Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 900/2022 R.G.L., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Siviglia, CF , presso il cui C.F._2 studio, in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliata, fax 1782212045, pec Email_1 appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 appellato contumace CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri in data 25/11/2020, Parte_1 esponeva di prestare servizio di ruolo a tempo indeterminato, sin dal 01.09.2013, alle dipendenze del con qualifica di docente e profilo di Educatore Controparte_1 (classe di concorso PPPP) nei convitti e negli istituti educativi, posto comune sede di titolarità presso il Convitto Annesso all'IPSSA di Locri (RC). L'art. 1, co. 121 L. 13 luglio 2015 aveva introdotto il bonus economico denominato
“Carta elettronica”, per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il con il Ministro Controparte_2 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, erano definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121. In attuazione di quanto disposto dal comma 122 era stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e con nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, CP_3 rubricato “Destinatari”, la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) veniva assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, non sospesi per motivi disciplinari. Come provato dalle buste paga allegate, parte ricorrente era inquadrata nella qualifica di docente, seppur utilizzata nel profilo di Educatore e, inaspettatamente, a partire dall'anno
scolastico 2016/2017, i dipendenti con qualifica di Educatore erano stati esclusi dall'erogazione della Carta. L'interpretazione dell'art. 1 comma 121 L. 107/2015 accolta dal , volta a CP_1 circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente, contrastava con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente, sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, e la circostanza che la norma richiamata distinguesse e mantenesse distinti i due ruoli non assumeva rilevanza in senso contrario alla rilevata equiparazione. Da una lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emergeva che, sebbene il personale educativo svolgesse una funzione che si differenziava rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, lo stesso partecipava comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori. Appariva indiscutibile la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge e doveva ritenersi che l'art. 1, commi 121 e ss. L. 107/2015 e il D.P.C.M. 23 settembre 2015, che ne costituiva applicazione, nella parte in cui individuavano i destinatari della carta elettronica del docente, comprendessero anche il personale educativo a tempo indeterminato dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria. Tale circostanza era confermata dall'erogazione del bonus in parola limitatamente all'anno scolastico 2015/2016. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2016/2017, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Costituitosi, il eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 482/2022, pubblicata il 07.06.2022, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Premetteva che oggetto della domanda della ricorrente, dipendente del
[...]
con qualifica di docente e profilo di educatore nei convitti e negli istituti Controparte_1 educativi, era il bonus economico denominato carta del docente di cui all'art. 1, comma 121 della L. 13 luglio 2015, finalizzato all'aggiornamento e alla formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e dal D.P.C.M. del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. La nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, rubricato CP_3
“Destinatari”, disponeva che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM). I 3
destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del "Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015”. La ricorrente aveva fondato il proprio assunto sul rilievo che l'interpretazione della disposizione offerta dal , volta a circoscrivere l'ambito di applicazione al solo CP_1 personale docente, risultasse in contrasto con il principio di equivalenza fra le funzioni di educatore e quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emergeva una chiara equivalenza del ruolo di educatore e quello di insegnante della scuola primaria. Tale doglianza era infondata. Infatti, la carta del docente non integrava un incremento della retribuzione, ma, come affermato da consistente e condivisibile giurisprudenza di merito e da una costante giurisprudenza (cfr. Corte di Appello di Torino, n. 771 del 2016; Consiglio di Stato n. 4332 del 24.6.2019) era volta ad assicurare la formazione continua del personale docente, con la conseguenza che la carta era stata prevista proprio in ragione della diversa posizione, in ordine agli obblighi formativi, rivestita dai docenti, quale emergente dalla normativa di settore, per cui non era iniqua la differenziazione, coerente con la ratio dell'incremento in parola. L'importo della Carta elettronica, € 500,00 per ciascun anno scolastico, non era una voce del trattamento economico diretta a remunerare la prestazione lavorativa dei docenti, ma un'erogazione vincolata nello scopo, volta esclusivamente a finanziare l'aggiornamento e l'autoformazione attraverso gli strumenti individuati nella stessa norma, fornendo direttamente ai docenti le risorse necessarie per sostenerne i costi (cfr. comma 121 che espressamente disponeva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita..”, nonché comma 125, dove, nell'autorizzare i complessivi limiti di spesa per le modifiche introdotte in tema di formazione, il legislatore aveva previsto che vi rientri la realizzazione delle “attività formative di cui ai commi da 121 a 124”). La funzione formativa espressamente conferita dal legislatore, direttamente collegata a specifiche voci di costo per i medesimi fini, consentiva di escludere che essa integrasse un trattamento economico e che, in quanto tale, dovesse essere esteso agli educatori in forza delle norme generali che equiparavano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti elementari (art. 398, co. 2, D. Lgs. 297/94). Al fine di comprendere la specificazione, riferita alla sola figura del docente contenuta nell'art. 1, co. 121, L. 107/2015, andava richiamata la normativa primaria e la normativa contrattuale, che distinguevano l'area professionale docente dalla funzione docente (cfr. Cass. 30875/2017), onde verificare a quale delle due arie fosse rivolta la normativa in esame. Con riferimento alla funzione docente, l'art. 395 d. lgs. 297/1994, faceva riferimento a
“esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”, precisando che i “docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente”. Nondimeno, l'art. 25 del CCNL di categoria stabiliva che appartenevano all'Area professionale docente il personale docente ed educativo, mentre l'art. 26 definiva la funzione docente, quale diretta a realizzare il “processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione” per descrivere, quindi, il profilo professionale docente, “costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che 4
si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica” (art. 27 CCNL). Invece, l'art. 127 CCNL (collocato nel successivo capo XI specificamente dedicato al personale delle istituzioni educative), disponeva: “Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo”. Orbene, dal combinato disposto di dette norme, si evinceva che il personale docente e il personale educativo, pur appartenendo alla medesima “area professionale docente”, si differenziavano con riferimento alla funzione e al profilo professionale, nonché per il contenuto delle rispettive attività principali: l'insegnamento per i docenti e la partecipazione al processo formativo/educativo per gli educatori. Parimenti non era sovrapponibile l'attività di formazione prevista per le due categorie, atteso che, con riferimento al personale docente, il CCNL prevedeva il diritto degli insegnanti di partecipare ad iniziative di formazione, da esercitare di norma al di fuori dall'orario di insegnamento e con esonero dal servizio per 5 giorni all'anno, mentre, con riferimento al personale educativo, il medesimo CCNL, all'art. 129 si limitava a riconoscere la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa. Doveva tenersi conto che l'art. 1 L. 107/2015, comma 124, prevedeva che: “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale ultima previsione necessitava di essere valorizzata ai fini dell'interpretazione della disposizione contenuta nel comma 121 della medesima norma, atteso che la Carta elettronica era stata introdotta contestualmente al nuovo carattere obbligatorio, permanente e strutturale dell'obbligo della formazione in servizio, quale adempimento connesso alla sola funzione docente. Ne discendeva che il termine “docenti” utilizzato dalla norma andava inteso in senso letterale e non poteva essere estensivamente interpretato, in quanto soltanto il personale titolare della funzione di docente, alla luce del regime formativo contestualmente introdotto, doveva assolvere all'obbligo di formazione continua, anche mediante lo strumento della carta del docente, appositamente istituito. Premesso l'onere del datore di lavoro di garantire occasioni di formazione e crescita a tutto il personale scolastico, il summenzionato comma 12 prescriveva, quale ulteriore obbligo diretto al solo personale docente, la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale”, obbligo che appariva maggiormente gravoso, la cui gravosità veniva compensata con l'istituzione della carta elettronica del docente. Tale opzione interpretativa trovava conforto in una lettura integrale dell'art. 1 della legge n. 107, laddove, nei commi da 115 a 119, nel disciplinare il diverso istituto del periodo di formazione e di prova, si riferiva espressamente “al personale docente ed educativo”, dimostrando una precisa intenzione di rivolgersi ad entrambe le categorie, intenzione che, tuttavia, non era confermata dal comma 12, in combinato disposto con il comma 124, che non aveva esplicitato il riferimento al personale docente ed educativo e, dunque, non casualmente si riferiva al solo personale docente, escludendo, coerentemente con la ratio ispiratrice della previsione, il personale educativo, che era stato espressamente indicato dal legislatore ove lo stesso avesse inteso indicarlo (cfr. commi da 115 a 119). Anche di recente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4332 del 2019, aveva rimarcato che il riconoscimento, al solo corpo docente e non al personale educativo, del diritto alla carta si giustificava con una lettura onnicomprensiva, in combinato con l'obbligo formativo, 5
sancito dalla medesima L. 107/2015, all'art. 1 comma 124, a carico del solo personale docente. Pertanto, la domanda proposta andava rigettata. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali registratasi in materia e della presenza di pronunce di segno contrario, sussistevano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne invocava la Pt_1 riforma. Ne affermava l'erroneità nella parte in cui era stato circoscritto l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente, in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale e financo dall'inquadramento contabile, da cui emergeva una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria. L'art. 121 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva: «Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari». In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 e ad essi è esteso il medesimo status giuridico. Il richiamato principio di equivalenza era stato trasfuso nell'art. 398, co. 2 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo il quale «I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». La circostanza che la norma distinguesse e mantenesse distinti e autonomi i due ruoli
- personale docente e personale educativo - non aveva alcuna rilevanza in senso contrario alla rilevata equiparazione, solo a rilevare che, immediatamente dopo, comunque, era specificato espressamente che si applicavano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza era stato recepito anche nelle fonti pattizie, quali l'art. 38, co. 2 del C.C.N.L. Comparto Scuola 1994 – 1997 e l'art. 25 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006 – 2009. Ebbene, dalle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emergeva che, sebbene il personale educativo svolgesse una funzione, quella appunto educativa, che si differenziava rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipava anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori ed era collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente. Era indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvedeva alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. Doveva, quindi, ritenersi che i commi 121 e ss. art. 1 L. 107/2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituiva applicazione dovevano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della cerchia di destinatari anche il personale educativo a tempo 6
indeterminato dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria;
limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato, come nel caso di specie e ciò era provato dall'avvenuta erogazione del bonus per cui è causa limitatamente all'anno scolastico 2015/2016. Risulta evidente l'erroneità della sentenza impugnata anche, peraltro, alla luce della recentissima pronuncia della Suprema Corte, cfr. Cass. 31.10.2022 n. 32104, secondo cui,
“tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
“2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.”. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza con accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado e con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva il del quale, con ordinanza del 26.05.2023, Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato all'appellante, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015, ha previsto l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, carte da utilizzare per l'acquisto di materiale comunque utile all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, con la precisazione che la somma di cui alla Carta non costituiva retribuzione accessoria né reddito imponibile. In attuazione di quanto disposto dal comma 122 della medesima legge è stato adottato il D.P.C.M. 23.09.2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo 2, comma 1,prevede: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Il tema controverso è costituito dall'equiparabilità, ai fini in esame, del personale educativo al personale docente e nell'ambito di siffatta indagine non può omettersi di considerare che un'equiparazione sul piano funzionale è operata dall'art. 395 D. Lgs. n. 297 del 1994, laddove, nel qualificare la "funzione docente", è esplicitato: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo 7
alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità". II C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018, art. 25, ha incluso il personale educativo nell'area professionale del personale docente, prevedendo: “Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili". L'articolo 127 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola disciplina il profilo professionale del personale educativo, disponendo che esso è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive". L'art. 128 dispone:" L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento". A norma dell'art. 129 “Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa". Orbene, dalle previsioni sopra riportate sembra emergere che il personale educativo, sia pur espletando funzioni differenti da quelle didattiche e di istruzione proprie del personale docente, di tali funzioni, sotto il profilo della formazione e istruzione degli allievi, partecipi i contenuti, tanto da esser stato esplicitato, cfr. il citato art. 127, che nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi e il personale educativo è collocato all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisivo è il comma 2 dell'art. 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetta il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Contrariamente a quanto ritenuto nell'appellata sentenza, che pur ha evidenziato le relative differenze, non sembra potersi affermare che il personale educativo, a differenza del personale docente, non sia sottoposto ad un obbligo formativo, atteso che il richiamato art. 129 prevede la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa. Ed allora, sia pur con le differenze evidenziate dal giudice a quo, se sia sul personale docente che sul personale educativo grava un obbligo formativo, non è dato cogliere la ratio che possa determinare ad affermare che in favore del personale docente sia configurabile un sostegno economico datoriale, mentre esso debba essere escluso per il personale 8
educativo, dovendosi parimenti considerare che il comma 2 dell'art. 398 D. Lgs. 297/1994 dispone che al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. In esito alle considerazioni di cui sopra, deve addivenirsi alla conclusione che il bonus economico denominato Carta del docente debba essere riconosciuto anche al personale educativo. In tal senso è l'insegnamento più recente del giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”. (Cass. civ. sez. lav., 31/10/2022, n. 32104). Tale approdo interpretativo è confermato da pronunce ancor più recenti: “La c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 è una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative, e costituisce comunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essa compete anche al personale educativo, non solo perché la funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione nell'ambito della funzione docente, ma anche per l'espressa equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti”. (Cass. civ. sez. lav., 29/10/2024, n.27872). Nella motivazione della sentenza ora riportata in massima, la Suprema Corte, ribadendo che tale beneficio deve essere attribuito al personale docente inteso in senso lato, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori, in ragione delle comuni esigenze formative e dell'espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico disposta dall'art. 398 del D. Lgs. n. 297 del 1994, ha raffrontato siffatta conclusione con la difforme soluzione interpretativa, richiamata nell'appellata sentenza, offerta dal giudice amministrativo: “Le considerazioni di cui sopra rispondono anche alla difforme giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenze n. 1772 del 21 febbraio 2023 e n. 4332 del 24 giugno 2019) che nega la c.d. carta docente agli educatori, considerato che tale giurisprudenza non si confronta con il chiaro disposto della contrattazione collettiva nazionale, norma primaria in tema di pubblico impiego privatizzato. D'altronde, proprio la natura di beneficio della c.d. carta del docente giustifica il suo riconoscimento in favore degli educatori, in quanto lo stesso Consiglio di Stato, ad esempio con sentenze n. 6992 dell'8 agosto 2022, n. 5176 del 24 agosto 2020, ha chiarito che l'inserimento contrattuale degli educatori nell'area professionale del personale docente opera ai soli fini del trattamento economico (poiché le figure di docenti ed educatori restano comunque in ruoli separati, non essendo possibile transitare dall'uno all'altro)”. Conformemente è stato affermato: “La carta del docente è attribuibile al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lg. n. 297/1994, rubricato funzione docente” (Cass. civ. sez. lav., 11/04/2024, n. 9984) e “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di 9
istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”. (Cass. civ. sez. lav., 11/04/2024, n. 9895). Per tutti i motivi esposti, l'appello è fondato e deve trovare accoglimento, con riforma dell'impugnata sentenza. Per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento in favore Controparte_1 di , tramite carta elettronica, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni Parte_1 scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nelle more maturati, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. I contrasti interpretativi registratisi nella materia oggetto del presente giudizio, già evidenziati dal Tribunale e che hanno trovato soluzione e si sono consolidati solo nelle citate pronunce della Suprema Corte emesse nell'anno 2024, determinano, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., a disporre la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 482/2022 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 07.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento in favore di , tramite carta elettronica, Controparte_1 Parte_1 della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nelle more maturati ed oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. 2. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti