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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1622/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.01.1985 e residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), Via Palestro n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo
Bertone, che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
30.08.1982 e residente in Pont Canavese (TO), Case Sparse Sangiapiana n. 4,
elettivamente domiciliato in Castellamonte (TO), Piazza della Repubblica n. 27, presso lo studio dell'Avv. Edmondo GIVONE che lo rappresenta e difende come da procura in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario contratto in Bairo (TO), in data
04.06.2016 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della
relativa sentenza;
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le Per_1
previsioni concordate nel Piano Genitoriale in atti, al fine di consentire l'esercizio congiunto
della responsabilità genitoriale con residenza anagrafica presso la madre;
- Confermare l'assegnazione della casa ex coniugale, sita in Bairo, Via Discesa Viale n. 10 alla
sig.ra in quanto rispondente all'interesse del minore, con onere della stessa Parte_1
di provvedere agli interventi di ordinaria
manutenzione fintanto che la stessa abiti l'immobile;
- Confermare a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio minore, Pt_2
quantificato in € 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) mensili fintanto che Persona_2
la sig.ra continui a vivere presso la casa ex coniugale, ed in € 300,00 (diconsi euro Pt_1
trecento/00) nel caso in cui cessasse il vincolo dell'assegnazione e la sig, si traferisse Parte_3
presso altro immobile, con previsione di adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie mediche, scolastiche, ludico-ricreative che dovessero rendersi necessarie,
debitamente documentate secondo il protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese
per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art 316 c.c. siglato in data
24.06.2016;
- Confermare che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
- Dichiarare compensate le spese del presente giudizio.” Il P.M. con provvedimento del 04.03.25 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 11.07.2024, Pt_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio con rito concordatario in data 04/06/2016 in Bairo (TO)
in regime di separazione dei beni, trascritto al n. 1 parte 2 serie A - anno 2016 dei registri dello Stato Civile del Comune di Bairo (TO);
- dal matrimonio è nato il figlio , nato ad [...] il [...]; Persona_2
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 06.07.22, furono autorizzati a vivere separati con provvedimento del 06.07.22 e le loro condizioni di separazione venivano omologate con decreto del 13.07.22;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 14.04.25, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 04.03.25 ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento
del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il 06.07.22, furono autorizzati a vivere separati con provvedimento del 06.07.22 e le loro condizioni di separazione venivano omologate con decreto del 13.07.22; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole, nonché, per la regolamentazione dei rapporti derivanti dal matrimonio.
Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto e nelle note, vanno compensate tra le parti così come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Bairo (TO) il 04.06.2016 tra e Parte_1 Parte_2
, trascritto il 06.06.2016 nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
[...]
Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2016;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
secondo le previsioni concordate nel Piano Genitoriale depositate dalle parti, al fine di consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con residenza anagrafica presso la madre;
3) Conferma l'assegnazione della casa ex coniugale, sita in Bairo, Via Discesa Viale n.
10 alla sig.ra in quanto rispondente all'interesse del minore, con Parte_1
onere della stessa di provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione fintanto che la stessa abiti l'immobile;
4) Conferma a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio Pt_2
minore, quantificato in € 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) Persona_2
mensili fintanto che la sig.ra continui a vivere presso la casa ex coniugale, ed Pt_1
in € 300,00 (diconsi euro trecento/00) nel caso in cui cessasse il vincolo dell'assegnazione e la sig,ra si traferisse presso altro immobile, con Pt_1
previsione di adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche,
scolastiche, ludico-ricreative che dovessero rendersi necessarie, debitamente documentate secondo il protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art 316 c.c. siglato in data
24.06.2016;
5) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno unico verrà
percepito interamente dalla madre;
6) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025.
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori
(art. 52 codice privacy)