discordanza tra la reale conformazione e consistenza dei beni e la raffigurazione grafica e planimetrica posta dal CTU a fondamento del progetto divisionale recepito dal Tribunale, era stata promossa da
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda una procedura esecutiva ai sensi dell'art. 612 c.p.c. per risolvere le Controparte_4
difficoltà insorte nella materiale attuazione del regolamento giudiziale, dichiarata, tuttavia, inammissibile per non rientrare la sentenza di scioglimento della comunione tra quelle suscettibili di esecuzione nella forma degli artt. 612 e ss. c.p.c.
In particolare, il condominio appellato ha evidenziato, nei propri scritti difensivi, che il
“corridoio” e le “cantinole n. 2 e 3”, indicate in sentenza sulla scorta della descrizione fattane dal CTU, non esistono fisicamente sui luoghi e che l'affidamento di un incarico tecnico si è reso imprescindibile appunto per superare le aporie della difformità riscontrata e per procedere ad un corretto frazionamento della cantinole dalla restante parte di cantinato destinata a rimanere comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Così delineato il contesto in cui si inserisce la determinazione assembleare, risulta fondata la doglianza dell'appellante sulla incidenza dell'incarico tecnico affidato a mezzo della stessa anche sui diritti di proprietà esclusiva dei singoli compartecipi.
In tal senso depone già il dato testuale ricavabile dalla descrizione dell'argomento riportato al n. 1 dell'o.d.g, ove la nomina del tecnico viene prospettata in relazione alla necessità di eseguire opere sulle parti “comuni e non” e, dunque, anche sulle porzioni attribuite in titolarità esclusiva. Conferma di ciò si ricava, poi, dalla natura stessa degli interventi commissionati, che, sostanziandosi nella pratica urbanistica per la soppressione dei dati identificativi attuali e la costituzione di nuovi, corrispondenti a nn. 3 appartamenti ed annessi rispettivi box e cantinola, nonché per la creazione di n. 3 enti urbani derivanti dal frazionamento del cortile comune e dei relativi beni comuni, concernono, appunto, anche le unità immobiliari assegnate in proprietà esclusiva.
L'incidenza sui diritti di proprietà esclusiva risulta, inoltre, particolarmente evidente proprio sulla scorta della incertezza residuata dalla sentenza di scioglimento della comunione nella demarcazione tra le porzioni assegnate in proprietà solitaria e le parti da rimanere comuni.
Difettando, infatti, una precisa individuazione già compiuta dal titolo giudiziale, le operazioni tese al “frazionamento” non sono di natura meramente materiale bensì sostanzialmente dispositive, finendo per individuare, sia pure per differenza da parti da censire come beni comuni, lo stesso oggetto delle porzioni immobiliari attribuite a ciascuno dei condividenti e, quindi, in definitiva, il contenuto del diritto dominicale esclusivo di ognuno di essi.
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
A ben vedere, quindi, come correttamente prospettato dall'odierno appellante nella missiva inviata in data 11.4.2015 all'amministratore del condominio, in risposta all'avviso di convocazione dell'assemblea del 17.4.2015, la soluzione corretta per “completare lo scioglimento della comunione”, implicante la risoluzione di profili ancora dispositivi, posti su un piano logico-giuridico antecedente a quello della mera gestione di parti ormai pacificamente individuate come comuni, sarebbe stata quella di procedere all'unanimità tra i tre germani, a mezzo della nomina di un tecnico da parte di ciascuno o di più di essi, per identificare in contraddittorio le porzioni di piano del fabbricato di proprietà esclusiva e quelle destinate a servire queste ultime ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Con tale missiva, in particolare, rappresentava all'amministratore Parte_1 CP_5
che le questioni indicate al n. 1 dell'odg dell'avviso di convocazione dell'assemblea
[...] del 17.4.2015 esulavano dalla competenza dell'assemblea condominiale;
egli designava, perciò, quale proprio tecnico di fiducia il figlio ing. e rinnovava l'invito Controparte_6
ai propri germani a fare altrettanto, affinchè si potessero svolgere le operazioni necessarie
“in concomitanza e con la massima trasparenza”. Sennonché l'assemblea condominiale, travisando il contenuto di detta indicazione, interpretava la nomina dell'ing.
[...] come offerta professionale alternativa a quella pervenuta dall'arch. in vista CP_6 Per_1
dell'affidamento dell'incarico tecnico da parte del condominio, reputandola, in tale prospettiva, invalida perché priva di sottoscrizione e dell'indicazione delle condizioni economiche necessarie per consentirne il vaglio comparativo con quella concorrente dell'altro professionista.
Chiarito, allora, che l'oggetto dell'incarico affidato all'arch. con la deliberazione Per_1
assunta al capo 1 dell'odg investe i diritti di proprietà esclusiva dei condomini, siffatta deliberazione è nulla in applicazione del principio secondo cui sono affette da nullità le deliberazioni dell'assemblea condominiale che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giudico, dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni”, inteso come estraneità all'ambito delle competenze assembleari e all'operatività del metodo maggioritario (Cass. Sezioni Unite 9839/2021).
2.2 L'accoglimento del precedente motivo di gravame determina l'assorbimento del secondo e del terzo mezzo di gravame.
2.3 La riforma della sentenza impugnata, imponendo la rideterminazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, determina, altresì,
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda l'assorbimento del quarto motivo di gravame relativo alla regolamentazione degli oneri processuali di primo grado (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza del condominio odierno appellato.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla bassa complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1003/2018 del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 09.04.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della statuizione impugnata, dichiara la nullità della delibera assembleare assunta dal Condominio “Palazzo Sglavo” in
Aversa alla via Benedetto Croce 31, in data 17.4.2015 relativamente al capo 1) dell'o.d.g.;
b) condanna il Condominio “Palazzo Sglavo” in Aversa alla via Benedetto Croce 31
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda alla refusione, in favore di , delle spese di lite del doppio grado, che Parte_1
liquida, per il primo grado, in complessivi € 2.800,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in € 804,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.6.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RG n° 2534/2018 - sentenza - RG n° 2534/2018 - sentenza -
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2534/2018 RG riservata in decisione all'udienza del
06.03.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Parte_1 C.F._1
Barbatelli (c.f. ) e Raffaele Troncone (c.f. , C.F._2 C.F._3
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, alla piazza
Giovanni Bovio 22
APPELLANTE
CONTRO
Condominio “Palazzo Sglavo” in Aversa alla via Benedetto Croce 31, (p.i.
), in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1
in atti, dall'avv. Giuseppe Puorto (c.f. ), insieme al quale è C.F._4
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cupa Vicinale San Severino 7
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.05.2018 ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 1003/2018 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 09.04.2018, notificata a mezzo pec
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda in data 09.04.20218, con cui è stata rigettata la domanda avanzata in primo grado dall'esponente per sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare approvata in data
17.04.2015 dal sito in Aversa (CE), alla via Benedetto Controparte_1
Croce n. 31, angolo via Tansillo, di cui l'istante fa parte.
1.2 Con il primo motivo l'appellante denunzia l'errore in cui è incorso il giudice a quo nell'escludere l'incompletezza del verbale assembleare trasmesso all'istante, assente alla riunione, con comunicazione del condominio datata 4.05.2015 e ricevuta in data
13.05.2015; lamenta che il Tribunale, nell'affermare che il verbale assembleare fosse completo e che, laddove non lo fosse stato, si sarebbe trattato di piccole ed insignificanti mancanze, superabili con una diligente cooperazione da parte del destinatario, ha trascurato di considerare la portata decisiva dell'allegato mancante, costituito dall'offerta professionale dell'arch. approvata dall'assemblea con la delibera in oggetto, recante Per_1
la descrizione delle attività tecniche a farsi e l'indicazione dei relativi oneri economici;
evidenzia che, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, tale documento è elemento essenziale della delibera assembleare, il cui verbale, infatti, ne fa espresso richiamo quale “parte integrante”, di tal chè la sua mancata acclusione nel plico trasmesso al condomino assente ha impedito la comprensione del contenuto sostanziale della decisione assunta dalla maggioranza assembleare;
insiste, pertanto, affinchè la Corte dichiari che nella riunione condominiale del 17.4.2015 non è stata adottata alcuna delibera opponibile al deducente o, in subordine, essa venga annullata perché trasmessagli in modo insanabilmente incompleto.
1.3 Con il secondo motivo impugna la statuizione nella parte in cui ha Parte_1
escluso che la delibera assembleare in oggetto sia affetta da nullità siccome incidente su parti del fabbricato di proprietà esclusiva e, dunque, su materia sottratta al potere deliberativo dell'assemblea esercitato secondo il principio maggioritario;
premette che il
Condominio Palazzo Sglavo è sorto a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria costituitasi tra l'odierno esponente ed i germani e Controparte_2 Per_2
alla morte del loro genitore, scioglimento disposto, dopo un lungo contenzioso,
[...]
con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2781/2011 depositata il
19.10.2011; adduce, in particolare: che con detta sentenza a ciascuno dei tre condividenti sono state attribuite, in proprietà esclusiva, alcune porzioni del complesso immobiliare denominato Palazzo Sglavo, residuando in regime di condominialità, ai sensi dell'articolo
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1117 c.c., alcuni elementi del fabbricato, segnatamente l'androne ed il cortile dell'edificio- con esclusione delle tre zonette adibite a piccoli giardini e dei tre box auto, assegnati rispettivamente in proprietà solitaria a ciascuno dei germani-, il piano cantinato, il locale caldaia, il forno, lo spazio comune al quale si accede dal vano scale e che dà accesso al locale caldaia, al forno, alla cantinola numero 1 ed al corridoio contiguo alle cantinole n. 2
e 3 nonché tale ultimo corridoio, il tutto come descritto nella planimetria allegata alla relazione del CTU geom. espletata nel giudizio esitato nella succitata Persona_3
sentenza, secondo le quote di partecipazione al condominio ivi indicate di 296,30 mm a
, 351,865 mm a e 351,85 mm a che Parte_1 Controparte_2 Persona_2
l'avviso di convocazione della riunione condominiale del 17.4.2015 reca al punto 1 dell'odg la “nomina di un tecnico per eseguire opere in comuni e non, in particolare: a) pratica urbanistica;
b) variazione catastale;
c) inserimento in mappa del fabbricato;
d) voltura catastale a seguito della trascrizione ai R.I.”; che nel verbale della riunione del
17/04/2015, sotto il punto 1) dell'o.d.g. come sopra riportato, si legge quanto segue: “..si apre la discussione ed i condomini presenti ritengono necessario il conferimento di un incarico tecnico al fine di consentire la corretta identificazione delle parti comuni da quelle esclusive e private, ciò anche alla luce di quanto disposto nella sentenza n.
2781/2011 del Tribunale di Santa Maria C.V..”; che l'assemblea, ritenendo che l'unica offerta valida pervenuta fosse quella dell'arch. ha approvato gli interventi CP_3
indicati nella stessa;
che il deliberato così assunto esula dalle competenze dell'assemblea condominiale, incidendo sulla identificazione delle porzioni di proprietà esclusiva e sul contenuto dei relativi diritti dominicali, materia sulla quale occorre, invece, un accordo all'unanimità dei compartecipi.
1.4 Con il terzo motivo si duole della denegata ammissione della richiesta Parte_1
di prova testimoniale articolata nelle memorie istruttorie di primo grado, capitolata sulle circostanze della mancata acclusione, al verbale assembleare trasmesso con comunicazione pervenutagli in data 13.5.2015, dell'offerta professionale dell'arch. destinato a farne Per_1
parte integrante;
insiste, pertanto, affinchè il Collegio, ove non reputi comprovato, in forza delle risultanze processuali già acquisite, l'assunto dell'assenza di tale documento nel plico inviatogli, ammetta la prova testimoniale ingiustamente revocata dal primo giudice con l'ordinanza resa fuori udienza in data 15.03.2017.
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.5 Con il quarto motivo l'appellante, in conseguenza dell'auspicato accoglimento delle censure formulate con i precedenti motivi di gravame, invoca la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, da porre a carico di controparte secondo il principio della soccombenza.
1.6 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito il Condominio “Palazzo
Sglavo” in Aversa alla via Benedetto Croce 31, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
1.7 All'udienza del 06.03.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. L'appello è preliminarmente ammissibile.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
Ancora deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto, a sostegno del gravame, argomentazioni logico- giuridiche meritevoli di approfondimento.
2.2 Il secondo motivo di appello, di cui si anticipa la disamina in quanto di valenza assorbente rispetto alla censura affidata al primo mezzo, è fondato e va, pertanto, accolto.
Dalla precedente illustrazione del contenuto della doglianza in esame risulta che l'assemblea del condominio Palazzo Sglavo, con la maggioranza millesimale delle quote dei due condomini germani dell'odierno appellante, presenti all'adunanza convocata per il giorno
17.4.2015, hanno conferito incarico tecnico all'arch. per eseguire pratiche Per_1 amministrative ed interventi su parti del fabbricato “comuni e non”.
In particolare, l'incarico si è reso necessario, secondo quanto dedotto dalla stessa difesa del condominio odierno appellato, per “completare lo scioglimento della comunione” tra i germani disposta con la succitata sentenza del Tribunale di S. M. Capua Vetere e Pt_1
superare alcune incongruenze riscontrate tra l'effettivo stato dei luoghi e la descrizione grafica e planimetrica recata dagli allegati alla CTU espletata nel giudizio di divisione, recepita dalla statuizione ai fini della formazione degli apporzionamenti con cui sono state individuate le unità immobiliari attribuite in proprietà esclusiva e le parti dell'edificio destinate, invece, a rimanere comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Sul punto, le parti hanno concordemente rappresentato che, appurata la discordanza tra la reale conformazione e consistenza dei beni e la raffigurazione grafica e planimetrica posta dal CTU a fondamento del progetto divisionale recepito dal Tribunale, era stata promossa da
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda una procedura esecutiva ai sensi dell'art. 612 c.p.c. per risolvere le Controparte_4
difficoltà insorte nella materiale attuazione del regolamento giudiziale, dichiarata, tuttavia, inammissibile per non rientrare la sentenza di scioglimento della comunione tra quelle suscettibili di esecuzione nella forma degli artt. 612 e ss. c.p.c.
In particolare, il condominio appellato ha evidenziato, nei propri scritti difensivi, che il
“corridoio” e le “cantinole n. 2 e 3”, indicate in sentenza sulla scorta della descrizione fattane dal CTU, non esistono fisicamente sui luoghi e che l'affidamento di un incarico tecnico si è reso imprescindibile appunto per superare le aporie della difformità riscontrata e per procedere ad un corretto frazionamento della cantinole dalla restante parte di cantinato destinata a rimanere comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Così delineato il contesto in cui si inserisce la determinazione assembleare, risulta fondata la doglianza dell'appellante sulla incidenza dell'incarico tecnico affidato a mezzo della stessa anche sui diritti di proprietà esclusiva dei singoli compartecipi.
In tal senso depone già il dato testuale ricavabile dalla descrizione dell'argomento riportato al n. 1 dell'o.d.g, ove la nomina del tecnico viene prospettata in relazione alla necessità di eseguire opere sulle parti “comuni e non” e, dunque, anche sulle porzioni attribuite in titolarità esclusiva. Conferma di ciò si ricava, poi, dalla natura stessa degli interventi commissionati, che, sostanziandosi nella pratica urbanistica per la soppressione dei dati identificativi attuali e la costituzione di nuovi, corrispondenti a nn. 3 appartamenti ed annessi rispettivi box e cantinola, nonché per la creazione di n. 3 enti urbani derivanti dal frazionamento del cortile comune e dei relativi beni comuni, concernono, appunto, anche le unità immobiliari assegnate in proprietà esclusiva.
L'incidenza sui diritti di proprietà esclusiva risulta, inoltre, particolarmente evidente proprio sulla scorta della incertezza residuata dalla sentenza di scioglimento della comunione nella demarcazione tra le porzioni assegnate in proprietà solitaria e le parti da rimanere comuni.
Difettando, infatti, una precisa individuazione già compiuta dal titolo giudiziale, le operazioni tese al “frazionamento” non sono di natura meramente materiale bensì sostanzialmente dispositive, finendo per individuare, sia pure per differenza da parti da censire come beni comuni, lo stesso oggetto delle porzioni immobiliari attribuite a ciascuno dei condividenti e, quindi, in definitiva, il contenuto del diritto dominicale esclusivo di ognuno di essi.
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
A ben vedere, quindi, come correttamente prospettato dall'odierno appellante nella missiva inviata in data 11.4.2015 all'amministratore del condominio, in risposta all'avviso di convocazione dell'assemblea del 17.4.2015, la soluzione corretta per “completare lo scioglimento della comunione”, implicante la risoluzione di profili ancora dispositivi, posti su un piano logico-giuridico antecedente a quello della mera gestione di parti ormai pacificamente individuate come comuni, sarebbe stata quella di procedere all'unanimità tra i tre germani, a mezzo della nomina di un tecnico da parte di ciascuno o di più di essi, per identificare in contraddittorio le porzioni di piano del fabbricato di proprietà esclusiva e quelle destinate a servire queste ultime ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Con tale missiva, in particolare, rappresentava all'amministratore Parte_1 CP_5
che le questioni indicate al n. 1 dell'odg dell'avviso di convocazione dell'assemblea
[...] del 17.4.2015 esulavano dalla competenza dell'assemblea condominiale;
egli designava, perciò, quale proprio tecnico di fiducia il figlio ing. e rinnovava l'invito Controparte_6
ai propri germani a fare altrettanto, affinchè si potessero svolgere le operazioni necessarie
“in concomitanza e con la massima trasparenza”. Sennonché l'assemblea condominiale, travisando il contenuto di detta indicazione, interpretava la nomina dell'ing.
[...] come offerta professionale alternativa a quella pervenuta dall'arch. in vista CP_6 Per_1
dell'affidamento dell'incarico tecnico da parte del condominio, reputandola, in tale prospettiva, invalida perché priva di sottoscrizione e dell'indicazione delle condizioni economiche necessarie per consentirne il vaglio comparativo con quella concorrente dell'altro professionista.
Chiarito, allora, che l'oggetto dell'incarico affidato all'arch. con la deliberazione Per_1
assunta al capo 1 dell'odg investe i diritti di proprietà esclusiva dei condomini, siffatta deliberazione è nulla in applicazione del principio secondo cui sono affette da nullità le deliberazioni dell'assemblea condominiale che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giudico, dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni”, inteso come estraneità all'ambito delle competenze assembleari e all'operatività del metodo maggioritario (Cass. Sezioni Unite 9839/2021).
2.2 L'accoglimento del precedente motivo di gravame determina l'assorbimento del secondo e del terzo mezzo di gravame.
2.3 La riforma della sentenza impugnata, imponendo la rideterminazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, determina, altresì,
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda l'assorbimento del quarto motivo di gravame relativo alla regolamentazione degli oneri processuali di primo grado (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza del condominio odierno appellato.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla bassa complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1003/2018 del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 09.04.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della statuizione impugnata, dichiara la nullità della delibera assembleare assunta dal Condominio “Palazzo Sglavo” in
Aversa alla via Benedetto Croce 31, in data 17.4.2015 relativamente al capo 1) dell'o.d.g.;
b) condanna il Condominio “Palazzo Sglavo” in Aversa alla via Benedetto Croce 31
RG n° 2534/2018 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda alla refusione, in favore di , delle spese di lite del doppio grado, che Parte_1
liquida, per il primo grado, in complessivi € 2.800,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in € 804,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.6.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RG n° 2534/2018 - sentenza - RG n° 2534/2018 - sentenza -
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda