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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/09/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
NEPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Franco Davini Presidente
Consigliere Giovanna Cannata
Giudice Ausiliario Rel. Lucia Franzese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RG 73/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pelli, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il medesimo, pec Email_1 per mandato in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cardosi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CP 1 Viale Italia n. 381, per mandato in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
"Voglia la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza appellata e per i motivi esposti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ex 283 e 351 c.p.c., Controparte_1 con condanna della
- in tesi, rigettare le domande tutte di medesima Società alla restituzione degli importi eventualmente riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado,
in ipotesi ridurre l'importo dei risarcimenti dovuti dall'esponente a Controparte 1
[...] con condanna della medesima Società alla restituzione delle maggiori somme eventualmente riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado,
- con vittoria di spese e competenze di avvocato di entrambi i gradi di giudizio".
-
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE:
"Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello principale proposto da Parte 1 in
quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto, ed in via incidentale
ACCOGLIERE l'appello proposto dalla conchiudente in accoglimento dei motivi di appello incidentale illustrati e per l'effetto RIFORMARE in parte qua l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto una corresponsabilità tra le parti e non un'esclusiva responsabilità del concessionario, ovvero nella parte in cui ha riconosciuto una prevalente responsabilità della conchiudente nei fatti di causa e CONFERMARE per il resto la sentenza impugnata ed in ogni caso CONDANNARE il Signor [...]
Pt 1 , alla refusione a favore della conchiudente delle spese processuali, del primo e del secondo grado, e del compenso dovuto ai difensori, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
****
Controparte_1 conveniva in giudizio, nanti il Tribunale 1.- La società
della Spezia, Parte 1 (titolare della People Communication di BA DR) al fine ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati all'attrice per l'inesatto adempimento della prestazione dovuta in forza del contratto stipulato tra le parti in data 31 dicembre 2014, e deduceva che:
- aveva stipulato con Parte 1 un contratto avente ad oggetto la gestione degli spazi pubblicitari all'interno della multisala cinematografica denominata "MEGACINE”, con cui il convenuto si obbligava alla prestazione di raccolta, gestione e vendita della pubblicità
da inserire su schermo;
- ai sensi dell'art. 5 del contratto, la responsabilità dei contenuti delle pubblicità era esclusivamente del convenuto Pt 1 ;
che in data 9.4.2014 la Guardia di AN accertava che in una delle sale, prima della proiezione del film Capitan America - The Winter Soldier, era stato trasmesso uno spot pubblicitario dedicato a promuovere il gioco e le scommesse con vincite in denaro: di conseguenza la veniva sanzionata per la violazione Controparte_1 amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 e 4-bis, D.L. 158/2012, sanzione confermata poi dal Tribunale della Spezia e dalla Corte d'Appello di Genova che si sono pronunciati in merito all'opposizione.
Controparte 1Ciò premesso, la agiva in giudizio chiedendo che venisse accertato il grave inadempimento contrattuale del convenuto, e che quest'ultimo venisse condannato alla refusione della complessiva somma di euro 146.442,12 a titolo di danno patrimoniale, oltre ad interessi legali, nonché al risarcimento del danno all'immagine nella misura di euro 50.000,00, oltre ad interessi legali.
Parte 1 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, allegando:
- che il fatto illecito contestato alla società attrice non era conseguenza di un proprio inadempimento;
che la sanzione non era stata applicata a causa del contenuto dello spot, ma a causa del momento in cui lo spot è stato trasmesso;
che il Pt 1 aveva un ruolo prettamente commerciale e non si occupava direttamente della realizzazione degli spot, che erano forniti dai clienti;
che ai sensi dell'art. 1227 c.c., nulla era dovuto all'attrice a titolo di risarcimento, o quantomeno l'importo del risarcimento deve essere ridotto per il concorso del fatto colposo del creditore;
che il contratto vigente tra le parti prevedeva il diritto di prelazione in favore della parte Concessionaria per l'anno successivo, ma, nonostante la richiesta congiunta di
Pt_1 e da rinnovo contrattuale avanzata dal (che lo affiancava) a Parte_2 sottoscriveva con il solo novembre 2018, la CP 1 il Parte 2
contratto di concessione pubblicitaria per l'anno 2019;
che, pertanto, la CP 1 doveva essere condannata al risarcimento in favore del Pt 1 dell'importo di euro 8.740,00 quale danno patrimoniale subito per effetto della violazione dell'obbligo contrattuale di prelazione. Il Tribunale della Spezia, istruita la causa mediante l'interrogatorio formale di
[...]
Pt 1 e l'audizione dei testi, con sentenza n. 439/2023, così statuiva:
"- in parziale accoglimento della domanda dell'attrice, condanna Parte 1 a complessiva di € 40.000,00 in favore della società pagare la somma a titolo di risarcimento del danno da Controparte_1
inadempimento contrattuale, oltre interessi legali dal giorno 30 giugno 2014 al saldo;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna la società
Controparte_1 in persona del rappresentante legale a pagare a
Parte 1 a pagare la somma complessiva di € 8.740,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre interessi legali dal giorno 1 gennaio 2019 al saldo;
- dispone l'integrale compensazione delle spese”.
Il Tribunale riteneva la domanda dell'attrice parzialmente fondata.
In particolare, riteneva che il file fosse stato realizzato dal Pt 1 e consegnato dallo stesso completo di avviso, ma successivamente convertito nel formato utilizzabile dal cinema dal signor Persona_1 il quale operava su incarico del convenuto Pt 1
quale ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c..
Quanto al profilo della scelta delle sale ove proiettare gli spot, rilevava che tutti i testi sentiti hanno affermato che l'abbinamento della sala dove proiettare gli spot e del film proiettato nella sala medesima veniva deciso dagli operatori della CP 1
Dal momento che il contratto prevedeva che i contenuti dovessero essere predisposti dal convenuto e dovessero essere conformi al Codice di Autodisciplina e a tutte le norme di legge, il Tribunale riteneva che ne derivasse che la parte della condotta sanzionata consistente nella proiezione dello spot senza l'avvertimento fosse conseguenza dell'inesatta prestazione fornita dal Pt 1 .
D'altra parte, il Tribunale escludeva l'obbligo del Pt 1 di verificare previamente quale film fosse proiettato nella sala dove veniva trasmesso lo spot.
Pertanto, ritenuto di valutare equitativamente il danno ex art. 1226 c.c., lo liquidava in euro 30.000,00, considerata la gravità della condotta del convenuto, paragonata alla più grave condotta dell'attrice medesima. Il primo Giudice riteneva altresì accoglibile la domanda attorea di risarcimento del danno da immagine, vista la produzione dell'articolo di stampa sul quotidiano SECOLO XIX,
e lo liquidava equitativamente in euro 10.000,00.
Infine, accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto in quanto il contratto prevedeva, all'art. 3.2, il diritto di prelazione per l'anno 2019 sia per il Pt 1 che per
Parte 2
2.- Avverso la sentenza del Tribunale della Spezia proponeva appello Parte 1
affidando il gravame ai seguenti motivi:
2.1 Primo motivo: La sentenza impugnata ha errato nel ritenere che la sanzione amministrativa sia stata applicata non solo per la collocazione dello spot prima di una rappresentazione cinematografica destinata anche ai minori, ma anche per l'assenza delle indicazioni e degli avvisi di cui all'art. 7, comma 4, terzo periodo, lett. c), d.l. n. 158/2012.
Ad avviso dell'appellante il fatto che ha determinato la sanzione amministrativa sarebbe stata solo la proiezione del messaggio pubblicitario prima di una rappresentazione cinematografica destinata anche ai minori, del quale la sentenza ha correttamente ritenuto responsabile la CP 1 e non anche la proiezione del messaggio pubblicitario in assenza delle indicazioni e degli avvisi di cui all'art. 7, comma 4, d.l. n. 158/2012.
Infatti, il primo periodo del comma 4° dell'art. 7, d.l. 158/2012 prevedrebbe che, quando si è in presenza di una rappresentazione cinematografica destinata anche ai minori,
sussiste un divieto assoluto di trasmettere messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro, che vale non solo nel corso della rappresentazione, ma anche nei trenta minuti precedenti e successivi.
Tale interpretazione sarebbe stata fatta propria dalla Corte d'Appello di Genova che, con la sentenza n. 672/2018, ha respinto il gravame della confermando la CP_1
sanzione amministrativa.
Pertanto, la trasmissione dello spot in questione non avrebbe violato il terzo periodo dell'art. 7, comma 4, il quale si riferisce esclusivamente ai messaggi pubblicitari trasmessi
"durante" rappresentazioni cinematografiche.
2.2- Secondo motivo: In subordine, la sentenza appellata ha errato anche nel ritenere che la proiezione dello spot senza le indicazioni e gli avvertimenti di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), d.l. n. 158/2012, sia da attribuire a responsabilità di Pt 1 . In via subordinata l'appellante evidenzia come la sentenza appellata abbia correttamente ritenuto attendibile la deposizione di ES 1 il quale ha dichiarato di aver consegnato lo spot alla CP 1 completo degli avvisi di legge.
Nonostante ciò, ha accertato la responsabilità del Pt 1 per la successiva proiezione dello spot privo degli avvisi di legge sulla base della deposizione di Persona 1
dipendente di CP 1
Persona 1 fosse, anche al momento della Ad avviso dell'appellante il fatto che
,dovrebbe condurre ad un giudizio di deposizione, dipendente di CP 1 inattendibilità del teste.
2.3- Terzo motivo: La sentenza appellata ha errato anche nel ritenere che la responsabilità di Pt 1 in ordine alla trasmissione dello spot senza gli avvisi sia piena e non vada invece escluso ogni risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., o quantomeno il risarcimento vada diminuito ai sensi del 1° comma del medesimo articolo.
In via ulteriormente subordinata l'appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuto il Pt 1 il solo responsabile della conformità degli spot alle disposizioni di legge.
La sentenza avrebbe dovuto, invece, escludere ogni risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., considerato che la CP_1 usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto controllare il contenuto dello spot prima della messa in onda;
e in subordine avrebbe dovuto quantomeno ridurre tale risarcimento in misura corrispondente al concorso del fatto colposo del creditore a norma del primo comma del medesimo art. 1227 c.c..
2.4- Quarto motivo: La sentenza appellata ha errato nel determinare, equitativamente e ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., la misura del risarcimento del danno a carico di
Pt 1
L'appellante censura poi la sentenza laddove, sul presupposto che del danno siano concausa due condotte, una sola delle quali attribuibile a Pt 1 , ha errato nell'applicare il criterio equitativo per la ripartizione tra di esse della quota di danno risarcibile. Ritiene il Pt 1 che il bilanciamento tra la gravità delle due condotte non risponda ad equità e neppure al criterio di cui all'art. 1227, comma 1, c.p.c..
2.5- La sentenza ha errato nel ritenere provato un danno d'immagine. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'esistenza di un danno all'immagine di CP 1 sulla base della sola produzione di un articolo della stampa locale.
Tuttavia, l'esistenza di un unico articolo cartaceo in merito all'evento non potrebbe ritenersi tale da integrare non solo la prova, ma nemmeno l'allegazione di un danno d'immagine.
Infatti, l'articolo in questione avrebbe avuto, secondo l'appellante, un tono tutt'altro che accusatorio;
e l'appellata non avrebbe dedotto, neppure in termini meramente generali e descrittivi, l'ampiezza della diffusione del quotidiano in questione, per cui non si poteva ritenere fatto notorio la sua ampia diffusione a livello regionale e locale. 3.- Controparte_1 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di contenuto e forma di cui all'articolo 342 c.p.c.
L'appellata proponeva altresì appello incidentale, affidando il gravame ai seguenti motivi:
3.1- Con il primo motivo di appello incidentale la lamenta un'errata CP 1
ripartizione delle responsabilità nell'ambito dell'esclusivo inadempimento contrattuale del Pt 1
L'aver consegnato un file privo degli avvisi di legge sarebbe responsabilità unicamente ascrivibile all'appellante in quanto, indipendentemente dalla sala in cui doveva essere proiettato lo spot pubblicitario, si trattava di contenuto predisposto in violazione delle norme di legge ed in violazione delle previsioni contrattuali.
Per tale motivo l'appellante dovrebbe essere condannato alla refusione a favore dell'appellata dell'importo pari al totale della sanzione irrogata, lasciando indenne l'esponente da qualsivoglia responsabilità per non essere tenuta in alcun modo ad una verifica del contenuto dei messaggi pubblicitari, anche in ragione dell'impossibilità tecnica di visionarli su normali personal computer.
In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover riconoscere un concorso di colpa tra le parti in causa, la sentenza dovrebbe essere comunque riformata per altre due ragioni: in primo luogo per la sua totale carenza di motivazione in merito alla ripartizione delle responsabilità (70% a carico della CP 1 e 30% a carico del Pt 1 ); in secondo luogo perché la prevalente responsabilità avrebbe semmai dovuto essere accertata a carico dell'appaltatore concessionario e quindi a carico dell'appellante principale.
3.2- Con il secondo motivo di appello incidentale censura la parte della decisione che ha statuito sulla domanda di violazione del diritto di prelazione a carico dell'appellante incidentale.
Secondo l'appellante incidentale non può tralasciare come nel corso del 2018, intervenuta la pronuncia definitiva nella causa di opposizione a sanzione amministrativa, che ha evidenziato una responsabilità del Pt 1 , l'inadempimento contrattuale dell'appellante principale non poteva consentire la rinnovazione del contratto al R.T.I. costituito dal Pt 1 e dalla Computer Doctor di Giovanni Rarità.
3.3- Il terzo motivo di appello incidentale concerne la statuizione di compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
L'appellante incidentale chiede che le spese legali siano interamente poste a carico dell'appellante principale, sia in relazione al primo grado di giudizio, sia per il presente grado di appello.
4.- La Corte rimetteva la causa al Collegio per la decisione (previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
****
5.La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello ed il primo motivo d'appello incidentale, da respingere in quanto infondati.
La presente causa trae origine dal Verbale di contestazione amministrativa elevato alla dalla Guardia di AN GruppoCP 1 Parte 3 la Spezia in data 28/5/2015 della violazione di cui all'art. 7 comma 4 e 4 bis del D.L
158/2012 convertito con Legge 189/2012 in ordine alla trasmissione di messaggi concernenti il gioco nel corso di trasmissioni cinematografiche in presenza di minori e senza le prescritte formule di avvertimento.
La sanzione amministrativa si riferisce alla trasmissione di uno spot pubblicitario di un servizio di gioco e scommesse durante la proiezione di un film ( Capitan America) destinato a minori, anche presenti in sala, privo dell'avvertenza del rischio di dipendenze da gioco. La condotta non è contestata ed è descritta nella sentenza del Tribunale della Spezia n.
561/2016 del 29/6/2016, che ha respinto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da sentenza confermata dalla Corte d'Appello Controparte 1
di Genova del 18/4/2018 n. 672/2018. La Corte - in quella sede - ha accertato che nel caso in esame veniva trasmesso il messaggio pubblicitario nel corso e nei trenta minuti precedenti e successivi di una rappresentazione cinematografica rivolta ai minori, cioè durante la proiezione del film "Capitan America", indubitabilmente rivolto ad un pubblico giovane.
La mancanza degli avvertimenti del rischio di dipendenze da gioco risulta documentale ed è stata accertata in via definitiva della sentenza della Corte d'Appello menzionata: pertanto, deve essere respinto il primo motivo d'appello; la sentenza di primo grado ha effettivamente individuato le violazioni contestate dalla Guardia di AN (1.
trasmissione dello spot in spettacoli rivolti ai minorenni e 2. mancanza degli avvertimenti previsti per legge) e deve essere confermata sul punto.
Controparte_1Ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra la - che
gestiva il cinema Megacine in CP 1 e la People Communication di BA DR
(vedi produzione n. 1 fascicolo di 1^ grado), "La Concessionaria conferma di attenersi a quanto prescritto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. La responsabilità dei contenuti relativi alle pubblicità inviate è esclusivamente della Concessionaria...", cioè di
Parte 1
Il file contenente il messaggio pubblicitario è stato realizzato dal Pt 1 secondo le previsioni contrattuali ( punto 2.2 del contratto); egli avrebbe dovuto curare anche la presenza degli avvisi che, pacificamente, non risultavano inseriti nel c.d. "codino". Le deposizioni testimoniali riguardanti l'inserimento ( teste Tes 1 , l'impossibilità di modifica da parte della CP 1 ), o CP 1 (testi dipendenti della eventuali cancellazioni in sede di conversione dei file (teste Per 1 ) da formato casalingo in DPC non mutano che l'obbligo contrattuale fosse carico del Pt 1 che avrebbe
,
dovuto curare l'inserimento degli avvertimenti di legge;
a quest'ultimo è pertanto addebitabile la mancanza nel file consegnato al cinema degli avvertimenti previsti per legge.
La proiezione dello spot contenente pubblicità del gioco d'azzardo in spettacoli rivolti a pubblico minorenne è invece addebitabile al proprietario della multisala, in quanto la scelta degli orari e degli spettacoli durante i quali proiettare le informazioni pubblicitarie è espressamente demandata al gestore della sala, secondo le previsioni contrattuali: art. 4.3, 4.4 "... la Concedente ha ovviamente, pieno ed incondizionato diritto di fissare giorni ed orari di apertura...di fissare il proprio palinsesto giornaliero (orario dei film) dei film in programmazione...".
Pertanto, devono essere respinti il secondo ed il terzo motivo d'appello ed il primo motivo d'appello incidentale;
deve essere confermata l'impugnata sentenza che ha ravvisato un concorso di colpa nelle violazioni amministrative contestate tra la CP_1 ed il
Pt 1
6.Riguardo all'entità del risarcimento (quarto motivo d'appello e primo motivo di appello incidentale), come innanzi esposto, risulta accertata la responsabilità della CP 2 che ha proiettato lo spot durante uno spettacolo inequivocabilmente rivolto ad un pubblico giovane;
sul fatto è intervenuta anche la sentenza della Corte d'Appello innanzi citata che ha respinto l'opposizione avanzata dall'odierna appellata;
tuttavia, poiché nel predetto spot non erano stati inseriti gli avvisi previsti per legge, una parte della sanzione deve ritenersi ascrivibile alla responsabilità della agenzia di pubblicità, che deve essere condannata a risarcire in proporzione il danno alla sala cinematografica. La somma di €
40.000,00, già determinata dal primo giudice appare congrua in quanto tiene conto dell'entità della sanzione (€ 100.000,00 v. Sentenza Tribunale della Spezia pag. 2), della misura della partecipazione, considerato che la proiezione in presenza di minori in sala sarebbe stata sanzionata anche in presenza degli avvertimenti di legge nel messaggio pubblicitario, nonchè del danno all'immagine, la cui sussistenza risulta documentale in quanto all'episodio è stato dato risalto giornalistico nell'articolo pubblicato sul Secolo
XIX prodotto agli atti.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata sulle sovraesposte questioni.
La Corte esamina il secondo motivo di appello incidentale e lo respinge in quanto infondato.
Risulta documentale (art.
3.2 del contratto di concessione sottoscritto tra le parti nel
2018), la previsione del diritto di prelazione da parte della CP 1 in favore della parte Concessionaria - costituita dal sig. Parte 1 e dal sig. Parte_2 - per l'anno successivo;
non è contestato che, nonostante la richiesta congiunta di rinnovo
Parte 1 e da Parte 2 nel mese di novembre contrattuale avanzata dal sottoscriveva con il solo 2018, la CP_1 il contratto di Parte_2
concessione pubblicitaria per l'anno 2019. Le giustificazioni addotte dall'appellata sulla mancata concessione della prelazione in considerazione della sanzione amministrativa elevata non sono accoglibili in quanto, oltre al dato formale della previsione contrattuale innanzi richiamata, che non prevede eccezioni, deve osservarsi che la sanzione per cui è causa è stata elevata nel 2014 ed il rapporto contrattuale tra le odierne parti si è protratto sino al 2018 senza contestazioni o sospensioni e/o interruzioni, a riprova della prevalenza riconosciuta da entrambe le parti contraenti ai rapporti commerciali, non scalfiti dall'episodio della contestazione amministrativa per cui è causa.
La Corte, pertanto, respinge l'appello principale e l'appello incidentale, con integrale conferma dell'appellata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vista la reciproca soccombenza.
La Corte dà atto
-ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello principale nonchè l'appello incidentale sono stati
-
interamente respinti.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
e l'appello incidentale proposto da Respinge l'appello principale proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 439/2023 del Tribunale della Spezia del 14/6/2023, Controparte_1
che conferma integralmente;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale nonchè
l'appello incidentale sono stati interamente respinti.
Genova, 10/9/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Franco Davini Presidente
Consigliere Giovanna Cannata
Giudice Ausiliario Rel. Lucia Franzese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RG 73/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pelli, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il medesimo, pec Email_1 per mandato in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cardosi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CP 1 Viale Italia n. 381, per mandato in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
"Voglia la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza appellata e per i motivi esposti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ex 283 e 351 c.p.c., Controparte_1 con condanna della
- in tesi, rigettare le domande tutte di medesima Società alla restituzione degli importi eventualmente riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado,
in ipotesi ridurre l'importo dei risarcimenti dovuti dall'esponente a Controparte 1
[...] con condanna della medesima Società alla restituzione delle maggiori somme eventualmente riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado,
- con vittoria di spese e competenze di avvocato di entrambi i gradi di giudizio".
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PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE:
"Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello principale proposto da Parte 1 in
quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto, ed in via incidentale
ACCOGLIERE l'appello proposto dalla conchiudente in accoglimento dei motivi di appello incidentale illustrati e per l'effetto RIFORMARE in parte qua l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto una corresponsabilità tra le parti e non un'esclusiva responsabilità del concessionario, ovvero nella parte in cui ha riconosciuto una prevalente responsabilità della conchiudente nei fatti di causa e CONFERMARE per il resto la sentenza impugnata ed in ogni caso CONDANNARE il Signor [...]
Pt 1 , alla refusione a favore della conchiudente delle spese processuali, del primo e del secondo grado, e del compenso dovuto ai difensori, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
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Controparte_1 conveniva in giudizio, nanti il Tribunale 1.- La società
della Spezia, Parte 1 (titolare della People Communication di BA DR) al fine ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati all'attrice per l'inesatto adempimento della prestazione dovuta in forza del contratto stipulato tra le parti in data 31 dicembre 2014, e deduceva che:
- aveva stipulato con Parte 1 un contratto avente ad oggetto la gestione degli spazi pubblicitari all'interno della multisala cinematografica denominata "MEGACINE”, con cui il convenuto si obbligava alla prestazione di raccolta, gestione e vendita della pubblicità
da inserire su schermo;
- ai sensi dell'art. 5 del contratto, la responsabilità dei contenuti delle pubblicità era esclusivamente del convenuto Pt 1 ;
che in data 9.4.2014 la Guardia di AN accertava che in una delle sale, prima della proiezione del film Capitan America - The Winter Soldier, era stato trasmesso uno spot pubblicitario dedicato a promuovere il gioco e le scommesse con vincite in denaro: di conseguenza la veniva sanzionata per la violazione Controparte_1 amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 e 4-bis, D.L. 158/2012, sanzione confermata poi dal Tribunale della Spezia e dalla Corte d'Appello di Genova che si sono pronunciati in merito all'opposizione.
Controparte 1Ciò premesso, la agiva in giudizio chiedendo che venisse accertato il grave inadempimento contrattuale del convenuto, e che quest'ultimo venisse condannato alla refusione della complessiva somma di euro 146.442,12 a titolo di danno patrimoniale, oltre ad interessi legali, nonché al risarcimento del danno all'immagine nella misura di euro 50.000,00, oltre ad interessi legali.
Parte 1 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, allegando:
- che il fatto illecito contestato alla società attrice non era conseguenza di un proprio inadempimento;
che la sanzione non era stata applicata a causa del contenuto dello spot, ma a causa del momento in cui lo spot è stato trasmesso;
che il Pt 1 aveva un ruolo prettamente commerciale e non si occupava direttamente della realizzazione degli spot, che erano forniti dai clienti;
che ai sensi dell'art. 1227 c.c., nulla era dovuto all'attrice a titolo di risarcimento, o quantomeno l'importo del risarcimento deve essere ridotto per il concorso del fatto colposo del creditore;
che il contratto vigente tra le parti prevedeva il diritto di prelazione in favore della parte Concessionaria per l'anno successivo, ma, nonostante la richiesta congiunta di
Pt_1 e da rinnovo contrattuale avanzata dal (che lo affiancava) a Parte_2 sottoscriveva con il solo novembre 2018, la CP 1 il Parte 2
contratto di concessione pubblicitaria per l'anno 2019;
che, pertanto, la CP 1 doveva essere condannata al risarcimento in favore del Pt 1 dell'importo di euro 8.740,00 quale danno patrimoniale subito per effetto della violazione dell'obbligo contrattuale di prelazione. Il Tribunale della Spezia, istruita la causa mediante l'interrogatorio formale di
[...]
Pt 1 e l'audizione dei testi, con sentenza n. 439/2023, così statuiva:
"- in parziale accoglimento della domanda dell'attrice, condanna Parte 1 a complessiva di € 40.000,00 in favore della società pagare la somma a titolo di risarcimento del danno da Controparte_1
inadempimento contrattuale, oltre interessi legali dal giorno 30 giugno 2014 al saldo;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna la società
Controparte_1 in persona del rappresentante legale a pagare a
Parte 1 a pagare la somma complessiva di € 8.740,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre interessi legali dal giorno 1 gennaio 2019 al saldo;
- dispone l'integrale compensazione delle spese”.
Il Tribunale riteneva la domanda dell'attrice parzialmente fondata.
In particolare, riteneva che il file fosse stato realizzato dal Pt 1 e consegnato dallo stesso completo di avviso, ma successivamente convertito nel formato utilizzabile dal cinema dal signor Persona_1 il quale operava su incarico del convenuto Pt 1
quale ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c..
Quanto al profilo della scelta delle sale ove proiettare gli spot, rilevava che tutti i testi sentiti hanno affermato che l'abbinamento della sala dove proiettare gli spot e del film proiettato nella sala medesima veniva deciso dagli operatori della CP 1
Dal momento che il contratto prevedeva che i contenuti dovessero essere predisposti dal convenuto e dovessero essere conformi al Codice di Autodisciplina e a tutte le norme di legge, il Tribunale riteneva che ne derivasse che la parte della condotta sanzionata consistente nella proiezione dello spot senza l'avvertimento fosse conseguenza dell'inesatta prestazione fornita dal Pt 1 .
D'altra parte, il Tribunale escludeva l'obbligo del Pt 1 di verificare previamente quale film fosse proiettato nella sala dove veniva trasmesso lo spot.
Pertanto, ritenuto di valutare equitativamente il danno ex art. 1226 c.c., lo liquidava in euro 30.000,00, considerata la gravità della condotta del convenuto, paragonata alla più grave condotta dell'attrice medesima. Il primo Giudice riteneva altresì accoglibile la domanda attorea di risarcimento del danno da immagine, vista la produzione dell'articolo di stampa sul quotidiano SECOLO XIX,
e lo liquidava equitativamente in euro 10.000,00.
Infine, accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto in quanto il contratto prevedeva, all'art. 3.2, il diritto di prelazione per l'anno 2019 sia per il Pt 1 che per
Parte 2
2.- Avverso la sentenza del Tribunale della Spezia proponeva appello Parte 1
affidando il gravame ai seguenti motivi:
2.1 Primo motivo: La sentenza impugnata ha errato nel ritenere che la sanzione amministrativa sia stata applicata non solo per la collocazione dello spot prima di una rappresentazione cinematografica destinata anche ai minori, ma anche per l'assenza delle indicazioni e degli avvisi di cui all'art. 7, comma 4, terzo periodo, lett. c), d.l. n. 158/2012.
Ad avviso dell'appellante il fatto che ha determinato la sanzione amministrativa sarebbe stata solo la proiezione del messaggio pubblicitario prima di una rappresentazione cinematografica destinata anche ai minori, del quale la sentenza ha correttamente ritenuto responsabile la CP 1 e non anche la proiezione del messaggio pubblicitario in assenza delle indicazioni e degli avvisi di cui all'art. 7, comma 4, d.l. n. 158/2012.
Infatti, il primo periodo del comma 4° dell'art. 7, d.l. 158/2012 prevedrebbe che, quando si è in presenza di una rappresentazione cinematografica destinata anche ai minori,
sussiste un divieto assoluto di trasmettere messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro, che vale non solo nel corso della rappresentazione, ma anche nei trenta minuti precedenti e successivi.
Tale interpretazione sarebbe stata fatta propria dalla Corte d'Appello di Genova che, con la sentenza n. 672/2018, ha respinto il gravame della confermando la CP_1
sanzione amministrativa.
Pertanto, la trasmissione dello spot in questione non avrebbe violato il terzo periodo dell'art. 7, comma 4, il quale si riferisce esclusivamente ai messaggi pubblicitari trasmessi
"durante" rappresentazioni cinematografiche.
2.2- Secondo motivo: In subordine, la sentenza appellata ha errato anche nel ritenere che la proiezione dello spot senza le indicazioni e gli avvertimenti di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), d.l. n. 158/2012, sia da attribuire a responsabilità di Pt 1 . In via subordinata l'appellante evidenzia come la sentenza appellata abbia correttamente ritenuto attendibile la deposizione di ES 1 il quale ha dichiarato di aver consegnato lo spot alla CP 1 completo degli avvisi di legge.
Nonostante ciò, ha accertato la responsabilità del Pt 1 per la successiva proiezione dello spot privo degli avvisi di legge sulla base della deposizione di Persona 1
dipendente di CP 1
Persona 1 fosse, anche al momento della Ad avviso dell'appellante il fatto che
,dovrebbe condurre ad un giudizio di deposizione, dipendente di CP 1 inattendibilità del teste.
2.3- Terzo motivo: La sentenza appellata ha errato anche nel ritenere che la responsabilità di Pt 1 in ordine alla trasmissione dello spot senza gli avvisi sia piena e non vada invece escluso ogni risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., o quantomeno il risarcimento vada diminuito ai sensi del 1° comma del medesimo articolo.
In via ulteriormente subordinata l'appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuto il Pt 1 il solo responsabile della conformità degli spot alle disposizioni di legge.
La sentenza avrebbe dovuto, invece, escludere ogni risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., considerato che la CP_1 usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto controllare il contenuto dello spot prima della messa in onda;
e in subordine avrebbe dovuto quantomeno ridurre tale risarcimento in misura corrispondente al concorso del fatto colposo del creditore a norma del primo comma del medesimo art. 1227 c.c..
2.4- Quarto motivo: La sentenza appellata ha errato nel determinare, equitativamente e ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., la misura del risarcimento del danno a carico di
Pt 1
L'appellante censura poi la sentenza laddove, sul presupposto che del danno siano concausa due condotte, una sola delle quali attribuibile a Pt 1 , ha errato nell'applicare il criterio equitativo per la ripartizione tra di esse della quota di danno risarcibile. Ritiene il Pt 1 che il bilanciamento tra la gravità delle due condotte non risponda ad equità e neppure al criterio di cui all'art. 1227, comma 1, c.p.c..
2.5- La sentenza ha errato nel ritenere provato un danno d'immagine. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'esistenza di un danno all'immagine di CP 1 sulla base della sola produzione di un articolo della stampa locale.
Tuttavia, l'esistenza di un unico articolo cartaceo in merito all'evento non potrebbe ritenersi tale da integrare non solo la prova, ma nemmeno l'allegazione di un danno d'immagine.
Infatti, l'articolo in questione avrebbe avuto, secondo l'appellante, un tono tutt'altro che accusatorio;
e l'appellata non avrebbe dedotto, neppure in termini meramente generali e descrittivi, l'ampiezza della diffusione del quotidiano in questione, per cui non si poteva ritenere fatto notorio la sua ampia diffusione a livello regionale e locale. 3.- Controparte_1 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di contenuto e forma di cui all'articolo 342 c.p.c.
L'appellata proponeva altresì appello incidentale, affidando il gravame ai seguenti motivi:
3.1- Con il primo motivo di appello incidentale la lamenta un'errata CP 1
ripartizione delle responsabilità nell'ambito dell'esclusivo inadempimento contrattuale del Pt 1
L'aver consegnato un file privo degli avvisi di legge sarebbe responsabilità unicamente ascrivibile all'appellante in quanto, indipendentemente dalla sala in cui doveva essere proiettato lo spot pubblicitario, si trattava di contenuto predisposto in violazione delle norme di legge ed in violazione delle previsioni contrattuali.
Per tale motivo l'appellante dovrebbe essere condannato alla refusione a favore dell'appellata dell'importo pari al totale della sanzione irrogata, lasciando indenne l'esponente da qualsivoglia responsabilità per non essere tenuta in alcun modo ad una verifica del contenuto dei messaggi pubblicitari, anche in ragione dell'impossibilità tecnica di visionarli su normali personal computer.
In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover riconoscere un concorso di colpa tra le parti in causa, la sentenza dovrebbe essere comunque riformata per altre due ragioni: in primo luogo per la sua totale carenza di motivazione in merito alla ripartizione delle responsabilità (70% a carico della CP 1 e 30% a carico del Pt 1 ); in secondo luogo perché la prevalente responsabilità avrebbe semmai dovuto essere accertata a carico dell'appaltatore concessionario e quindi a carico dell'appellante principale.
3.2- Con il secondo motivo di appello incidentale censura la parte della decisione che ha statuito sulla domanda di violazione del diritto di prelazione a carico dell'appellante incidentale.
Secondo l'appellante incidentale non può tralasciare come nel corso del 2018, intervenuta la pronuncia definitiva nella causa di opposizione a sanzione amministrativa, che ha evidenziato una responsabilità del Pt 1 , l'inadempimento contrattuale dell'appellante principale non poteva consentire la rinnovazione del contratto al R.T.I. costituito dal Pt 1 e dalla Computer Doctor di Giovanni Rarità.
3.3- Il terzo motivo di appello incidentale concerne la statuizione di compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
L'appellante incidentale chiede che le spese legali siano interamente poste a carico dell'appellante principale, sia in relazione al primo grado di giudizio, sia per il presente grado di appello.
4.- La Corte rimetteva la causa al Collegio per la decisione (previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
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5.La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello ed il primo motivo d'appello incidentale, da respingere in quanto infondati.
La presente causa trae origine dal Verbale di contestazione amministrativa elevato alla dalla Guardia di AN GruppoCP 1 Parte 3 la Spezia in data 28/5/2015 della violazione di cui all'art. 7 comma 4 e 4 bis del D.L
158/2012 convertito con Legge 189/2012 in ordine alla trasmissione di messaggi concernenti il gioco nel corso di trasmissioni cinematografiche in presenza di minori e senza le prescritte formule di avvertimento.
La sanzione amministrativa si riferisce alla trasmissione di uno spot pubblicitario di un servizio di gioco e scommesse durante la proiezione di un film ( Capitan America) destinato a minori, anche presenti in sala, privo dell'avvertenza del rischio di dipendenze da gioco. La condotta non è contestata ed è descritta nella sentenza del Tribunale della Spezia n.
561/2016 del 29/6/2016, che ha respinto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da sentenza confermata dalla Corte d'Appello Controparte 1
di Genova del 18/4/2018 n. 672/2018. La Corte - in quella sede - ha accertato che nel caso in esame veniva trasmesso il messaggio pubblicitario nel corso e nei trenta minuti precedenti e successivi di una rappresentazione cinematografica rivolta ai minori, cioè durante la proiezione del film "Capitan America", indubitabilmente rivolto ad un pubblico giovane.
La mancanza degli avvertimenti del rischio di dipendenze da gioco risulta documentale ed è stata accertata in via definitiva della sentenza della Corte d'Appello menzionata: pertanto, deve essere respinto il primo motivo d'appello; la sentenza di primo grado ha effettivamente individuato le violazioni contestate dalla Guardia di AN (1.
trasmissione dello spot in spettacoli rivolti ai minorenni e 2. mancanza degli avvertimenti previsti per legge) e deve essere confermata sul punto.
Controparte_1Ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra la - che
gestiva il cinema Megacine in CP 1 e la People Communication di BA DR
(vedi produzione n. 1 fascicolo di 1^ grado), "La Concessionaria conferma di attenersi a quanto prescritto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. La responsabilità dei contenuti relativi alle pubblicità inviate è esclusivamente della Concessionaria...", cioè di
Parte 1
Il file contenente il messaggio pubblicitario è stato realizzato dal Pt 1 secondo le previsioni contrattuali ( punto 2.2 del contratto); egli avrebbe dovuto curare anche la presenza degli avvisi che, pacificamente, non risultavano inseriti nel c.d. "codino". Le deposizioni testimoniali riguardanti l'inserimento ( teste Tes 1 , l'impossibilità di modifica da parte della CP 1 ), o CP 1 (testi dipendenti della eventuali cancellazioni in sede di conversione dei file (teste Per 1 ) da formato casalingo in DPC non mutano che l'obbligo contrattuale fosse carico del Pt 1 che avrebbe
,
dovuto curare l'inserimento degli avvertimenti di legge;
a quest'ultimo è pertanto addebitabile la mancanza nel file consegnato al cinema degli avvertimenti previsti per legge.
La proiezione dello spot contenente pubblicità del gioco d'azzardo in spettacoli rivolti a pubblico minorenne è invece addebitabile al proprietario della multisala, in quanto la scelta degli orari e degli spettacoli durante i quali proiettare le informazioni pubblicitarie è espressamente demandata al gestore della sala, secondo le previsioni contrattuali: art. 4.3, 4.4 "... la Concedente ha ovviamente, pieno ed incondizionato diritto di fissare giorni ed orari di apertura...di fissare il proprio palinsesto giornaliero (orario dei film) dei film in programmazione...".
Pertanto, devono essere respinti il secondo ed il terzo motivo d'appello ed il primo motivo d'appello incidentale;
deve essere confermata l'impugnata sentenza che ha ravvisato un concorso di colpa nelle violazioni amministrative contestate tra la CP_1 ed il
Pt 1
6.Riguardo all'entità del risarcimento (quarto motivo d'appello e primo motivo di appello incidentale), come innanzi esposto, risulta accertata la responsabilità della CP 2 che ha proiettato lo spot durante uno spettacolo inequivocabilmente rivolto ad un pubblico giovane;
sul fatto è intervenuta anche la sentenza della Corte d'Appello innanzi citata che ha respinto l'opposizione avanzata dall'odierna appellata;
tuttavia, poiché nel predetto spot non erano stati inseriti gli avvisi previsti per legge, una parte della sanzione deve ritenersi ascrivibile alla responsabilità della agenzia di pubblicità, che deve essere condannata a risarcire in proporzione il danno alla sala cinematografica. La somma di €
40.000,00, già determinata dal primo giudice appare congrua in quanto tiene conto dell'entità della sanzione (€ 100.000,00 v. Sentenza Tribunale della Spezia pag. 2), della misura della partecipazione, considerato che la proiezione in presenza di minori in sala sarebbe stata sanzionata anche in presenza degli avvertimenti di legge nel messaggio pubblicitario, nonchè del danno all'immagine, la cui sussistenza risulta documentale in quanto all'episodio è stato dato risalto giornalistico nell'articolo pubblicato sul Secolo
XIX prodotto agli atti.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata sulle sovraesposte questioni.
La Corte esamina il secondo motivo di appello incidentale e lo respinge in quanto infondato.
Risulta documentale (art.
3.2 del contratto di concessione sottoscritto tra le parti nel
2018), la previsione del diritto di prelazione da parte della CP 1 in favore della parte Concessionaria - costituita dal sig. Parte 1 e dal sig. Parte_2 - per l'anno successivo;
non è contestato che, nonostante la richiesta congiunta di rinnovo
Parte 1 e da Parte 2 nel mese di novembre contrattuale avanzata dal sottoscriveva con il solo 2018, la CP_1 il contratto di Parte_2
concessione pubblicitaria per l'anno 2019. Le giustificazioni addotte dall'appellata sulla mancata concessione della prelazione in considerazione della sanzione amministrativa elevata non sono accoglibili in quanto, oltre al dato formale della previsione contrattuale innanzi richiamata, che non prevede eccezioni, deve osservarsi che la sanzione per cui è causa è stata elevata nel 2014 ed il rapporto contrattuale tra le odierne parti si è protratto sino al 2018 senza contestazioni o sospensioni e/o interruzioni, a riprova della prevalenza riconosciuta da entrambe le parti contraenti ai rapporti commerciali, non scalfiti dall'episodio della contestazione amministrativa per cui è causa.
La Corte, pertanto, respinge l'appello principale e l'appello incidentale, con integrale conferma dell'appellata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vista la reciproca soccombenza.
La Corte dà atto
-ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello principale nonchè l'appello incidentale sono stati
-
interamente respinti.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
e l'appello incidentale proposto da Respinge l'appello principale proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 439/2023 del Tribunale della Spezia del 14/6/2023, Controparte_1
che conferma integralmente;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale nonchè
l'appello incidentale sono stati interamente respinti.
Genova, 10/9/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini