Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 562/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 28/10/1980, residente in [...]32/20
16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LO CIGNO GIOVANNI (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._3
30/05/1970, residente in [...]16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ACCONCIAIOCA
GEMMA (C.F. ), che la rappresenta e difende, come C.F._4
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
04.04.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno meglio specificato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 28/04/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative ai coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1. dichiarata la separazione personale tra i coniugi, gli stessi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. stante l'indipendenza economica della figlia stabilmente convivente e Per_1
indipendente poiché occupata lavorativamente (impiegata) alle dipendenze di
Spinelli srl, nei confronti della quale, dunque, si esclude qualsivoglia erogazione a titolo di contributo al mantenimento;
le parti convengono che il Sig.
verserà in favore della moglie, Sig.ra la Parte_1 CP_1
somma di Euro 400,00 mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento;
3. a regolamentazione e transazione di tutti i loro rapporti patrimoniali, nonché a scioglimento della comunione sui beni infra meglio descritti, le parti convengono quanto segue, previa dichiarazione che il presente accordo è elemento funzionale ed essenziale per la risoluzione della controversia connessa alla crisi coniugale, con richiesta di applicazione in loro favore dei benefici di cui all'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74, alla circolare del Ministero delle
Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione
Sez. V 30 maggio 2005 n. 11458, nonché alla circolare n. 2E del 21.2.2014
Agenzia delle Entrate;
4. QUANTO AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO, considerate le rispettive situazioni economiche dei coniugi- e precisamente quanto al sig.
l'introito derivante dallo svolgimento della propria attività lavorativa Pt_1
nonché, per contro, l'esborso per canone di locazione e, quanto alla sig.ra CP_1
l'assenza di introiti derivanti da attività lavorativa, l'introito derivante dalla locazione dell'immobile di sua esclusiva proprietà e l'assenza di spese per abitazione- le parti convengono che, a decorrere dal mese di dicembre 2024, entro il giorno 14 di ogni mese, il sig. corrisponderà in favore della Pt_1
sig.ra a titolo di contributo al di lei mantenimento una somma mensile di CP_1
Euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di gennaio 2026 e da versarsi a mezzo bonifico Bancario sul conto corrente intestato alla moglie alle seguenti coordinate bancarie: IBAN:IT26E 05034
01410 000 000300570;
5. QUANTO ALL'IMMOBILE COSTITUENTE CASA CONIUGALE e relative pertinenze sito in Genova via Bozzellari n. 4 int. 3 (contraddistinto dai seguenti dati catastali Foglio 14 Part. _241 sub. 25 rispetto ai quali si rinvia alla
3 sede del rogito notarile per una più completa e precisa identificazione) le Parti precisano e convengono quanto segue.
5.1. Il cespite è attualmente in comproprietà tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno;
5.2. Il IG , d'accordo con la moglie, ha già provveduto a reperire Pt_1
altra collocazione abitativa in Genova, via Giovanni Gaggero n. 32 int. 20, come da contratto di locazione con validità dal giorno 1 dicembre 2024;
5.3. I coniugi, con richiesta di applicazione del regime di esenzione e dei benefici di cui all'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74, alla circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di
Cassazione Sez. V 30 maggio 2005 n. 11458, nonché alla circolare n. 2E del
21.2.2014 Agenzia delle Entrate), si impegnano rispettivamente come segue:
i. il Sig. si impegna ed obbliga a cedere e trasferire la propria quota del Pt_1
bene immobile e di tutte le pertinenze sopra descritti, pari ad ½, alla IGa
che avrà quindi la piena ed esclusiva proprietà dell'intero bene. La CP_1
IGa accetta;
CP_1
ii. quale corrispettivo per la cessione della quota immobiliare, di cui al punto che precede, la sig.ra si obbliga a corrispondere la somma totale di Euro CP_1
35.000,00= (TRENTACINQUEMILA//00=) di cui Euro 5.000,00=
(CINQUEMILA//00=) sono stati versati a titolo di caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del presente ricorso mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sig. , IBAN Pt_1
[...]. Il sig. accetta. Pt_1
5.4. Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre i 30 giorni successivi all'omologa di separazione.
5.5. Le spese e gli oneri notarili connessi a tale trasferimento saranno sostenuti dalla sig.ra in via integrale ed esclusiva. CP_1
5.6. Quanto alle spese condominiali arretrate, ammontanti a complessivi Euro
5.573,13 il sig. con la sottoscrizione della presente si obbliga Pt_1
apartecipare al relativo pagamento per l'importo di Euro 1.500,00=; la differenza sarà a totale carico della Sig,ra CP_1
5.7. Le eventuali spese straordinarie relative all'immobile ed alle parti comuni deliberate dopo la data di rilascio dell'immobile da parte del sig. - già Pt_1
4 avvenuta in accordo con la moglie nel mese di luglio 2024, anche se precedenti al rogito notarile di trasferimento definitivo, rimarranno ad esclusivo carico della sig.ra la quale espressamente manleva il sig. da qualsivoglia CP_1 Pt_1
onere o spesa o responsabilità (successivi al rilascio) derivante o riconducibile all'immobile.
5.8. Il mobilio presente in oggi all'interno dell'immobile rimarrà nella esclusiva disponibilità della IGa senza necessità di conguagli in favore del CP_1
marito che nulla avrà più a pretendere e che ha già prelevato in accordo con la moglie quanto di sua necessità.
6. Con il corretto ed integrale adempimento di quanto sopra stabilito, le Parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 284, Parte 1 , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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