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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1658/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice istruttore dott.ssa Elisabetta Murru in funzione di
Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1658 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da
, corrente in Maracalagonis (CA), località Parte_1 [...]
, al n. 8 della via Capricorno (C.F. , in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Marco Dolia,
Appellante contro
, ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Scamutzi CP_1 C.F._1
Appellato
Causa in punto di appello avverso sentenza n. 616/2020 del 03.08.2020, emessa dal giudice di
Pace di Cagliari, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: (all'udienza del 18.3.2025): nel confermare le conclusioni di cui alle note depositate il 4.3.2025, conferma la rinuncia alle domande diverse da quella relativa al decreto ingiuntivo e accetta l'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite,
(Nelle note conclusive): chiede che il Giudice Voglia, accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO: (all'udienza del 18.3.2025): nel ribadire le conclusioni come formulate nelle note del 3.3.2025 precisa, che con riferimento alle domande
pagina 1 di 5 diverse da quelle relative al decreto ingiuntivo di cui si chiede la revoca, vi è rinuncia e accettazione dell'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite;
(Nelle note conclusive): chiede che il Giudice Voglia, accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e,
conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc. Si intendono quindi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa e le relative memorie difensive.
Nel presente procedimento è stato proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 616/2020 del 03.08.2020 con cui il Giudice di pace di Cagliari aveva accolto l'opposizione proposta da
(odierna appellata), revocando il decreto ingiuntivo n. 1849/2014, emesso per la CP_1 complessiva somma di 4.616,78 € (richiesto e ottenuto a titolo di oneri condominiali, così come risultanti dai piani di riparto approvati dall'assemblea con decorrenza dal 2001 al 2013) anche in punto di condanna alle spese relative alla fase monitoria e condannando l'opposto al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
*
Con l'atto di appello il ha chiesto la totale riforma della sentenza di primo grado Parte_1
impugnata e insistito in tutte le ulteriori istanze proposte in prime cure (anche in via subordinata), mentre l'appellata ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
*
Occorre brevemente chiarire che il contenzioso in esame è insorto, al pari di numerosi altri, dall'emissione di un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal Parte_2
per il pagamento di oneri condominiali maturati fino al 2013, in forza di bilanci approvati in sede assembleare. Detti decreti, emessi dal Giudice di Pace di Cagliari, sono stati oggetto di opposizione, così come sono state oggetto di separata impugnazione le delibere assembleari su cui dette pretese si fondavano.
Il Tribunale di Cagliari, medio tempore, ha annullato o dichiarate nulle le deliberazioni assembleari recanti l'approvazione dei bilanci del citato in relazione al periodo in Parte_1
contestazione.
A dimostrazione di ciò, di recente, sono state prodotte in giudizio le sentenze n. 8/2024 e n.
39/2024, già passate in giudicato.
pagina 2 di 5 In particolar modo la delibera del 12.01.2013 – che aveva nuovamente e cumulativamente approvato (nel tentativo di sanare i precedenti vizi deliberativi) i piani di riparto approvati dall'assemblea dal 2009 al 2012-2013 - è stata annullata con la sentenza 39/2024 emessa dal
Tribunale di Cagliari il 22.12.23-05.1.24, ormai passata in giudicato, così come sono state annullate le delibere precedenti (come da sentenze versate in atti).
Le parti hanno inoltre evidenziato come la declaratoria di nullità dell'art. 9 del Regolamento di
Condominio ad opera della sentenza n. 3387/2015 del Tribunale di Cagliari, abbia posto nel nulla il meccanismo di rappresentanza permanente attraverso i c.d. rappresentanti di zona, meccanismo che aveva di fatto consentito il funzionamento dell'assemblea per un “condominio” costituito da oltre 1.300 unità immobiliari;
tanto che negli ultimi 9 anni l'assemblea non è stata in grado di adottare validamente alcuna deliberazione.
Al contempo tra i proprietari di unità immobiliari facenti parte della citata località turistica sono sorti notevoli contrasti anche in merito alla esistenza e configurabilità del condominio, poiché si dubita che sussistano beni comuni ai sensi degli artt. 1117 e/o 1117-bis del Codice civile e che il
Condominio eserciti funzioni di gestione delle opere di urbanizzazione presenti nella località
o eroghi servizi comuni ed indivisibili. Parte_1
Il appellante ha inoltre chiarito che da tempo è sostanzialmente privo delle minime Parte_1 risorse liquide occorrenti all'espletamento delle più elementari attività.
Le parti hanno inoltre evidenziato come in passato il Tribunale Amministrativo abbia escluso la coercibilità delle spese sostenute dal in epoca successiva alla Parte_2
presa in carico delle opere di urbanizzazione in capo alle competenti Amministrazioni (imposta, in via cautelare, con ordinanza del TAR 402/2009, e, in via definitiva, con le sentenze del TAR
602/2013 per quanto concerne il Comune di Maracalagonis e n. 469/2015 per quanto concerne il
. Decisioni che hanno reso necessario l'espletamento di complesse e costose CP_2 Parte_3
consulenze tecniche, essenzialmente finalizzate a scorporare dal credito azionato in via monitoria gli oneri e le spese maturati in epoca successiva all'imposizione in sede cautelare - ad opera del
TAR - della presa in carico delle opere di urbanizzazione.
Le parti, alla luce delle sopravvenienze, hanno pertanto convenuto circa il venir meno del titolo che giustificava il credito azionato e, al contempo, manifestato interesse alla definizione del contenzioso, senza aggravio delle reciproche posizioni.
In particolare il – delle cui difficoltà di funzionamento si è detto – ha chiarito di non Parte_1
avere interesse a coltivare ulteriormente le domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito quali obbligazioni propter rem, gestione di affari altrui o arricchimento pagina 3 di 5 indebito, per una pluralità di ragioni: a) in primo luogo dovendosi ritenere che simili domande esulino dalla legittimazione attiva autonoma dell'amministratore di condominio, e possano essere legittimamente esperite solo in presenza di uno specifico mandato che nel caso di specie non è mai stato conferito (e alla luce della sostanziale impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare non potrà essere conferito); b) in secondo luogo, sotto il profilo probatorio, non essendo stati prodotti documenti e/o dedotti mezzi istruttori ulteriori rispetto ai bilanci oggetto delle delibere annullate, circostanza che rende impossibile dimostrare l'esistenza, la necessità e la quantificazione delle spese sostenute;
c) in terzo luogo, l'accoglimento di tali domande, anche alla luce dell'orientamento emerso in seno all'Ufficio Giudiziario in merito alla necessità di istruire i giudizi con complesse consulenze tecniche, richiederebbe l'espletamento di un'attività processuale manifestamente sproporzionata rispetto al risultato utile astrattamente conseguibile.
*
Deve pertanto convenirsi con le parti circa il fatto che, per effetto del venir meno delle delibere assembleari sottese al credito portato dal decreto ingiuntivo, sia venuto meno il titolo che fondava il credito opposto. A ciò consegue la necessità di confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, come statuita dalla decisione di prime cure e come congiuntamente richiesto dalle parti.
Così come deve prendersi atto della rinuncia agli atti con riferimento alle ulteriori istanze, in relazione al venir meno dell'interesse delle parti a coltivarle. All'esito della rinuncia alle domande diverse da quella di revoca del decreto ingiuntivo (esplicitata all'udienza del 18.3.2025 per il tramite dei difensori muniti di idonea procura), ritualmente accettata, deve far seguito la declaratoria di estinzione del procedimento in parte de qua.
La congiunta richiesta delle parti in tal senso impone la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con conseguente riforma della Sentenza del Giudice di prime cure in parte de qua.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) conferma la Sentenza n. 616 del 03.08.2020 del Giudice di pace di Cagliari nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1849/2014 del Giudice di Pace di Cagliari;
2) in parziale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n° 1849/2014, dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. per tutte le istanze diverse da quella delibata al capo 1) del presente dispositivo;
pagina 4 di 5 3) in parziale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n° 1849/2014 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di prime cure;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Cagliari, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice istruttore dott.ssa Elisabetta Murru in funzione di
Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1658 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da
, corrente in Maracalagonis (CA), località Parte_1 [...]
, al n. 8 della via Capricorno (C.F. , in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Marco Dolia,
Appellante contro
, ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Scamutzi CP_1 C.F._1
Appellato
Causa in punto di appello avverso sentenza n. 616/2020 del 03.08.2020, emessa dal giudice di
Pace di Cagliari, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: (all'udienza del 18.3.2025): nel confermare le conclusioni di cui alle note depositate il 4.3.2025, conferma la rinuncia alle domande diverse da quella relativa al decreto ingiuntivo e accetta l'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite,
(Nelle note conclusive): chiede che il Giudice Voglia, accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO: (all'udienza del 18.3.2025): nel ribadire le conclusioni come formulate nelle note del 3.3.2025 precisa, che con riferimento alle domande
pagina 1 di 5 diverse da quelle relative al decreto ingiuntivo di cui si chiede la revoca, vi è rinuncia e accettazione dell'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite;
(Nelle note conclusive): chiede che il Giudice Voglia, accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e,
conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc. Si intendono quindi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa e le relative memorie difensive.
Nel presente procedimento è stato proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 616/2020 del 03.08.2020 con cui il Giudice di pace di Cagliari aveva accolto l'opposizione proposta da
(odierna appellata), revocando il decreto ingiuntivo n. 1849/2014, emesso per la CP_1 complessiva somma di 4.616,78 € (richiesto e ottenuto a titolo di oneri condominiali, così come risultanti dai piani di riparto approvati dall'assemblea con decorrenza dal 2001 al 2013) anche in punto di condanna alle spese relative alla fase monitoria e condannando l'opposto al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
*
Con l'atto di appello il ha chiesto la totale riforma della sentenza di primo grado Parte_1
impugnata e insistito in tutte le ulteriori istanze proposte in prime cure (anche in via subordinata), mentre l'appellata ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
*
Occorre brevemente chiarire che il contenzioso in esame è insorto, al pari di numerosi altri, dall'emissione di un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal Parte_2
per il pagamento di oneri condominiali maturati fino al 2013, in forza di bilanci approvati in sede assembleare. Detti decreti, emessi dal Giudice di Pace di Cagliari, sono stati oggetto di opposizione, così come sono state oggetto di separata impugnazione le delibere assembleari su cui dette pretese si fondavano.
Il Tribunale di Cagliari, medio tempore, ha annullato o dichiarate nulle le deliberazioni assembleari recanti l'approvazione dei bilanci del citato in relazione al periodo in Parte_1
contestazione.
A dimostrazione di ciò, di recente, sono state prodotte in giudizio le sentenze n. 8/2024 e n.
39/2024, già passate in giudicato.
pagina 2 di 5 In particolar modo la delibera del 12.01.2013 – che aveva nuovamente e cumulativamente approvato (nel tentativo di sanare i precedenti vizi deliberativi) i piani di riparto approvati dall'assemblea dal 2009 al 2012-2013 - è stata annullata con la sentenza 39/2024 emessa dal
Tribunale di Cagliari il 22.12.23-05.1.24, ormai passata in giudicato, così come sono state annullate le delibere precedenti (come da sentenze versate in atti).
Le parti hanno inoltre evidenziato come la declaratoria di nullità dell'art. 9 del Regolamento di
Condominio ad opera della sentenza n. 3387/2015 del Tribunale di Cagliari, abbia posto nel nulla il meccanismo di rappresentanza permanente attraverso i c.d. rappresentanti di zona, meccanismo che aveva di fatto consentito il funzionamento dell'assemblea per un “condominio” costituito da oltre 1.300 unità immobiliari;
tanto che negli ultimi 9 anni l'assemblea non è stata in grado di adottare validamente alcuna deliberazione.
Al contempo tra i proprietari di unità immobiliari facenti parte della citata località turistica sono sorti notevoli contrasti anche in merito alla esistenza e configurabilità del condominio, poiché si dubita che sussistano beni comuni ai sensi degli artt. 1117 e/o 1117-bis del Codice civile e che il
Condominio eserciti funzioni di gestione delle opere di urbanizzazione presenti nella località
o eroghi servizi comuni ed indivisibili. Parte_1
Il appellante ha inoltre chiarito che da tempo è sostanzialmente privo delle minime Parte_1 risorse liquide occorrenti all'espletamento delle più elementari attività.
Le parti hanno inoltre evidenziato come in passato il Tribunale Amministrativo abbia escluso la coercibilità delle spese sostenute dal in epoca successiva alla Parte_2
presa in carico delle opere di urbanizzazione in capo alle competenti Amministrazioni (imposta, in via cautelare, con ordinanza del TAR 402/2009, e, in via definitiva, con le sentenze del TAR
602/2013 per quanto concerne il Comune di Maracalagonis e n. 469/2015 per quanto concerne il
. Decisioni che hanno reso necessario l'espletamento di complesse e costose CP_2 Parte_3
consulenze tecniche, essenzialmente finalizzate a scorporare dal credito azionato in via monitoria gli oneri e le spese maturati in epoca successiva all'imposizione in sede cautelare - ad opera del
TAR - della presa in carico delle opere di urbanizzazione.
Le parti, alla luce delle sopravvenienze, hanno pertanto convenuto circa il venir meno del titolo che giustificava il credito azionato e, al contempo, manifestato interesse alla definizione del contenzioso, senza aggravio delle reciproche posizioni.
In particolare il – delle cui difficoltà di funzionamento si è detto – ha chiarito di non Parte_1
avere interesse a coltivare ulteriormente le domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito quali obbligazioni propter rem, gestione di affari altrui o arricchimento pagina 3 di 5 indebito, per una pluralità di ragioni: a) in primo luogo dovendosi ritenere che simili domande esulino dalla legittimazione attiva autonoma dell'amministratore di condominio, e possano essere legittimamente esperite solo in presenza di uno specifico mandato che nel caso di specie non è mai stato conferito (e alla luce della sostanziale impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare non potrà essere conferito); b) in secondo luogo, sotto il profilo probatorio, non essendo stati prodotti documenti e/o dedotti mezzi istruttori ulteriori rispetto ai bilanci oggetto delle delibere annullate, circostanza che rende impossibile dimostrare l'esistenza, la necessità e la quantificazione delle spese sostenute;
c) in terzo luogo, l'accoglimento di tali domande, anche alla luce dell'orientamento emerso in seno all'Ufficio Giudiziario in merito alla necessità di istruire i giudizi con complesse consulenze tecniche, richiederebbe l'espletamento di un'attività processuale manifestamente sproporzionata rispetto al risultato utile astrattamente conseguibile.
*
Deve pertanto convenirsi con le parti circa il fatto che, per effetto del venir meno delle delibere assembleari sottese al credito portato dal decreto ingiuntivo, sia venuto meno il titolo che fondava il credito opposto. A ciò consegue la necessità di confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, come statuita dalla decisione di prime cure e come congiuntamente richiesto dalle parti.
Così come deve prendersi atto della rinuncia agli atti con riferimento alle ulteriori istanze, in relazione al venir meno dell'interesse delle parti a coltivarle. All'esito della rinuncia alle domande diverse da quella di revoca del decreto ingiuntivo (esplicitata all'udienza del 18.3.2025 per il tramite dei difensori muniti di idonea procura), ritualmente accettata, deve far seguito la declaratoria di estinzione del procedimento in parte de qua.
La congiunta richiesta delle parti in tal senso impone la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con conseguente riforma della Sentenza del Giudice di prime cure in parte de qua.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) conferma la Sentenza n. 616 del 03.08.2020 del Giudice di pace di Cagliari nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1849/2014 del Giudice di Pace di Cagliari;
2) in parziale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n° 1849/2014, dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. per tutte le istanze diverse da quella delibata al capo 1) del presente dispositivo;
pagina 4 di 5 3) in parziale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n° 1849/2014 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di prime cure;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Cagliari, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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