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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5952 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ariela Maggio, presso il cui studio a Palermo, via
Siracusa n. 7, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Arcoleo, presso il cui studio a Palermo, via
Libertà n. 103, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 27/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo in data 08/09/2004 alle condizioni del ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 12/02/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2252/2024 emessa da questo
Tribunale il 13-14/05/2024, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 27/12/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“- la figlia minore , nata l'[...], viene affidata congiuntamente a Per_1
entrambi i genitori;
- la figlia minore continuerà a vivere con la madre con facoltà del padre di incontrarla e tenerla con sé secondo quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza di separazione con le seguenti modalità:
Nei pomeriggi dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 16,30 alle 19,00, con la previsione inoltre di un pernottamento settimanale liberamente concordabile, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extvascolastiche della figlia;
A settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del Venerdì sino alla sera della Domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia;
Per 15 giorni consecutivi, durante il periodo feriale estivo, con facoltà di pernottamento, alternativamente dal 1 al 15 Agosto, e dal 16 al 31 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della ragazza e di fare comunicare la medesima con
l'altro genitore per telefono salvo diverso accordo e compatìbilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia;
Per 7 giorni consecutivi, con Facoltà di pernottamento, durante le festività Natalizie, ad anni alterni, dal 23 Dicembre o dal 30 Dicembre, con l'onere dì comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della figlia e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore per telefono salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni e te esigenze scolastiche ed extrascolastìche della figlia;
2 Durante tutte le restanti festività Civili e Religiose, a turno con l'altra genitore, ad anni alterni;
, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delta figlia;
- La casa coniugale di via FI RE n. 55 resterà in uso alla madre
[...]
che continuerà ad abitarla;
Parte_1
- Il sig. avrà l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 900,00 mensili, di
[...] cui € 600,00 a titolo di assegno divorzile ed € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
-
Il Sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative alla CP_1
figlia secondo il Protocollo "spese extra assegno"' approvato dal Tribunale di Per_1
Palermo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 08/09/2004 da , nata a [...] il Parte_1
30/06/1971 ( e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(VA) il 05/03/1969 ( alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2
congiunto depositato il 27/12/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 62, parte II, serie A, dell'anno 2004).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5952 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ariela Maggio, presso il cui studio a Palermo, via
Siracusa n. 7, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Arcoleo, presso il cui studio a Palermo, via
Libertà n. 103, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 27/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo in data 08/09/2004 alle condizioni del ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 12/02/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2252/2024 emessa da questo
Tribunale il 13-14/05/2024, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 27/12/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“- la figlia minore , nata l'[...], viene affidata congiuntamente a Per_1
entrambi i genitori;
- la figlia minore continuerà a vivere con la madre con facoltà del padre di incontrarla e tenerla con sé secondo quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza di separazione con le seguenti modalità:
Nei pomeriggi dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 16,30 alle 19,00, con la previsione inoltre di un pernottamento settimanale liberamente concordabile, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extvascolastiche della figlia;
A settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del Venerdì sino alla sera della Domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia;
Per 15 giorni consecutivi, durante il periodo feriale estivo, con facoltà di pernottamento, alternativamente dal 1 al 15 Agosto, e dal 16 al 31 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della ragazza e di fare comunicare la medesima con
l'altro genitore per telefono salvo diverso accordo e compatìbilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia;
Per 7 giorni consecutivi, con Facoltà di pernottamento, durante le festività Natalizie, ad anni alterni, dal 23 Dicembre o dal 30 Dicembre, con l'onere dì comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della figlia e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore per telefono salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni e te esigenze scolastiche ed extrascolastìche della figlia;
2 Durante tutte le restanti festività Civili e Religiose, a turno con l'altra genitore, ad anni alterni;
, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delta figlia;
- La casa coniugale di via FI RE n. 55 resterà in uso alla madre
[...]
che continuerà ad abitarla;
Parte_1
- Il sig. avrà l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 900,00 mensili, di
[...] cui € 600,00 a titolo di assegno divorzile ed € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
-
Il Sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative alla CP_1
figlia secondo il Protocollo "spese extra assegno"' approvato dal Tribunale di Per_1
Palermo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 08/09/2004 da , nata a [...] il Parte_1
30/06/1971 ( e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(VA) il 05/03/1969 ( alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2
congiunto depositato il 27/12/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 62, parte II, serie A, dell'anno 2004).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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