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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 271 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LI Parte_1
CALZI CALOGERO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Assegno - pensione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30.1.24 la ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione del giudice del lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
Premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle CP_1 spese.
Istruita la causa a mezzo CTU, ad esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la stessa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
1 Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata. Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha espresso diagnosi di esiti intervento chirurgico di artroprotesi ginocchio destro, poliartrosi, cardiopatia ipertensiva, depressione endoreattiva di lieve entità. In relazione alle patologie riscontrate, l'Ausiliario ha spiegato che “gli esiti di intervento chirurgico di artroprotesi ginocchio destro, sia da inquadrare con il codice 7221 delle tabelle oggi in vigore di cui al D.M. 5 febbraio 1992, con percentuale invalidante del 30%, la depressione endoreattiva di lieve entità è tabellata con il codice 2205 con percentuale invalidante del 25%; la poliartrosi deve essere valutata per analogia fenomenologica utilizzando quale riferimento il codice 7009 con percentuale del 21%, infine la cardiopatia ipertensiva è inquadrabile con il codice 6445 con percentuale invalidante del 20%.” Quanto alle osservazioni mosse alla bozza in ordina alla sottovalutazione della patologia depressiva sofferta, il CTU, specialista in psichiatria e psicoterapeuta, ha ritenuto di discostarsi dalla certificazione in atti “dall'anamnesi della paziente utilizzando i criteri del DSM V, testo universale di riferimento per consentire la rilevazione uniforme delle diagnosi psichiatriche” non sono stati rilevati “gli estremi per porre diagnosi di depressione endogena.”
Alla luce delle considerazioni esposte, ed effettuato il calcolo riduzionistico, ha concluso il CTU ritenendo che la signora Parte_1
“sia invalida nella misura del 66,82% arrotondato al 67% (sessantasette), dalla data della certificazione psichiatrica presente in atti del 22/11/2023”, con conseguenza insussistenza del beneficio sanitario prodromico all'attribuzione dell'assegno mensile richiesto.
2 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio, stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti, vengono dichiarate irripetibili. Le spese di CTU di ambo le fasi vengono poste a carico di , ex art 152 disp. CP_1 att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio. pone definitivamente a carico dell' , ex art 152 disp att cpc, le spese di CP_1 consulenza tecnica, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 22/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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