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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/07/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 770/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Pellegrino Fabio Parte_1 P.IVA_1
COSENTINO del foro di ES ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLATA
E
➢ ( cf ), residente in [...] CodiceFiscale_1 delle Piane;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE
CONTUMACE
OGGETTO: Riassunzione a seguito dell'ordinanza della S.C. n. 16589 del 13 giugno 2024; appello avverso sentenza n. 1675 dell'8 novembre 2019 del Tribunale di ES in tema di opposizione intimazione ex artt. 2756 cod civ, 2797 cod civ.
Conclusioni: il solo procuratore della ricorrente in riassunzione ha concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.La S.C., con ordinanza n. 16589 del 13 giugno 2024, ha cassato la sentenza (avente n. 1435 del
27 ottobre 2020) con cui questa Corte Territoriale, in diversa composizione, ha accolto l'appello che ha proposto alla sentenza del Tribunale di ES che ha, a sua volta, rigettato Controparte_1
1 l'opposizione dallo stesso formulata all'intimazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli
2756 cod civ e 2797 cod civ, da parte di e finalizzata ad ottenere il pagamento della somma Pt_1 di € 9.760,00 dovuta per il rimessaggio, nell'arco di tempo compreso dal 6 marzo 2015 al 26 gennaio
2017, dell'imbarcazione AV di proprietà del medesimo unitamente agli ulteriori canoni, CP_1 quantificati nella misura di € 250,00 mensili sino alla data dell'effettivo pagamento.
1.2. In sintesi, va sin da subito ricostruito l'iter processuale della vicenda anche attraverso l'enunciazione delle prospettazioni delle parti ed a tal fine merita in estrema sintesi osservare quanto segue.
1.2.1.Secondo l'iniziale tesi sostenuta dal , l'insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria nei CP_1 propri confronti consegue all'assenza di un rapporto contrattuale con la controparte.
Ed infatti, è stato concluso un unico contratto con RI di ES per il deposito del natante peraltro oggetto già di una sentenza, emessa sempre dal tribunale adriatico, oramai passata in giudicato.
Secondo il giudice di prime cure gli elementi idonei al rigetto dell'opposizione possono essere così indicati: Parte
- Risulta documentata per tabulas la cessione in favore di del contratto e quindi di conseguenza anche dei crediti (e quindi anche di quello oggetto di causa) facenti originariamente capo a AN Boat Service srl;
- Alla scadenza del contratto di ormeggio/deposito intercorso tra RI di ES ed il CP_1
l'imbarcazione è stata alata dall'acqua e posizionata a terra;
- Tra le clausole del suddetto contratto vi è quella disciplinata all'art.
3.4. in forza della quale le spese per il deposito a secco avrebbero dovuto essere onerate dal proprietario del natante;
- La citata “…Sentenza del Tribunale di ES, invero, avendo risolto il contrasto all'epoca pendente tra le parti di quel giudizio ( e avendo definitivamente CP_1 Parte_2 statuito, da un lato, che il non fosse tenuto al pagamento del canone di ormeggio per CP_1
l'intervenuta scadenza del termine contrattuale e, dall'altro, che fosse, comunque, obbligato al pagamento di tutti i costi per le operazioni di messa a terra dell'imbarcazione oltre che di sosta a terra della stessa, ed essendo la suddetta sentenza coperta da giudicato, è evidente che in virtù di essa, il è obbligato a rimborsare al RI di ES quanto da questa CP_1 già anticipato per la messa a terra dell'imbarcazione e la sosta a terra sino al 5\3\15”;
2 1.2.2.Come anticipato, la Corte di Appello ha accolto l'impugnazione e, di conseguenza, ha escluso la sussistenza di ogni possibile pretesa creditoria in capo a Pt_1
Dopo aver dissertato in rito più che con riguardo al merito, sull'inquadramento giuridico dell'opposizione (e se in particolare, nell'ottica di superare il vaglio di inammissibilità del gravame, qualificabile alla stregua di opposizione all'esecuzione (opzione preferita) oppure agli atti esecutivi), il Collegio ha escluso la prova (di contro indispensabile e da ritenersi a carico della Pt_1 dell'esistenza di un rapporto negoziale con il . CP_1
L'unico contratto provato è risultato quello di rimessaggio tra questi e RI di ES e nessun negozio avente questa tipologia specifica di prestazione è stato sottoscritto con AN Boat Service srl sicchè non poteva essere ricompreso nell'atto di cessione.
In difetto, pertanto, di tale dimostrazione l'opposizione deve ritenersi fondata e meritevole di trovare accoglimento.
1.2.3. La decisione in questione è stata impugnata per cassazione e la S.C., dopo aver operato una sintetica ricostruzione della vicenda, ha ritenuto, così accogliendo il primo motivo di ricorso, errata la prospettazione di questa Corte Territoriale nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un rapporto negoziale a cui collegare la pretesa creditoria fatta valere in giudizio.
Tale assunto, si legge nell'ordinanza della Cassazione, si connota per due errori a cascata;
un primo, concerne la qualificazione giuridica del fatto oggetto di causa.
Il rapporto negoziale tra (a seguito dell'incontestata cessione) e RI di ES va Pt_1 inquadrato nello schema del deposito di consa altrui.
Trattasi, a bene vedere, di un contratto reale il cui momento perfezionativo deve individuarsi nella consegna del bene in quanto, è a partire da allora che sorge l'obbligazione in capo al depositario di custodia.
Del tutto irrilevante devono ritenersi poi le circostanze che il depositante (nella specie trattasi di
RI di ES) sia soggetto giuridico diverso rispetto al proprietario e che la res (oggetto dell'obbligazione di custodia) appartenga sempre ad una terza persona.
La questione sulla qualificazione del rapporto, seppur introdotta in sede di legittimità, non avendo in precedenza costituito oggetto di specifica censura, ben può essere vagliata rientrando nelle prerogative del giudice l' inquadramento della domanda all'interno di un determinato nomen iuris.
Il secondo errore che ne deriva è l'errata applicazione dell'art. 2756 cod civ che rappresenta un particolare strumento di tutela approntato dall'ordinamento per il soddisfacimento di una pretesa creditoria esperibile nei confronti anche di un soggetto terzo.
3 Una diversa interpretazione, infatti, comporterebbe il rischio di favorire, mediante la consegna del bene a terzi, l'inoperatività del privilegio.
In definitiva quindi sono stati indicati i seguenti principi di diritto: “va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto in virtù del quale l'ormeggiatore, avvalendosi d'una clausola del contratto di ormeggio, tiri in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affidi ad un terzo che ne assuma - anche solo per facta concludentia – la custodia”; “il depositario cui non sia stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa sia di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito sia stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario”.
Da quanto sin qui esposto, gli altri due motivi sono statio ritenuti assorbiti.
Con uno, ha lamentato l'omesso esame della prova della invocata cessione del contratto Pt_1
Parte originario da parte di AN a
L'ultimo, invece, profilo di censura ha riguardato la violazione dell'art. 2697 c.c., inteso tuttavia nella carenza di dimostrazione sulle spese di sosta dell'imbarcazione.
Su tale aspetto specifico, l'ordinanza della S.C. ha tuttavia così precisato “che in sede di rinvio sarà possibile e doverosa una puntuale ricostruzione dell'esatta entità di un corrispettivo comunque dovuto per il carattere pacifico della permanenza della cosa mobile in deposito”.
1.3. ha tempestivamente riassunto il giudizio il giudizio provvedendo alla notifica nei Pt_1 confronti del e così insistendo per il rigetto dell'appello proposto alla sentenza del Tribunale CP_1 di ES.
Quest'ultimo, invece, non si è costituito e di conseguenza il giudizio di rinvio è stato istruito unicamente mediante l'acquisizione delle produzioni documentali di parte ricorrente in riassunzione.
All'esito dell'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini così come peraltro espressamente richiesto da Pt_1
[... nelle note di trattazione scritta per detta udienza.
2.1.In via preliminare, va anzitutto osservato che “In tema di incidenza dello "ius superveniens" sul giudizio di rinvio, mentre nell'ipotesi di rinvio cd. prosecutorio (o proprio) ex art. 383, comma 1,
c.p.c., il giudice non deve tener conto delle modifiche processuali "medio tempore" intervenute, vertendosi in una fase ulteriore dell'originario procedimento (introdotto secondo le regole in quel momento vigenti), nel caso rinvio cd. restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3, c.p.c., le sopravvenienze normative incidono, invece, sul nuovo processo che si svolge dinanzi al primo
4 giudice, cui la causa sia stata rimessa in conseguenza dell'annullamento dell'intero procedimento”
(cfr Cass Civ., Sez VI, 15.10.2020 n. 22407).
Ne discende l'applicazione del c.d. vecchio rito antecedente cioè all'entrata in vigore del d.lvo
149/2022.
2.2.Sempre in limine litis, e non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia di . Controparte_1
A tale soluzione non osta il fatto che il medesimo abbia proposto appello alla sentenza oggetto di gravame, in quanto a seguito della riassunzione del giudizio ciascuna delle parti è tenuta, ove intenda svolgere in sede di rinvio le proprie argomentazioni, alla rituale costituzione.
In caso contrario, tuttavia, ed è indispensabile sottolinearlo, non si verifica alcuna preclusione in punto di rito e di conseguenza restano ferme le conclusioni e comunque le prospettazioni (che a questo punto dovranno essere verificate alla luce dell'esito della avvenuta cassazione della sentenza di secondo grado) già formulate che pertanto non possono ritenersi come implicitamente rinunziate.
Tanto considerato, poi, va altresì considerato che la notifica è stata effettuata personalmente alla parte così come richiesto dall'art. 392 cpc.
Dalla disamina, infatti, della documentazione versata agli atti è risultato che:
- La notifica dell'atto di riassunzione è stata fatta sia al procuratore già costituito che al CP_1 medesimo a mezzo posta;
- Non essendo stata prodotta la copia dell'avviso di ricevimento del plico, con ordinanza del 20 febbraio 2025 è stata disposta la rinnovazione;
- L'ufficiale giudiziario a mani ha notificato l'atto di riassunzione al presso la propria CP_1 residenza in data 26 febbraio 2025;
3. In assenza di ulteriori questioni preliminari, è possibile sin da subito procedere alla disamina del merito della controversia.
A tale riguardo, non foss'altro per ragioni di ordine logico e sistematico, è indispensabile una sintetica ricostruzione della cornice al cui interno la vicenda si è dipanata.
Il è proprietario dell'imbarcazione “AV” ormeggiata presso il porto di ES tant'è vero CP_1 che è stato sottoscritto con la società RI di ES un contratto di tal specie in data 14 luglio
2008 le cui principali condizioni ( ai fini che evidentemente qui ci occupano) possono di seguito essere così sintetizzate:
- Il contratto ha durata annuale con esclusione, alla scadenza di un rinnovo tacito;
- L'importo da corrispondere in favore di RI di ES è stato fissato in € 5.000,00;
5 - Alla cessazione del rapporto ed in caso di inadempienza nel pagamento, RI di ES ha il diritto di alaggio con addebito delle spese (ivi comprese anche quelle per il deposito e custodia) al;
CP_1
- Sempre nella stessa ipotesi, è stato riconosciuto a RI di ES il diritto di ritenzione dell'imbarcazione;
Risulta poi altrettanto incontroverso, trattandosi peraltro di circostanze anche documentate per tabulas, che:
- Tra RI di ES ed il è stato celebrato, sempre dinanzi al Tribunale di ES un CP_1 giudizio avente ad oggetto l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 2756 cod civ per il mancato pagamento dei canoni sino al 5 marzo 2017;
- Tale giudizio è stato definito con sentenza non impugnata e quindi passata in giudicato che ha in parte accolto l'opposizione riducendo l'ammontare della pretesa creditoria di RI di
ES sino alla somma di € 3.085,50, già comprensiva di IVA;
- L'imbarcazione AV è stata allocata a terra e custodita in deposito da AN Boat Service srl che, giusta scrittura privata del 10 febbraio 2016 ha ceduto a i contratti di Pt_1 manutenzione e rimessaggio in essere con RI di ES tra cui anche quello riguardante il natante AV di proprietà del;
CP_1
- Il perimetro pertanto del presente giudizio è costituito dal pagamento dei costi sostenuti da per il periodo compreso dal 6 marzo 2015 al 26 gennaio 2017 e quantificati nella Pt_1 misura di € 9.760,00;
4.1. Ricostruito in tal modo il pacifico quadro probatorio, l'essenza della lite risiede essenzialmente nello stabilire la fondatezza del credito.
A tale riguardo, risulta certamente vincolante ai fini della decisione il principio di diritto enunciato dalla S.C. con ordinanza che ha cassato la sentenza di questa Corte Territoriale n. 1435 del 27 ottobre
2020.
In estrema sintesi, è possibile affermare che:
- Il contratto tra RI di ES e dapprima AN Boat Service srl e successivamente va inquadrato nello schema del deposito di cosa altrui;
Pt_1
- Il momento perfezionativo di tale contratto deve farsi risalire alla consegna (trattandosi a tutti gli effetti di un contratto reale) con la traditio;
- Non consente un diverso inquadramento dei fatti la sfumatura (peraltro soltanto terminologica e quindi formale) riguardante il fatto che l'oggetto del contratto suddetto abbia riguardato
6 manutenzione e rimessaggio dell'imbarcazione in quanto risulta fuor di dubbio che trattasi di profili comunque strettamente connessi all'obbligazione principale di custodia del natante;
- La vincolatività del decisum della S.C. è destinato ad operare anche per quanto concerne l'ulteriore aspetto che nello stesso contratto tra RI di ES ed il è stato CP_1 espressamente previsto (alla clausola 3.4., espressamente approvata e quindi pienamente efficace tra le parti) che eventuali costi (tra cui quindi anche quelli di deposito) sostenuti a seguito dall'alaggio dell'imbarcazione conseguenza dello scioglimento del rapporto di ormeggio tra le parti devono ritenersi a carico del;
CP_1
- Nell'ambito del presente giudizio, questi non si è costituito e di conseguenza non ha offerto elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti;
- Deve certamente ritenersi superata la soluzione contenuta nella precedente pronunzia di Parte questa Corte Territoriale in ordine al fatto che non vi è alcun contratto tra ed il e CP_1 di conseguenza alcuna pretesa creditoria può essere vantata nei confronti di quest'ultimo;
- A tale riguardo, non è fuor d'opera osservare che la suddetta società si è avvalsa dello specifico e particolare privilegio disciplinato dall'art. 2756 cod civ;
- La norma, come noto, anche nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità anteriore alla ordinanza che ci occupa, regola il privilegio consentito sui mobili relativamente ai crediti per le prestazioni e le spese fatte per la conservazione ed il miglioramento dei mobili stessi, e di conseguenza deve ritenersi sussistente finché dura il rapporto materiale di detenzione di detti mobili (cfr Cass Civ, Sez III, 6.7.2020 n. 13853);
- Ed ancora, sempre muovendosi all'interno di tale crinale interpretativo, è stato stabilito che
“Il privilegio che assiste i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento dei beni mobili può avere effetto ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. La buona fede del creditore si identifica con l'ignoranza non già del difetto di titolo dell'affidante a trasferire il dominio, ma del difetto di capacità di affidare la cosa per la conservazione o per il miglioramento
- .” (cfr Cass Civ, Sez III, 22.6.2009 n. 14533);
- Alla luce delle considerazioni svolte, deve altresì escludersi (dovendosi peraltro partire dall'assunto della presunzione della persistenza della buona fede) la mala fede del creditore;
- L'art. 2756 cod civ rappresenta un privilegio di portata generale che può essere esperito agevolmente (nell'ottica di rendere più agevolmente attuabile la norma) anche nei confronti di un soggetto terzo rispetto al rapporto negoziale che evidentemente trae beneficio dall'attività posta in essere dal soggetto creditore;
7 4.2. Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni sin qui svolte, è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
- l'opposizione proposta da all'intimazione spiegata nei suoi confronti da Controparte_1 Pt_1
è infondata;
- l'appello proposto dallo stesso deve essere rigettato;
CP_1
- con riguardo al profilo del quantum, al rigetto dell'opposizione consegue l'integrale accoglimento della intimazione in cui oltre alla somma di € 9.760,00 è stato chiesto anche il pagamento delle spese ulteriori, da stimarsi pari ad € 250,00 al mese decorrenti dal 27 gennaio 2017 sino alla data del rilascio con interessi come indicati nella citata intimazione;
5. Le spese di lite sia del primo giudizio di appello che di quello di rinvio nonché anche del giudizio di Cassazione devono essere regolate secondo il principio della soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
5.1. Quanto al primo giudizio di appello ed al presente giudizio di rinvio, è tenuto Controparte_1 alla rifusione delle spese in favore di da liquidarsi in € 355,50 quanto a spese solo per il Pt_1 secondo ed in € 3.077,00 per il primo ed in € 3.966,00 per il secondo a titolo di compensi professionali oltre al 15% per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge, previa applicazione dei parametri medi (valore della controversia da € 5.201, ad € 26.000) ed esclusione della fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta.
5.2.Analogamente seguono la soccombenza le spese di lite per quanto concerne il giudizio di cassazione che, pertanto, è tenuto a rifondere alla controparte nella misura di € Controparte_1
3.082,00 per compensi professionali oltre al 15% per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge, previa applicazione dei parametri medi (valore della controversia da € 5.201, ad € 26.000).
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al Controparte_1 pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato (per il giudizio di appello 1362/19 RG definito con sentenza n. 1435/20)..
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PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1675/19 del Tribunale di ES così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Rigetta l'opposizione proposta da all'intimazione spiegata nei suoi Controparte_1 confronti da Pt_1
c) Condanna al pagamento, in favore di della somma di € 9.760,00 Controparte_1 Pt_1 oltre € 250,00 al mese decorrenti dal 27 gennaio 2017 sino alla data del rilascio con interessi come indicati nella citata intimazione;
d) Conferma nel resto la sentenza di primo grado del Tribunale di ES n. 1675/19;
e) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_2 Pt_1 appello e del presente giudizio di rinvio che liquida in € 355,50 per spese quanto al secondo ed in € € 3.077,00 per il primo ed in € 3.966,00 per il secondo per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
f) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_2 Pt_1 cassazione che liquida in € 3.082,00 per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
g) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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