TRIB
Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 878 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 878 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nato a Parte_1 C.F._1
CALTAGIRONE (CT) il 18.5.1962 e residente in [...], ,rappresentato e difeso dall'avv. ALBA VINCENZO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nata a [...] Controparte_1 C.F._2
30/11/1966 residente in [...] , rappresentata e difesa dall'Avv. GAROFALO CINZIA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 6.2.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/10/2024 , ritualmente notificato,
[...]
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
data 6.9.1996 in Torino, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Torino, al n. 918, Uff.1, parte 2, serie A dell'anno 1996 dal quale erano nati due figli:
[...]
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il CP_2 Controparte_3
21/01/2001, c.f. , e, dalla cui unione erano nate. CodiceFiscale_3
Esponeva che con provvedimento dell'1.3.2022 era stata omologata dal Tribunale di
Caltagirone la separazione tra i coniugi e che da allora i coniugi non si erano più riconciliati
Chiedeva pertanto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della statuizioni contenute nel decreto di omologa
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1
ed alle condizioni in essa indicate.
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa. Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in data 12.3.2025
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale in data 1.3.2022
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata lo scioglimento del matrimonio.
Venendo alle ulteriori statuizioni ( e segnatamente quelle di natura economica stante che i figli della coppia sono ormai maggiorenni sicchè nessuna statuizione va adottata in ordine al loro affidamento), va osservato che parte ricorrente ha chiesto l'integrale conferma della statuizioni di cui al decreto di omologa della separazione. Costituendosi in giudizio la resistente ha aderito alla domanda così come formulata dal ricorrente, sicchè ritiene il Collegio che anche su tale capo la domanda vada integralmente accolta.
L'esito della controversia e la natura del procedimento, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 6.9.1996 a Parte_1 Controparte_1
Torino, atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune atto n
918 anno 1996 parte II serie A )
2. CONFERMA le statuizioni di natura economica contenute nel decreto di omologa della separazione inter partes
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TORINO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 30/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 878 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nato a Parte_1 C.F._1
CALTAGIRONE (CT) il 18.5.1962 e residente in [...], ,rappresentato e difeso dall'avv. ALBA VINCENZO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nata a [...] Controparte_1 C.F._2
30/11/1966 residente in [...] , rappresentata e difesa dall'Avv. GAROFALO CINZIA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 6.2.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/10/2024 , ritualmente notificato,
[...]
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
data 6.9.1996 in Torino, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Torino, al n. 918, Uff.1, parte 2, serie A dell'anno 1996 dal quale erano nati due figli:
[...]
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il CP_2 Controparte_3
21/01/2001, c.f. , e, dalla cui unione erano nate. CodiceFiscale_3
Esponeva che con provvedimento dell'1.3.2022 era stata omologata dal Tribunale di
Caltagirone la separazione tra i coniugi e che da allora i coniugi non si erano più riconciliati
Chiedeva pertanto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della statuizioni contenute nel decreto di omologa
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1
ed alle condizioni in essa indicate.
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa. Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in data 12.3.2025
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale in data 1.3.2022
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata lo scioglimento del matrimonio.
Venendo alle ulteriori statuizioni ( e segnatamente quelle di natura economica stante che i figli della coppia sono ormai maggiorenni sicchè nessuna statuizione va adottata in ordine al loro affidamento), va osservato che parte ricorrente ha chiesto l'integrale conferma della statuizioni di cui al decreto di omologa della separazione. Costituendosi in giudizio la resistente ha aderito alla domanda così come formulata dal ricorrente, sicchè ritiene il Collegio che anche su tale capo la domanda vada integralmente accolta.
L'esito della controversia e la natura del procedimento, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 6.9.1996 a Parte_1 Controparte_1
Torino, atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune atto n
918 anno 1996 parte II serie A )
2. CONFERMA le statuizioni di natura economica contenute nel decreto di omologa della separazione inter partes
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TORINO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 30/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo