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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCAFI PAOLO, Presidente
BUSSANI ER, AT
GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2019 depositato il 24/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio - Salita Schenardi 1 23100 Sondrio SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y010101583 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y010101583 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y010101583 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: sig. Ricorrente_1 chiede: annullarsi l'avviso di accertamento gravato con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Agenzia delle Entrate D.P di Sondrio chiede: in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 21, comma 1, del D. lgs nr. 546/1992 e in via principale e nel merito respingersi il ricorso con conferma dell'atto impugnato. Con condanna alla refusione delle spese maggiorate per precedente procedimento di mediazione non perfezionatosi oltre al risarcimento del danno per lite temeraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente, nell'anno di imposta 2013, risultava essere socio (quota pari al 99%) dello Società_1
con sede in Luogo_ alla quale veniva notificato dalla competente D.P di Monza e Brianza, nella stessa annualità, avviso di accertamento nr. T9502DE03460/2018 con il quale si accertava, a seguito di recupero di costi non deducibili un diverso reddito imponibile. L'avviso diveniva definitivo per omessa impugnazione. Poi, in data 03.12.2018 l'Agenzia delle Entrate D.P di Sondrio (di seguito anche "Ufficio") notificava al sig. Ricorrente_1 avviso di accertamento nr. T9Y010101583/2018, per la stessa annualità, con il quale si imputava la quota di reddito allo stesso spettante in proporzione alla propria quota di partecipazione.
Si instaurava il procedimento amministrativo di accertamento con adesione che non si perfezionava per cui si incardinava il presente contenzioso.
Lamenta il contribuente.
1) Illegittimità dell'avviso in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 del DPR nr. 600/1973 art. 7,
8 e 14 della legge nr. 8909/1982 (intervenuta decadenza del potere accertativo e atto consegnato non direttamente al destinatario).
Contesta il contribuente la falsità delle dichiarazioni contenute nell'avviso con consegna in luogo diverso dal domicilio fiscale dello stesso e a persona con la quale non vi è nessun rapporto né familiare né di lavoro senza che di ciò venisse notiziato. Rappresentava l'intendimento di proporre querela di falso nelle sedi opportune. Concludeva come sopra.
Si costituiva l'Agenzia confutando le tesi attoree e concludendo come in narrativa.
Nelle more si concludeva, positivamente, per il contribuente il giudizio civile sulla querela di falso. Il sig. Ricorrente_1 provvedeva, quindi, alla riassunzione del processo nel frattempo sospeso.
Con nota, datata 04 dicembre 2025 l'Ufficio depositava memoria e richiesta di pronuncia ex art. 45 del D. lgs nr. 546/1992 per inattività del ricorrente.
All'udienza del 28 gennaio erano presenti le parti che insistevano come da verbale di causa.
Il gravame passava, quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio come, nella fattispecie, vada dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività della parte ricorrente ex art. 45 del D.lgs nr. 546/1992. Ricapitolando i più recenti fatti della vicenda in trattazione, in data 21.06.2024 il Tribunale Civile di Sondrio depositava la sentenza, rubricata al nr. 236/2024 che definiva il giudizio e si pronunciava sulla querela di falso. Quindi, in data 21.01.2025 la sentenza civile, non notificata, diveniva definitiva per mancata impugnazione mentre in data 09.10.2025 il contribuente depositava istanza ex art. 43 del D.lgs. nr. 546/1992 con cui chiedeva la ripresa del giudizio sospeso. Orbene dalla sequenza temporale di cui sopra emerge chiaramente come la ripresa del giudizio richiesta sia manifestamente tardiva. Infatti la ripresa del giudizio doveva avvenire entro sei mesi a decorrere dal
21.01.2025 ovvero entro il 21.07.2025. Nel caso in esame, invece, la richiesta è stata effettuata in data
09.10.2025 ben oltre il termine di cui sopra. Ne consegue che va pronunciata declaratoria di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente restando assorbita ogni altra doglianza.
Da una valutazione complessiva della causa ritiene la Corte che le spese di lite possano essere oggetto di compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio perché tardivamente riassunto dalla parte interessata. Spese compensate.
Così deciso in Sondrio nella Camera di consiglio del 28.01.2025.
Il Giudice relatore
(Dott. Alberto Bussani)
Il Presidente
(Dott. Paolo Scafi)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCAFI PAOLO, Presidente
BUSSANI ER, AT
GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2019 depositato il 24/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio - Salita Schenardi 1 23100 Sondrio SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y010101583 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y010101583 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y010101583 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: sig. Ricorrente_1 chiede: annullarsi l'avviso di accertamento gravato con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Agenzia delle Entrate D.P di Sondrio chiede: in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 21, comma 1, del D. lgs nr. 546/1992 e in via principale e nel merito respingersi il ricorso con conferma dell'atto impugnato. Con condanna alla refusione delle spese maggiorate per precedente procedimento di mediazione non perfezionatosi oltre al risarcimento del danno per lite temeraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente, nell'anno di imposta 2013, risultava essere socio (quota pari al 99%) dello Società_1
con sede in Luogo_ alla quale veniva notificato dalla competente D.P di Monza e Brianza, nella stessa annualità, avviso di accertamento nr. T9502DE03460/2018 con il quale si accertava, a seguito di recupero di costi non deducibili un diverso reddito imponibile. L'avviso diveniva definitivo per omessa impugnazione. Poi, in data 03.12.2018 l'Agenzia delle Entrate D.P di Sondrio (di seguito anche "Ufficio") notificava al sig. Ricorrente_1 avviso di accertamento nr. T9Y010101583/2018, per la stessa annualità, con il quale si imputava la quota di reddito allo stesso spettante in proporzione alla propria quota di partecipazione.
Si instaurava il procedimento amministrativo di accertamento con adesione che non si perfezionava per cui si incardinava il presente contenzioso.
Lamenta il contribuente.
1) Illegittimità dell'avviso in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 del DPR nr. 600/1973 art. 7,
8 e 14 della legge nr. 8909/1982 (intervenuta decadenza del potere accertativo e atto consegnato non direttamente al destinatario).
Contesta il contribuente la falsità delle dichiarazioni contenute nell'avviso con consegna in luogo diverso dal domicilio fiscale dello stesso e a persona con la quale non vi è nessun rapporto né familiare né di lavoro senza che di ciò venisse notiziato. Rappresentava l'intendimento di proporre querela di falso nelle sedi opportune. Concludeva come sopra.
Si costituiva l'Agenzia confutando le tesi attoree e concludendo come in narrativa.
Nelle more si concludeva, positivamente, per il contribuente il giudizio civile sulla querela di falso. Il sig. Ricorrente_1 provvedeva, quindi, alla riassunzione del processo nel frattempo sospeso.
Con nota, datata 04 dicembre 2025 l'Ufficio depositava memoria e richiesta di pronuncia ex art. 45 del D. lgs nr. 546/1992 per inattività del ricorrente.
All'udienza del 28 gennaio erano presenti le parti che insistevano come da verbale di causa.
Il gravame passava, quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio come, nella fattispecie, vada dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività della parte ricorrente ex art. 45 del D.lgs nr. 546/1992. Ricapitolando i più recenti fatti della vicenda in trattazione, in data 21.06.2024 il Tribunale Civile di Sondrio depositava la sentenza, rubricata al nr. 236/2024 che definiva il giudizio e si pronunciava sulla querela di falso. Quindi, in data 21.01.2025 la sentenza civile, non notificata, diveniva definitiva per mancata impugnazione mentre in data 09.10.2025 il contribuente depositava istanza ex art. 43 del D.lgs. nr. 546/1992 con cui chiedeva la ripresa del giudizio sospeso. Orbene dalla sequenza temporale di cui sopra emerge chiaramente come la ripresa del giudizio richiesta sia manifestamente tardiva. Infatti la ripresa del giudizio doveva avvenire entro sei mesi a decorrere dal
21.01.2025 ovvero entro il 21.07.2025. Nel caso in esame, invece, la richiesta è stata effettuata in data
09.10.2025 ben oltre il termine di cui sopra. Ne consegue che va pronunciata declaratoria di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente restando assorbita ogni altra doglianza.
Da una valutazione complessiva della causa ritiene la Corte che le spese di lite possano essere oggetto di compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio perché tardivamente riassunto dalla parte interessata. Spese compensate.
Così deciso in Sondrio nella Camera di consiglio del 28.01.2025.
Il Giudice relatore
(Dott. Alberto Bussani)
Il Presidente
(Dott. Paolo Scafi)