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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7697/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 7697/2025 promosso da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Varisco Miriam che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. è nato dalla relazione tra e non Persona_1 Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso congiuntamente depositato il 07/04/2025 e Parte_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Parte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto alla previsione di un contributo per il mantenimento del figlio , Per_1 maggiorenne ma non indipendente economicamente. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio è maggiorenne, ma non è economicamente Per_1 autosufficiente, in quanto studente universitario e iscritto al primo anno della facoltà di fisica all'Università di Torino;
DISPONE che il padre, sig. , corrisponda alla madre di , sig.ra Parte_1 Per_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento e sino al raggiungimento di una piena ed effettiva Parte_2 indipendenza economica, entro il giorno 15 del mese, un assegno di mantenimento mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, tramite bonifico alle coordinate già note. Detto importo verrà rivalutato annualmente, con prima rivalutazione dall'anno 2026;
DÀ ATTO che le parti concordano che la misura di sostegno al reddito denominata "Assegno Unico" verrà percepita al 100% dalla madre;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni altro rapporto di natura economica o patrimoniale, non avendo più nulla da pretendere l'una dall'altro, anche in ordine alle spese legali del presente procedimento da intendersi integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30/06/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 7697/2025 promosso da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Varisco Miriam che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. è nato dalla relazione tra e non Persona_1 Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso congiuntamente depositato il 07/04/2025 e Parte_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Parte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto alla previsione di un contributo per il mantenimento del figlio , Per_1 maggiorenne ma non indipendente economicamente. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio è maggiorenne, ma non è economicamente Per_1 autosufficiente, in quanto studente universitario e iscritto al primo anno della facoltà di fisica all'Università di Torino;
DISPONE che il padre, sig. , corrisponda alla madre di , sig.ra Parte_1 Per_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento e sino al raggiungimento di una piena ed effettiva Parte_2 indipendenza economica, entro il giorno 15 del mese, un assegno di mantenimento mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, tramite bonifico alle coordinate già note. Detto importo verrà rivalutato annualmente, con prima rivalutazione dall'anno 2026;
DÀ ATTO che le parti concordano che la misura di sostegno al reddito denominata "Assegno Unico" verrà percepita al 100% dalla madre;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni altro rapporto di natura economica o patrimoniale, non avendo più nulla da pretendere l'una dall'altro, anche in ordine alle spese legali del presente procedimento da intendersi integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30/06/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.