Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 6 marzo 1996, n. 141
Articolo 3
- Legge 6 marzo 1996, n. 141
Articolo 4 della Legge 6 marzo 1996, n. 141
Versione
22 marzo 1996
22 marzo 1996