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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3454 dell'anno 2024
TRA
in concordato preventivo Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Christiano Giustini e Alessandro Veltri
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Alessandro Martucci
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Cassino, depositato in data 4 dicembre 2019, , Controparte_1
premesso:
che era stata posta in CIGS, nel periodo dal 10 maggio 2018 al 10 maggio 2019, per un numero di ore di sospensione superiore a quello totalizzato, nel medesimo periodo, da altri dipendenti impiegati;
che <
- sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia nel caso contrario - ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri (eventualmente diversi dalla rotazione) di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi>>;
che <
e corretto alle Organizzazioni Sindacali articolate sul territorio ed alle RSU aziendali le cause ostative ovvero i fattori impeditivi della rotazione né, tantomeno, i criteri di verificabilità, oggettività e giustificatezza per individuare il personale che sarebbe tato sospeso nel rispetto dei criteri stessi>>;
tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
[...]
della lavoratrice dal 10 maggio 2018 al 10 maggio Controparte_2 Controparte_1
2019, nonché accertare e dichiarare la mancata applicazione al caso specifico della rotazione e degli stessi criteri di rotazione tra i dipendenti posti in CIGS e, conseguentemente, condannare la Parte_1
con sede legale in PR (LT), Via della Valli, n. 46, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del concludente, a titolo di differenze retributive correlate alla mancata rotazione,
eventualmente anche a titolo di risarcimento danni da perdita del diritto al lavoro ed alla conseguente legittima retribuzione, della somma complessiva di E. 16.088,59, ovvero della minore o maggior somma,
quale verrà accertata all'esito di eventuale CTU, il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dovuta ad oggi e fino all'effettivo soddisfo>>. 2. Nel rituale contraddittori delle parti, l'adito Tribunale, con sentenza n. 896/2024 del 4 novembre 2024
accoglieva il ricorso.
Affermava il primo giudice:
che <
inderogabilmente essere adempiuti dal datore di lavoro, pena la illegittimità dell'intera procedura, gli obblighi di indicazione di criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, eventualmente alternativi alla rotazione purché ne siano indicate le ragioni tecnico-organizzative, con sufficiente grado di specificità e determinatezza, in coerenza con i principi giurisprudenziali sopra illustrati, occorre verificare se nel caso di specie tali obblighi siano stati correttamente adempiti dalla Parte_1
che <
scelta dei lavoratori da sospendere>>;
che, pertanto, <
sospensioni in cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti della per il periodo dall'11 Parte_1
maggio 2018 al 10 maggio 2019 (cfr. decreto concessione CIGS del 4.6.2018 sub all. 12 produzione
) e conseguente declaratoria di inefficacia dei provvedimenti aziendali di sospensione della Parte_1
prestazione lavorativa della ricorrente per i periodi oggetto di causa, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, in relazione ai periodi nei quali è stata sospesa in CIGS come risultanti dai prospetti paga, le differenze tra il trattamento di integrazione salariale e la normale retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa>>.
3. Con ricorso del 13 dicembre 2024 l' interponeva appello. Parte_1
La lavoratrice resisteva.
4. A differenza di quanto sostenuto dall'appellata anche in sede di discussione orale, la questione qui dibattuta non è diversa da quella già esaminata da questa Corte con le sentenze nn. 447/2023 e 2113/2023,
cui questo Collegio intende dare continuità. Deve rammentarsi, che l'unica ragione addotta dalla con l'atto introduttivo a sostegno della dedotta CP_1
illegittimità della sospensione in CIGS era rappresentata dalla denunciata violazione dell'art. 24, D. Lgs. n.
148/2015, per aver la datrice di lavoro omesso di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame
congiunto, gli specifici criteri (eventualmente diversi dalla rotazione) di individuazione dei lavoratori che
devono essere sospesi.
5. Orbene, con la sentenza n. 2113/2023 la Corte ha affermato quanto segue:
<
la Corte – con richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. ad un precedente specifico della Corte di appello di Roma
(sentenza n. 447/2023 pronunciata all'esito di analogo procedimento) – che la sentenza di prime cure si fonda essenzialmente sull'applicazione dell'art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223/1991 e sui principi che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato in materia, con riferimento specifico all'indicata normativa, circa la necessità che i criteri di scelta e di rotazione siano individuati in modo specifico sin dal momento delle comunicazioni e dell'esame congiunto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 302 del 11/05/2000: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto degli art. 1, settimo comma, legge 23
luglio 1991 n. 223 e 5, commi quarto e quinto, legge 20 maggio 1975 n. 164), tale illegittimità potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata”; conformi Cass. Sez. U, Sentenza n. 461 del 27/06/2000; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 10284 del 04/08/2000; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11613 del 04/09/2000; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 7430 del 01/06/2001; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7863 del 11/06/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16075 del
25/10/2003; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8353 del 03/05/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1550 del 26/01/2006;
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26587 del 12/12/2011).
4.1. La richiamata norma, peraltro, risulta abrogata dall'art. 46, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 settembre 2015,
n. 148, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 148/2015, mentre deve trovare applicazione, ratione temporis, la norma di cui all'art. 24 d.lgs. n.
148/2015, che dispone: “1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all' articolo 21, comma 1, lettere a), e b) , è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il richiede, comunque, il CP_3
parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché
delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità
della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico- organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
4. In caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all' articolo 21,
comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3”.
4.2. Nel caso di specie, è pacifico che, nell'ambito della procedura di CIGS attuata dalla società appellante, in
Co virtù della quale M. è stata sospesa per il periodo dall'11/05/2018 al 10/05/2019, la relativa fase di consultazione sindacale abbia avuto avvio sulla base della comunicazione del 20/04/2018 indirizzata alle
OO.SS. e si sia conclusa con verbale di accordo sindacale del 03/05/2018 stipulato presso il Ministero del
Lavoro: tale procedura è stata poi approvata dal Ministero con decreto del 04/06/2018, che ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dall'11/05/2018 al 10/05/2019.
4.3. In particolare, con il verbale di accordo del 03/05/2018, stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali tra le OO.SS. nazionali e territoriali e le RSU interessate, si conveniva Parte_1
quanto segue: “Premesso che con sede legale in PR (LT) e sedi operative in Caselle Parte_1
Torinese (TO) e San TR NF (CE), opera nel settore tessile con un organico aziendale, ad oggi, pari a n.
99 unità lavorative, di cui n. 2 dirigenti. La Società, con lettera del 23.04.2018, ha presentato a questo Ufficio
istanza di esame congiunto ex art. 24 del D. Lgs. n. 148/2015, finalizzato al ricorso alla CIGS per crisi aziendale e, pertanto, le parti sono state convocate in data odierna. Nel corso della presente riunione il referente aziendale ha dichiarato che la presente da anni sul territorio, sta affrontando da tempo Parte_1
una situazione di crisi derivante essenzialmente dal ritardo della commessa di produzione JSF per aerei F35
per il cliente americano RO MM che attualmente è stata bloccata. In particolare, tale situazione ha comportato un decremento del fatturato del 2017 rispetto al fatturato del 2016 pari a circa il 26%,
generando una perdita nell'anno 2016 pari a 1.717.060 e nell'anno 2017 a 1.993.000. La Società ha illustrato un Piano di risanamento finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia dell'occupazione che prevede le seguenti azioni:
- trattative in corso finalizzate allo sviluppo dell'attività sia nel mercato nazionale che in quello estero (Egitto,
Angola, Qatar, Malesia ed Arabia Saudita); - nuovi contratti con il Ministero della Difesa sia in Italia che in
Egitto; - sviluppo della piattaforma stratosferica (programma finanziato dal Progetto Prora), in collaborazione con altri partners quali PA, AS, IR E LE ecc.; All'esito del confronto odierno le Parti hanno convenuto sull'opportunità di ricorrere alla CIGS per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 21, c. 1, lettera b) del
D.Lgs. n. 148/2015, tenuto conto di quanto indicato nel D.M n. 94033/2016, quale strumento più idoneo al fine di accompagnare il processo di risanamento dell'attività aziendale, assicurando nel contempo una misura di sostegno al reddito per i lavoratori. Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n.
148/2015, le Parti dichiarano che, in considerazione dell'attuale situazione aziendale, non è possibile fare ricorso al Contratto di Solidarietà ex art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2015.
3. La Società presenterà istanza di CIGS per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) e comma
3, dell'art. 22, del D.Lgs. n. 148/2015, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del D.M n.
94033/2016.
4. La CIGS sarà richiesta in favore di un numero massimo di 89 unità lavorative, di cui n. 59 occupati presso la sede di PR (LT) e n. 30 occupati presso la sede di S. TR NF (CE).
5. La CIGS verrà richiesta a far data dall' 11 maggio 2018, per la durata di 12 mesi.
6. I lavoratori da sospendere saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico organizzative e produttive connesse al Piano e saranno sospesi, nel rispetto della circolare ministeriale n. 16 del 28.08.2017, fino ad un massimo di zero ore lavorative, ovvero a riduzione oraria.
7. Compatibilmente con le esigenze aziendali connesse all'attuazione del Piano, nonché tenuto conto della fungibilità dei profili professionali, si farà ricorso alla rotazione.
8. La Società anticiperà il trattamento straordinario di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
9. Saranno effettuati incontri di verifica, su richiesta di una delle Parti, per monitorare l'evolversi della situazione aziendale e l 'utilizzo della CIGS. Le Parti con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver concluso con accordo la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 24, Decreto Legislativo
14 settembre 2015, n. 148.
Il Ministero del Lavoro dichiara esperita, con esito positivo, la procedura di consultazione sindacale ex art. 24
D. Lgs. n. 148/2015.
Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla
Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, per l
'espletamento della fase istruttoria e decisoria di sua competenza”. (doc. n. 5 allegato al ricorso di primo grado).
4.4. Con successivo ricorso depositato presso il Tribunale di Latina in data 04/05/2018, Parte_1
chiedeva ed otteneva di essere ammessa alla procedura di Concordato preventivo.
4.5. Invero, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva specificamente Parte_2
dedotto l'illegittimità della procedura di CIGS per violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 148 del 2015, affermando che il datore di lavoro, essendosi limitato ad indicare in modo del tutto generico il numero dei lavoratori da sospendere, il periodo di sospensione e la previsione della rotazione, non aveva adempiuto all'obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, degli specifici criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, delle modalità della rotazione o dei motivi oggettivi per i quali non si potesse ricorrere alla rotazione.
4.6. D'altro canto, la società resistente aveva sostenuto, sin dal primo atto difensivo, che la comunicazione inviata alle OO.SS in data 03/05/2018 contenesse tutti gli elementi contemplati dall'art. 24, comma 1, del decreto citato, non risultando più necessaria la preventiva comunicazione alle OO.SS dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione prevista, contemplata dall'ormai abrogato art. 1, comma 7, legge n. 223/1991.
4.7. Risulta, invero, documentato in atti che, con comunicazione alle OO.SS. del 20/04/2018, la società
convenuta avviava la procedura di consultazione sindacale per l'attivazione della CIGS per crisi aziendale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 148 del 2015 per un periodo di dodici mesi ed un numero massimo di 89 lavoratori in forza presso gli stabilimenti di PR e San TR NF;
e che, come sopra rappresentato,
la predetta fase si concludeva con il verbale di accordo del 03/05/2018, con cui le parti concordavano la sospensione in CIGS per un numero massimo di 89 unità lavorative, di cui n. 59 presso la sede di PR e n.
30 presso la sede di S. TR NF, a far data dall'11/05/2018, per la durata di 12 mesi, con individuazione dei lavoratori da sospendere, fino ad un massimo di zero ore, “sulla base delle esigenze tecnico- organizzative e produttive connesse al Piano” e con ricorso alla rotazione “compatibilmente con le esigenze aziendali connesse all'attuazione del Piano, nonché tenuto conto della fungibilità dei profili professionali”.
4.8. La descritta procedura, pertanto, con riguardo specifico agli obblighi di comunicazione, appare conforme alla previsione legislativa da applicare nel caso di specie, in virtù della quale non è più previsto l'obbligo –
espressamente contemplato nell'abrogata disposizione di cui all'art. 1, commi 7 e 8, legge 223/1991 – di preordinare ed indicare già in fase di comunicazione i criteri di scelta “che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento”, riservando alla successiva fase di esame congiunto la definizione degli stessi, che appunto, come previsto dal comma 3 dell'art. 24 sopra citato, devono comunque formare oggetto di tale discussione con le OO.SS., come verificatosi in concreto nell'ambito del verbale di accordo del
03/05/2018.
4.9. Con il ricorso di primo grado, è stato invero denunciato l'inadempimento del datore di lavoro con esclusivo riferimento alla mancata comunicazione dei criteri alternativi alla rotazione, o alla generica indicazione degli stessi in sede di comunicazione, mentre la gravata sentenza ha affermato che la violazione dell'obbligo di comunicazione nel vigore della precedente disciplina costituisce un vizio procedurale che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidatosi sotto il vecchio regime, non è
sanabile neanche all'esito di esame sindacale conclusosi con verbale di accordo.
4.10. Tuttavia, atteso che è divenuta priva di rilievo la denuncia di violazione degli obblighi di comunicazione alla stregua della nuova disciplina di cui all'art. 24 d.lgs. n. 148/2015, tutta tesa a far emergere i criteri di scelta e i meccanismi di rotazione solo in sede di trattativa sindacale (esame congiunto) e non più nella fase di comunicazione, soprattutto in caso di raggiungimento dell'accordo in sede sindacale, ne consegue che l'originaria domanda, incentrata esclusivamente sul vizio dell'incompleta comunicazione iniziale, andava rigettata in applicazione della normativa sopravvenuta, non potendosi più ritenere – come operato in prime cure – applicabile l'art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223/1991.
4.11. Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione posta dal gravame, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata>>.
6. In applicazione dei predetti principi, va rigettata – in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza – la domanda avanzata da con ricorso del 4 dicembre 2019. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024, dalla in Parte_1
concordato preventivo nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Controparte_1
Cassino in data 4 novembre 2024 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, rigetta la domanda avanzata da con ricorso del 4 dicembre 2019. Controparte_1
Condanna al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado Controparte_1
del giudizio che liquida, per ciascun grado, in complessivi €.2.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3454 dell'anno 2024
TRA
in concordato preventivo Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Christiano Giustini e Alessandro Veltri
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Alessandro Martucci
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Cassino, depositato in data 4 dicembre 2019, , Controparte_1
premesso:
che era stata posta in CIGS, nel periodo dal 10 maggio 2018 al 10 maggio 2019, per un numero di ore di sospensione superiore a quello totalizzato, nel medesimo periodo, da altri dipendenti impiegati;
che <
- sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia nel caso contrario - ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri (eventualmente diversi dalla rotazione) di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi>>;
che <
e corretto alle Organizzazioni Sindacali articolate sul territorio ed alle RSU aziendali le cause ostative ovvero i fattori impeditivi della rotazione né, tantomeno, i criteri di verificabilità, oggettività e giustificatezza per individuare il personale che sarebbe tato sospeso nel rispetto dei criteri stessi>>;
tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
[...]
della lavoratrice dal 10 maggio 2018 al 10 maggio Controparte_2 Controparte_1
2019, nonché accertare e dichiarare la mancata applicazione al caso specifico della rotazione e degli stessi criteri di rotazione tra i dipendenti posti in CIGS e, conseguentemente, condannare la Parte_1
con sede legale in PR (LT), Via della Valli, n. 46, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del concludente, a titolo di differenze retributive correlate alla mancata rotazione,
eventualmente anche a titolo di risarcimento danni da perdita del diritto al lavoro ed alla conseguente legittima retribuzione, della somma complessiva di E. 16.088,59, ovvero della minore o maggior somma,
quale verrà accertata all'esito di eventuale CTU, il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dovuta ad oggi e fino all'effettivo soddisfo>>. 2. Nel rituale contraddittori delle parti, l'adito Tribunale, con sentenza n. 896/2024 del 4 novembre 2024
accoglieva il ricorso.
Affermava il primo giudice:
che <
inderogabilmente essere adempiuti dal datore di lavoro, pena la illegittimità dell'intera procedura, gli obblighi di indicazione di criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, eventualmente alternativi alla rotazione purché ne siano indicate le ragioni tecnico-organizzative, con sufficiente grado di specificità e determinatezza, in coerenza con i principi giurisprudenziali sopra illustrati, occorre verificare se nel caso di specie tali obblighi siano stati correttamente adempiti dalla Parte_1
che <
scelta dei lavoratori da sospendere>>;
che, pertanto, <
sospensioni in cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti della per il periodo dall'11 Parte_1
maggio 2018 al 10 maggio 2019 (cfr. decreto concessione CIGS del 4.6.2018 sub all. 12 produzione
) e conseguente declaratoria di inefficacia dei provvedimenti aziendali di sospensione della Parte_1
prestazione lavorativa della ricorrente per i periodi oggetto di causa, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, in relazione ai periodi nei quali è stata sospesa in CIGS come risultanti dai prospetti paga, le differenze tra il trattamento di integrazione salariale e la normale retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa>>.
3. Con ricorso del 13 dicembre 2024 l' interponeva appello. Parte_1
La lavoratrice resisteva.
4. A differenza di quanto sostenuto dall'appellata anche in sede di discussione orale, la questione qui dibattuta non è diversa da quella già esaminata da questa Corte con le sentenze nn. 447/2023 e 2113/2023,
cui questo Collegio intende dare continuità. Deve rammentarsi, che l'unica ragione addotta dalla con l'atto introduttivo a sostegno della dedotta CP_1
illegittimità della sospensione in CIGS era rappresentata dalla denunciata violazione dell'art. 24, D. Lgs. n.
148/2015, per aver la datrice di lavoro omesso di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame
congiunto, gli specifici criteri (eventualmente diversi dalla rotazione) di individuazione dei lavoratori che
devono essere sospesi.
5. Orbene, con la sentenza n. 2113/2023 la Corte ha affermato quanto segue:
<
la Corte – con richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. ad un precedente specifico della Corte di appello di Roma
(sentenza n. 447/2023 pronunciata all'esito di analogo procedimento) – che la sentenza di prime cure si fonda essenzialmente sull'applicazione dell'art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223/1991 e sui principi che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato in materia, con riferimento specifico all'indicata normativa, circa la necessità che i criteri di scelta e di rotazione siano individuati in modo specifico sin dal momento delle comunicazioni e dell'esame congiunto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 302 del 11/05/2000: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto degli art. 1, settimo comma, legge 23
luglio 1991 n. 223 e 5, commi quarto e quinto, legge 20 maggio 1975 n. 164), tale illegittimità potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata”; conformi Cass. Sez. U, Sentenza n. 461 del 27/06/2000; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 10284 del 04/08/2000; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11613 del 04/09/2000; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 7430 del 01/06/2001; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7863 del 11/06/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16075 del
25/10/2003; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8353 del 03/05/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1550 del 26/01/2006;
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26587 del 12/12/2011).
4.1. La richiamata norma, peraltro, risulta abrogata dall'art. 46, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 settembre 2015,
n. 148, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 148/2015, mentre deve trovare applicazione, ratione temporis, la norma di cui all'art. 24 d.lgs. n.
148/2015, che dispone: “1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all' articolo 21, comma 1, lettere a), e b) , è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il richiede, comunque, il CP_3
parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché
delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità
della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico- organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
4. In caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all' articolo 21,
comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3”.
4.2. Nel caso di specie, è pacifico che, nell'ambito della procedura di CIGS attuata dalla società appellante, in
Co virtù della quale M. è stata sospesa per il periodo dall'11/05/2018 al 10/05/2019, la relativa fase di consultazione sindacale abbia avuto avvio sulla base della comunicazione del 20/04/2018 indirizzata alle
OO.SS. e si sia conclusa con verbale di accordo sindacale del 03/05/2018 stipulato presso il Ministero del
Lavoro: tale procedura è stata poi approvata dal Ministero con decreto del 04/06/2018, che ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dall'11/05/2018 al 10/05/2019.
4.3. In particolare, con il verbale di accordo del 03/05/2018, stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali tra le OO.SS. nazionali e territoriali e le RSU interessate, si conveniva Parte_1
quanto segue: “Premesso che con sede legale in PR (LT) e sedi operative in Caselle Parte_1
Torinese (TO) e San TR NF (CE), opera nel settore tessile con un organico aziendale, ad oggi, pari a n.
99 unità lavorative, di cui n. 2 dirigenti. La Società, con lettera del 23.04.2018, ha presentato a questo Ufficio
istanza di esame congiunto ex art. 24 del D. Lgs. n. 148/2015, finalizzato al ricorso alla CIGS per crisi aziendale e, pertanto, le parti sono state convocate in data odierna. Nel corso della presente riunione il referente aziendale ha dichiarato che la presente da anni sul territorio, sta affrontando da tempo Parte_1
una situazione di crisi derivante essenzialmente dal ritardo della commessa di produzione JSF per aerei F35
per il cliente americano RO MM che attualmente è stata bloccata. In particolare, tale situazione ha comportato un decremento del fatturato del 2017 rispetto al fatturato del 2016 pari a circa il 26%,
generando una perdita nell'anno 2016 pari a 1.717.060 e nell'anno 2017 a 1.993.000. La Società ha illustrato un Piano di risanamento finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia dell'occupazione che prevede le seguenti azioni:
- trattative in corso finalizzate allo sviluppo dell'attività sia nel mercato nazionale che in quello estero (Egitto,
Angola, Qatar, Malesia ed Arabia Saudita); - nuovi contratti con il Ministero della Difesa sia in Italia che in
Egitto; - sviluppo della piattaforma stratosferica (programma finanziato dal Progetto Prora), in collaborazione con altri partners quali PA, AS, IR E LE ecc.; All'esito del confronto odierno le Parti hanno convenuto sull'opportunità di ricorrere alla CIGS per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 21, c. 1, lettera b) del
D.Lgs. n. 148/2015, tenuto conto di quanto indicato nel D.M n. 94033/2016, quale strumento più idoneo al fine di accompagnare il processo di risanamento dell'attività aziendale, assicurando nel contempo una misura di sostegno al reddito per i lavoratori. Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n.
148/2015, le Parti dichiarano che, in considerazione dell'attuale situazione aziendale, non è possibile fare ricorso al Contratto di Solidarietà ex art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2015.
3. La Società presenterà istanza di CIGS per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) e comma
3, dell'art. 22, del D.Lgs. n. 148/2015, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del D.M n.
94033/2016.
4. La CIGS sarà richiesta in favore di un numero massimo di 89 unità lavorative, di cui n. 59 occupati presso la sede di PR (LT) e n. 30 occupati presso la sede di S. TR NF (CE).
5. La CIGS verrà richiesta a far data dall' 11 maggio 2018, per la durata di 12 mesi.
6. I lavoratori da sospendere saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico organizzative e produttive connesse al Piano e saranno sospesi, nel rispetto della circolare ministeriale n. 16 del 28.08.2017, fino ad un massimo di zero ore lavorative, ovvero a riduzione oraria.
7. Compatibilmente con le esigenze aziendali connesse all'attuazione del Piano, nonché tenuto conto della fungibilità dei profili professionali, si farà ricorso alla rotazione.
8. La Società anticiperà il trattamento straordinario di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
9. Saranno effettuati incontri di verifica, su richiesta di una delle Parti, per monitorare l'evolversi della situazione aziendale e l 'utilizzo della CIGS. Le Parti con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver concluso con accordo la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 24, Decreto Legislativo
14 settembre 2015, n. 148.
Il Ministero del Lavoro dichiara esperita, con esito positivo, la procedura di consultazione sindacale ex art. 24
D. Lgs. n. 148/2015.
Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla
Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, per l
'espletamento della fase istruttoria e decisoria di sua competenza”. (doc. n. 5 allegato al ricorso di primo grado).
4.4. Con successivo ricorso depositato presso il Tribunale di Latina in data 04/05/2018, Parte_1
chiedeva ed otteneva di essere ammessa alla procedura di Concordato preventivo.
4.5. Invero, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva specificamente Parte_2
dedotto l'illegittimità della procedura di CIGS per violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 148 del 2015, affermando che il datore di lavoro, essendosi limitato ad indicare in modo del tutto generico il numero dei lavoratori da sospendere, il periodo di sospensione e la previsione della rotazione, non aveva adempiuto all'obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, degli specifici criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, delle modalità della rotazione o dei motivi oggettivi per i quali non si potesse ricorrere alla rotazione.
4.6. D'altro canto, la società resistente aveva sostenuto, sin dal primo atto difensivo, che la comunicazione inviata alle OO.SS in data 03/05/2018 contenesse tutti gli elementi contemplati dall'art. 24, comma 1, del decreto citato, non risultando più necessaria la preventiva comunicazione alle OO.SS dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione prevista, contemplata dall'ormai abrogato art. 1, comma 7, legge n. 223/1991.
4.7. Risulta, invero, documentato in atti che, con comunicazione alle OO.SS. del 20/04/2018, la società
convenuta avviava la procedura di consultazione sindacale per l'attivazione della CIGS per crisi aziendale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 148 del 2015 per un periodo di dodici mesi ed un numero massimo di 89 lavoratori in forza presso gli stabilimenti di PR e San TR NF;
e che, come sopra rappresentato,
la predetta fase si concludeva con il verbale di accordo del 03/05/2018, con cui le parti concordavano la sospensione in CIGS per un numero massimo di 89 unità lavorative, di cui n. 59 presso la sede di PR e n.
30 presso la sede di S. TR NF, a far data dall'11/05/2018, per la durata di 12 mesi, con individuazione dei lavoratori da sospendere, fino ad un massimo di zero ore, “sulla base delle esigenze tecnico- organizzative e produttive connesse al Piano” e con ricorso alla rotazione “compatibilmente con le esigenze aziendali connesse all'attuazione del Piano, nonché tenuto conto della fungibilità dei profili professionali”.
4.8. La descritta procedura, pertanto, con riguardo specifico agli obblighi di comunicazione, appare conforme alla previsione legislativa da applicare nel caso di specie, in virtù della quale non è più previsto l'obbligo –
espressamente contemplato nell'abrogata disposizione di cui all'art. 1, commi 7 e 8, legge 223/1991 – di preordinare ed indicare già in fase di comunicazione i criteri di scelta “che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento”, riservando alla successiva fase di esame congiunto la definizione degli stessi, che appunto, come previsto dal comma 3 dell'art. 24 sopra citato, devono comunque formare oggetto di tale discussione con le OO.SS., come verificatosi in concreto nell'ambito del verbale di accordo del
03/05/2018.
4.9. Con il ricorso di primo grado, è stato invero denunciato l'inadempimento del datore di lavoro con esclusivo riferimento alla mancata comunicazione dei criteri alternativi alla rotazione, o alla generica indicazione degli stessi in sede di comunicazione, mentre la gravata sentenza ha affermato che la violazione dell'obbligo di comunicazione nel vigore della precedente disciplina costituisce un vizio procedurale che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidatosi sotto il vecchio regime, non è
sanabile neanche all'esito di esame sindacale conclusosi con verbale di accordo.
4.10. Tuttavia, atteso che è divenuta priva di rilievo la denuncia di violazione degli obblighi di comunicazione alla stregua della nuova disciplina di cui all'art. 24 d.lgs. n. 148/2015, tutta tesa a far emergere i criteri di scelta e i meccanismi di rotazione solo in sede di trattativa sindacale (esame congiunto) e non più nella fase di comunicazione, soprattutto in caso di raggiungimento dell'accordo in sede sindacale, ne consegue che l'originaria domanda, incentrata esclusivamente sul vizio dell'incompleta comunicazione iniziale, andava rigettata in applicazione della normativa sopravvenuta, non potendosi più ritenere – come operato in prime cure – applicabile l'art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223/1991.
4.11. Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione posta dal gravame, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata>>.
6. In applicazione dei predetti principi, va rigettata – in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza – la domanda avanzata da con ricorso del 4 dicembre 2019. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024, dalla in Parte_1
concordato preventivo nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Controparte_1
Cassino in data 4 novembre 2024 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, rigetta la domanda avanzata da con ricorso del 4 dicembre 2019. Controparte_1
Condanna al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado Controparte_1
del giudizio che liquida, per ciascun grado, in complessivi €.2.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis