Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4929 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il15/09/1980, residente in [...]63 16015 CASELLA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SARCLETTI MICHELA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il05/10/1983, Controparte_1 C.F._3
residente in [...]30A / 2 16015 CASELLA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DELLA BARILE BARBARA (C.F. C.F._4
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
divorzio dal marito alle condizioni ivi indicate;
Vista la comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse del signor
[...]
; CP_1
rilevato che il procedimento è stato istruito tramite l'ascolto dei due figli minori
[...]
nato il 04.06.l2009 e nato il [...] Per_1 Parte_2
Rilevato che con successive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno depositato l'accordo successivamente raggiunto
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SAVIGNONE (GE) il 25.08.2007 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono consensualmente separati come da verbale del 20.11.2020 omologato da questo TO con Decreto del 30.11.2020 ed hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAVIGNONE (GE) il
25.08.2007 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. le parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto;
2. i figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Per_1 Pt_2
restano affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Casella (GE), Via Avosso 63;
3. il padre potrà tenere i figli ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre, sentito il parere dei figli e compatibilmente con i loro impegni scolastici e sportivi e comunque quantomeno:
- fine settimana alternati, dal venerdi all'uscita della scuola al lunedi mattina al rientro a scuola;
- il martedi e il giovedi, con pernottamento, dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva al rientro a scuola, nella settimana che termina con il weekend materno;
- il martedi con pernottamento nella settimana che termina con il weekend paterno - vacanze di Natale, con il criterio dell'alternanza tra i genitori, dal 24 al 31 dicembre alle ore 14 e dal
31 dicembre alle ore 14 al 6 gennaio. Resta inteso che il genitore che non ha con sé i figli nel periodo dal 24 al 31 dicembre, potrà tenerli con sé dalla cena del 24 alla mattina del 25 dicembre;
- vacanze di Pasqua e ogni altra festività con il criterio dell'alternanza annuale;
- durante le ferie estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive che i genitori dovranno comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- i compleanni dei figli con il criterio dell'alternanza;
4. i genitori concordano che i ragazzi non dovranno essere obbligati a rispettare pedissequamente il calendario sopra indicato, restando liberi di apportare modifiche ai giorni ivi previsti, accordandosi con i genitori;
5. il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 a figlio) per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal gennaio 2026 ;
6. le detrazioni/deduzioni fiscali e l'Assegno Unico verranno suddivise al 50% tra i genitori;
con riferimento all'Assegno Unico, la Sig.ra si impegna a presentare, entro trenta Pt_1
giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, la relativa domanda all'INPS, richiedendo la corresponsione dell'assegno nella misura del 50% per ciascun genitore;
7. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di cui al documento di orientamento uniforme in uso alla Sezione Famiglia del Tribunale di Genova;
8. i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere quindi diritto ad un assegno divorzile;
9. a definizione dei rapporti economici relativi al mantenimento dei figli, oggetto della denuncia – querela presentata dalla Sig.ra ai Carabinieri di Savignone in data Pt_1
26/04/2024, il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma complessiva CP_1 Pt_1
di euro 2.300,00 mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra entro dieci Pt_1
giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. La Sig.ra dichiara di rimettere la Pt_1
querela di cui sopra e il Sig. dichiara di accettare la remissione della querela;
CP_1
10. le parti si danno reciproco assenso ove occorresse per intervenire nell'emissione, rilascio e/o rinnovo del passaporto od ogni documento equipollente anche per i figli minori;
11. le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio congiunto;
12. spese legali compensate
E DICHIARANO INOLTRE
. di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni ut supra concordate non avendovi interesse e contestualmente
CHIEDONO la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Savignone
(GE) in data 25/08/2007 Anno 2007 Numero 10 Parte II Serie A Ufficio 1, alle condizioni sopra indicate con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Savignone per la relativa annotazione e/o trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e di stato civile.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2007 Numero 10 Parte II Serie A Ufficio 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07.02.2025
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni