Ordinanza collegiale 17 aprile 2024
Ordinanza collegiale 8 novembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02491/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01728/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2021, proposto da
OB Veneta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Barzazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gran Caffè UL & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, Luisa Parisi, Matteo Zambelli e Chiara Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della concessione di occupazione di suolo pubblico PG/2021/203655 del 27 aprile 2021, fascicolo 2019.III/2.2.1247 ID 719527, e della concessione di occupazione di suolo pubblico P.G./2021/0017406 del 12 gennaio 2021, fascicolo 991.III.2/2020.732 ID 739095, entrambe rilasciate dal Comune di Venezia a Gran Caffè UL & C. s.r.l.,
nonché della nota del Comune di Venezia prot. n. 244513 del 9 giugno 2020 e dell’art. 3 del regolamento dell’uso del suolo pubblico nell’area marciana per attività di esercizio pubblico e di pubbliche manifestazioni, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 141 del 5 settembre 1994.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di Gran Caffè UL & C. s.r.l.;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. PA De ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. OB Veneta s.p.a. (di seguito, breviter , OB) gestiva nel centro storico di Venezia il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato «Bar Eden», sito in Piazza San Marco, catastalmente individuato al foglio 15, mappale 1762, subalterno 20, ubicato nel cd. Palazzo delle Procuratie Vecchie. Per tale esercizio OB aveva ottenuto dal Comune di Venezia (di seguito, breviter , Comune) la concessione di occupazione di suolo pubblico prot. n. 258746 dell’11 giugno 2015.
Nel corso del 2017 l’unità immobiliare ospitante il pubblico esercizio veniva suddivisa in due diversi locali, uno dei quali manteneva la denominazione «Bar Eden» ed era gestito da OB in S. Marco 117/a - 118, mentre l’altro assumeva la denominazione di «Gran Caffè UL», gestito da Gran Caffè UL & C. s.r.l. (di seguito, breviter , UL) in S. Marco 115 - 116/A - 169 - 169/A.
UL otteneva il 21 gennaio 2021 una concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico e successivamente il 27 aprile 2021 con provvedimento PG/2021/0203655 otteneva la concessione ordinaria (della durata di cinque anni) per l’occupazione di un’area di mq. 82,30 « in Piazza San Marco adiacente alle Procuratie Vecchie e al “sottoportego privato Ca’ da Riva” ».
2. Acquisita conoscenza – a seguito di acceso agli atti – dei ricordati provvedimenti di occupazione di suolo pubblico, OB li impugnava con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendone l’annullamento unitamente alla nota del Comune di Venezia prot. n. 244513 del 9 giugno 2020 (di avvio del procedimento di revoca parziale, nonché di comunicazione del non rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico) e dell’art. 3 del « Regolamento dell’uso del suolo pubblico nell’area marciana per attività di esercizio pubblico e di pubbliche manifestazioni » (di seguito, breviter , Regolamento).
In particolare, con il primo motivo OB sosteneva l’intervenuto rinnovo della concessione a suo tempo rilasciatale in conseguenza dell’avvenuto pagamento del relativo canone, invocando l’art. 27 del regolamento comunale per il canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
Con il secondo motivo OB, premesso che l’art. 3, comma 5, del Regolamento assegna prevalenza a chi vanta la pregressa occupazione in caso di più domande concorrenti su una medesima area, sosteneva che la sua istanza di rinnovo doveva prevalere su quella presentata da UL per la parte in cui le due richieste si sovrapponevano.
Con il terzo motivo OB, ricordato che nelle istanze di rinnovo da essa presentate si era riservata di effettuare integrazioni documentali, sosteneva che il Comune – nel concedere a UL parte dell’area interessata senza prima richiedere alla ricorrente tali integrazioni – aveva violato gli obblighi di correttezza, buona fede e collaborazione di cui all’art. 1 legge n. 241 del 1990.
Con il quarto motivo OB censurava la mancata conclusione (con provvedimento espresso) del procedimento avviato dal Comune per la revoca parziale della concessione di occupazione ad essa in precedenza rilasciata e di quello conseguente alla sua istanza di rinnovo.
Con il quinto motivo OB sosteneva che UL non presenta i requisiti richiesti dal Regolamento per ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico nella cd. «area marciana», in quanto il relativo pubblico esercizio non avrebbe un ingresso su detta area e neppure una vetrina che prospetti sui portici delle Procuratie Vecchie, essendo il relativo ingresso principale nel Sotoportego dei Dai (civici nn. 169 e 169/a) non ricompreso nel perimetro della predetta «area marciana».
Con il sesto motivo OB - premesso che il rilascio della concessione in favore di UL costituiva diniego implicito dell’istanza presentata da essa ricorrente, che avrebbe invece avuto diritto a conseguire detta occupazione - lamentava un’ulteriore violazione dell’art. 3 del Regolamento, nonché un difetto di istruttoria dovuto all’omessa menzione di detta istanza nel provvedimento concessorio impugnato.
Infine, con il settimo motivo OB impugnava l’art. 3 del Regolamento per l’ipotesi in cui ne fosse ritenuta corretta l’interpretazione datane, che aveva consentito il rilascio dell’occupazione di suolo pubblico in favore di UL.
3. A seguito di opposizione formulata da UL, il contenzioso veniva trasposto innanzi a questo Tribunale e sia il Comune che UL depositavano memorie con cui confutavano analiticamente gli assunti di OB. In particolare UL - premesso che il Comune aveva dapprima rimosso gli effetti della s.c.i.a. presentata da OB per l’agibilità dei locali (ravvisando la carenza dei presupposti di conformità urbanistico-edilizia) e poi (con provvedimento prot. n. 128673 del 22 marzo 2022) aveva sospeso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata da OB - eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, nonché la tardiva impugnazione della nota prot. n. 244513 del 9 giugno 2020 con cui il Comune aveva rappresentato a OB che la concessione di suolo pubblico già rilasciatale non poteva essere rinnovata.
A seguito al rinvio dell’udienza disposto dal Tribunale con l’ordinanza n. 2645 in data 8 novembre 2024, le parti depositavano ulteriori memorie difensive e di replica, ove ribadivano le rispettive argomentazioni ed eccezioni.
4. Quindi, alla pubblica udienza del 21 maggio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, sollevata da UL.
2. OB ha impugnato i provvedimenti con i quali il Comune ha concesso (dapprima provvisoriamente e poi in via ordinaria, per il periodo di cinque anni) l’occupazione di suolo pubblico a UL per l’esercizio di un’attività commerciale nei locali prospicienti l’area concessa. Ha impugnato altresì la nota prot. n. 244513 del 9 giugno 2020 con cui il Comune aveva rappresentato che l’occupazione già rilasciata in favore della ricorrente non poteva esserle rinnovata.
Qualora siano impugnati - come nel caso in esame - provvedimenti rilasciati in favore di un soggetto terzo, chi ne lamenta l’illegittimità deve vantare un interesse personale, diretto, concreto ed attuale ad ottenerne la rimozione, come affermato dall’art. 100 c.p.c. (applicabile al giudizio amministrativo in forza dell’art. 39, comma 1, c.p.a.). Tale interesse, costituendo una condizione per l’esercizio dell’azione, deve sussistere nel momento di proposizione del ricorso e deve permanere per tutta la durata del giudizio, sino alla sua decisione ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 2022, n. 8420).
Ebbene, stando a quanto affermato da UL nella prima memoria difensiva dalla medesima prodotta in giudizio, e non smentito dalla ricorrente, già prima della notificazione (avvenuta il 23 settembre 2021) del ricorso straordinario (poi trasposto innanzi a questo Tribunale), il Comune con provvedimento prot. n. 518702 del 15 ottobre 2019 aveva rimosso gli effetti di una s.c.i.a. per agibilità dei locali di OB, e con successivo provvedimento prot. n. 252186 del 15 giugno 2020 aveva disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da quest’ultima già esercitata nei medesimi locali. Pertanto, alla data di rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico in favore di UL, l’attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata da OB era cessata da tempo.
Inoltre, successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune aveva emesso nei confronti di OB: a) i provvedimenti prot. n. 455517 del 6 ottobre 2021 e prot. n. 536201 del 22 novembre 2021, entrambi di rimozione degli effetti di altrettante s.c.i.a. per agibilità dei ricordati locali ed impugnati avanti questo Tribunale con il ricorso n. 1724/2021 di R.G.; b) il provvedimento prot. n. 111203 dell’11 marzo 2022, sempre di rimozione degli effetti di s.c.i.a. per agibilità, impugnato con il ricorso n. 706/2022 di R.G.; c) il provvedimento prot. n. 128673 del 22 marzo 2022, di revoca dell’autorizzazione n. 4607 del 21 luglio 1993 per la somministrazione di alimenti e bevande nei locali della ricorrente per carenza di agibilità dei locali medesimi, impugnato con il ricorso n. 761/2022 di R.G..
I giudizi introdotti con i suddetti ricorsi n. 1724/2021, n. 706/2022 e n. 761/2022 di R.G. sono stati definiti dalla Seconda Sezione di questo Tribunale con la sentenza del 16 aprile 2025 n. 566 (che risulta appellata, ma non sospesa), che ha respinto i ricorsi stessi.
3. Dunque, per effetto del provvedimento emesso anteriormente al rilascio delle concessioni di occupazione oggetto di giudizio, nonché di quelli emanati successivamente e riconosciuti legittimi con la predetta sentenza, è cessata l’attività di somministrazione alimenti e bevande già in passato esercitata da OB. In questo quadro fattuale OB non era – e non è – titolare di un interesse personale, concreto ed attuale ad opporsi al rilascio delle predette concessioni, in quanto l’impossibilità di esercitare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali di San Marco 117/A - 118 impedisce alla medesima di poter legittimamente aspirare ad ottenere un analogo provvedimento ampliativo, essendo l’occupazione di suolo pubblico funzionale e collegata all’esercizio della predetta attività di somministrazione di alimenti e bevande, come emerge dal tenore dell’art. 3, comma 2, del Regolamento.
Del resto, la stessa ricorrente riconosce (nella propria seconda memoria di replica) che l’esercizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce il presupposto per ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico.
Pertanto, non discendendo alcuna lesione in danno di OB per effetto della disposta concessione di suolo pubblico in favore di UL, OB non aveva e non ha interesse a conseguire l’annullamento degli impugnati provvedimenti concessori, così come del Regolamento e della nota prot. n. 244513 del 9 giugno 2020, con cui il Comune le ha negato il rinnovo della concessione.
4. Né giova a OB prospettare un interesse di natura risarcitoria. Infatti, come chiarito dalla stessa ricorrente (nella terza memoria difensiva prodotta ex art. 73 c.p.a.), i profili risarcitori erano collegati ai ricorsi proposti contro i provvedimenti di rimozione degli effetti delle s.c.i.a. per l’agibilità dei locali e di revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, ricorsi - come detto - respinti con la suddetta sentenza n. 566/2025.
Ne deriva che una pretesa risarcitoria meramente ipotetica, che risulti anch’essa priva dei caratteri dell’attualità e della concretezza, non può fondare l’interesse alla proposizione del ricorso in esame.
5. Fermo restando quanto precede, il ricorso è comunque infondato nel merito.
I motivi di ricorso concernono, da un lato, l’asserito diritto di OB ad ottenere l’occupazione di suolo pubblico (per rinnovo della precedente concessione) e, dall’altro, l’insussistenza dei presupposti per assentire a UL l’area alla medesima concessa.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti dalle parti resistenti emerge che l’esercizio di somministrazione di UL presenta un accesso su Piazza San Marco ed è prospiciente la porzione di area pubblica alla medesima concessa.
L’art. 3 del Regolamento (rubricato « Suolo pubblico concedibile per pubblici esercizi ») dispone al comma 2 che l’occupazione di suolo pubblico può essere concessa agli esercizi che abbiano l’ingresso sulla c,d. «area marciana» , e presuppone logicamente che l’esercizio che richiede tale occupazione svolga regolarmente la propria attività (essendo l’occupazione del suolo funzionale allo svolgimento della stessa).
Inoltre, da un lato, l’art. 9 del vigente regolamento comunale del canone unico patrimoniale ha escluso ogni automatismo nel rinnovo delle concessioni di occupazione di suolo pubblico (richiedendo la previa presentazione di apposita segnalazione certificata); dall’altro, non è contestato che l’esercizio di OB sia chiuso da tempo.
6. Ne consegue che, mentre UL è pienamente legittimata a conseguire l’occupazione di suolo pubblico, OB non si trova invece in un’analoga condizione, essendo cessata la sua attività. Inoltre, OB non può conseguire (neppure in parte) la porzione di area già concessa a UL, poiché l’art. 3, comma 6, del Regolamento dispone che « non può essere autorizzata l’occupazione di suolo pubblico da parte di un esercizio sull’area antistante un altro esercizio ».
7. In definitiva il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, ancor prima che improcedibile ed infondato per le ragioni innanzi esposte.
8. Le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente in applicazione della regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio che si liquidano nella misura di € 1.000,00 (mille/00) in favore del Comune di Venezia e di € 1.000,00 (mille/00) in favore di Gran Caffè UL & C. s.r.l., oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
CA RI, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
PA De ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA De ZZ | CA RI |
IL SEGRETARIO