Decreto cautelare 3 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2020
Sentenza 26 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/05/2021, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2021
N. 00700/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01248/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2020, proposto da
Ranzato Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Bertazzolo, Elisa Toffano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rai Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Gemma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento dello 09.11.2020 A/D/5911/P con cui la RAI ha revocato il Bando di gara pubblicato GU/S S236 del 06.12.2019, 2019/S 236-579213IT e tutti gli atti allo stesso riconducibili e/o conseguenti concernenti la procedura aperta indetta ai sensi 36, comma 9 e 60, D.Lgs. n. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l'affidamento del “servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree “verdi” presso la sede regionale Rai per il Veneto”;
- della nuova Consultazione/Richiesta di offerta trasmessa con pec del 17.11.2020 con la quale la RAI intende procedere alla raccolta di più offerte in modo da procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla Lette 120/2020, del servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree “verdi” presso la sede regionale Rai per il Veneto”;
- della lex specialis della procedura di gara sotto soglia ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 articolata in un unico lotto per l'affidamento del “servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree “verdi” presso la sede regionale Rai per il Veneto” (C.I.G. 81211519CE) nella parte in cui prevede che la RAI possa revocare / non aggiudicare la medesima procedura;
- di ogni altro atto, presupposto e/o connesso e/o consequenziale e/o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai Radiotelevisione Italiana Spa;
Vista la dichiarazione del 25 marzo 2021 con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso di primo grado;
Visti gli artt. 35, c. 1, lett. c), 84, c. 4, e 85, c. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 25 marzo 2021, i difensori della parte ricorrente, in nome e per conto della società, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. RAI ha accettato la rinuncia e la richiesta di compensare le spese di lite.
Il Collegio deve rilevare che la rinuncia al ricorso è irrituale in quanto non rispetta tutte le prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, del c.p.a. e pertanto non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio.
Nel caso di specie, infatti, i difensori che hanno dichiarato la rinuncia al ricorso non sono munito di apposito mandato speciale, secondo quanto richiesto dalla previsione normativa richiamata; non può invero qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem in calce al ricorso nonostante la stessa faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n.1846 del 2017; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2189 del 2015; Tar Veneto, n.800 e n.276 del 2018).
Nondimeno, detta “rinuncia irrituale” costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 dicembre 2017, n. 11990; T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 giugno 2014, n. 981) ex art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
Pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.
In adesione alla richiesta di entrambe le parti le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 15 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO