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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 260 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Antonio Manfreda, presso il cui studio - in Monteroni di Lecce (Le) alla via Vittorio Veneto n. 16 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
( – già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
pro tempore e per essa, quale mandataria, ( ) già Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio
[...]
in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 21.2.2024, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1839/2018 del 30/07/2018, emesso dal Tribunale di Lecce, Controparte_1
ingiungeva alla sig.ra di pagare la complessiva somma di Euro 42.766,22 oltre Parte_1
interessi come da domanda e spese, a titolo di rimborso del finanziamento concesso n. 13079665 di €
34.306,35.
La sig.ra proponeva opposizione avverso il detto decreto: “voglia l'On.le Tribunale adito, respinta Parte_1
ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
1. DICHIARARE LA NULLITÀ, INAMMISSIBILITÀ ed IMPROPONIBILITÀ del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la non veridicità della somma ingiunta e, in ogni caso, l'erroneità della pretesa creditoria di di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
3. ACCERTARE il costo effettivo annuo, nonché il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del contratto di finanziamento n.
13079665 concesso da ed eventualmente DICHIARARE la nullità delle clausole Controparte_4
di determinazione degli interessi e la sostituzione di detta clausola ai sensi degli artt. 124 e 125 TUB;
4. ACCERTARE e DICHIARARE l'eventuale superamento del c.d. tasso soglia ex legge 108/96, con le previste conseguenze di legge;
5. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto oggetto del giudizio;
6. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva la convenuta chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività al Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, “Nel merito: “Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € CP_1 Parte_1
42.766,22 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale calcolato sul solo capitale di € 29.636,77 e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/96 (ridotti di almeno un punto percentuale) dalla data della domanda al saldo, con condanna al pagamento;
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio (come liquidate dal Giudice in € 286,00 per spese e € 1.200,00 per competenze, rimborso forfettario 15%, iva se dovuta, c.p.a.
e spese di registrazione del decreto ingiuntivo) e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”
2 Il giudizio veniva istruito con prove documentali e veniva disposta ctu.
Con la sentenza n° 2583/2021 del 27/09/2021, il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando, rigettava la domanda, motivando che “Dall'esame degli atti di causa emerge che parte opponente: abbia stipulato e dato spontanea esecuzione al contratto di finanziamento per cui è causa e prodotto nel fascicolo monitorio;
si sia resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute, con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Pertanto, il rapporto sottostante alla richiesta di ingiunzione risulta provato se si osserva che parte opponente non ha disconosciuto di aver stipulato il contratto di finanziamento oggetto di causa.” E ancora “L'opposto ha fornito la prova del credito vantato contrariamente all'opponente che non ha fornito la prova di quanto eccepito.
Parte opponente eccepisce la vessatorietà delle clausole contrattuali. L'eccezione non è fondata se si osserva che le condizioni contrattuali sono state sottoscritte ed accettate, manifestando così la volontà di accertarne gli effetti giuridici scaturenti. …
Sull'eccezione riguardante l'applicazione dei tassi di interesse e l'anatocismo si osserva quanto segue. L'eccezione non può trovare accoglimento in quanto formulata genericamente. Si osserva che “la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/96 ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante…La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato” (Tribunale di Latina 28.08.2013 n.19154, in tal senso anche Tribunale di Ferrara 05.12.2013 n. 1223).
In ogni caso, il ctu non ha riscontrato alcun superamento del tasso soglia”. CP La sig.ra ha proposto appello avverso la predetta sentenza, cui ha resistito la . Parte_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 21/2/2024, con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
3 primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va ora esaminato l'appello.
B. I motivi di appello vengono trattati congiuntamente perché strettamente connessi.
Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole della “Sull'eccezione i difformità del TAEG applicato al rapporto di credito rispetto a quello indicato in contratto”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce “Sull'espletata CTU”; a dire di parte appellante,
“per la determinazione del costo complessivo del credito concesso alla SI.ra deve necessariamente tenersi in conto Parte_1
anche quello delle prestazioni accessorie, tra le quali rientra certamente la copertura assicurativa, che deve contribuire al calcolo del tasso effettivo perché è stata sottoscritta contestualmente alla richiesta di finanziamento allo scopo esclusivo di garantire l'integrale restituzione delle somme mutuate in favore del finanziatore, il quale ha percepito una lauta commissione per l'intermediazione svolta.
In seguito a tali osservazioni il CTU ha provveduto ad accertare che il TAEG effettivamente applicato al rapporto, includendo nel suo computo il costo dell'assicurazione sul credito, è pari al 12,81%, ben superiore al tasso dell' 11,77% esposto in contratto;
dal ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo dei minimi BOT annuali si quantificava in appena Euro 3.315,81 la somma totale dovuta dall'utente a titolo di interessi.”.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce “Sull'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale” e assume che “Il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della difformità tra il Taeg indicato in contratto e quello effettivamente applicato nel corso del rapporto”.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, la corte precisa che il Tasso Annuale Effettivo Globale (di seguito TAEG) rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito
4 stesso (Cass. n. 39169/2021). Il TAEG non è dunque un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito (Cass. n. 39169/2021; Cass. n. 1034/2022
L'indicazione errata del Taeg, comunque, non integra una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che non incide sulla nullità del contratto, né comporta l'applicazione dei tassi ex art. 117 Tub.
Sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 4597/2023 ha così statuito: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
La corte precisa, anche, che il ctu non ha mai parlato di anatocismo o usura e ha escluso, comunque, il superamento del tasso soglia. E ciò anche laddove ha provveduto a rielaborare i conteggi includendo le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito.
In disparte, si ricorda che di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari deve allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimo, sulla base dei decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per i periodi contestati.
Nella fattispecie, alcuna prova in tal senso è stata fornita.
Inoltre, la corte, ancora, precisa che se ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, è pur vero che se l'assicurazione rappresenta pur sempre un costo inerente alla concessione del credito, ha comunque una causa diversa ed è un costo dovuto in forza del rapporto contrattuale tra le parti, con la conseguenza che le predette somme non possono essere portate in restituzione.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado.
Si considerano assorbite tutte le ulteriori censure, generiche e non provate.
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
5 Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi con la sentenza impugnata n. 2583/2021 del 27/09/2021, rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali CP di questo grado di giudizio, in favore della appellata , che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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