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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1. Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 69 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
Parte_1
, e
[...] [...]
Parte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
[...] per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati.
Appellante
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1
Pierluigi Fauzia, Francesco Leone e Simona Fell ed elettivamente domiciliata in
Palermo (PA), Via Libertà n. 62 presso lo studio legale Leone Pt_3
Appellata
OGGETTO: altre ipotesi –risarcimento danni da violazione diritto assunzione.
All'udienza di discussione del 16 gennaio 2025 le parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO e DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 1770/2022, emessa il 19 maggio 2022, il
Tribunale di Palermo G.L. accertava e dichiarava il diritto di Parte_4
[..
[...] ad essere assunta nei ruoli dell'Amministrazione della , con
[...] Parte_1 decorrenza giuridica dal 21/10/2011, ed inquadramento nella categoria D del personale non dirigenziale della Regione Sicilia, posizione economica D3, che riteneva corrispondente, per effetto degli accordi di riclassificazione del personale regionale, recepiti con DD.PP.RR.SS. n.9/2001 e n.10/ 2001, nonché della tabella A allegata al CCNL 1998/2001, alla VIII fascia funzionale originariamente stabilita dal bando - ostando alla chiesta sentenza ex art. 2932
c.c. proprio l'abolizione medio tempore della qualifica indicata nel bando di concorso- e, per l'effetto, condannava l'Amministrazione a risarcire alla ricorrente i danni derivanti dalla ritardata assunzione, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'attività istruttoria. Con sentenza definitiva n.3732/2022, emessa il 17 novembre 2022, il
Tribunale, all'esito dell'espletata consulenza tecnica, condannava l'Amministrazione resistente a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata assunzione, la somma di € 12.576,08, comprensiva di accessori maturati sino al deposito della consulenza - quale differenziale netto tra il trattamento stipendiale che la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire se fosse stata assunta
a decorrere dal 21.10.2011 con inquadramento D3 del CCRL del personale non dirigenziale della e quello nelle more percepito in quanto Parte_1 dipendente dalla con inquadramento in D2 - oltre accessori ulteriori Parte_5 maturati dal mese di novembre 2022 fino al saldo ed a versarle altresì, per la stessa causale, dal mese di ottobre del 2022 sino alla materiale immissione in servizio, €
32,57 mensili.
Premetteva il Tribunale che la ricorrente si era collocata in posizione utile per essere proclamata vincitrice di un concorso per dirigente tecnico bibliotecario, bandito con decreto del 29/3/2000 dall'Assessorato dei Beni
Culturali; che l'Assessorato aveva provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria, pubblicata con D.D.S. n. 7302 del 27/7/2004, solo con decreto n.
306588 del 28/9/2011, dopo che il TAR aveva acclarato la violazione dell'obbligo di portare a conclusione la procedura concorsuale e dopo che, nella perdurante inerzia dell'Amministrazione, era stato all'uopo incaricato un commissario ad acta;
che, dopo l'approvazione della graduatoria definitiva del concorso – nella quale la continuava a figurare fra i soggetti in CP_1 posizione utile all'assunzione – l'Amministrazione non aveva proclamato i vincitori, né disposto la loro assunzione, ciò che aveva determinato una nuova azione giudiziale innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa all'esito della quale, con decreto del 26/4/2016, l'Assessorato aveva finalmente dichiarato i vincitori del concorso, inclusa la ricorrente, con la postilla che tale
2 proclamazione non attribuiva alcun diritto all'assunzione nella vigenza dei divieti stabiliti, nelle more, dalla normativa regionale.
Ritenuto che un siffatto contegno configurasse inadempienza rispetto ad un preciso obbligo di provvedere, e tenuto altresì conto che l'Amministrazione, a seguito del provvedimento di approvazione di una graduatoria, non esercita più poteri pubblicistici, ma opera come un qualunque datore di lavoro privato, al quale è preclusa la possibilità di ritirare un atto di gestione per una nuova valutazione di opportunità, il G.L. riteneva perfezionati, fin dal 21 ottobre
2011, gli effetti della graduatoria approvata in via definitiva.
Per la riforma di tale decisione hanno proposto appello le
Amministrazione regionali soccombenti, con ricorso depositato il 26 gennaio
2023.
Parte appellante ripropone, anzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità siciliana, in capo al quale non sussiste alcuna competenza in relazione alle pretese asseritamente vantate dalla ricorrente;
cosicché non è corrett a
l'istaurazione del rapporto processuale nei confronti di un soggetto che nemmeno astrattamente risulta titolare della posizione passiva del rapporto giuridico di cui si chiede il riconoscimento.
Sottolinea che l'Assessorato de quo non ha competenza in materia di reclutamento del personale, come risulta chiaro della L.r. n. 19/08 e dal D.P.
Reg. recante il regolamento per l'attuazione della riorganizzazione dei dipartimenti regionali: che, piuttosto, la gestione economica e giuridica del personale, di cui si discetta nel presente giudizio, rientra tra le competenze del
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale (art. 3 e 4).
Lamenta, con il secondo motivo, la Violazione e falsa applicazione del
C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della e degli Enti di Parte_1 cui all'art 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, per avere il Tribunale riconosciuto il diritto della ad essere assunta con inquadramento nella categoria CP_1
D, posizione economica D3, anziché nella posizione economica D1, posizione di inizio carriera.
Deduce che tale statuizione è il risultato di un'erronea interpretazione del
C.C.R.L. del comparto non dirigenziale su citato, in quanto non tiene conto della sentenza n. 16 del 15 gennaio 2020 della Corte Costituzionale, né dell'orientamento assunto da Codesta Corte d'Appello in materia. Precisa che questa Corte d'Appello, con sentenza n. 385/2022 ha chiarito:
“il personale assume il profilo di funzionario, se in posizione D1 e D2, e di funzionario direttivo, se in posizione D3 o D4, deve rilevarsi che le mansioni
3 del profilo funzionario sono pur sempre quelle afferenti all'unica declaratoria, cosicché qualunque soggetto rientrante nelle qualifiche professionali ivi previste all'inizio della carriera sarà sempre inquadrato in D1 , salva la successiva progressione verticale”. Richiama, ancora, la sentenza n. 16 del 15 gennaio 2020 della Corte
Costituzionale - nella parte in cui il Giudice delle Leggi ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 14, primo periodo, e 15 della legge regionale n. 8 del 2018, per violazione dell'art. 117, secondo Parte_1 comma, lettera l) – dalla quale si evincerebbe che, a legislazione vigente, il
C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della e degli Enti di Parte_1 cui all'art 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 rappresenta l'unica fonte regolatrice del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, il cui inquadramento, all'atto di assunzione, non può che essere disciplinato dall'art.
19 del previgente C.C.R.L. - la cui efficacia è oggi confermata dall'art. 17 del vigente contratto, Triennio giuridico ed economico 2016 -2018 – laddove, dopo
l'enucleazione del personale regionale nelle quattro categorie A, B, C e D, si precisa che “nelle categorie è previsto un unico accesso dall'esterno nella posizione iniziale ( posizioni A1,B1,C1 e, D1)”. Ne fa derivare che l'inquadramento in D3 all'atto di assunzione stabilito nella sentenza è definitivamente precluso dal .. cennato intervento della Corte
Costituzionale.
Aggiunge, che il diritto del candidato vincitore ad assumere
l'inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. in regime di pubblico impiego privatizzato per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso; che, dunque, il mancato inquadramento nella fascia funzionale prevista è conseguenza dello ius superveniens, che aveva procurato in sede di contrattazione collettiva la soppressione della vecchia qualifica funzionale.
Contesta, con il terzo motivo, che tale difforme inquadramento refluisce anche sul quantum risarcitorio, laddove erroneamente il giudice ha statuito che l'Inquadramento in D2 della Dirigente, attribuitole quale dipendente della
[...] fosse, “deteriore rispetto a quello di cui avrebbe goduto in esito al Pt_5 concorso per dirigente tecnico restauratore nel ruolo tecnico dei beni
Culturali, inquadramento deteriore che si riverbera certamente anche sull'ammontare del TFR e del montante contributivo che nelle more sono stati accantonati”; laddove, invece, presso detta Società consortile la era CP_1 stata assunta con inquadramento nella categoria D, ossia lo stesso che avrebbe
4 avuto ove assunta in virtù del concorso di cui si discute, tenuto conto, peraltro, che la Società applica il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della
e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10. Parte_1
Cosicché, assumendo il corretto inquadramento in D1, certamente inferiore a quello riconosciuto in sentenza, nessun danno può ritenersi prodotto in considerazione dell'aliunde perceptum da ritenere di gran lunga superiore al danno astrattamente patito anche in considerazione degli importi percepiti dalla CP_1 negli anni di imposta dal 2011 al 2018, per redditi da lavoro, pari ad € 187.018,00, come da allegate dichiarazioni dei redditi.
Ha resistito in giudizio con memoria del 12 Controparte_1 dicembre 2024, eccependo l'infondatezza delle avverse ragioni di appello. Indi, all'odierna udienza, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata definita come da dispositivo steso in calce.
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In via del tutto preliminare deve rilevarsi che non costituisce oggetto d'appello – ed è dunque passato in giudicato - il capo della sentenza con cui si stabilisce il diritto della all'assunzione nel ruolo del personale non CP_1 dirigenziale della alla categoria D in esito al concorso, con decorrenza dal Pt_1
21.10. 2011, risultando limitata la contestazione di parte appellante al solo inquadramento economico (D3 in luogo del D1 ritenuto spettante) e – conseguentemente – al quantum del danno da ritardata assunzione liquidato.
Va, poi, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
L'Assessorato BB.CC.I.S. ha, difatti, indetto il concorso ed è in favore del medesimo che andava resa la prestazione lavorativa, sicché correttamente il giudizio
è stato proposto anche nei suoi confronti.
Nel merito l'appello è infondato Quanto alla correttezza dell'inquadramento nella categoria apicale D del personale non dirigenziale della posizione economica D3, censurato Pt_1 dall'Amministrazione appellante, la Corte reputa di condividere gli argomenti svolti dal Tribunale che lo ha ritenuto equivalente a quello offerto dal bando, a seguito dell'entrata in vigore della L.r. n.10/2000. Tale statuizione è coerente con l'orientamento in materia di questa Corte, richiamato dal Tribunale, cui va data continuità.
Ed allora è sufficiente ribadire che l'art.6 del bando di concorso prevedeva, infatti, che i vincitori sarebbero stati inquadrati nell'ottavo livello retributivo previsto dal
D.P.Reg. Sicilia n. 11/1995 e, dunque, nell'ottava fascia funzionale prevista dalla L.r.
n. 41/1985 ("il personale dei ruoli della amministrazione regionale di cui alla;
presente legge, con qualifica inferiore a dirigente superiore o equiparato, è
5 collocato nelle seguenti fasce funzionali....") ricomprendente la qualifica di dirigente tecnico.
Il diritto all'assunzione è, difatti, maturato – non dalla data del bando ma – con la definitiva approvazione della graduatoria, data in cui doveva valutarsi il corretto inquadramento della vincitrice della procedura concorsuale;
vale, altresì, richiamare le argomentazioni più volte espresse dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. nn, n. 25393 del 17/12/2015, Cass. n. 16728 del 02/10/2012, Cass. n. 20544 del
01/10/2010), per la quale "l'entrata in vigore del D.P. Reg. Sicilia 22 giugno 2001,
n. 9, recante la nuova classificazione del personale regionale, ha comportato una revisione delle qualifiche e dei compiti a ciascuna di esse riconnesse" sicché "non era ulteriormente possibile l'inquadramento previsto dal bando e
[...]l'Amministrazione per adempiere al suo obbligo di assunzione non poteva far altro che inserire il vincitore del concorso nella qualifica non dirigenziale di livello apicale (quella recante il grado D), non avendo essa la possibilità di creare una ulteriore qualifica, non essendone facoltizzata dalla legge" (Cass. n. 16728/12).
Dunque, la ricorrente non poteva più aspirare all' VIII fascia funzionale, originariamente stabilita nel bando di concorso, perché questa era stata soppressa, sicché il relativo inquadramento - all'esito positivo del concorso - non poteva che avvenire in relazione alle nuove posizioni quali definite dagli accordi di riclassificazione del personale regionale recepiti con i DD.PP.RR.SS. n. 9/2001 e
10/2001 e, nell'ambito dei posti di nuova istituzione, in quello che fosse il più possibile corrispondente alle abrogate qualifiche.
Così, all'interno della categoria D, è corretta la posizione economica D3, per le ragioni già espresse nella statuizione del Tribunale (che ha, all'uopo, richiamato precedenti di questa Corte, sent. n.871/2019) ossia : la circostanza che gli accordi di riclassificazione testé citati sancivano la confluenza del personale di VII fascia nella posizione D2, evidentemente annoverando nelle posizioni D3-D5 quelle del personale della pregressa VIII fascia;
e, inoltre, il fatto che la contrattazione collettiva di comparto e segnatamente la Tabella A allegata al C.C.N.L. 1998/2001, riconducendo alla categoria D tanto la VII quanto l'VIII fascia secondo la precedente classificazione del personale, annoverava specificamente alla posizione economica D3 i lavoratori inquadrati nell'VIII qualifica funzionale (così testualmente: Ai sensi dell'art. 3, comma
7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. 347/83 come integrato dal Dpr n.333/90 potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, e il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3>); tanto più che tale previsione è rimasta immutata anche nella successiva contrattazione (v. CCNL
2002/2005).
6 Il Tribunale ha, quindi, argomentato circa il corretto inquadramento sulla base del CCNR e degli accordi di riclassificazione recepiti nei DD.PP. RR.SS n. 9 /2001
e n. 10/2001 che il motivo di appello ignora totalmente.
In tal senso va data continuità ad un reiterato indirizzo di questa Corte di
Appello (sentenze n. 758/2015, n. 1328/2015, n. 1001/2018, n. 871/2019 e n.469/2024), secondo cui il necessario coordinamento sistematico tra gli accordi di riclassificazione recepiti con il D.P.R.S. n. 9/2001 e le altre fonti sindacali
(C.C.N.L. del Comparto Regioni 1998/01) impone di ritenere colmato il difetto di previsione, laddove quest'ultimo espressamente sancisce che “per i profili che, secondo la disciplina del D.P.R. 347/83, come integrato dal D.P.R. n. 333/90, potevano essere ascritti alla VIII^ qualifica funzionale, il trattamento economico tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3” (cfr. Allegato A, declaratoria cat. D ultimo comma).
Sulla base di tale disposizione va letta la disciplina dettata dal C.C.R.L. del
Comparto non dirigenziale della Regione e degli Enti di cui alla L.R. n. 10/2000
(quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003); esso prevede, all'art. 19, che “1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai modelli organizzativi dell'Amministrazione è articolato in quattro categorie: — Categoria A;
— Categoria B;
— Categoria C;
— Categoria D…Nelle categorie è previsto un unico accesso dall'esterno nella posizione iniziale (posizioni A1, B1, C1, D1”, mentre all'art 22 dispone che “al personale assunto dall'esterno è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la categoria”. L'individuazione di tale trattamento economico iniziale previsto per la categoria non si può dedurre sic et simpliciter dal tenore letterale dell'art. 19 primo comma, dovendosi tener conto di quanto precisato al comma 8 del medesimo articolo: “La collocazione attuale del personale nelle categorie e nelle relative posizioni economiche è quella determinata dall'attuazione dei DD.P.R.S. nn. 9 e 10 del 22.6.2001, così come rettificati dall'accordo dell'8.5.2003 recepito dal D.P.R.S. 24 luglio 2003.”
Deve, dunque, ritenersi che, per il personale che, secondo il previgente ordinamento, avrebbe dovuto essere inquadrato nella ex VIII qualifica, il trattamento economico iniziale era la posizione D3 poiché ad essa fa riferimento il sistema di riclassificazione, come risultante dall'interpretazione integrata delle citate fonti normative e contrattuali.
Di tale avviso si è dichiarata anche la Suprema Corte, perché “il sistema di classificazione delineato dal CCNL 31.3.1999 comparto Regioni-Enti locali (anche alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001) configura nell'ambito della categoria D
7 posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico, ma anche professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (ex 7^ e 8^ qualifica funzionale) atteso che l'art. 4 di detto contratto - come ribadito dall'art. 9 del CCNL del 5 ottobre 2001 - prevede per il passaggio all'interno della stessa categoria D ad uno dei profili professionali superiori - rectius alla posizione economica superiore - la stessa procedura selettiva per il passaggio da una categoria all'altra.” La Corte di legittimità ha, dunque, ritenuto rilevante la qualifica di provenienza ai fini del successivo inquadramento nell'invocata categoria D (Cass. n.
6295/2011; Cass. n. 20070/2015) dovendosi distinguere le prime due posizioni (D1
e D2) come destinate ai funzionari provenienti dalla ex VII qualifica, e dovendosi attribuire, invece, ai funzionari di ex VIII qualifica, un trattamento iniziale coincidente con la posizione D3; posizione, quest'ultima, che è stata correttamente riconosciuta alla CP_1
Non coglie nel segno il riferimento alla sentenza n.385/2022 di questa Corte: in quel giudizio – reso in sede di rinvio - in cui era parte la stessa P.A. oggi appellante, la questione dell'inquadramento in D1 risultava coperta dal giudicato formatosi a seguito della pronuncia n. 1403/2014 emessa dalla Corte di Cassazione.
Non è dirimente neppure il riferimento alla sentenza n. 16/2020 della Corte
Costituzionale, perché priva di qualsiasi rilevanza, anche argomentativa, rispetto all'oggetto del presente giudizio: l'inquadramento alla posizione economica D3, infatti, è dovuto non sulla base della disposizione censurata dalla Corte
Costituzionale – la cui applicazione non è mai neppure stata invocata nel presente giudizio – ma sulla base della disciplina contrattuale collettiva applicabile, ossia i più volte richiamati CCRL e gli accordi di riclassificazione di cui ai dd.pp.rr. 9 e 10 del 22.06.2001 e s.m.i.
In conclusione, il motivo va respinto.
All'acclarata correttezza dell'inquadramento riconosciuto presso l'Amministrazione regionale, consegue la sussistenza del danno risarcibile, che l'appellante ritiene debba escludersi sulla scorta dell'equivalenza del livello (D2) Parte riconosciuto alla alle dipendenze della e della retribuzione percepita CP_1 negli anni dal 2011 al 2022, rispetto a quanto avrebbe percepito ove correttamente inquadrata al livello D1.
E, tuttavia, deve convenirsi con l'appellante in merito alle ragioni poste a fondamento della censura che investe la misura del danno risarcibile, non coincidente con l'integrale misura delle retribuzioni perdute e che, secondo criteri di valutazione equitativa ( che tengano conto del diverso impiego delle energie lavorative da parte della nell'arco temporale considerato, ovvero del CP_1 lasso di tempo trascorso rispetto alle iniziative assunte per ottenere
8 l'assunzione) va ridotto al 50% dello stipendio tabellare che sarebbe stato corrisposto in caso di immediata assunzione. (v. in tal senso Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 16665 del 04/08/2020:In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della
P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione
l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori).
Non si determina, cioè, un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno;
quest'ultimo non si identifica, infatti, nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l'allegazione e la prova dell'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, qualificata come illecita. v. Cass. Sez. L. Ordinanza n. 14772 del 14/06/2017
Tenendo conto dei corretti e qui condivisi criteri di indagine adottati dal ctu di primo grado, dunque, l'importo del risarcimento, parametrato al 50% della retribuzione netta prevista per il funzionario Direttivo D3, rispetto a quella stabilita per il funzionario D2, deve essere ridotto ad € 6.288,04, somma comprensiva di interessi legali sino al 30.9.2022 cui vanno aggiunti gli ulteriori interessi sino al saldo;
parimenti deve essere ridotta della metà la quota della perdita differenziale stimata dal ctu da corrispondere sino alla effettiva immissione in servizio presso l'Amministrazione Regionale. Le spese del presente grado possono essere compensate per un terzo, in ragione del parziale accoglimento dell'appello e, per la restante quota, da liquidarsi e distrarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza non definitiva n.1770/2022 emessa il 20 maggio 2022
e della sentenza definitiva n. 3732/2022 messa il 17 novembre 2022 dal Tribunale
G.L. di Palermo, Termini Imerese, condanna le amministrazioni appellanti a pagare in favore di a titolo di risarcimento dei danni derivanti Controparte_1 dalla ritardata assunzione, la somma complessiva netta di € 6.288,04, comprensiva di
9 interessi legali sino al mese di ottobre 2022, oltre accessori ulteriori maturati dal mese di novembre del 2022 fino al saldo e a versarle altresì, per la stessa causale, dal mese di ottobre del 2022 sino alla materiale immissione in servizio, euro 31,28 mensili.
Conferma nel resto le sentenze impugnate.
Compensa per un terzo le spese di questo grado di giudizio e condanna l'appellante al pagamento della restante quota, che liquida in € 1.322,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, in favore dei difensori dell'appellata quali distrattari. Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2025
il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo
Il Presidente
Maria G. Di Marco
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