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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1141/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Marta Brenciaglia.
e
C.F.: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Guerrina Crescentini.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel rispetto reciproco;
2) Dichiara la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Tarquinia, in data 06.02.2000, iscritto nel Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Tarquinia) 3) Affidare il figlio minore in modo Per_1 condiviso a entrambi i genitori e con collocamento presso la residenza paterna in Vi di Traiano n. 62 in Civitavecchia;
4) Stabilisce che la casa familiare rimarrà nella piena disponibilità del Signor
che ne è proprietario per l'intero; 5) La Signora lascerà l'abitazione coniugale e Controparte_1 Pt_1 si trasferirà definitivamente presso l'abitazione di sua proprietà sita in Via Lepanto n. 3 in Civitavecchia. Al momento del trasferimento la Signora porterà con se oltre ai suoi effetti personali anche gli Pt_1 oggetti e i beni mobili che riterrà opportuno 6) Le due figlie e entrambe maggiorenni, Per_2 Per_3 saranno libere di scegliere di rimanere nella casa familiare o si l'abitazione materna;
7) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei loro figli autonomamente, in modo diretto sia per le spese ordinarie che per le spese straordinarie, stabilendo espressamente che per i percorsi di studi dei loro figli verranno utilizzate le somme accumulate negli anni e già versate nei conti correnti dei ragazzi;
8) In caso di contrasto in merito all'esecuzione delle condizioni sopra riportate o se vi fosse un mutamento sostanziale della situazione di uno dei due o comunque in previsione dei normali cambiamenti che lo stesso passare nel tempo comporta, gli istanti concordano che prima di avviare una causa legale tenteranno in tutti i modi di appianare le divergenze in piena autonomia contemplando eventualmente anche il ricorso alla Mediazione Familiare.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 10.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1141/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Marta Brenciaglia.
e
C.F.: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Guerrina Crescentini.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel rispetto reciproco;
2) Dichiara la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Tarquinia, in data 06.02.2000, iscritto nel Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Tarquinia) 3) Affidare il figlio minore in modo Per_1 condiviso a entrambi i genitori e con collocamento presso la residenza paterna in Vi di Traiano n. 62 in Civitavecchia;
4) Stabilisce che la casa familiare rimarrà nella piena disponibilità del Signor
che ne è proprietario per l'intero; 5) La Signora lascerà l'abitazione coniugale e Controparte_1 Pt_1 si trasferirà definitivamente presso l'abitazione di sua proprietà sita in Via Lepanto n. 3 in Civitavecchia. Al momento del trasferimento la Signora porterà con se oltre ai suoi effetti personali anche gli Pt_1 oggetti e i beni mobili che riterrà opportuno 6) Le due figlie e entrambe maggiorenni, Per_2 Per_3 saranno libere di scegliere di rimanere nella casa familiare o si l'abitazione materna;
7) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei loro figli autonomamente, in modo diretto sia per le spese ordinarie che per le spese straordinarie, stabilendo espressamente che per i percorsi di studi dei loro figli verranno utilizzate le somme accumulate negli anni e già versate nei conti correnti dei ragazzi;
8) In caso di contrasto in merito all'esecuzione delle condizioni sopra riportate o se vi fosse un mutamento sostanziale della situazione di uno dei due o comunque in previsione dei normali cambiamenti che lo stesso passare nel tempo comporta, gli istanti concordano che prima di avviare una causa legale tenteranno in tutti i modi di appianare le divergenze in piena autonomia contemplando eventualmente anche il ricorso alla Mediazione Familiare.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 10.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone