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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. SE Disabato - Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 7530, avente per oggetto 'separazione personale dei coniugi' pendente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Rosangela Liberti, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Michela Labriola, Federica Resta e Fabio Di Cagno, giusta procura in atti;
NONCHÉ
P.M. presso il Tribunale di Bari;
///
Con ordinanza del 14.2.2025, sull'accordo raggiunto dalle parti, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la separazione personale dei coniugi, depositato in data 17.7.2024
[...]
, premesso che: Pt_1
- aveva contratto matrimonio concordatario in Toritto il 20.10.2011 con
[...]
(Registro atti matrimonio Comune di Toritto – anno 2011, atto n.44, CP_1 parte II, serie A);
- dall'unione coniugale nasceva il figlio SE (n. il 28.2.2012);
- la famiglia viveva in un'abitazione di proprietà esclusiva della sita in CP_1
Toritto;
- egli era impiegato presso il centro Leroymerlin mentre il coniuge era insegnante di ruolo;
- con il tempo era venuta meno l'affectio coniugalis tanto che la convivenza era cessata dal settembre 2023;
- nonostante la cessazione della convivenza, egli contribuiva al mantenimento del figlio minore e, dopo un iniziale periodo di contrasto con il coniuge, incontrava liberamente il minore;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi stabilendo l'affido condiviso del figlio con regolamentazione del suo diritto di visita, l'assegnazione
1 della casa coniugale al coniuge quale genitore collocatario della prole;
chiedeva, inoltre, di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di €350,00 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento di SE, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 19.7.2024, il Presidente fissava la comparizione personale delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'udienza del 14.2.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
Con comparsa del 10.1.2025 si costituiva in giudizio , la quale non si Controparte_1 opponeva alla richiesta di separazione, formulando domanda di addebito al coniuge;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di €600,00, oltre spese straordinarie.
In data 4.2.2025 le parti depositavano convenzione sottoscritta contenete le condizioni della separazione e rinuncia alla comparizione,
All'udienza del 14.2.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era rimesso al Collegio per la decisione.
*****
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione relative all'affidamento condiviso del figlio minore della coppia, al suo collocamento, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, all'obbligo in capo a costui di versare la somma di €450,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat a titolo di mantenimento del figlio, oltre spese straordinarie nella misura del 50% e all'assegno unico universale nella misura del 50%, salvi ulteriori obblighi assunti dagli stessi, sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
La parte resistente ha altresì dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della separazione al coniuge e di tanto il Tribunale si limita a prendere atto.
Le spese processuali, come da intese intercorse tra le parti, sono compensate attesa l'intervenuta conciliazione della lite.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. 473 bis.47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 29.1.2025 e depositata in atti il 4.2.2025;
2. compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il giorno 1^ aprile 2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dott. SE Disabato
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. SE Disabato - Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 7530, avente per oggetto 'separazione personale dei coniugi' pendente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Rosangela Liberti, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Michela Labriola, Federica Resta e Fabio Di Cagno, giusta procura in atti;
NONCHÉ
P.M. presso il Tribunale di Bari;
///
Con ordinanza del 14.2.2025, sull'accordo raggiunto dalle parti, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la separazione personale dei coniugi, depositato in data 17.7.2024
[...]
, premesso che: Pt_1
- aveva contratto matrimonio concordatario in Toritto il 20.10.2011 con
[...]
(Registro atti matrimonio Comune di Toritto – anno 2011, atto n.44, CP_1 parte II, serie A);
- dall'unione coniugale nasceva il figlio SE (n. il 28.2.2012);
- la famiglia viveva in un'abitazione di proprietà esclusiva della sita in CP_1
Toritto;
- egli era impiegato presso il centro Leroymerlin mentre il coniuge era insegnante di ruolo;
- con il tempo era venuta meno l'affectio coniugalis tanto che la convivenza era cessata dal settembre 2023;
- nonostante la cessazione della convivenza, egli contribuiva al mantenimento del figlio minore e, dopo un iniziale periodo di contrasto con il coniuge, incontrava liberamente il minore;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi stabilendo l'affido condiviso del figlio con regolamentazione del suo diritto di visita, l'assegnazione
1 della casa coniugale al coniuge quale genitore collocatario della prole;
chiedeva, inoltre, di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di €350,00 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento di SE, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 19.7.2024, il Presidente fissava la comparizione personale delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'udienza del 14.2.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
Con comparsa del 10.1.2025 si costituiva in giudizio , la quale non si Controparte_1 opponeva alla richiesta di separazione, formulando domanda di addebito al coniuge;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di €600,00, oltre spese straordinarie.
In data 4.2.2025 le parti depositavano convenzione sottoscritta contenete le condizioni della separazione e rinuncia alla comparizione,
All'udienza del 14.2.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era rimesso al Collegio per la decisione.
*****
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione relative all'affidamento condiviso del figlio minore della coppia, al suo collocamento, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, all'obbligo in capo a costui di versare la somma di €450,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat a titolo di mantenimento del figlio, oltre spese straordinarie nella misura del 50% e all'assegno unico universale nella misura del 50%, salvi ulteriori obblighi assunti dagli stessi, sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
La parte resistente ha altresì dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della separazione al coniuge e di tanto il Tribunale si limita a prendere atto.
Le spese processuali, come da intese intercorse tra le parti, sono compensate attesa l'intervenuta conciliazione della lite.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. 473 bis.47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 29.1.2025 e depositata in atti il 4.2.2025;
2. compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il giorno 1^ aprile 2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dott. SE Disabato
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