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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.31 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17/12/2024,
TRA
( ), rappresentato e difeso dall' avvocato Luigi Parte_1 CodiceFiscale_1
Schito, -APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Gabrieli Tommasi
-APPELLATA-
vs rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 CP_1 All'udienza del 17/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
convenendo innanzi al Tribunale di Lecce la sig.ra , ha dedotto di esserne Parte_1 CP_1
coniuge separato, sulla base di convenzione di separazione consensuale omologata dal Tribunale, la quale prevedeva, tra l'altro, la cessione dalla convenuta all'attore della propria quota della casa coniugale dietro il corrispettivo di euro 13.500,00, ma con la facoltà di continuare ad abitarvi fino al compimento del 18esimo anno di età del figlio convivente, allorquando avrebbe dovuto rilasciare l'immobile, residuando solo il diritto del figlio di occuparlo fino al perdurare dell'obbligo del suo mantenimento a carico del padre.
L'attore, asserendo che la convenuta si era resa inadempiente per non avere rilasciato l'abitazione al compimento della maggiore età del figlio - impedendogli anche di soggiornarvi quando l'ex coniuge, con sede di lavoro in Spagna, tornava in Puglia- ha richiesto la condanna della controparte al pagamento dell'indennità di occupazione, prevista dallo stesso accordo di separativo, e quantificata in €. 24.000,00 (per il periodo che va dall'1.7.2014 al 31.6.2018 - € 500,00 x 48 canoni).
A sua volta, la convenuta ha replicato adducendo di aver rilasciato l'immobile da tempo, per essersi trasferita presso l'abitazione della madre, bisognosa di assistenza continua, e avere frequentato l'abitazione solo al fine di aiutare il figlio nella cura della casa.
Istruita la causa con interrogatorio formale, prova testimoniale e c.t.u. al fine di determinare il valore locativo dell'immobile, il tribunale, con la sentenza impugnata n.2110/2021 del 14/7/2021, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo, sulla base degli esiti istruttori, che la convenuta avesse cessato di occupare l'abitazione per trasferirsi presso l'abitazione della madre al fine di prestarle assistenza, con frequentazione dell'ex casa coniugale solo al fine di prestare aiuto materiale al figlio, legittimato ad occupare l'abitazione: infatti, il giudicante, in base all'accordo di separazione, non ha ravvisato alcuna preclusione per la sig.ra ad accedere all'abitazione, né l'obbligo della madre, CP_1
giuridicamente inconfigurabile, di astenersi a frequentare la casa del figlio – appena maggiorenne – per il mantenimento del rapporto madre-figlio anche per fornire l'aiuto materiale e morale di cui il ragazzo aveva bisogno.
L'appello proposto dal sig. è stato contrastato dalla sig.ra . Pt_1 CP_1
Il collegio, dopo aver respinto la richiesta di inibitoria dell'appellante, ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 17/12/2024.
SI vs rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 -MOTIVI DELLA DECISIONE=
Il gravame è affidato a tre motivi.
1) con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio;
il mancato esame di risultanze istruttorie decisive;
l'erronea valutazione delle prove e la falsa applicazione degli articoli
2727, 2728 e 2729 c.c.
In particolare, il tribunale avrebbe trascurato che la clausola pattizia in sede di separazione consensuale prevedeva non solo che “… la casa rimane nella disponibilità del figlio sino al venir meno del diritto al mantenimento da parte dello stesso", ma che l'abitazione tornasse
“contemporaneamente nella disponibilità del marito che potrà tornare a viverci”.
Inoltre, il tribunale, in violazione dell'accordo di separazione e mediante un'operazione di interpretazione lesiva degli interessi dei coniugi raggiunti innanzi al tribunale della famiglia che ne aveva accertato la legittimità, aveva ritenuto che “nel proprio diritto a conservare la disponibilità dell'abitazione, il figlio della coppia ha mantenuto ovviamente anche il diritto
a ricevere visite della madre, a godere della preparazione dei pasti e della pulizia della casa offerta gratuitamente dalla madre e a usufruire di contributi economici e materiali che la madre – anche ove non obbligata per legge o per contratto – ritenga spontaneamente di compiere in favore del figlio”.
Di talchè, il tribunale - andando ben al di là della volontà delle parti, come omologata in sede giudiziale - avrebbe attribuito alla sig.ra un nuovo diritto, ossia quello di abitare senza CP_1
limite alcuno, anche per il soddisfacimento di propri interessi ed esigenze;
il tutto omettendo ogni valutazione di elementi, quantomeno indiziari, dimostrativi della tesi attorea, come la registrazione anagrafica della residenza della convenuta presso l'immobile controverso e la partecipazione della stessa convenuta alle assemblee condominiali.
2) Il secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la mancata delibazione dell'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
Il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali assunte, tra cui quelle del figlio della coppia senza rilevarne l'incapacità a testimoniare, e contestualmente avrebbe trascurato gli elementi documentali che, contrariamente alle testimonianze, dimostravano sia l'effettiva residenza della convenuta nella casa insieme al figlio, sia la vs rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 CP_1 caparbia volontà della stessa di non rilasciare l'appartamento al osteggiando le sue Pt_1
richieste nello scambio di corrispondenza e nel rifiuto a consegnare le chiavi della casa.
3) il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 106 c.p.c. per avere condannato l'attore al pagamento delle spese processuali nonostante la fondatezza della pretesa azionata, oltre che degli oneri della consulenza d'ufficio, benché fosse non indispensabile alla decisione assunta.
***
4) I primi due motivi, da scrutinare congiuntamente perché connessi, non sono fondati, ritenendo il collegio di condividere la pronuncia del primo giudice che ha ragionevolmente valorizzato le dichiarazioni dei testi escussi, tra cui quelle del figlio dei contendenti avente piena capacità di testimoniare in assenza di un interesse che lo legittimasse a partecipare alla causa pendente: tali dichiarazioni, come riportate nei verbali di udienza e fedelmente recepite nella sentenza appellata, appaiono intrinsecamente attendibili sia per le connotazioni di coerenza logica del narrato, sia per la qualità dei testi, privi di qualsivoglia vicinanza o ostilità alle posizioni dei litiganti: in particolare i testi e hanno dettagliatamente indicato la circostanza Tes_1 Tes_2 del trasferimento dell'odierna appellata presso l'abitazione della madre bisognosa di assistenza dal 2014 : << abita dalla madre nel mio stesso condominio;
di notte vedo la macchina della Sabato parcheggiata sotto casa e la mattina la vedo quando porto le mie figlie
a scuola >> (teste ); …<uando vado a prenderla ci vado presso la casa della Tes_2
madre dove ho visto che ha le sue cose>> (teste ); e il figlio : <sono presenti Tes_1 Per_1
anche i suoi vestiti negli armadi che usa giusto per cambiarsi dopo le pulizie, prima di tornare da mia nonna>>.
Peraltro, il diritto di utilizzare l'immobile, previsto nella convenzione di separazione invocata dall'odierno appellante, rappresenta più propriamente un diritto personale di godimento (e non un diritto reale in re aliena come il diritto di abitazione), spettante a un coniuge in relazione all'interesse primario della prole minorenne o economicamente non autosufficiente: il che giustifica sia la frequentazione della casa familiare della , sia la facoltà del figlio CP_1
della coppia, individuato dal quale titolare di tale diritto di godimento, di poterne Pt_1
disporre nel modo più ampio e consentaneo ai propri interessi, quindi ospitandovi la madre, e tanto a tutela dei rapporti familiari con la madre che – quantomeno per ragioni di vicinanza rispetto al padre che lavorava all'estero- era il genitore più idoneo a curare le esigenze di vita del figlio.
SI vs rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 Ne consegue la correttezza, anche sotto tale profilo, della decisione del Tribunale, laddove ha rimarcato che l'asserita frequentazione della casa coniugale da parte della sig.ra CP_1
trovava piena legittimità alla luce della protezione del diritto – di rango costituzionale- a preservare la serenità delle relazioni tra madre e figlio ancora carente di indipendenza economica, ancorchè maggiorenne.
Ne scaturisce la scarsa rilevanza della valenza probatoria di elementi – invocati dall'appellante- meramente formali e non univoci, come la residenza anagrafica della , CP_1
o la partecipazione della stessa alle assemblee condominiali. Inconferente, infine, è la condotta delle parti in ordine alle modalità della consegna delle chiavi dell'immobile, in quanto la pretesa dell'appellante di utilizzare l'immobile unitamente al figlio doveva essere rivolta al figlio medesimo, il che non è stato dedotto e dimostrato, né, tanto più, risulta sussistere una condotta preclusiva del figlio (eventualmente in concorso con la madre), emergendo al contrario il rammarico del figlio per la lontananza del padre, come risulta dallo scambio di messaggi tra gli stessi, il cui contenuto è stato prodotto in atti e non contestato.
3) Il terzo motivo resta assorbito dal mancato accoglimento delle precedenti censure.
4) Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo al minimo dello scaglione corrispondente al dichiarato valore della controversia di euro 44.000,00, seguono la soccombenza e distratte al difensore anticipatario.
Sussistono i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese 5.000,00 (cinquemila) , oltre accessori come per legge, in favore dell'appellata, con distrazione al suo difensore dichiaratosi anticipatario
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
Controparte_ rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.Antonio Francesco Esposito
SI vs rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.31 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17/12/2024,
TRA
( ), rappresentato e difeso dall' avvocato Luigi Parte_1 CodiceFiscale_1
Schito, -APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Gabrieli Tommasi
-APPELLATA-
vs rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 CP_1 All'udienza del 17/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
convenendo innanzi al Tribunale di Lecce la sig.ra , ha dedotto di esserne Parte_1 CP_1
coniuge separato, sulla base di convenzione di separazione consensuale omologata dal Tribunale, la quale prevedeva, tra l'altro, la cessione dalla convenuta all'attore della propria quota della casa coniugale dietro il corrispettivo di euro 13.500,00, ma con la facoltà di continuare ad abitarvi fino al compimento del 18esimo anno di età del figlio convivente, allorquando avrebbe dovuto rilasciare l'immobile, residuando solo il diritto del figlio di occuparlo fino al perdurare dell'obbligo del suo mantenimento a carico del padre.
L'attore, asserendo che la convenuta si era resa inadempiente per non avere rilasciato l'abitazione al compimento della maggiore età del figlio - impedendogli anche di soggiornarvi quando l'ex coniuge, con sede di lavoro in Spagna, tornava in Puglia- ha richiesto la condanna della controparte al pagamento dell'indennità di occupazione, prevista dallo stesso accordo di separativo, e quantificata in €. 24.000,00 (per il periodo che va dall'1.7.2014 al 31.6.2018 - € 500,00 x 48 canoni).
A sua volta, la convenuta ha replicato adducendo di aver rilasciato l'immobile da tempo, per essersi trasferita presso l'abitazione della madre, bisognosa di assistenza continua, e avere frequentato l'abitazione solo al fine di aiutare il figlio nella cura della casa.
Istruita la causa con interrogatorio formale, prova testimoniale e c.t.u. al fine di determinare il valore locativo dell'immobile, il tribunale, con la sentenza impugnata n.2110/2021 del 14/7/2021, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo, sulla base degli esiti istruttori, che la convenuta avesse cessato di occupare l'abitazione per trasferirsi presso l'abitazione della madre al fine di prestarle assistenza, con frequentazione dell'ex casa coniugale solo al fine di prestare aiuto materiale al figlio, legittimato ad occupare l'abitazione: infatti, il giudicante, in base all'accordo di separazione, non ha ravvisato alcuna preclusione per la sig.ra ad accedere all'abitazione, né l'obbligo della madre, CP_1
giuridicamente inconfigurabile, di astenersi a frequentare la casa del figlio – appena maggiorenne – per il mantenimento del rapporto madre-figlio anche per fornire l'aiuto materiale e morale di cui il ragazzo aveva bisogno.
L'appello proposto dal sig. è stato contrastato dalla sig.ra . Pt_1 CP_1
Il collegio, dopo aver respinto la richiesta di inibitoria dell'appellante, ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 17/12/2024.
SI vs rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 -MOTIVI DELLA DECISIONE=
Il gravame è affidato a tre motivi.
1) con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio;
il mancato esame di risultanze istruttorie decisive;
l'erronea valutazione delle prove e la falsa applicazione degli articoli
2727, 2728 e 2729 c.c.
In particolare, il tribunale avrebbe trascurato che la clausola pattizia in sede di separazione consensuale prevedeva non solo che “… la casa rimane nella disponibilità del figlio sino al venir meno del diritto al mantenimento da parte dello stesso", ma che l'abitazione tornasse
“contemporaneamente nella disponibilità del marito che potrà tornare a viverci”.
Inoltre, il tribunale, in violazione dell'accordo di separazione e mediante un'operazione di interpretazione lesiva degli interessi dei coniugi raggiunti innanzi al tribunale della famiglia che ne aveva accertato la legittimità, aveva ritenuto che “nel proprio diritto a conservare la disponibilità dell'abitazione, il figlio della coppia ha mantenuto ovviamente anche il diritto
a ricevere visite della madre, a godere della preparazione dei pasti e della pulizia della casa offerta gratuitamente dalla madre e a usufruire di contributi economici e materiali che la madre – anche ove non obbligata per legge o per contratto – ritenga spontaneamente di compiere in favore del figlio”.
Di talchè, il tribunale - andando ben al di là della volontà delle parti, come omologata in sede giudiziale - avrebbe attribuito alla sig.ra un nuovo diritto, ossia quello di abitare senza CP_1
limite alcuno, anche per il soddisfacimento di propri interessi ed esigenze;
il tutto omettendo ogni valutazione di elementi, quantomeno indiziari, dimostrativi della tesi attorea, come la registrazione anagrafica della residenza della convenuta presso l'immobile controverso e la partecipazione della stessa convenuta alle assemblee condominiali.
2) Il secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la mancata delibazione dell'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
Il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali assunte, tra cui quelle del figlio della coppia senza rilevarne l'incapacità a testimoniare, e contestualmente avrebbe trascurato gli elementi documentali che, contrariamente alle testimonianze, dimostravano sia l'effettiva residenza della convenuta nella casa insieme al figlio, sia la vs rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 CP_1 caparbia volontà della stessa di non rilasciare l'appartamento al osteggiando le sue Pt_1
richieste nello scambio di corrispondenza e nel rifiuto a consegnare le chiavi della casa.
3) il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 106 c.p.c. per avere condannato l'attore al pagamento delle spese processuali nonostante la fondatezza della pretesa azionata, oltre che degli oneri della consulenza d'ufficio, benché fosse non indispensabile alla decisione assunta.
***
4) I primi due motivi, da scrutinare congiuntamente perché connessi, non sono fondati, ritenendo il collegio di condividere la pronuncia del primo giudice che ha ragionevolmente valorizzato le dichiarazioni dei testi escussi, tra cui quelle del figlio dei contendenti avente piena capacità di testimoniare in assenza di un interesse che lo legittimasse a partecipare alla causa pendente: tali dichiarazioni, come riportate nei verbali di udienza e fedelmente recepite nella sentenza appellata, appaiono intrinsecamente attendibili sia per le connotazioni di coerenza logica del narrato, sia per la qualità dei testi, privi di qualsivoglia vicinanza o ostilità alle posizioni dei litiganti: in particolare i testi e hanno dettagliatamente indicato la circostanza Tes_1 Tes_2 del trasferimento dell'odierna appellata presso l'abitazione della madre bisognosa di assistenza dal 2014 : << abita dalla madre nel mio stesso condominio;
di notte vedo la macchina della Sabato parcheggiata sotto casa e la mattina la vedo quando porto le mie figlie
a scuola >> (teste ); …<uando vado a prenderla ci vado presso la casa della Tes_2
madre dove ho visto che ha le sue cose>> (teste ); e il figlio : <sono presenti Tes_1 Per_1
anche i suoi vestiti negli armadi che usa giusto per cambiarsi dopo le pulizie, prima di tornare da mia nonna>>.
Peraltro, il diritto di utilizzare l'immobile, previsto nella convenzione di separazione invocata dall'odierno appellante, rappresenta più propriamente un diritto personale di godimento (e non un diritto reale in re aliena come il diritto di abitazione), spettante a un coniuge in relazione all'interesse primario della prole minorenne o economicamente non autosufficiente: il che giustifica sia la frequentazione della casa familiare della , sia la facoltà del figlio CP_1
della coppia, individuato dal quale titolare di tale diritto di godimento, di poterne Pt_1
disporre nel modo più ampio e consentaneo ai propri interessi, quindi ospitandovi la madre, e tanto a tutela dei rapporti familiari con la madre che – quantomeno per ragioni di vicinanza rispetto al padre che lavorava all'estero- era il genitore più idoneo a curare le esigenze di vita del figlio.
SI vs rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 Ne consegue la correttezza, anche sotto tale profilo, della decisione del Tribunale, laddove ha rimarcato che l'asserita frequentazione della casa coniugale da parte della sig.ra CP_1
trovava piena legittimità alla luce della protezione del diritto – di rango costituzionale- a preservare la serenità delle relazioni tra madre e figlio ancora carente di indipendenza economica, ancorchè maggiorenne.
Ne scaturisce la scarsa rilevanza della valenza probatoria di elementi – invocati dall'appellante- meramente formali e non univoci, come la residenza anagrafica della , CP_1
o la partecipazione della stessa alle assemblee condominiali. Inconferente, infine, è la condotta delle parti in ordine alle modalità della consegna delle chiavi dell'immobile, in quanto la pretesa dell'appellante di utilizzare l'immobile unitamente al figlio doveva essere rivolta al figlio medesimo, il che non è stato dedotto e dimostrato, né, tanto più, risulta sussistere una condotta preclusiva del figlio (eventualmente in concorso con la madre), emergendo al contrario il rammarico del figlio per la lontananza del padre, come risulta dallo scambio di messaggi tra gli stessi, il cui contenuto è stato prodotto in atti e non contestato.
3) Il terzo motivo resta assorbito dal mancato accoglimento delle precedenti censure.
4) Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo al minimo dello scaglione corrispondente al dichiarato valore della controversia di euro 44.000,00, seguono la soccombenza e distratte al difensore anticipatario.
Sussistono i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese 5.000,00 (cinquemila) , oltre accessori come per legge, in favore dell'appellata, con distrazione al suo difensore dichiaratosi anticipatario
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
Controparte_ rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.Antonio Francesco Esposito
SI vs rg 31-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1