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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 563/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Catania, piazza S. Maria della Guardia. n. 28, presso lo studio dell'avv. Silvestro Vitale (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennità chilometrica Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando che: I) aveva prestato la sua attività lavorativa in forza di contratto a tempo indeterminato decorrente dal 16.06.2020, con qualifica di operaio, con mansione di operaio, con mansione di “operatore ecologico” ed inquadramento nel livello 2° del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, alle dipendenze di II) aveva il compito di CP_1 raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti urbani, svolgendo la sua attività nel Comune di Vibo Valentia;
III) si recava quotidianamente presso il deposito dei mezzi aziendali, ubicato in “Località Grande” Maierato, per entrare in possesso dell'automezzo utile a prestare
1 servizio;
IV) percorreva, con la propria autovettura, una distanza di circa 17,20 km (andata e ritorno) per spostarsi dal cantiere di assegnazione (Vibo Valentia) al deposito dei mezzi aziendali (Maierato). Il ricorrente deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art. 37, lett. a) del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, chiedendo che venisse riconosciuto il diritto a ottenere il rimborso chilometrico, quantificato in euro 5.697,59. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, dal 16 giugno 2020 alla data del 31 maggio 2023 (data computo indennità chilometrica), al rimborso delle spese per uso autovettura ai sensi dell'articolo 37, lett. a), C.C.N.L. Igiene Ambientale Aziende Private, per tutte le argomentazioni testè esposte;
b. condannare, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti del CP_1 ricorrente della somma complessiva di euro 5.697,59, dovuta a titolo di rimborso “spese per uso autovettura”, così per come risulta dalla consulenza tecnica versati in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al suo integrale soddisfo. o nella somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio. c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando CP_1 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il servizio svolto da , alle dipendenze della società resistente, consisteva nel Parte_1 raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, come da contratto di lavoro versato in atti.
3. Risulta palese che per svolgere detta attività il ricorrente dovesse recuperare l'apposito mezzo aziendale, ubicato nell'autoparco della ditta resistente, sito nel Comune di Maierato, luogo di effettivo inizio del turno di servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Per tale ragione, il ricorrente non utilizza la propria autovettura per “ragioni di servizio”, poiché si reca all'autoparco aziendale di Maierato direttamente da casa propria e presso l'autoparco in questione, sede operativa abituale (unica sede del datore di lavoro), ove ha inizio la prestazione lavorativa e l'orario di lavoro giornaliero.
5. Ne discende che, prima di raggiungere la sede di lavoro, il ricorrente non è in servizio.
6. La circostanza che la prestazione lavorativa, ossia la raccolta di rifiuti con l'utilizzo degli automezzi aziendali dovesse svolgersi nel comune di Vibo Valentia, non può consentire di ritenere che la prestazione lavorativa potesse aver inizio prima di raggiungere la sede operativa per ritirare il mezzo.
6.1. Si rileva che l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 2107 c.c., sia da qualificarsi come il periodo in cui il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro. La Suprema Corte, a riguardo, ha stabilito come «Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati» (Cass. Sez. Lav., sent n. 5359 del 10 aprile 2001).
2 7. Occorre, altresì, segnalare che parte ricorrente non ha opportunamente confutato il dato appena segnalato, poiché ha omesso di fornire la prova utile a rilevare l'inizio della sua attività lavorativa in una sede sita nel Comune di Vibo Valentia, qualificandosi, all'opposto, tale luogo come mero territorio in cui svolgere il servizio pattuito, iniziato, concretamente, nell'autoparco di Maierato.
7.1. Tutto quello che accade prima dell'inizio della prestazione lavorativa (tempi e modi per raggiungere la sede di lavoro) rimane interamente a carico del lavoratore, nelle scelte e nel sopportarne i tempi e i costi.
8. Tutto ciò premesso, il costo di autovetture e carburante per raggiungere la sede di lavoro è interamente a carico del lavoratore. L'art. 37, lett. a) CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, invocato da parte ricorrente poteva trovare, al più, applicazione laddove dovesse esser raggiunta una sede di lavoro diversa da quella abituale;
circostanza che non ricorre nel caso in esame, dove non è neanche stato dedotto che il luogo di inizio della prestazione lavorativa sia sempre stato Maierato (VV), dove si ritirava il mezzo.
9. Al fine di completare la decisione, si rileva come, in casi simili laddove vi fosse un infortunio, lo stesso si qualificherebbe in un mero infortunio in itinere e non un effettivo infortunio sul luogo di lavoro, proprio in occasione del rilievo che trattasi di spostamento dalla propria abitazione alla sede operativa aziendale, ossia l'autoparco in Maierato.
10. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
11. Stante le recenti pronunce discordanti sulla medesima questione sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti in causa.
Vibo Valentia, 20/02/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Catania, piazza S. Maria della Guardia. n. 28, presso lo studio dell'avv. Silvestro Vitale (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennità chilometrica Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando che: I) aveva prestato la sua attività lavorativa in forza di contratto a tempo indeterminato decorrente dal 16.06.2020, con qualifica di operaio, con mansione di operaio, con mansione di “operatore ecologico” ed inquadramento nel livello 2° del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, alle dipendenze di II) aveva il compito di CP_1 raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti urbani, svolgendo la sua attività nel Comune di Vibo Valentia;
III) si recava quotidianamente presso il deposito dei mezzi aziendali, ubicato in “Località Grande” Maierato, per entrare in possesso dell'automezzo utile a prestare
1 servizio;
IV) percorreva, con la propria autovettura, una distanza di circa 17,20 km (andata e ritorno) per spostarsi dal cantiere di assegnazione (Vibo Valentia) al deposito dei mezzi aziendali (Maierato). Il ricorrente deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art. 37, lett. a) del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, chiedendo che venisse riconosciuto il diritto a ottenere il rimborso chilometrico, quantificato in euro 5.697,59. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, dal 16 giugno 2020 alla data del 31 maggio 2023 (data computo indennità chilometrica), al rimborso delle spese per uso autovettura ai sensi dell'articolo 37, lett. a), C.C.N.L. Igiene Ambientale Aziende Private, per tutte le argomentazioni testè esposte;
b. condannare, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti del CP_1 ricorrente della somma complessiva di euro 5.697,59, dovuta a titolo di rimborso “spese per uso autovettura”, così per come risulta dalla consulenza tecnica versati in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al suo integrale soddisfo. o nella somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio. c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando CP_1 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il servizio svolto da , alle dipendenze della società resistente, consisteva nel Parte_1 raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, come da contratto di lavoro versato in atti.
3. Risulta palese che per svolgere detta attività il ricorrente dovesse recuperare l'apposito mezzo aziendale, ubicato nell'autoparco della ditta resistente, sito nel Comune di Maierato, luogo di effettivo inizio del turno di servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Per tale ragione, il ricorrente non utilizza la propria autovettura per “ragioni di servizio”, poiché si reca all'autoparco aziendale di Maierato direttamente da casa propria e presso l'autoparco in questione, sede operativa abituale (unica sede del datore di lavoro), ove ha inizio la prestazione lavorativa e l'orario di lavoro giornaliero.
5. Ne discende che, prima di raggiungere la sede di lavoro, il ricorrente non è in servizio.
6. La circostanza che la prestazione lavorativa, ossia la raccolta di rifiuti con l'utilizzo degli automezzi aziendali dovesse svolgersi nel comune di Vibo Valentia, non può consentire di ritenere che la prestazione lavorativa potesse aver inizio prima di raggiungere la sede operativa per ritirare il mezzo.
6.1. Si rileva che l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 2107 c.c., sia da qualificarsi come il periodo in cui il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro. La Suprema Corte, a riguardo, ha stabilito come «Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati» (Cass. Sez. Lav., sent n. 5359 del 10 aprile 2001).
2 7. Occorre, altresì, segnalare che parte ricorrente non ha opportunamente confutato il dato appena segnalato, poiché ha omesso di fornire la prova utile a rilevare l'inizio della sua attività lavorativa in una sede sita nel Comune di Vibo Valentia, qualificandosi, all'opposto, tale luogo come mero territorio in cui svolgere il servizio pattuito, iniziato, concretamente, nell'autoparco di Maierato.
7.1. Tutto quello che accade prima dell'inizio della prestazione lavorativa (tempi e modi per raggiungere la sede di lavoro) rimane interamente a carico del lavoratore, nelle scelte e nel sopportarne i tempi e i costi.
8. Tutto ciò premesso, il costo di autovetture e carburante per raggiungere la sede di lavoro è interamente a carico del lavoratore. L'art. 37, lett. a) CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, invocato da parte ricorrente poteva trovare, al più, applicazione laddove dovesse esser raggiunta una sede di lavoro diversa da quella abituale;
circostanza che non ricorre nel caso in esame, dove non è neanche stato dedotto che il luogo di inizio della prestazione lavorativa sia sempre stato Maierato (VV), dove si ritirava il mezzo.
9. Al fine di completare la decisione, si rileva come, in casi simili laddove vi fosse un infortunio, lo stesso si qualificherebbe in un mero infortunio in itinere e non un effettivo infortunio sul luogo di lavoro, proprio in occasione del rilievo che trattasi di spostamento dalla propria abitazione alla sede operativa aziendale, ossia l'autoparco in Maierato.
10. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
11. Stante le recenti pronunce discordanti sulla medesima questione sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti in causa.
Vibo Valentia, 20/02/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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