Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 635/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 08.04.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata ad [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Russo C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.03.2025 e premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio in data 14.04.2012 nel comune di CO (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 2 P. II S. A Uff. 1 anno 2012 e che dalla loro unione era nato
(06.10.2014). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione Per_1
personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 5262/2022 del 12.07.2022 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni concordate in sede di separazione e, precisamente: “- Affidare il figlio minore Pt_1
1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento in modo paritetico presso il Per_1
padre e la madre, rispettando così il principio di bigenitorialità tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del minore, con domiciliazione, alternata ogni 15 giorni, presso entrambi i genitori;
-
Quanto alla regolamentazione del collocamento paritetico il minore , lo stesso Persona_2
trascorrerà i primi 15 giorni di ogni mese con il padre ed i successivi 15 giorni con Parte_1
la madre , in maniera alternata ed a rotazione annuale, con la possibilità, durante Controparte_1
la permanenza del minore presso uno dei genitori, di avere un contatto giornaliero anche telefonico con l'altro; con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza del minore presso i genitori comprenda la metà del periodo di Persona_2
vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo, confermando i 15 giorni consecutivi con ogni genitore durante le vacanze estive, con conseguente l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione che per le spese di Persona_2
natura straordinaria;
- Assegnare la casa coniugale al SI. ; - I coniugi rinunciano Parte_1
a qualsiasi forma di mantenimento carico dell'altro, in quanto autosufficienti economicamente e provvederanno, nei 15 giorni di permanenza del minore presso il proprio rispettivo domicilio, al mantenimento diretto del figlio;
- Porre a carico di entrambi i ricorrenti il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore , purché previamente concordate e Persona_2
debitamente documentate dalle parti;
nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico – sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.; - La richiesta dell'assegno unico universale sarà proposta da entrambi i genitori con assegnazione al 50% per ciascuno, le stesse condizioni varranno per eventuali modifiche che vi saranno in futuro per eventuali altri sussidi relativi ai minori;
- La SI.ra lascerà l'abitazione in VE TR (SA) alla via Controparte_1
Pertini n. 39, e provvederà a portare con sé il resto di eventuali effetti personali dalla casa coniugale entro 7 (sette) giorni dall'udienza presidenziale di separazione. - I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il
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deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
08.04.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14.04.2012 nel comune di CO (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 2 P. II S. A Uff. 1 anno
2012 tra , nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nata ad [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
alle condizioni concordate in sede di separazione, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3 R.V.G. 635/2025
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09.04.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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