Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Inattività del ricorrente

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per inattività del ricorrente, ritenendo tardiva la richiesta di ripresa del giudizio, avvenuta oltre sei mesi dalla definitività della sentenza civile sulla querela di falso.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    La Corte ha ritenuto che le spese di lite potessero essere oggetto di compensazione tra le parti.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 D.lgs 546/92

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per inattività del ricorrente, assorbendo ogni altra doglianza, inclusa quella preliminare dell'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Conferma dell'atto impugnato

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per inattività del ricorrente, assorbendo ogni altra doglianza, inclusa quella nel merito dell'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento danni

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per inattività del ricorrente, assorbendo ogni altra doglianza, inclusa quella relativa alla lite temeraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio
    Numero : 8
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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