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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/09/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RG 3656/2025VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento RG 3656/2025VG, promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSSANI RAFFAELA presso il cui studio sito in VIA B. PERUZZI 26 41012 CARPI (MO) è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BOSELLI LUCA presso il cui studio sito in via Vecchi 2/a CORREGGIO (RE) è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia oggetto: modifica condizioni di mantenimento figlia maggiorenne
CONCLUSIONI le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di mantenimento di figlia delle parti, nata Correggio in data Persona_1
23.10.2005 come regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 20.09.2018 nel procedimento RG 2946/2018.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Nel merito le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le stesse concordate
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente ricorso e attesa la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, ritenuta la raggiunta indipendenza economica di Persona_1 disporsi la revoca dell'obbligo in capo al Sig. a contribuire al Parte_1 mantenimento della stessa, e la revoca in capo a entrambi i genitori Parte_1 e dell'obbligo di sostenere in ragione del 50% pro quota le spese Parte_2 straordinarie riferibili alla figlia Persona_1
Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e considerata la raggiunta maggiore età della figlia Per_1
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 20.09.2018 nel procedimento RG 2946/2018 emesso in data
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento RG 3656/2025VG, promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSSANI RAFFAELA presso il cui studio sito in VIA B. PERUZZI 26 41012 CARPI (MO) è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BOSELLI LUCA presso il cui studio sito in via Vecchi 2/a CORREGGIO (RE) è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia oggetto: modifica condizioni di mantenimento figlia maggiorenne
CONCLUSIONI le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di mantenimento di figlia delle parti, nata Correggio in data Persona_1
23.10.2005 come regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 20.09.2018 nel procedimento RG 2946/2018.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Nel merito le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le stesse concordate
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente ricorso e attesa la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, ritenuta la raggiunta indipendenza economica di Persona_1 disporsi la revoca dell'obbligo in capo al Sig. a contribuire al Parte_1 mantenimento della stessa, e la revoca in capo a entrambi i genitori Parte_1 e dell'obbligo di sostenere in ragione del 50% pro quota le spese Parte_2 straordinarie riferibili alla figlia Persona_1
Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e considerata la raggiunta maggiore età della figlia Per_1
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 20.09.2018 nel procedimento RG 2946/2018 emesso in data
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi