Ordinanza cautelare 16 novembre 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 24/11/2025, n. 7610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7610 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04868/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4868 del 2022, proposto dal sig. DE De OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 3/2022 prot. 24316 del 04.07.2022, successivamente notificata il 06.07.2022, con la quale il responsabile del settore urbanistica del Comune di Arzano dichiarava l'acquisizione al patrimonio del Comune di Arzano di immobili siti alla via Verga n°7, nonché irrogava la sanzione di €.12.000,00 per la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione n. 35 del 7 settembre 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. CO EP US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. DE De OS è nudo proprietario di un immobile sito in Arzano, alla via I Traversa C.so D’Amato n.7, distinto al Catasto al Foglio n. 5, p.lla n. 778, sub. 5.
2. Con S.C.I.A. prot. n. 20414 del 07.08.2017, il ricorrente comunicava al Comune di Arzano la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati in legno lamellare per la copertura di un terrazzo dell’immobile de quo.
3. Con nota prot. n. 20714 dell’11.08.2017 il ricorrente comunicava all’Amministrazione la fine dei lavori.
4. Con nota prot. 20414 del 07.08.2017, il Comune di Arzano comunicava al ricorrente l’irricevibilità della S.C.I.A. per “ contrasto delle opere con la strumentazione urbanistica vigente, nonché la non chiara ed esaustiva documentazione grafico-tecnica allegata alla pratica, da dove non si evince in alcun modo il dimensionamento, la caratteristica costruttiva e, tra l’altro, la necessità di una verifica sismica, data la non coerenza documentale tra quanto riportato in relazione e quanto graficamente descritto in relazione alla nuova copertura da realizzarsi ”.
5. In data 04.09.2017, il tecnico dell’Ente resistente, geom. Gennaro D’Auria, insieme agli agenti del Comando di Polizia Locale, effettuava un sopralluogo presso l’immobile del sig. De OS ed accertava la presenza di diverse opere abusive.
In particolare, la relazione del sopralluogo prot. n. 22138 del 07.09.2017 attestava:
“ a) Realizzazione di copertura dell’intero terrazzo lato Est, con struttura in legno lamellare posta a doppia falda inclinata con altezza netta al colmo di ml 3.55 e di ml 2.40 ai lati e con una superficie coperta di dimensioni pari a mq 43.50;
b) Realizzazione di copertura del balcone lato Sud, con struttura in legno lamellare in continuità con al copertura dell’intero immobile, posta a falda inclinata avente altezza max di ml 2.50 e min di ml 2.20 e coprente una superficie di mq. 7.00 circa;
c) Realizzazione di copertura del balcone lato Nord, con struttura in legno lamellare in continuità con la copertura dell’intero immobile, posta a falda inclinata con altezza max di ml 2.40 e min di ml 2.20, coprente una superficie di mq 12.00 circa;
d) Ampliamento di cubatura utile dell’ambiente abitativo al piano secondo, previo incremento delle altezze al colmo ed in gronda della copertura costituita da struttura in legno lamellare, realizzata in difformità da quanto riportato attraverso la D.I.A. prot. 8701 del 08/05/2013 che prevedeva, nell’ambito del recupero ai fini abitativi del sottotetto ai sensi della L.R. 15/2000 e s.m.i., una doppia falda inclinata con altezza max di ml 2.90 e min di ml 1.90 e pertanto, altezza media di ml 2.40. Nel mentre le altezze rilevate si attestano al colmo a ml 3.55 ed alle due gronde a ml 2.50 e pertanto, con altezza media di ml 3.00, con conseguente incremento del volume utile della unità abitativa pari a circa mc 58.00 ”.
6. Pertanto, con ordinanza n. 35 del 07.09.2017, prot. n. 22149, il Caposettore Urbanistica del Comune di Arzano ordinava al ricorrente la demolizione delle opere abusive accertate.
In particolare, si ordinava la demolizione di:
“ a) Realizzazione di copertura dell’intero terrazzo lato Est, con struttura in legno lamellare posta a doppia falda inclinata con altezza netta al colmo di ml 3.55 e di ml 2.40 ai lati e con una superficie coperta di dimensioni pari a mq 43.50;
b) Realizzazione di copertura del balcone lato Sud, con struttura in legno lamellare in continuità con al copertura dell’intero immobile, posta a falda inclinata avente altezza max di ml 2.50 e min di ml 2.20 e coprente una superficie di mq. 7.00 circa;
c) Realizzazione di copertura del balcone lato Nord, con struttura in legno lamellare in continuità con la copertura dell’intero immobile, posta a falda inclinata con altezza max di ml 2.40 e min di ml 2.20, coprente una superficie di mq 12.00 circa;
d) Ampliamento di cubatura utile dell’ambiente abitativo al piano secondo, previo incremento delle altezze al colmo ed in gronda della copertura costituita da struttura in legno lamellare, avente altezza media di ml 3.00, con conseguente incremento del volume utile della unità abitativa pari a circa mc 58.00 ”.
7. Avverso tali provvedimenti, il sig. DE De OS proponeva ricorso innanzi a questo T.A.R. Campania, cui resisteva il Comune di Arzano costituendosi in giudizio e contestandone tutti i motivi.
8. Con ordinanza n. 1137/2019, pubblicata in data 28.02.2019, l’adito TAR “dispone(va) verificazione tecnica”, investendo dell’incombente istruttorio il Provveditore alle Opere Pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, con la formulazione dei seguenti quesiti:
“ a) come si caratterizza il regime urbanistico della zona di insediamento del fabbricato nel quale è ubicata l’unità immobiliare interessata dai provvedimenti impugnati?
b) quali sono la tipologia e la consistenza degli interventi edilizi che hanno riguardato nel tempo la suddetta unità immobiliare, tenendo conto del permesso di costruire n. 43 dell’8 giugno 2012, della DIA prot. n. 8701 dell’8 maggio 2013 e della IA prot. n. 20414 del 7 agosto 2017?
c) come si presenta lo stato di fatto dell’unità immobiliare in questione e delle relative coperture esterne?
d) sussistono o meno le difformità dai titoli edilizi pregressi rappresentate al punto d) della gravata ordinanza di demolizione n. 35 del 7 settembre 2017, ossia: “Ampliamento di cubatura utile dell’ambiente abitativo al piano secondo, previo incremento delle altezze al colmo ed in gronda della copertura costituita da struttura in legno lamellare, avente altezza media di ml 3.00, con conseguente incremento del volume utile della unità abitativa pari a circa mc 58.00”? ”.
9. In data 30.09.2020 veniva depositata la verificazione dell’ing. Menditto, il quale rassegnava le seguenti conclusioni:
“ L’analisi della documentazione tecnica e l’ispezione dello stato dei luoghi hanno consentito di verificare le difformità dai titoli abilitativi e si segnala il mancato rispetto delle L.R. n.15/200, n.19/2001 e 65/2013, degli artt.33, 37, 48,57 del REC ”.
10. La causa veniva definita con sentenza n. 6549 del 31 dicembre 2020, con la quale questo Tribunale, sulla scorta delle risultanze della relazione di verificazione, ritenuta “ frutto di accurati e di approfonditi rilievi istruttori ”, rigettava il ricorso.
11. Avverso la suddetta sentenza il sig. De OS DE proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato.
12. Nelle more, non essendo stata sospesa l’efficacia della sentenza impugnata, il Comune di Arzano adottava l’ordinanza prot. n. 24316 del 04.07.2022, con la quale veniva disposta l’acquisizione al patrimonio del Comune di Arzano della complessiva superficie di mq 209.70, di cui mq 159.70 costituenti l’area di sedime e mq 50 “per consentire il transito e movimentazione ai mezzi per le operazioni di demolizione degli immobili abusivi”.
Con il medesimo provvedimento veniva ordinato, altresì, il pagamento della sanzione amministrativa di € 12.000,00, determinata in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 92 del 04/10/2016.
13. Avverso tale ultimo provvedimento il sig. De OS insorgeva con il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva. Si affidava ai seguenti motivi di gravame:
(A) sull’acquisizione:
1) ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE – APPLICAZIONE ART. 34 COMMA 2 D.P.R. 380/2001 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO PROCEDIMENTALE;
2) VIOLAZIONE ART. 31 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE ART. 31 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
4) VIOLAZIONE ART. 7 L. 241/1990 – OMESSA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO;
(B) sulla sanzione pecuniaria:
5. VIOLAZIONE DELL’ART. 31 COMMA 4BIS, D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - SUPERFICIALITA’- IRRAGIONEVOLEZZA.
14. Nel frattanto con sentenza n. 4274 del 28 aprile 2023, il Consiglio di Stato respingeva l’appello proposto dal sig. De OS DE, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite.
15. Alla camera di consiglio del 16 novembre 2023 questo Tribunale, con ordinanza n. 2099/2023, disponeva una serie di incombenti istruttori nei confronti delle parti, rinviando per il prosieguo all’udienza camerale dell’11 gennaio 2024. E nello specifico:
a) di dover “ acquisire, a cura dell’amministrazione, copia notificata dell’ordinanza di demolizione n. 35 del 7 settembre 2017 nonché del verbale di accertamento ”;
b) di dover richiedere alla parte ricorrente “ di documentare la data e il titolo di acquisto da parte degli odierni ricorrenti del bene oggetto del provvedimento in esame ”;
c) di dover richiedere “ chiarimenti al Comune di Arzano circa le modalità di calcolo delle aree di sedime oggetto del provvedimento impugnato nonché ogni altra notizia utile ai fini della decisione ”.
16. In data 2 gennaio 2024 il ricorrente, intendendo procedere all’adempimento dell’ordine istruttorio, depositava un atto di divisione di un terreno, recante la data del 13 marzo 1979, e corredato dalla nota di trascrizione, con il quale, per quanto di interesse in questa sede con riferimento alla p.lla 778, l’ottava quota di terreno veniva definitivamente attribuita a tale De OS TA.
17. Il Comune di Arzano, allora, in data 8 gennaio 2024 depositava memoria difensiva allegando, per quanto di rispettiva competenza al fine di ottemperare all’ordine istruttorio, la documentazione pertinente.
18. Alla successiva camera di consiglio dell’11 gennaio 2024 questo TAR, con ordinanza n. 100/2024, rigettava la domanda cautelare, avendo ritenuto “ che, ad un primo esame, proprio della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus, atteso che il Comune ha provato la notifica delle ordinanze di demolizione ad entrambi i ricorrenti e che nel frattempo intervenuta la sentenza di appello, che ha confermato la legittimità delle presupposte ordinanze di demolizione ”.
19. Giunta, infine, l’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione.
20. Per le ragioni che saranno di seguito esposte, il ricorso è infondato.
21. Con il primo motivo di gravame il ricorrente sostiene che il provvedimento gravato sarebbe illegittimo, in quanto “emesso senza le adeguate valutazioni circa la consistenza dei presunti abusi contestati e in assenza dei presupposti di legge.”
Ritiene, inoltre, che le opere realizzate con la IA del 2017 rientrerebbero “nell’ipotesi di opera legittimamente realizzata, il cui titolo è divenuto successivamente inefficace”. Ne discenderebbe, a suo dire, che l’Ente non avrebbe potuto disporre l’acquisizione, e che l’eventuale ordine di demolizione avrebbe dovuto riguardare solo le opere ulteriori rispetto alla IA annullata, né avrebbe effettuato alcuna idonea valutazione di merito.
22. Queste, però, sono infondate.
23. Si rammenta, in proposito, che la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 35/2017 è stata definitivamente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4274 del 2023, passata in giudicato.
Nello specifico affermava che:
(a) “ Al riguardo è sufficiente rilevare che, in base agli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, occorre il permesso di costruire per la realizzazione di tettoie che, come nella fattispecie, hanno una loro autonoma rilevanza e che, comunque, incidano, date anche le rilevanti dimensioni, sulle sagome, con conseguente insufficienza, al riguardo, di una semplice IA (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 2/1/2018, n. 24; 16/2/2017, n. 694; 9/3/2016, n. 945; 26/1/2015, n. 319; 11/3/2014, n. 3952; Sez. II, 17/6/2020, n. 3898; Sezione IV, 11/6/2019, n. 3895). A nulla rileva che, come deduce l’appellante, la tettoia fosse aperta su tre lati, non fosse ancorata al suolo e dovesse ritenersi di natura pertinenziale. E invero, il permesso di costruire è necessario, in quanto l’intervento è idoneo ad alterare la sagoma dell’edificio ”;
(b) “ Come si ricava dagli esiti della verificazione eseguita in primo grado, l’unità abitativa dell’appellante presenta, rispetto a quanto assentito, un incremento dell’altezza esterna del tetto di copertura (sia al colmo, sia in gronda), con conseguente aumento di cubatura. L’intervento necessitava, dunque, di permesso di costruire, non potendo essere realizzato sulla base in una mera DIA. In ogni caso, la DIA a cui fa riferimento l’appellante, la n. 8701 del 2013, non contemplava, come emerge dagli atti di causa, alcun incremento di altezza esterna del sottotetto, per cui è del tutto irrilevante che quest’ultima si fosse consolidata per decorso dei termini prescritti per l’esercizio del potere inibitorio o che il comune non abbia agito ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21-nonies della L. n. 241/1990. Alle considerazioni più sopra svolte occorre aggiungere che, diversamente da quanto affermato dall’appellante, il contestato aumento di cubatura non può trovare legittimazione dell’invocata L.R. n. 15/2000 ”.
In questa sede, pertanto, le censure sollevate dal ricorrente non possono trovare ingresso, ove si consideri che l’entità e la consistenza delle opere da demolire sono state definitivamente accertate.
Ed anche la circostanza, per la quale l’eventuale demolizione arrecherebbe pregiudizio alla parte eseguita in conformità non solo non risulta condivisibile atteso che:
a) risulta semplicemente dichiarata e non provata dal ricorrente cui spetta l’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.;
b) tutt’al più avrebbe dovuto essere evidenziata ed esaminata nella precedente impugnativa, che però si è ormai conclusa con esito sfavorevole per il ricorrente.
Da qui l’infondatezza del motivo.
24. Con il secondo mezzo il ricorrente asserisce che l’Ente avrebbe omesso di notificare a tutti gli aventi diritti sia l’ordine di demolizione che il verbale di accertamento.
25. Ma anche siffatta doglianza è destituita di fondamento, avendo la resistente debitamente dimostrato della ritualità della notifica tanto all’attuale ricorrente, nudo proprietario, quanto alla sig.ra LO LU, in qualità di usufruttuaria in data 8 settembre 2017.
Medesimo onere di notifica è stato assolto anche in rapporto al presupposto verbale di accertamento dell’inottemperanza, anch’esso notificato alla sig.ra LO in data 11 aprile 2019.
26. Con il terzo motivo di gravame il De OS ritiene che l’Ente locale avrebbe erroneamente acquisito una superficie totale di mq 209,78, in quanto, a suo dire, l’opera abusiva indicata nell’ordinanza di demolizione consisterebbe unicamente nella copertura costituita da struttura in legno lamellare per un totale di mq 7 + mq 12.
27. Ma anche questo motivo è non condivisibile.
27.1. Il Collegio ricorda che l’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 dispone (al comma 3) che “ se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”, e al successivo comma 4 che “ l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente ”.
Ebbene, con particolare riferimento alle aree su cui versano le opere abusive, pari a mq 159.70, il Comune resistente nella relazione prot. n. 22138 del 07.09.2017, ha individuato con i dovuti dettagli le superfici su cui insistono le opere abusive. Individuazione che trova ulteriore esplicazione nell’ordinanza gravata, nelle parti in cui, da un lato, rinvia al contenuto della citata relazione (VISTO che), dall’altro distingue l’area di mq 159.70 rispetto a quella di mq 50, prevista quale area di sedime ulteriore acquisita ai sensi dell’art. 31, comma 3 del DPR 380/2001 (ORDINA).
Ne consegue la palese infondatezza della doglianza in parte qua, avendo il Comune sufficientemente dimostrato e congruamente individuato con certezza le opere abusive acquisite ex lege al patrimonio comunale per l’effetto della scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione di demolizione.
27.2. Anche quanto concerne l’area di sedime ulteriore pari a 50 mq la doglianza è priva di pregio.
Il Collegio ricorda che, in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, mentre per l’area di sedime afferente agli immobili abusivi l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione e specificazione sul punto, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire va, volta per volta, motivata con l'esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto ed i criteri di determinazione di detta area.
In altri termini - non potendosi ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia affidato al puro arbitrio dell'Amministrazione la determinazione dell'ulteriore area acquisibile - la circostanza che sia stata predeterminata solo la superficie massima di tale area (comunque non superiore a dieci volte quella abusivamente costruita) può spiegarsi solo ipotizzando che l'ulteriore acquisto sia necessario al fine di consentire l'uso pubblico del bene abusivo acquisito al patrimonio comunale. Ne consegue che il nesso funzionale tra i due acquisti implica che l'Amministrazione sia tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto (cfr. T.A.R. per la Campania - PO, Sez. VII, 1° settembre 2011, n. 4259, le cui motivazioni sono richiamate da Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2019, n. 3916).
Calate le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che il Comune di Arzano abbia esercitato legittimamente il potere di acquisizione dell’area di sedime ulteriore ex art. 31, comma 3 del DPR 380/2001 e compiutamente assolto al proprio onere motivazionale.
Come emerge dal contenuto del provvedimento, l’acquisizione dell’ulteriore superficie di 50 mq “ da ricavare dalla maggiore consistenza dell’area dell’intera particella 778 del foglio di mappa n. 5 ” è stata disposta “ per consentire il transito e la movimentazione ai mezzi per le operazioni di demolizione degli immobili abusivi ”.
Siffatta valutazione tecnico-amministrativa rientra, ad avviso del Collegio, nell’ambito applicativo dell’art. 31, comma 3 del DPR n. 380/2001, consistendo in un’area necessaria alla realizzazione “ a contrario ” di opere analoghe a quelle abusive, quali appunti l’esecuzione delle opere di demolizione in relazione alle quali è necessaria una superficie di attraversamento e la movimentazione di mezzi e macchine.
Del resto, anche la più convincente giurisprudenza di questo Tribunale ha avallato in un caso analogo la suddetta argomentazione, ritenendo legittima e sufficientemente motivata l’acquisizione dell’area di sedime ulteriore per il soddisfacimento di esigenza strettamente funzionali alla demolizione delle opere abusive (cfr. TAR per la Campania, PO, sez. II, 4 febbraio 2020, n. 529). Argomentazione, da ultimo, condivisa dal Consiglio di Stato, in sede di appello alla predetta decisione, con la sentenza della Sesta Sezione n. 8603 del 2024.
Per le suddette ragioni il motivo deve essere complessivamente respinto.
28. Con il quarto motivo di censura, infine, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento gravato, in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
29. Ma anche tale censura è palesemente infondata.
Si evidenzia, in proposito, che il provvedimento che dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune è una sanzione autonoma.
Il provvedimento de quo non implica l'esercizio di alcuna discrezionalità da parte della P.A. essendo dovuto ex lege e ad esso essendo sotteso ipso iure l'effetto traslativo della proprietà (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2018, n. 1263).
O ancora più chiaramente, “la fattispecie a formazione progressiva nella quale si concretizza l’accertamento dell’abuso edilizio, fino al limite estremo dell’ablazione della proprietà, consta di scansioni predeterminate a contenuto necessitato, che in quanto tali rendono superflua qualsivoglia informativa preventiva” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 7160 del 2023).
Ne discende che il provvedimento di acquisizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla mancata ottemperanza al precedente ordine di demolizione.
30. Con separato motivo il De OS censura l’ordinanza di acquisizione limitatamente alla sanzione irrogata, atteso che:
a) sarebbe stata irrogata in assenza di un regolamento;
b) sarebbe il frutto di “un’istruttoria viziata e lacunosa che non considera la pendenza di un giudizio innanzi al Consiglio di Stato che potrebbe concludersi con una sentenza del tutto favorevole per il ricorrente”;
c) sarebbe stata irrogata illegittimamente in quanto non preceduta dalla notifica del verbale di accertamento;
d) l’ordinanza di demolizione non conterrebbe l’espressa comunicazione di cui all’art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001.
31. Ma anche questa ricostruzione non risulta condivisibile.
31.1. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente il Consiglio di Stato ha confermato la sussistenza di abusi edilizi commessi dal De OS presso l’immobile in Arzano.
Inoltre, la sanzione pecuniaria è stata determinata in applicazione dei criteri fissati con la delibera della Commissione Straordinaria n. 92 del 04/10/2016, tenendo conto delle dimensioni degli abusi realizzati e della conseguente superficie da acquisire, pari a mq 209,70.
31.2. Ancora non risulta di rilievo il tema della mancata notifica del verbale di accertamento al ricorrente.
Il Collegio ricorda che il verbale di accertamento della inottemperanza all'ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9150).
Ne discende che:
a) in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l'interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 con cui l'autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale;
b) la sostanziale irrilevanza della sua notificazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097; Cons. Stato, sez. VI, n. 1434 del 2023) ai precipui fini della legittimità del successivo, definito e autonomamente lesivo, provvedimento formale di accertamento.
Senza considerare che il Comune ha dato dimostrazione negli atti del giudizio di aver provveduto alla notifica del verbale di accertamento alla usufruttuaria, la sig.ra LO LU, madre del ricorrente e obbligata in solido, l’11 aprile 2019.
31.3. Infine, non è condivisibile l’assunto della carenza della comunicazione di cui all’art. 31, comma 4 bis atteso che nel contenuto dell’ordinanza di demolizione è espresso che l’Ente “ irrogherà una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 2.000 e i 20.000 Euro ”.
32. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
MO LI Di PO, Presidente
Rita Luce, Consigliere
CO EP US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO EP US | MO LI Di PO |
IL SEGRETARIO