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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4742 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2020 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MUTO ENZA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. SILVESTRINI FEDERICO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 14 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie e al- Parte_2 Persona_1
la sig.ra , determinando i tempi e le modalità della loro presenza Parte_1
presso il padre, disponendo che la responsabilità genitoriale sia affidata alla ma- dre ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-quater c.p.c.;
3) disporre che le minori siano collocate presso la madre e abbiano con lei resi- denza privilegiata;
4) assegnare la casa coniugale alla madre collocataria delle minori;
5) porre a carico del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 della prole, un assegno mensile dell'importo pari a € 250,00 per ciascuna figlia o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel cor- so del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
6) dichiarare tenuti i genitori a contribuire alle spese extra mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie alla cura, salute, educazione ed istruzione delle figlie, e di ogni altra spesa straordinaria, da previamente documentare e concor- dare se non urgenti, nella misura del 50%;
7) porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra CP_1 Pt_1
una somma pari alla metà del canone di locazione quale integrazione al contribu- to dovuto per la prole, pari ad € 250,00;
8) Con ogni ulteriore provvedimento di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 18/12/2020 chiedeva all'intestato Tri- Parte_1
bunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , CP_1
unione celebrata a Parma in data 20/02/2009, dalla quale erano nate due figlie,
(nata il [...]) e (nata il [...]); la ricorrente dava atto Pt_2 Per_1
della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, esponendo che il marito, da quando aveva perso il lavoro nel febbraio 2020, aveva cessato di contribuire alle spese familiari, sperperando nel gioco d'azzardo il de-
pagina 2 di 14 naro che lei gli consegnava e iniziando anche a tenere nei suoi confronti atteggia- menti aggressivi e violenti.
Ciò posto, chiedeva altresì la ricorrente che fosse disposto l'affido condiviso delle figlie, con collocamento prevalente delle stesse presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare e una regolamentazione delle visite paterne secondo giustizia;
chiedeva, infine, la determinazione di un contributo in capo al padre per il mante- nimento delle figlie nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno maritale di manteni- mento in proprio favore nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva nella fase presidenziale.
Con ordinanza del 31/05/2021, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di riconcilia- zione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti di propria com- petenza;
disponeva, in particolare, l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i ge- nitori, con collocazione prevalente presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, una regolamentazione delle visite paterne in termini ordinari, con la de- terminazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento delle figlie nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordi- narie;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Con comparsa depositata il 7/06/2022 si costituiva il quale CP_1
dava atto di non aver avuto piena contezza dell'instaurazione del giudizio, chie- dendo una revoca dei provvedimenti adottati e la fissazione di una nuova udienza presidenziale.
Rigettata l'istanza del resistente, la causa era successivamente istruita sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e mediante l'acquisizione di rela- zioni periodiche dai Servizi Sociali.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 14/07/2024 era trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla sola parte ricorrente;
decorsi i termini ex art. 190
c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 30/01/2025.
pagina 3 di 14 §
Ritiene il Tribunale che la formulata domanda di separazione personale sia fon- data e debba essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del Collegio senza l'esperimento di al- cuna istruttoria orale, le circostanze dedotte dalla ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale - nonostante la rituale notifica operata nei suoi confronti - oltre che alle udienze dinanzi al G.I. ed il suo disinteresse alle sor- ti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussisten- za di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matri- moniale.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'affido e sul collocamento della prole
Le risultanze della lunga osservazione a cui è stato sottoposto il nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali giustificano il mutamento delle domande avanzate dal- la ricorrente in merito alla gestione delle due figlie, (ad oggi di anni 17) e Pt_2
(ad oggi di anni 10), attraverso la richiesta, avanzata in sede di conclusioni, Per_1
di affido esclusivo a sé delle minori.
Invero, nella prima relazione depositata agli atti nel gennaio del 2023 i Servizi
Sociali delineano un quadro rispetto a cui già emergevano dubbi circa la possibili- tà di mantenere un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale nel caso di specie;
all'epoca, nonostante fossero stati adottati da tempo i provvedimenti pre- sidenziali che disponevano l'assegnazione alla madre della casa familiare, i co- niugi continuavano a convivere sotto lo stesso tetto, a fronte del rifiuto del padre di lasciare tale abitazione. I racconti operati dalla madre e dalla figlia maggiore agli assistenti sociali attestano un clima familiare caratterizzato in quel Pt_2
periodo da forti tensioni, a causa delle liti frequenti tra i genitori a cui erano co- stantemente esposte le figlie;
il padre, spesso in stato di alterazione alcolica, man- teneva atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie, presentandosi spesso pagina 4 di 14 ubriaco anche di fronte alle minori;
egli all'epoca versava ancora in uno stato di disoccupazione, pur svolgendo lavori saltuari come imbianchino, e non risultava contribuire al mantenimento della famiglia.
Il riscontro di tali criticità aveva portato i Servizi a ravvisare la necessità di man- tenere un monitoraggio sul nucleo, anche al fine di attivare un percorso di soste- gno per il padre tramite il SerDP, pur manifestando la preferenza verso il mante- nimento di un regime di affido condiviso delle figlie.
L'indicazione di un regime di affido condiviso è stata peraltro confermata da parte dei Servizi Sociali anche nella seconda relazione depositata nel giugno del 2023, nonostante l'evoluzione della situazione familiare cominciasse a far emergere an- cor più chiaramente le carenze paterne sotto il profilo dell'esercizio delle respon- sabilità genitoriale.
In tale relazione, in particolare, i Servizi Sociali danno conto di come il padre si fosse finalmente allontanato dalla casa familiare soltanto nel febbraio 2023, dopo aver ricevuto un atto di precetto dalla moglie;
egli, pur mostrandosi affettivamente legato alle figlie, di fatto già si mostrava non presente nella loro vita e non parte- cipe nella loro gestione;
agli assistenti sociali aveva dichiarato di essere andato a vivere in un appartamento in condivisione, senza fornire l'indirizzo, riconoscendo che lo stesso non era idoneo ad ospitare le minori;
non aveva accettato l'invito dei
Servizi ad avviare un percorso presso il SerDP, continuando a negare la propria dipendenza da alcool.
La madre, in questo contesto, era rimasta sola ad occuparsi della gestione delle fi- glie, facendosi carico di tutte le loro esigenze;
in quel periodo, le criticità manife- state dalla figlia più piccola in ambito scolastico avevano portato la madre a Per_1
sottoporla ad una valutazione psicologica presso la NPIA al fine di attivare i per- corsi di sostegno più opportuni nell'interesse della minore;
il padre, pur conti- nuando a frequentare la minore, di fatto non si interessava di tali questioni, la cui gestione era interamente delegata alla madre. Quanto alla situazione della figlia più grande la stessa aveva iniziato a manifestare un atteggiamento di di- Pt_2
stacco nei confronti del padre, che nei mesi precedenti aveva incontrato una sola volta a giugno dichiarando che in tale occasione aveva bevuto diverse birre.
pagina 5 di 14 Il disinteresse del padre verso la gestione delle minori non risulta essere stato suc- cessivamente superato, tanto da aver portato gli stessi Servizi Sociali a prospetta- re, nell'ultima relazione depositata agli atti nel dicembre del 2023, il regime di af- fido esclusivo delle figlie alla madre come quello più adeguato nell'interesse delle minori.
In tale relazione, invero, si dà conto di come il padre nei mesi antecedenti avesse mantenuto un atteggiamento non collaborante e poco flessibile rispetto alle richie- ste dei Servizi: nel periodo di osservazione a cui si riferisce tale relazione, non ha mai reso noto dove abiti e non ha mai dato la propria disponibilità a definire una calendarizzazione stabile degli incontri con le minori, riferendo di non riuscire ad organizzarsi con gli impegni di lavoro;
gli incontri con le figlie non sono mai stati regolari e le minori risultavano risentire della mancanza costante di una figura pa- terna. Il padre stesso, peraltro, ha confermato agli operatori di non aver mai versa- to il contributo al mantenimento per le minori alla madre perché ritenuto troppo elevato, sostenendo di aver provveduto direttamente ad acquistare i beni di neces- sità per le figlie. Nonostante la disponibilità manifestata agli operatori, inoltre, non ha mai avviato il percorso proposto presso il SerDP, continuando a negare di avere una dipendenza da alcool.
In tutto questo, la madre ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborante con gli assistenti sociali, mostrandosi disponibile al confronto e precisa nel rispettare gli accordi presi;
si è sempre occupata in maniera precisa e puntuale della gestione delle figlie, supportandole anche in ambito scolastico e sportivo.
Alla luce di tali risultanze, non oggetto di alcun rilievo da parte del resistente (il quale ha omesso anche di depositare gli scritti conclusivi nonostante la richiesta di affido esclusivo avanzata dalla madre), non può non riconoscersi come ad oggi l'affido esclusivo delle figlie alla madre rappresenti l'unico regime che, in pro- spettiva, è in grado di garantire adeguatamente il soddisfacimento delle esigenze connesse alla crescita delle minori.
La madre, invero, nel corso del tempo ha rappresentato l'unica figura di riferimen- to stabile per le figlie, che ha sempre assistito quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità, a fronte di un padre che si è invece mostrato lati-
pagina 6 di 14 tante nel soddisfacimento delle loro esigenze morali e materiali e discontinuo nel garantire le frequentazioni con le stesse.
Per le medesime ragioni, non può che essere confermata in questa sede la colloca- zione prevalente delle minori presso la madre, a cui rimane di conseguenza asse- gnata la casa coniugale sita in Parma, Via Oristano n. 11, condotta in locazione.
Quanto alle frequentazioni tra il padre e le figlie, le stesse, in assenza di contrasti emersi tra le parti sotto questo profilo e vista l'indisponibilità manifestata dal pa- dre sino ad oggi a garantire un regime stabile di frequentazioni, pare possano con- tinuare a svolgersi liberamente, secondo accordi tra i genitori, così come accaduto sino ad oggi, tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori.
In via subordinata, viene conferito un incarico ai Servizi Sociali affinché provve- dano, in caso di disaccordi tra i genitori, all'organizzazione di incontri tra il padre e le figlie, fino al raggiungimento da parte delle stesse della maggiore età, prov- vedendo, ove ne sussistano i presupposti, a definire un calendario regolare di fre- quentazioni.
• Sulle questioni economiche
È noto che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art.
147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei fi- gli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla op- portuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nel- la determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, non- ché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei
pagina 7 di 14 compiti domestici e di cura da loro assunti” (così Cass. n. 17089/2013; conf.
Cass. n. 4811/2018).
Alla luce di questi principi, occorre dare atto che nel caso di specie emerge indub- biamente una situazione di ristrettezza economica della madre che le impedisce di fare adeguatamente fronte da sola alle spese connesse al mantenimento delle figlie minori.
La ricorrente, invero, da tempo risulta lavorare part time come badante con con- tratto a tempo indeterminato, percependo redditi che, sulla base delle dichiarazioni depositate agli atti, risultano essere sempre stati contenuti, raggiungendo al mas- simo nel 2021 l'importo di circa € 950,00 mensili [nel dettaglio: Anno 2018/€ 5664 netto annuo (€ 472 netti mese); Anno 2019/€ 8890 netto annuo (€ 740 netti mese); Anno
2021/€ 11469 netto annuo (€ 955 netto mese)]1; essa è rimasta a vivere insieme alle figlie nella casa coniugale per cui è tenuta a sostenere un canone di locazione pari ad € 500 mensili (doc. 5 di parte ricorrente) e non risulta avere particolari dispo- nibilità patrimoniali.
Non è noto, invece, quale sia esattamente ad oggi la situazione lavorativa ed abita- tiva del padre. Egli, dopo aver perso il lavoro agli inizi del 2020, non risulta aver più svolto attività lavorativa in regola, sebbene gli accertamenti operati da parte dei Servizi Sociali diano conto del fatto che lo stesso abbia continuato a lavorare in nero nel corso degli anni;
a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale nel febbraio del 2023, pare essersi trasferito in un appartamento in condivisione, sen- za che sia stato documentato agli atti il sostenimento di alcun costo abitativo o al- tri oneri rilevanti gravanti a suo carico.
A fronte di questo contesto, ritiene il Collegio che sia equa la rideterminazione in questa sede di un contributo in capo al padre di un contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 cad.), fermo il riparto pagina 8 di 14 al 50% tra i genitori delle spese straordinarie già stabilito in sede presidenziale, secondo quanto specificato in dispositivo.
La determinazione del contributo nella misura sopra indicata, invero, appare ne- cessaria tenuto anche conto che ad oggi le figlie trascorrono quasi interamente il loro tempo con la madre, chiamata pertanto a farsi carico di tutte le loro esigenze;
a riguardo, si tiene altresì conto che il riconoscimento dell'affido esclusivo delle figlie alla madre comporta il diritto della stessa ad ottenere, ex lege, il riconosci- mento del 100% dell'Assegno Unico per le figlie.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda, avanzata dalla ricorrente, vol- ta ad ottenere dal padre un contributo ulteriore per le spese, anche pregresse, rela- tive al canone di locazione della casa coniugale, da ritenersi comprese nel contri- buto ordinario sullo stesso posto.
Del pari, non può trovare accoglimento in questa sede la domanda di condanna del ricorrente al pagamento dei contributi pregressi, maturati nel corso del giudizio, attenendo la stessa alla fase esecutiva di provvedimenti già presi nel corso del pre- sente giudizio.
Si prende atto, infine, della mancata riproposizione da parte della ricorrente in se- de di conclusioni della domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, da intendersi pertanto come rinunciata.
• Sulle spese di lite
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico del resistente. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto dell'attività difensiva svolta
(cause di valore indeterminato, complessità bassa, valori minimi per fase di stu- dio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata in [...]- Parte_1
davia il 28/10/1981) e (nato in [...] il [...]) CP_1
pagina 9 di 14 che hanno contratto matrimonio in data 20/02/2009 a Parma, come risulta dall'atto n. 31 – Parte 1 –, Anno 2009, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Parma;
2. dispone che le figlie minori della coppia, (nata il [...]) e Pt_2 Per_1
(nata il [...]), siano affidate in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa, a cui viene assegnata la casa coniugale sita in Par- ma, Via Oristano n. 11;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie liberamente, secondo accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
4. dispone che, in caso di disaccordo tra i genitori, i Servizi Sociali territorialmen- te competenti provvedano ad organizzare incontri tra il padre e le figlie, proce- dendo, ove ne sussistano i presupposti, a definire un calendario regolare di fre- quentazioni;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie (€ 300,00 cad.), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indi- ci ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento (fermi i contri- buti pregressi dovuti in forza dei provvedimenti presidenziali con decorrenza dalla data della domanda), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
pagina 10 di 14 • apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
pagina 11 di 14 • specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
pagina 12 di 14 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. condanna parte resistente al rimborso nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
7. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 13 di 14 Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/01//2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4742 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2020 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MUTO ENZA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. SILVESTRINI FEDERICO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 14 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie e al- Parte_2 Persona_1
la sig.ra , determinando i tempi e le modalità della loro presenza Parte_1
presso il padre, disponendo che la responsabilità genitoriale sia affidata alla ma- dre ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-quater c.p.c.;
3) disporre che le minori siano collocate presso la madre e abbiano con lei resi- denza privilegiata;
4) assegnare la casa coniugale alla madre collocataria delle minori;
5) porre a carico del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 della prole, un assegno mensile dell'importo pari a € 250,00 per ciascuna figlia o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel cor- so del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
6) dichiarare tenuti i genitori a contribuire alle spese extra mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie alla cura, salute, educazione ed istruzione delle figlie, e di ogni altra spesa straordinaria, da previamente documentare e concor- dare se non urgenti, nella misura del 50%;
7) porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra CP_1 Pt_1
una somma pari alla metà del canone di locazione quale integrazione al contribu- to dovuto per la prole, pari ad € 250,00;
8) Con ogni ulteriore provvedimento di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 18/12/2020 chiedeva all'intestato Tri- Parte_1
bunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , CP_1
unione celebrata a Parma in data 20/02/2009, dalla quale erano nate due figlie,
(nata il [...]) e (nata il [...]); la ricorrente dava atto Pt_2 Per_1
della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, esponendo che il marito, da quando aveva perso il lavoro nel febbraio 2020, aveva cessato di contribuire alle spese familiari, sperperando nel gioco d'azzardo il de-
pagina 2 di 14 naro che lei gli consegnava e iniziando anche a tenere nei suoi confronti atteggia- menti aggressivi e violenti.
Ciò posto, chiedeva altresì la ricorrente che fosse disposto l'affido condiviso delle figlie, con collocamento prevalente delle stesse presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare e una regolamentazione delle visite paterne secondo giustizia;
chiedeva, infine, la determinazione di un contributo in capo al padre per il mante- nimento delle figlie nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno maritale di manteni- mento in proprio favore nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva nella fase presidenziale.
Con ordinanza del 31/05/2021, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di riconcilia- zione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti di propria com- petenza;
disponeva, in particolare, l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i ge- nitori, con collocazione prevalente presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, una regolamentazione delle visite paterne in termini ordinari, con la de- terminazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento delle figlie nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordi- narie;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Con comparsa depositata il 7/06/2022 si costituiva il quale CP_1
dava atto di non aver avuto piena contezza dell'instaurazione del giudizio, chie- dendo una revoca dei provvedimenti adottati e la fissazione di una nuova udienza presidenziale.
Rigettata l'istanza del resistente, la causa era successivamente istruita sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e mediante l'acquisizione di rela- zioni periodiche dai Servizi Sociali.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 14/07/2024 era trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla sola parte ricorrente;
decorsi i termini ex art. 190
c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 30/01/2025.
pagina 3 di 14 §
Ritiene il Tribunale che la formulata domanda di separazione personale sia fon- data e debba essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del Collegio senza l'esperimento di al- cuna istruttoria orale, le circostanze dedotte dalla ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale - nonostante la rituale notifica operata nei suoi confronti - oltre che alle udienze dinanzi al G.I. ed il suo disinteresse alle sor- ti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussisten- za di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matri- moniale.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'affido e sul collocamento della prole
Le risultanze della lunga osservazione a cui è stato sottoposto il nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali giustificano il mutamento delle domande avanzate dal- la ricorrente in merito alla gestione delle due figlie, (ad oggi di anni 17) e Pt_2
(ad oggi di anni 10), attraverso la richiesta, avanzata in sede di conclusioni, Per_1
di affido esclusivo a sé delle minori.
Invero, nella prima relazione depositata agli atti nel gennaio del 2023 i Servizi
Sociali delineano un quadro rispetto a cui già emergevano dubbi circa la possibili- tà di mantenere un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale nel caso di specie;
all'epoca, nonostante fossero stati adottati da tempo i provvedimenti pre- sidenziali che disponevano l'assegnazione alla madre della casa familiare, i co- niugi continuavano a convivere sotto lo stesso tetto, a fronte del rifiuto del padre di lasciare tale abitazione. I racconti operati dalla madre e dalla figlia maggiore agli assistenti sociali attestano un clima familiare caratterizzato in quel Pt_2
periodo da forti tensioni, a causa delle liti frequenti tra i genitori a cui erano co- stantemente esposte le figlie;
il padre, spesso in stato di alterazione alcolica, man- teneva atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie, presentandosi spesso pagina 4 di 14 ubriaco anche di fronte alle minori;
egli all'epoca versava ancora in uno stato di disoccupazione, pur svolgendo lavori saltuari come imbianchino, e non risultava contribuire al mantenimento della famiglia.
Il riscontro di tali criticità aveva portato i Servizi a ravvisare la necessità di man- tenere un monitoraggio sul nucleo, anche al fine di attivare un percorso di soste- gno per il padre tramite il SerDP, pur manifestando la preferenza verso il mante- nimento di un regime di affido condiviso delle figlie.
L'indicazione di un regime di affido condiviso è stata peraltro confermata da parte dei Servizi Sociali anche nella seconda relazione depositata nel giugno del 2023, nonostante l'evoluzione della situazione familiare cominciasse a far emergere an- cor più chiaramente le carenze paterne sotto il profilo dell'esercizio delle respon- sabilità genitoriale.
In tale relazione, in particolare, i Servizi Sociali danno conto di come il padre si fosse finalmente allontanato dalla casa familiare soltanto nel febbraio 2023, dopo aver ricevuto un atto di precetto dalla moglie;
egli, pur mostrandosi affettivamente legato alle figlie, di fatto già si mostrava non presente nella loro vita e non parte- cipe nella loro gestione;
agli assistenti sociali aveva dichiarato di essere andato a vivere in un appartamento in condivisione, senza fornire l'indirizzo, riconoscendo che lo stesso non era idoneo ad ospitare le minori;
non aveva accettato l'invito dei
Servizi ad avviare un percorso presso il SerDP, continuando a negare la propria dipendenza da alcool.
La madre, in questo contesto, era rimasta sola ad occuparsi della gestione delle fi- glie, facendosi carico di tutte le loro esigenze;
in quel periodo, le criticità manife- state dalla figlia più piccola in ambito scolastico avevano portato la madre a Per_1
sottoporla ad una valutazione psicologica presso la NPIA al fine di attivare i per- corsi di sostegno più opportuni nell'interesse della minore;
il padre, pur conti- nuando a frequentare la minore, di fatto non si interessava di tali questioni, la cui gestione era interamente delegata alla madre. Quanto alla situazione della figlia più grande la stessa aveva iniziato a manifestare un atteggiamento di di- Pt_2
stacco nei confronti del padre, che nei mesi precedenti aveva incontrato una sola volta a giugno dichiarando che in tale occasione aveva bevuto diverse birre.
pagina 5 di 14 Il disinteresse del padre verso la gestione delle minori non risulta essere stato suc- cessivamente superato, tanto da aver portato gli stessi Servizi Sociali a prospetta- re, nell'ultima relazione depositata agli atti nel dicembre del 2023, il regime di af- fido esclusivo delle figlie alla madre come quello più adeguato nell'interesse delle minori.
In tale relazione, invero, si dà conto di come il padre nei mesi antecedenti avesse mantenuto un atteggiamento non collaborante e poco flessibile rispetto alle richie- ste dei Servizi: nel periodo di osservazione a cui si riferisce tale relazione, non ha mai reso noto dove abiti e non ha mai dato la propria disponibilità a definire una calendarizzazione stabile degli incontri con le minori, riferendo di non riuscire ad organizzarsi con gli impegni di lavoro;
gli incontri con le figlie non sono mai stati regolari e le minori risultavano risentire della mancanza costante di una figura pa- terna. Il padre stesso, peraltro, ha confermato agli operatori di non aver mai versa- to il contributo al mantenimento per le minori alla madre perché ritenuto troppo elevato, sostenendo di aver provveduto direttamente ad acquistare i beni di neces- sità per le figlie. Nonostante la disponibilità manifestata agli operatori, inoltre, non ha mai avviato il percorso proposto presso il SerDP, continuando a negare di avere una dipendenza da alcool.
In tutto questo, la madre ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborante con gli assistenti sociali, mostrandosi disponibile al confronto e precisa nel rispettare gli accordi presi;
si è sempre occupata in maniera precisa e puntuale della gestione delle figlie, supportandole anche in ambito scolastico e sportivo.
Alla luce di tali risultanze, non oggetto di alcun rilievo da parte del resistente (il quale ha omesso anche di depositare gli scritti conclusivi nonostante la richiesta di affido esclusivo avanzata dalla madre), non può non riconoscersi come ad oggi l'affido esclusivo delle figlie alla madre rappresenti l'unico regime che, in pro- spettiva, è in grado di garantire adeguatamente il soddisfacimento delle esigenze connesse alla crescita delle minori.
La madre, invero, nel corso del tempo ha rappresentato l'unica figura di riferimen- to stabile per le figlie, che ha sempre assistito quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità, a fronte di un padre che si è invece mostrato lati-
pagina 6 di 14 tante nel soddisfacimento delle loro esigenze morali e materiali e discontinuo nel garantire le frequentazioni con le stesse.
Per le medesime ragioni, non può che essere confermata in questa sede la colloca- zione prevalente delle minori presso la madre, a cui rimane di conseguenza asse- gnata la casa coniugale sita in Parma, Via Oristano n. 11, condotta in locazione.
Quanto alle frequentazioni tra il padre e le figlie, le stesse, in assenza di contrasti emersi tra le parti sotto questo profilo e vista l'indisponibilità manifestata dal pa- dre sino ad oggi a garantire un regime stabile di frequentazioni, pare possano con- tinuare a svolgersi liberamente, secondo accordi tra i genitori, così come accaduto sino ad oggi, tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori.
In via subordinata, viene conferito un incarico ai Servizi Sociali affinché provve- dano, in caso di disaccordi tra i genitori, all'organizzazione di incontri tra il padre e le figlie, fino al raggiungimento da parte delle stesse della maggiore età, prov- vedendo, ove ne sussistano i presupposti, a definire un calendario regolare di fre- quentazioni.
• Sulle questioni economiche
È noto che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art.
147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei fi- gli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla op- portuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nel- la determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, non- ché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei
pagina 7 di 14 compiti domestici e di cura da loro assunti” (così Cass. n. 17089/2013; conf.
Cass. n. 4811/2018).
Alla luce di questi principi, occorre dare atto che nel caso di specie emerge indub- biamente una situazione di ristrettezza economica della madre che le impedisce di fare adeguatamente fronte da sola alle spese connesse al mantenimento delle figlie minori.
La ricorrente, invero, da tempo risulta lavorare part time come badante con con- tratto a tempo indeterminato, percependo redditi che, sulla base delle dichiarazioni depositate agli atti, risultano essere sempre stati contenuti, raggiungendo al mas- simo nel 2021 l'importo di circa € 950,00 mensili [nel dettaglio: Anno 2018/€ 5664 netto annuo (€ 472 netti mese); Anno 2019/€ 8890 netto annuo (€ 740 netti mese); Anno
2021/€ 11469 netto annuo (€ 955 netto mese)]1; essa è rimasta a vivere insieme alle figlie nella casa coniugale per cui è tenuta a sostenere un canone di locazione pari ad € 500 mensili (doc. 5 di parte ricorrente) e non risulta avere particolari dispo- nibilità patrimoniali.
Non è noto, invece, quale sia esattamente ad oggi la situazione lavorativa ed abita- tiva del padre. Egli, dopo aver perso il lavoro agli inizi del 2020, non risulta aver più svolto attività lavorativa in regola, sebbene gli accertamenti operati da parte dei Servizi Sociali diano conto del fatto che lo stesso abbia continuato a lavorare in nero nel corso degli anni;
a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale nel febbraio del 2023, pare essersi trasferito in un appartamento in condivisione, sen- za che sia stato documentato agli atti il sostenimento di alcun costo abitativo o al- tri oneri rilevanti gravanti a suo carico.
A fronte di questo contesto, ritiene il Collegio che sia equa la rideterminazione in questa sede di un contributo in capo al padre di un contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 cad.), fermo il riparto pagina 8 di 14 al 50% tra i genitori delle spese straordinarie già stabilito in sede presidenziale, secondo quanto specificato in dispositivo.
La determinazione del contributo nella misura sopra indicata, invero, appare ne- cessaria tenuto anche conto che ad oggi le figlie trascorrono quasi interamente il loro tempo con la madre, chiamata pertanto a farsi carico di tutte le loro esigenze;
a riguardo, si tiene altresì conto che il riconoscimento dell'affido esclusivo delle figlie alla madre comporta il diritto della stessa ad ottenere, ex lege, il riconosci- mento del 100% dell'Assegno Unico per le figlie.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda, avanzata dalla ricorrente, vol- ta ad ottenere dal padre un contributo ulteriore per le spese, anche pregresse, rela- tive al canone di locazione della casa coniugale, da ritenersi comprese nel contri- buto ordinario sullo stesso posto.
Del pari, non può trovare accoglimento in questa sede la domanda di condanna del ricorrente al pagamento dei contributi pregressi, maturati nel corso del giudizio, attenendo la stessa alla fase esecutiva di provvedimenti già presi nel corso del pre- sente giudizio.
Si prende atto, infine, della mancata riproposizione da parte della ricorrente in se- de di conclusioni della domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, da intendersi pertanto come rinunciata.
• Sulle spese di lite
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico del resistente. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto dell'attività difensiva svolta
(cause di valore indeterminato, complessità bassa, valori minimi per fase di stu- dio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata in [...]- Parte_1
davia il 28/10/1981) e (nato in [...] il [...]) CP_1
pagina 9 di 14 che hanno contratto matrimonio in data 20/02/2009 a Parma, come risulta dall'atto n. 31 – Parte 1 –, Anno 2009, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Parma;
2. dispone che le figlie minori della coppia, (nata il [...]) e Pt_2 Per_1
(nata il [...]), siano affidate in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa, a cui viene assegnata la casa coniugale sita in Par- ma, Via Oristano n. 11;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie liberamente, secondo accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
4. dispone che, in caso di disaccordo tra i genitori, i Servizi Sociali territorialmen- te competenti provvedano ad organizzare incontri tra il padre e le figlie, proce- dendo, ove ne sussistano i presupposti, a definire un calendario regolare di fre- quentazioni;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie (€ 300,00 cad.), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indi- ci ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento (fermi i contri- buti pregressi dovuti in forza dei provvedimenti presidenziali con decorrenza dalla data della domanda), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
pagina 10 di 14 • apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
pagina 11 di 14 • specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
pagina 12 di 14 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. condanna parte resistente al rimborso nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
7. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 13 di 14 Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/01//2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010